Cassazione Civile, Sez. 6, 09 marzo 2012, n. 3822 - Benefici di cui alla Legge n. 257 del 1992, articolo 13


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



ORDINANZA

 



sul ricorso 20439-2010 proposto da:

DE. TE. MA. (Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato CA. FR. , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BI. GI. , giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

Contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Omissis) in persona del Presidente e legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RI. AL. , MA. RI. , SE. PR. , giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 125/2010 della CORTE D'APPELLO di GENOVA del 16.2.2010, depositata il 17/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il controricorrente l'Avvocato Ma. Ri. che nulla osserva.

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

FattoDiritto


Con ricorso al Tribunale di Genova De. Te. Ma. esponeva di essere titolare di pensione integrativa aziendale erogata dall'INPS ai sensi della Legge n. 26 del 1987, articolo 13, di aver lavorato alle dipendenze del Co. Au. de. Po. di. Ge. fino al pensionamento e di essere stato esposto al rischio amianto. Tanto premesso chiedeva che gli venissero riconosciuti i benefici di cui alla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8 e che l'INPS venisse condannato alla rivalutazione della pensione in godimento.

L'INPS si costituiva ed eccepiva l'inapplicabilità del beneficio richiesto alla pensione integrativa di cui era titolare il ricorrente.

Il Tribunale respingeva la domanda sul rilievo che il ricorrente era titolare di pensione integrativa e che per tale tipo di pensione non poteva trovare applicazione la Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8.

Detta statuizione veniva confermata dalla Corte d'appello di Genova.

Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso. L'INPS ha resistito con controricorso.

Letta la relazione resa ex articolo 380 bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso;

Letta la memoria dell'Inps;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè questa Corte ha già deciso la questione con la sentenza n. 17744 del 29/07/2010, e da numerose altre conformi con cui si è affermato che " In tema di esposizione dei lavoratori al rischio professionale per presenza di amianto, l'attribuzione del beneficio della rivalutazione contributiva di cui alla Legge n. 257 del 1991, articolo 13, comma 8 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 169 del 1993, articolo 1, comma 1, convertito in Legge n. 271 del 1993) spetta sulla pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria automaticamente applicabile salvo espressa deroga legislativa a tutti i dipendenti iscritti all'INPS, essendo questa assicurazione di tipo obbligatorio, con la conseguenza che, ove vi sia anche altra pensione integrativa, la rivalutazione contributiva - che non può applicarsi che una volta sola - compete solo sulla Assicurazione Generale Obbligatoria, a nulla rilevando che la pensione a carico di tale gestione non sia ancora maturata (essendo più stringenti i relativi requisiti) e sia maturata, invece, la sola pensione integrativa. La fattispecie era relativa alla pensione aziendale integrativa, a carico dell'INPS, spettante ai dipendenti del co. au. de. po. di. Ge. .

Le linee motivazionali sono le seguenti:

1. Non vi è dubbio che la pensione erogata dal Fondo speciale abbia natura integrativa. Ed infatti è principio di sistema per cui tutti i lavoratori dipendenti privati siano iscritti all'Inps, presso quella che si denomina Assicurazione Generale Obbligatoria, alla quale si può derogare solo in presenza di apposita disposizione di legge, che consenta di escluderla, ovvero di sostituirla, ovvero di esonerare determinate categorie di personale. Vi sono corrispondentemente i fondi "esclusivi" che attualmente fanno capo all'Inpdap, e la legge istitutiva, che dispone la esclusione è il Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n. 1092, (T.U.), (Legge 11 aprile 1955, n. 379, articolo 3, per i dipendenti degli enti locali); vi sono poi i fondi "sostitutivi", anch'essi previsti da apposita legge, di cui residuano attualmente solo alcuni come Enpals e Inpgi (leggi istitutive rispettivamente Decreto Legislativo C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 e Legge 20 dicembre 1951, n. 1561), dal momento che gli altri fondi sostitutivi esistenti presso l'Inps sono stati progressivamente eliminati (quello del personale addetto, ai pubblici servizi di telefonia, delle aziende elettriche, dei dirigenti industriali ecc.); i fondi esonerativi erano quelli previsti per i dipendenti di alcuni tipi di banche, anch'essi a suo tempo previsti da leggi ed ora soppressi e trasformati in fondi integrativi.

2. Nessuna legge ha invece mai previsto che venisse escluso dall'AGO il personale del Porto di (Omissis), che quindi è stato sempre iscritto presso l'Inps, con la sola particolarità che a questa assicurazione se ne affiancava un' altra, presso un fondo costituito presso lo stesso datore di lavoro Co. Au. Po. di. Ge. , quindi analogo a quelli vigenti nel passato presso altri organismi (cfr. fondi interni Inps, Inam e Inail). Lo scopo era quello di garantire a detto personale pensioni non inferiori ad un determinato ammontare, per cui ove la pensione AGO fosse stata inferiore, il fondo interno sarebbe intervenuto ad integrarla, fino a raggiungere la misura promessa. Tale è rimasta la natura di questa assicurazione anche quando, con la Legge n. 26 del 1987 al Co. Au. de. Po. di. Ge. è "subentrato" l'Inps, non già come gestore dell'AGO, ma attraverso un fondo, rimasto autonomo, che ha continuato ad erogare le prestazioni integrative secondo le regole vigenti nel Fondo.

3. Peraltro queste regole sono molto più favorevoli rispetto a quella AGO, sia quanto ai requisiti, sia quanto all'ammontare delle prestazioni, se si considera che (Norme transitorie sul trattamento di pensione del personale consortile, in pensione e in servizio alla data del 30 marzo 1977) la pensione di vecchiaia si matura con soli quindici anni di anzianità assicurativa (articolo 1) mentre per l'AGO è di venti Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ex articolo 2; che la retribuzione pensionabile (articolo 2) è pari al 90% dell'ultimo stipendio (per l'AGO è la media degli ultimi cinque o dieci anni antecedenti alla cessazione); che (Allegato A) superiori sono i coefficienti di rendimento (pari all'1 e quindi al 100% della retribuzione pensionabile per i quaranta anni di contribuzione, mentre per l'AGO non si può superare l'80%); inoltre non sono previsti limiti alla retribuzione massima pensionabile (mentre è noto che per l'AGO vi sono i cd. "tetti"). Ciò spiega perchè l'attuale ricorrente goda esclusivamente della pensione del Fondo, non avendo ancora maturato, stante la necessità di requisiti più onerosi, la pensione AGO (è nato nel 1946 ed è pensionato dal primo settembre 1994); ciò non toglie però che sempre di pensione integrativa si tratti, che funge solo temporaneamente da sostitutiva, in attesa del conseguimento della pensione AGO.

4. Peraltro la natura integrativa di queste pensioni è confermata dall'articolo 10 delle Norme transitorie, per cui "il dipendente che, oltre alla pensione consortile, abbia maturato il diritto ad altra pensione, non potrà percepire complessivamente un importo superiore a quello cui avrebbe diritto se avesse prestato attività lavorativa alle dipendenze del GAP per i periodi utili ai fini del calcolo delle due pensioni, con esclusione dei periodi coperti da contribuzione volontaria" A tal fine il calcolo della pensione consortile verrà convenzionalmente effettuato sulla base dell'anzianità maturata presso il Gap integrata da quella antecedente, fino ad un massimo di 40 anni. Dalla pensione consortile così calcolata verrà posto in detrazione l'importo dell'altra pensione, esclusa la parte relativa ai periodi coperti da contribuzione volontaria . Attraverso questo meccanismo si assicura una integrazione del trattamento pensionistico fino ad arrivare al massimo dei 40 anni di anzianità, con detrazione della quota di pensione in esubero.

5. Dopo avere concluso per la natura integrativa della pensione consortile (come peraltro già affermato da Cass. n. 18927/2006) vi è da considerare che non è necessario reperire una disposizione che escluda l'applicazione della rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto alle pensioni integrative, perchè ciò è nel sistema. Ed infatti una volta considerato che detta rivalutazione spetta ovviamente una volta sola, che è pacifico che essa spetti sulla pensione AGO ai sensi della Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8 e successive modifiche, non può che restare esclusa la sua applicazione alle pensioni integrative, che hanno come presupposto necessario l'esistenza della pensione AGO - perchè altrimenti nulla ci sarebbe da integrare - considerando che, diversamente opinando, si avrebbe una duplicazione del beneficio. Nè rileva che nella specie la pensione AGO non sia stata ancora conseguita, per cui l'unica in godimento è quella consortile, perchè ciò non toglie che questa abbia pur sempre natura integrativa, come sarà evidente allorchè maturerà la pensione AGO in presenza dei requisiti prescritti e proprio sulla pensione AGO dovrà essere applicata la rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto, non essendovi alcuna disposizione che la escluda nel caso di concorso di pensione AGO e pensione integrativa. Se tale dunque è la disciplina della pensione consortile, non residuano dubbi di legittimità costituzionale, perchè anche i beneficiari di questa ne possono beneficiare sulla pensione AGO al pari degli altri dipendenti privati.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro venti per esborsi e duemila per onorari, con accessori di legge.