Cassazione Penale, Sez. 4, 12 marzo 2012, n. 9482 - Responsabilità del caposquadra della ditta appaltatrice dei lavori di rifacimento delle linee elettriche per folgorazione di un lavoratore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARZANO Francesc - Presidente
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PO. FR. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 1617/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del 07/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine,
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Fatto
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, riformando in melius quella di primo grado quanto al trattamento sanzionatorio (la pena veniva ridotta a mesi sei di reclusione, fermo restando il diniego delle attenuanti generiche), confermava il giudizio di responsabilità nei confronti di PO. Fr. espresso dal primo giudice con riferimento al reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica.
L'infortunio sul lavoro occorso in data (Omissis) a SP. Gi. , dipendente della MO. s.r.l. appaltatrice per conto dell'EN. dei lavori di rifacimento delle linee elettriche nel comune di (Omissis); si era svolto con le seguenti modalità: il lavoratore, salito sul cestello elevatore per effettuare lavori di cambio di fili elettrici ai pali dell'impianto di elettrificazione dell'EN. , rimaneva folgorato appena toccata la linea elettrica subendo una scarica che dalla mano destra attraversava il corpo. Il reato de quo veniva contestato, per quanto qui rileva, al PO. , quale capo squadra della ditta Mo. , per avere omesso di controllare la corrispondenza tra i luoghi sui quali avrebbe dovuto essere effettuata la prestazione lavorativa da parte degli operai affidati alla sua guida ed il piano di lavoro per quel giorno rappresentato dallo schema elettrico della pianificazione interessata al rifacimento appartenente alla linea elettrica (Omissis), dal quale emergeva che non risultava esclusa l'alta tensione tra il palo n. (Omissis), tratto di linea dove era intervenuta la vittima.
La Corte di merito disattendeva la linea difensiva secondo la quale nello schema elettrico consegnato al Po. non risultava l'esistenza di un'altra cabina elettrica denominata (Omissis) e non vi era l'indicazione dei pali oggetto dell'intervento nè della loro enumerazione.
Sul punto i giudici di appello sottolineavano che il preventivo studio della tratta su cui eseguire i lavori aveva come riferimento non i luoghi ma la linea elettrica come identificata dai numeri dei sezionatori e che il piano era stato concordato con il Po. . Ciò veniva desunto dagli atti processuali dai quali emergeva che fu proprio la Mo. a richiedere per il giorno (Omissis) quel piano di lavoro, indicando specificamente la tratta compresa tra il sezionatore (Omissis) e quello n. (Omissis) e dal foglio di lavoro elaborato dall'EN. in data 12.9.2003 che descriveva puntualmente gli elementi di impianto da mettere fuori tensione, indicati nello schema elettrico ivi allegato. Alla luce di tali dati si riteneva non invocabile da parte dell'imputato una mancanza di conoscenza dei luoghi, con particolare riferimento alla mancata indicazione sulla planimetria della cabina (Omissis). Si sottolineava.
comunque, la sostanziale irrilevanza di tale circostanza stante il continuo richiamo nella documentazione acquisita all'unico dato di sicuro riferimento costituito dallo schema elettrico.
Il ricorrente, tramite difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe articolando due motivi.
Con il primo motivo deduce il difetto di motivazione, sotto il profilo della manifesta contraddittorietà con le risultanze processuali.
Si sostiene che i giudici di appello erano partiti dalla errata ricostruzione dei luoghi ritenendo che nella planimetria in possesso del Po. fosse stata correttamente indicata l'unica cabina elettrica esistente nella zona (quella (Omissis)) mentre in realtà le cabine elettriche erano due, di cui quella (Omissis) non era stata indicata, come emergerebbe dalla deposizione dell'ispettore del lavoro, allegata al ricorso. All'imputato era, pertanto, ignota l'esistenza della cabina elettrica (Omissis) che alimentava, sia pure in minima parte, le linee elettriche insistenti sulla zona ed in particolare quella che giungeva al palo (Omissis), ove avvenne l'incidente. Si sostiene, pertanto, che solo questa sovrapposizione di linee elettriche, ignota all'imputato, era stata la causa dell'incidente. Si sostiene, inoltre, che nello schema elettrico era indicato solo in via approssimativa il percorso della linea elettrica, in quanto non erano individuati i pali e neanche la loro numerazione.
Si sostiene anche la violazione delle norme processuali laddove i giudici di merito erano pervenuti all'assoluzione del dipendente EN. alla luce delle dichiarazioni spontanee rese dal medesimo con l'intervento del suo difensore, che aveva dato una interpretazione dello schema elettrico secondo il suo interesse. Con il secondo motivo si duole della carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Diritto
Il ricorso è manifestamente infondato.
La doglianza, proposta con il primo motivo è manifestamente infondata, per la ragione che evoca una ricostruzione "in fatto" dell'incidente, ampiamente contraddetta, con motivazione immune da censure di illogicità, dal giudice di merito, tra l'altro in modo coerente con la conforme statuizione di primo grado.
Si evoca un travisamento della prova, basato su di una diversa lettura dello schema elettrico che si assume consegnato all'imputato, dimenticando il principio in forza del quale, in tema di ricorso per cassazione, alla luce della nuova formulazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), come modificato dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 46, è sì sindacabile il vizio di "travisamento della prova", che si ha quando nella motivazione si fa uso di un dato di conoscenza considerato determinante, ma non desumibile dagli atti del processo, o quando si omette la valutazione di un elemento di prova decisivo sullo specifico tema o punto in trattazione, tuttavia tale vizio può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, ma non nel caso in cui la sentenza di appello abbia confermato l'anteriore decisione (cosiddetta "doppia conforme"), posto in questo caso il limite posto dal principio devolutivo, che non può essere valicato, con coeva intangibilità della valutazione di merito del risultato probatorio, se non nell'ipotesi in cui il giudice di appello abbia individuato - per superare le censure mosse al provvedimento di primo grado - atti o fonti conoscitive mai prima presi in esame, ossia non esaminati dal primo giudice (Sezione 6, 10 maggio 2007, Contrada).
Qui si è in presenza di una ricostruzione convergente, in primo e secondo grado, mentre il ricorso, al di là del richiamo al preteso travisamento, si limita a proporre una diversa e parziale lettura di un elemento di prova, già oggetto di valutazione conforme da entrambi i giudici di merito, in termini improponibili in sede di legittimità.
In questa ottica non solo non può trovare accoglimento la pretesa diversa ricostruzione del fatto diretta a dimostrare un'asserita sovrapposizione di linee elettriche, ignota all'imputato, ma deriva altresì l'incensurabilità della determinazione afferente l'esenzione di responsabilità del dipendente dell'EN. .
Manifestamente infondata è anche la censura sul trattamento sanzionatorio, volta a censurare il diniego delle attenuanti generiche e dell'applicazione della sola pena pecuniaria.
Il giudicante si è ampiamente soffermato sul trattamento dosimetrico, evidenziando per vero la rilevanza del grado della colpa espresso dalla condotta dei Po. , si da non consentire la concessione delle generiche e l'irrogazione della pena pecuniaria, nonostante lo stato di incensuratezza dell'imputato, che ha però giustificato la riduzione della pena detentiva e l'applicazione del beneficio della non menzione.
Ciò è stato fatto in pieno ossequio ai parametri di cui all'articolo 133 c.p..
Del resto, va ricordato che la valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione delle circostanze, nonchè per quanto riguarda in generale la dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'articolo 133 c.p. è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Mentre va soggiunto che la concessione o no delle circostanze attenuanti generiche risponde ad una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del decidente circa l'adeguamento della pena in concreto inflitta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Tali attenuanti non vanno intese, comunque, come oggetto di una "benevola concessione" da parte del giudice, nè l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento dell'esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (Sezione 4, 28 ottobre 2010, Straface).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1000,00 euro in favore della cassa delle ammende.