Tipologia: CCNL
Data firma: 23 febbraio 1941
Validità: 23.03.1941 - 22.03.1943
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti l’industria Conciaria, Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’industria Chimica
Settori: Chimici, Concia, Industria, Operai
Fonte: G.U. 12 maggio 1941, n. 111

Sommario:

Premesse
Parte generale
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti e residenza.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Lavoro delle donne e dei minori.
Art. 5. - Chiamata o richiamo alle armi o nella M.V.S.N.
Categorie - Apprendistato - Istruzione professionale
Art. 6. - Categorie e criteri per le assegnazioni dei lavoratori alle categorie stesse.
Art. 7. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 8. - Istruzione professionale.
Disciplina del lavoro
Art. 9. - Orario normale di lavoro.
Art. 10. - Lavori intermittenti e di semplice attesa e custodia.
Art. 11. - Ricuperi.
Art. 12. - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
Art. 13. - Sabato fascista.
Art. 14. - Disciplina del lavoro a cottimo.
Art. 15. - Interruzioni e sospensioni del lavoro.
Art. 16. - Giorni festivi.
Art. 17. - Riposo settimanale.
Art. 18. - Passaggio di mansioni - Sostituzioni.
Art. 19. - Lavori in turni a scacchi.
Art. 20. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 21. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 22. - Corresponsione delle mercedi.
Art. 23. - Solennità nazionali retribuite.
Art. 24. - Gratifica natalizia.
Art. 25. - Benemerenze fasciste.
Art. 26. - Trasferte - Trasferimenti.
Art. 27. - Trapasso, trasformazione, cessazione d’azienda.
Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 28. - Preavviso.
Art. 29. - Indennità di licenziamento ed anzianità convenzionale.
Art. 30. - Liquidazione cottimi in caso di licenziamento o dimissioni.
Provvidenze di carattere sociale
Art. 31. - Cassa Mutua e trattamento per malattia.
Art. 32. - Igiene generale del lavoro - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Art. 33. - Infortuni e malattie professionali - Rilievi in materia di igiene del lavoro.
Art. 34. - Matrimonio, maternità e provvidenze demografiche.
Art. 35. - Abiti da lavoro ed indennità sostitutiva.
Art. 36. - Indennità per lavori eseguiti in località malarica.
Art. 37. - Soprassoldi speciali.
Art. 38. - Ferie.
Parte disciplinare

Art. 39. - Gerarchia.
Art. 40. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 41. - Assenze.
Art. 42. - Divieti.
Art. 43. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 44. - Multe e sospensioni.
Art. 45. - Licenziamento senza indennità.
Art. 46. - Norme speciali.
Art. 47. - Reclami e controversie.
Art. 48. - Norme transitorie.
Art. 49. - Decorrenza e durata.
Contratto collettivo nazionale per la concessione della gratifica natalizia ai capi operai dell’industria della concia, 28 ottobre 1941

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria della concia, 23 febbraio 1941

Addì 23 febbraio 1941-XIX, in Milano, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti l’industria Conciaria [...], assistito [...] dagli industriali [...], e la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani [...], sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’industria Chimica [...], assistito dai camerati [...] della Federazione stessa e dai camerati: [...] dell’Unione dei Lavoratori dell’industria di Milano, [...] dell’Unione dei Lavoratori dell’industria di Torino, [...] dell’Unione dei Lavoratori dell’industria di Genova, [...] dell’Unione dei Lavoratori dell’industria di Napoli e dai lavoratori conciari, camerati [...] di Torino, [...] di Milano e [...] di Genova, è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere in tutto il territorio del Regno per le aziende industriali rappresentate dalla Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti l’industria Conciaria e per gli operai dipendenti rappresentati dalla Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell'industria Chimica.
Il presente contratto ha valore anche per le aziende cooperative esercenti l’industria conciaria nonché per le aziende artigiane esercenti le attività di concia delle pelli e tintura del cuoio e per gli operai dipendenti.

Premesse
Entro un anno dall’entrata in vigore del presente contratto le Organizzazioni interessate provvederanno a stipulare i contratti integrativi del presente contratto nazionale determinando:
1) i minimi di paga in relazione alle categorie di cui all’articolo 6 tenendo presente la situazione contrattuale in atto, ed i criteri fissati dal precitato articolo;
2) le tabelle riportanti integralmente le denominazioni provinciali delle lavorazioni conciarie discriminate per categoria secondo i criteri di cui all’art. 6;
3) i minimi di paga per gli operai comuni, i manovali, le donne di 2a e 3a categoria in rapporto ai seguenti periodi di età: dai 14 ai 16 anni compiuti, dai 16 ai 18 anni compiuti e dai 18 anni compiuti;
4) le indennità di cui all’art. 26 (Trasferte - trasferimento) ed all’art. 35 (Abiti da lavoro);
5) gli eventuali giorni festivi di cui all’ultimo comma dell’articolo 16;
6) le eventuali località da considerarsi zona malarica agli effetti dell’art. 36.
In deroga ai contratti integrativi provinciali, possono essere stipulati dalle Organizzazioni interessate, speciali contratti salariali qualora consigliati dall’uso, dalle consuetudini o da particolari situazioni di fatto.

Parte generale
Art. 4. - Lavoro delle donne e dei minori.

Per il lavoro delle donne e dei minori si fa riferimento alle relative disposizioni di legge e alle norme del presente contratto in materia di igiene del lavoro.

Categorie - Apprendistato - Istruzione professionale
Art. 7. - Disciplina dell’apprendistato.

Per la disciplina dell’apprendistato valgono le norme del R.D.L. 21 settembre 1938-XVI, n. 1906.
È apprendista colui che, non avendo oltrepassato il 21° anno di età, sia in tale qualità addetto a mansioni atte a fargli acquistare la capacità necessaria a divenire operaio qualificato o specializzato o operaia di 1a categoria, per uno o più mestieri.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, il rapporto di lavoro nel periodo di apprendistato è regolato dalle altre norme del presente contratto.
La durata massima del rapporto di apprendistato viene fissata in 12 mesi e verrà ridotta:
а) di due terzi per i licenziati dalle scuole tecniche industriali ad indirizzo corrispondente al mestiere per il quale viene compiuto l’apprendistato;
b) della metà per i licenziati dalle scuole di avviamento professionale ad indirizzo della categoria e per coloro che abbiano superato corsi almeno biennali per maestranze corrispondenti alla mansione esercitata;
c) di un quarto per i licenziati dai corsi biennali di avviamento professionale ad indirizzo della categoria e per coloro che abbiano superato corsi per maestranze della categoria di qualunque durata purché inferiore ai due anni, istituiti in base all’apposita legge.
[...]
L’apprendista che fosse già occupato presso la stessa azienda con altra qualifica o che non sia stato assunto come tale presso l’Ufficio di collocamento, qualora non venga confermato nel rapporto di apprendistato e che venga mantenuto in servizio, riacquista la primitiva qualifica come se, ad ogni effetto, il periodo di prova suddetto fosse stato trascorso come periodo di normale lavoro.
Per l’orario normale di lavoro per gli apprendisti valgono le norme stabilite dall’art. 9 del presente contratto.
Nell’orario normale di lavoro si riterranno comprese le ore di frequenza ai correlativi corsi di istruzione professionale previsti dall’art. 8 del presente contratto.
Gli apprendisti restano esclusi da ogni forma di lavoro straordinario, notturno e festivo.
Gli apprendisti saranno retribuiti ad economia, con esclusione da qualsiasi forma di cottimo.
[...]
Nel libretto di lavoro dell’apprendista saranno segnate, a cura del datore di lavoro, le notazioni relative al periodo di apprendistato trascorso dall’apprendista alle sue dipendenze, ed al suo compimento.
Per gli apprendisti che abbiano già effettuato un periodo di apprendistato non inferiore ai 3 mesi presso altre aziende dello stesso ramo di attività esplicando mansioni analoghe a quelle alle quali devono essere adibiti nella nuova azienda, il periodo di apprendistato nella nuova azienda verrà computato ai fini della durata dell’apprendistato sempre che non sia intercorsa una interruzione superiore ai 12 mesi.
La Federazione degli Artigiani e la Federazione dei Lavoratori dell’industria Chimica si riservano di esaminare e definire entro due mesi dalla stipulazione del presente contratto, le questioni relative alla disciplina dell’apprendistato non retribuito in relazione al contratto interconfederale del 15 dicembre 1940-XIX.

Disciplina del lavoro
Art. 9. - Orario normale di lavoro.

L’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dal presente contratto per i recuperi e quelle contemplate dal R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768 sulle 40 ore settimanali, e ferme restando le disposizioni sul sabato fascista.
I lavori preparatori e complementari di cui all’art. 5 del predetto R.D.L. che possono essere eseguiti oltre l’orario normale di lavoro e retribuiti con salario normale fino a un massimo di mezz’ora giornaliera sono:
а) predisposizione del funzionamento degli impianti e macchinari;
b) lavori strettamente necessari per lo sgombero dei residui di materie prime.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di lavoro con l’indicazione dell’orario di inizio e di termine del lavoro del personale occupato; nonché della durata e dell’orario degli intervalli di riposo.

Art. 10. - Lavori intermittenti e di semplice attesa e custodia.
La durata del servizio per gli addetti a lavori intermittenti che richiedono prestazioni discontinue, ed a lavori di semplice attesa e custodia, previsti dal comma c) dell’art. 3 del R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768, in quanto non connessi o non strettamente attinenti all’esecuzione dei processi industriali, è fissata in 60 ore settimanali ripartite in non più di 10 ore giornaliere.
Per gli addetti invece a lavori connessi o strettamente attinenti all’esecuzione dei processi industriali, l’orario è quello normale degli altri operai.

Art. 11. - Ricuperi.
È ammesso il ricupero a regime salariale normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali interessate, purché esso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e comunque si compia entro 15 giorni immediatamente successivi all’avvenuta interruzione.

Art. 12. - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
Il lavoro effettuato oltre i limiti di durata di orario di cui all’art. 9 e art. 10 è considerato straordinario.
[...]
Sono considerate notturne le ore comprese tra le 22 e le 6.
[...]

Art. 13. - Sabato fascista.
Per quanto riguarda la disciplina del sabato fascista valgono le norme di cui al R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1010 ed al contratto collettivo stipulato in data 15 luglio 1935 tra la Confederazione Fascista degli Industriali e la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell’industria.
Nei giorni di sabato il lavoro ha termine non oltre le ore 13, salvo le eccezioni più avanti indicate. Ai minori degli anni 21 però, dovrà sempre essere lasciato libero il pomeriggio del sabato.
Le ore di lavoro non compiute nel pomeriggio del sabato potranno essere ricuperate in altri giorni lavorativi, senza far luogo a maggiorazioni di salario.
Rientrano nelle eccezioni sopra richiamate i lavoratori contemplati nelle esclusioni appresso indicate.
In tali casi saranno stabiliti per i lavoratori stessi turni che consentano la disponibilità di almeno 24 pomeriggi di sabato ogni anno solare, opportunamente ripartiti nelle diverse stagioni.
а) Personale addetto ad attività di cui all’art. 5 della legge 12 febbraio 1934, n. 370 e tabelle integrative 1, 2, e 3, approvate con Decreto Ministeriale 22 giugno 1935.
b) Personale addetto ad attività che soddisfano bisogni che si manifestano anche il sabato e la domenica mattina, come manutenzione, pulizia, riparazione impianti, in quanto dette operazioni non possono compiersi in altri giorni senza pericolo per il personale c danno per l’esercizio.
c) Personale addetto alla vigilanza dell’azienda e degli impianti.
d) Personale addetto alle prove di laboratori tanto chimici che fisici, qualora le sospensioni pregiudichino le prove in corso.

Art. 14. - Disciplina del lavoro a cottimo.
а) Tutti i lavoratori dovranno esser retribuiti o ad economia o a cottimo, intendendosi per cottimo i tipi tradizionali di tale sistema di lavoro, uniformati ai principi corporativi dalle presenti disposizioni.
[...]
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[...]
g) Ogni qualvolta in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda, l’operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[...]
h) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente fra il lavoratore e l’azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro, unicamente possibile agli effetti tecnici disciplinari.
i) Qualunque contestazione in materia di cottimi, riguardante la precisazione di elementi tecnici o accertamenti di fatto determinanti le tariffe di cottimo, è rimessa all’esame di un Organo tecnico composto di un rappresentante di ognuna delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un Ispettore Corporativo.
Tale Organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Le decisioni dell’Organo stesso saranno prese a maggioranza.
Contro le decisioni dell’Organo tecnico di cui sopra è ammesso appello al Ministero delle Corporazioni, soltanto da parte delle Con-federazioni, entro un termine di quindici giorni dalla decisione.
Le decisioni non appellate e quelle adottate dal Ministero in sede di appello diventano obbligatorie per le parti.

Art. 17. - Riposo settimanale.
Al lavoratore è dovuto un riposo di 24 ore consecutive ogni settimana.
Il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere dato la domenica salvo le deroghe di legge.
L’indicazione del giorno di riposo settimanale compensativo dovrà essere notificato al lavoratore entro e non oltre la domenica lavorativa.
Il giorno di riposo compensativo sarà considerato festivo a tutti gli effetti.

Art. 18. - Passaggio di mansioni - Sostituzioni.
La qualifica attribuita al lavoratore non lo esonera dal prestare temporaneamente l’opera propria per altri lavori che gli venissero eventualmente comandati, tenuto conto della di lui qualifica, capacità ed attitudine.
[...]

Art. 19. - Lavori in turni a scacchi.
I turni a scacchi sono normalmente vietati.
Potranno tuttavia essere consentiti, previo accordo tra le competenti Organizzazioni sindacali, qualora siano richiesti da esigenze eccezionali.
Ai partecipanti ai turni a scacchi sarà corrisposta la maggiorazione del 7 %.
Il personale femminile e minorile è in ogni caso escluso dai turni a scacchi.

Art. 20. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti ed in genere tutto quanto è a lui affidato. Il lavoratore sarà messo in grado di conservare tutto ciò che gli è stato dato in consegna.
Le aziende forniranno gratuitamente alle maestranze gli attrezzi di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni a tali oggetti che siano a lui imputabili, ed il loro ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati ad ogni lavoratore, senza l’autorizzazione del capo. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente, darà diritto alla direzione di rivalersi sulle di lui competenze per i danni di tempo e di materiale subiti.
[...]

Art. 21. - Inizio e fine del lavoro.
L’entrata dei lavoratori nello stabilimento, sia al mattino che al pomeriggio, sarà regolata come segue:
[...]
Il segnale d’uscita verrà dato alla fine del turno di lavoro.
Nessun lavoratore potrà cessare il lavoro prima di tale segnale, se non previa autorizzazione.
Nel caso di più turni, il lavoratore del turno cessante non potrà abbandonare il suo posto di lavoro se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.

Provvidenze di carattere sociale
Art. 31. - Cassa Mutua e trattamento per malattia.

[...]
I lavoratori trattenuti nello stabilimento per prestare opera di assistenza o soccorso saranno retribuiti per tutto il tempo dedicato a tale fine.
[...]

Art. 32. - Igiene generale del lavoro - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti, costituiscono un preciso dovere dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Il lavoratore sarà sottoposto a visita medica al momento dell’assunzione, al fine di accertarne preventivamente l’idoneità alla mansione che gli viene affidata, ed anche successivamente qualora il datore di lavoro lo ritenga opportuno.
I lavoratori addetti a lavorazioni che possono produrre effetti nocivi alla salute dei lavoratori stessi, anche se non comprese tra quelle considerate nocive dalla legge (art. 6 R.D. 14 aprile 1927, n. 530, D.M. 20 marzo 1929) saranno sottoposti a visita medica ad intervalli periodici, ove il datore di lavoro lo ritenga opportuno o quando i singoli lo richiedano.
L’azienda deve munire il lavoratore dei mezzi di difesa necessari contro l’azione di agenti che per la loro specifica natura possano riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi, se di uso personale, come zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc., saranno assegnati in dotazione a ciascun lavoratore per tutta la durata del lavoro e saranno, come gli altri mezzi protettivi, riparati o sostituiti dall’azienda quando resi guasti o inservibili dall’uso.
I lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni con sostanze nocive, devono consumare i pasti fuori dei reparti stessi.
Il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che gli verranno impartite dall’azienda, a norma di legge, per la tutela della sua salute ed in particolare a servirsi dei mezzi, di cui sopra, fornitigli dall’azienda, soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
Oltre quanto previsto dal presente articolo si intendono qui richiamate le disposizioni del R.D. 14 aprile 1927, n. 530-809, dei decreti ministeriali 20 marzo e 30 novembre 1929, del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvate con R.D.L. 27 luglio 1934, n. 1265, e delle altre leggi riguardanti l’igiene del lavoro.

Art. 33. - Infortuni e malattie professionali - Rilievi in materia di igiene del lavoro.
Ogni infortunio sul lavoro, quando anche consenta la continuazione della normale attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale provvederà perché all’infortunato siano prestate le cure di pronto soccorso, a termine del R.D.L. 17 agosto 1935-XIII, n. 1765 e relativo regolamento.
[...]
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili alla azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte o all’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto, il quale ne informerà la direzione per i provvedimenti del caso.
Gli eventuali rilievi dell’Organizzazione dei Lavoratori in materia di igiene del lavoro, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, formeranno oggetto di preventivo esame da parte delle competenti Associazioni.
Gli accordi relativi, quando riguardino materia che interessa l’ispettorato Corporativo, saranno a questo comunicati.

Art. 34. - Matrimonio, maternità e provvidenze demografiche.
Per quanto riguarda il congedo speciale per matrimonio, la conservazione per 6 mesi del posto durante il periodo dell’allattamento, l’indennità da corrispondersi alla lavoratrice che si dimette per causa di matrimonio o di maternità e tutte le altre provvidenze demografiche, valgono le norme di legge e dei contratti collettivi stipulati in materia fra le Associazioni sindacali competenti.
La lavoratrice in istato di gravidanza è tenuta a presentare al datore di lavoro, entro il 6° mese, un certificato medico attestante la data presunta del parto, a norma del R.D. 12 dicembre 1938, numero 2237.

Art. 35. - Abiti da lavoro ed indennità sostitutiva.
Ad ogni operaio addetto a lavorazioni che arrechino deterioramento al vestiario verranno dalle aziende forniti gratuitamente gli indumenti di lavoro.
Per i lavoratori addetti alle seguenti operazioni gli indumenti di lavoro, oltre i mezzi protettivi previsti dall’art. 32, saranno:
1) addetti al carico, scarico, trasporto a mano o a spalla di pelli grezze: cappa di tela con copricapo;
2) addetti a tutti i reparti nei quali i lavoratori siano esposti a spruzzi o a contatto con attrezzi o materiali bagnati: gambali, grembiali o pantaloni o quanto altro sia necessario per evitare le infiltrazioni d’acqua;
3) addetti ai reparti di refinizione: grembiule di tela pesante o di pelle.
L’azienda provvederà al cambio gratuito degli indumenti di lavoro a presentazione di quelli ridotti inservibili dall’uso e non per colpa del lavoratore.
L’azienda avrà la facoltà di corrispondere, in sostituzione degli indumenti, una indennità mensile la cui misura verrà fissata dalle Associazioni Provinciali.
Restano ferme le disposizioni di legge nei riguardi della fornitura obbligatoria degli indumenti di lavoro.

Art. 36. - Indennità per lavori eseguiti in località malarica.
Al lavoratore che per ragioni di lavoro debba recarsi in località malariche compete una indennità di L. 2,- per ogni giornata trascorsa in tale località.
Le località da considerarsi malariche saranno determinate dalle Associazioni sindacali, sentite le competenti Autorità sanitarie provinciali.

Art. 37. - Soprassoldi speciali.
1) Ai lavoratori adibiti a lavori in stanza calda, ingrassature a mano o ad immersioni, verrà corrisposta una maggiorazione sulla paga del 20 %, per il periodo cui sono adibiti a tali lavorazioni.
2) Ai lavoratori che fanno uso di maschera protettiva in quei reparti di lavorazione nei quali tale mezzo di protezione è richiesto, verrà corrisposta una maggiorazione del 10 %.

Art. 38. - Ferie.
I lavoratori che abbiano un’anzianità ininterrotta di un anno presso l’azienda nella quale sono occupati avranno diritto ogni anno ad un periodo di ferie retribuite pari a 6 giorni (48 ore).
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie.
[...]

Parte disciplinare
Art. 39. - Gerarchia.

I lavoratori, tanto nei rapporti di lavoro quanto in ogni altra circostanza ad essi attinente, dipendono dai rispettivi capi.
Essi devono conservare rapporti di deferenza e di subordinazione verso i superiori, di urbanità e di cameratismo verso i colleghi e di pendenti.
I capi impronteranno a sensi di urbanità e di cameratismo i rap porti coi loro dipendenti.
Le aziende cureranno di mettere i lavoratori a conoscenza della gerarchia tecnica e disciplinare di fabbrica o di reparto, in modo da evitare ogni possibile equivoco circa le persone alle quali, oltre che al proprio capo diretto, il singolo lavoratore è tenuto ad obbedire ilei singoli casi.

Art. 40. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro, nessun lavoratore potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato.
I lavoratori sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza permesso della Direzione.
Salvo speciale permesso del proprio capo, o dì chi per esso, non è consentito al lavoratore sia di entrare sia di trattenersi nello stabilimento in ore fuori del suo turno.
Il permesso di uscita deve essere chiesto dal lavoratore al suo capo immediato nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.

Art. 42. - Divieti.
Al lavoratore è proibito:
[...]
b) fumare ed introdurre cibi o bevande alcooliche nei reparti ove ciò sia espressamente vietato;
[...]
d) adoperare senza ordine una macchina non assegnatagli;
[...]

Art. 43. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto collettivo porranno essere punite a seconda della gravità della mancanza, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) multa fino all’importo di 3 ore di paga;
4) sospensione del lavoro fino a tre giorni;
5) licenziamento ai sensi dell’art. 45.
[...]

Art. 44. - Multe e sospensioni.
La multa può essere inflitta al lavoratore:
а) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli; ,
b) che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
c) che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene e alla sicurezza dello stabilimento.
Nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la Direzione ha facoltà di infliggere la sospensione.

Art. 45. - Licenziamento senza indennità.
Il licenziamento senza indennità potrà essere applicato nei casi seguenti:
а) insubordinazione verso i superiori;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) rissa nello stabilimento;
[...]
e) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per proprio usi o per conto di terzi; per questo motivo, se del caso, il lavoratore dovrà risarcire la ditta del danno arrecato:
f) recidiva di una delle mancanze contemplate dall’articolo precedente quando per tale mancanza sia già intervenuta la sospensione nei dodici mesi precedenti purché da tale recidiva derivi grave nocumento alla disciplina, all’igiene, alla morale od alla sicurezza dello stabilimento;
g) mancanze di cui alla lettera c) del precedente articolo quando rivestano carattere di particolare gravità.

Art. 46. - Norme speciali.
Oltre alle norme del presente contratto collettivo i lavoratori debbono uniformarsi anche alle norme speciali che fossero stabilite per certe eventualità e che verranno affisse o nelle tabelle all’ingresso o nell’interno dello stabilimento, sempre che non contrastino con il presente contratto collettivo.

Art. 47. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari di stabilimento e saranno risolti con trattative dirette fra i lavoratori interessati ed i loro superiori.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, questa dovrà prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Associazioni sindacali, per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
A tal fine l’Associazione che riceverà la denuncia della controversia, a termini dell’art. 5 del R.D.L. 21 maggio 1934, n. 1073, dovrà darne immediata comunicazione all’altra Associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà facoltà di adire l’Autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Associazioni sindacali ed in caso di mancato accordo, prima dell’azione giudiziaria dinanzi alla Magistratura del Lavoro, saranno sottoposte al Collegio di Conciliazione della competente Corporazione ai sensi dell’art. 13 della legge 4 febbraio 1934-XII, n. 163.

Art. 48. - Norme transitorie.
Limitatamente al periodo della loro applicabilità, restano ferme le disposizioni di cui al contratto collettivo interconfederale dell’8 novembre 1939-XVIII.
Valgono limitatamente al periodo della loro applicabilità le norme del R.D.L. 16 luglio 1940-XVIII, n. 1109.