LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302, il 29 dicembre 2000 in suppl. ordinario
Giurisprudenza Collegata: Tribunale di Torino, Seconda Corte di Assise, 14 novembre 2011; Cass. Civ. 12844/2012; Cass. Civ. 2141/2015; Cass. Pen. 30557/2016; Cass. Civ. 8301/2019; Cass. Civ. 21302/2020;
Articolo 125
Disposizioni per il settore agricolo
1. All'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione previsto dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, del Consiglio, del 16 marzo 1987, e dal regolamento (CEE) n. 854/96 della Commissione, del 24 marzo 1986, e successive modificazioni, comporta, a decorrere dalla campagna 1988-1989, l'applicazione della sanzione amministrativa di lire diciottomila per quintale, o frazione di quintale, di vino da avviare alla distillazione obbligatoria. Gli importi della sanzione di cui al periodo precedente possono essere versati in non più di dieci rate semestrali. Nell'ambito delle risorse recuperate. ai sensi del periodo precedente, e comunque nel limite massimo di un onere per il bilancio dello Stato non superiore a lire 5 miliardi, ai produttori di vino che, non avendo conferito alla distillazione obbligatoria i quantitativi cui erano tenuti, hanno pagato le sanzioni in misura maggiore del citato importo di lire diciottomila, sono restituite le somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi legali. Non si dà seguito alle riscossioni coattive su ruoli esattoriali e i pignoramenti in essere, derivanti da precedenti sanzioni comminate ma non pagate, qualora il produttore versi la predetta sanzione, ai sensi del presente comma".
2. All'articolo 53. comma 18, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".