Tribunale di Monza, Sez. Pen., 19 gennaio 2012 - Macchina priva dei requisiti essenziali di sicurezza (R.E.S.)


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MONZA

SEZIONE PENALE


Il Tribunale di Monza - in composizione monocratica - in persona del giudice dott. Emanuela CORRETTA all'udienza del 12/01/2012, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA



nei confronti di:

G.R.M. nato a B. il (...), domicilio eletto c/o la Societa L. S.r.l. con sede in Usmate Velate via A. Magni nr.2;

contumace

difeso dall'avv. Roberto Nicolosi Petringa e dall' avv. Elena Benedetti con studio in Via Corridoni, 35 Milano, di fiducia;

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 590, c. 1, 2 e 3 c.p. in relazione agli artt. 35 c. 1 D.Lgs. n. 626 del 1994 e art. 6 c. 2 D.Lgs. n. 626 del 1994, per avere nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. L. con sede in Usmate Velate, via Magni nr. 2, società costruttrice della macchina per linea di rivestimento lamiere denominata "VPL 2000" e società presso la quale lavorava quale dipendente I.B., cagionato al lavoratore I.B. lesioni personali consistite in lesioni multiple (trauma da schiacciamento arto superiore sinistro, trauma toracico, ustioni) con amputazione del braccio sinistro, da cui derivava una malattia con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo pari a 476 gg. e la perdita dell'arto superiore sinistro, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro sopramenzionate, perchè costruiva e metteva a disposizione dei lavoratori una macchina priva dei requisiti essenziali di sicurezza (R.E.S.), in quanto priva di protezioni o dispositivi di protezione tali da evitare infortuni (intrappolamento e schiacciamento di parti del corpo nei cilindri di accoppiamento) derivanti da contatto con elementi mobili (cilindri di accoppiamento), quali la dotazione presso la postazione di lavoro di protezioni mobili e di idoneo parapetto, di dispositivi di arresto ordinario, di dispositivi di arresto di emergenza facilmente accessibili e di dispositivi tali da limitare le cause di intervento dell'operatore, cosicchè, durante le operazioni di pulizia di un cilindro accoppiatore film plastico - lamiera (calandra), attraverso l'utilizzo della macchina VPL 2000, rimaneva intrappolato tra il cilindro e la lamiera da plastificare e veniva trascinato all'interno della macchina con consequenziale schiacciamento di parti del corpo ed ustioni, procurandosi conseguentemente le gravissime lesioni personali sopra meglio specificate.

Con le circostanze aggravanti della lesione gravissima per perdita dell'arto superiore sinistro, nonchè della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In Usmate Velate in data 14.2.2008

FattoDiritto



G.R.M. veniva citato in giudizio per rispondere del reato in epigrafe con decreto del 23.10.2009. L' istruttoria si articolava, nella contumacia dell' imputato, sull' audizione della p.o. B.I., del teste M.F. della ASL di Ornago, di di S.O. e altri, tutti colleghi di lavoro della persona offesa, nonché del consulente della Difesa B.G.F.. Veniva altresì acquisita la documentazione prodotta dalle parti.

Non è oggetto di contestazione che l'infortunio occorso a B.I., dalle gravissime conseguenze descritte in imputazione e documentate in atti, si sia verificato durante il tentativo di rimozione di un' impurità da uno dei due cilindri (rotati in opposizione) della linea di plastificazione dell' impianto VPL 2000, prodotto il 10.6.2004 ed utilizzato da L. s.r.l. di cui l'imputato è legale rappresentante.

In particolare detto impianto, della lunghezza di m. 140, riceve rotoli di lamiera (coils) che vengono svolti sotto forma di nastro continuo e che- attraverso passaggi di sgrassaggio, spalmatura di protezione, riscaldo in forno, plastificazione mediante accoppiamento macchina di un film plastico sulla lamiera trattata, raffreddamento e riavvolgimento di rotolo- si trasformano in lamiera plastificata (cfr. C.T. Difesa pag. 1).

La postazione di lavoro della p.o. era nella " zona cilindri di plastificazione" ove viene fatto l' accoppiamento. Per dirla in termini semplici, ci sono dei cilindri, entra la lamiera calda (circa 200 n.d.r.), ci sono due cilindri che la vanno a schiacciare con un film plastico. Questi cilindri ruotano, la lamiera passa e per pressione creano questo film plastico che si attacca sulla lamiera (dep. M. pag. 19).

Non è infrequente ( per quanto rileva nel presente processo) che ai cilindri aderiscano delle impurità (insetti, macchie di sporco) che, imprimendosi sul materiale plastico rovinano irrimediabilmente il prodotto.

Da qui la necessità della presenza contemporanea di due lavoratori, posti frontalmente ai due estremi dei cilindri che controllino la qualità del prodotto e, se del caso, intervengano per rimediare ad eventuali difetti.

Mentre per la manutenzione ordinaria è previsto 1' arresto della linea, gli eventuali interventi di urgenza per la pulizia del rullo devono essere necessariamente effettuati con le macchine in movimento.

Era, pertanto, previsto nel manuale di prescrizioni per l' uso corretto della linea (alleg. 7 pag. 11 prod. PM) che gli eventuali interventi di urgenza per la pulizia del rullo saranno autorizzati solo a personale addestrato che utilizza i seguenti strumenti:

- Stracci tampone - omissis-

- Utensili metallici a punta larga.

Ha evidenziato il teste M. 1' estrema pericolosità del, probabilmente più efficace, utilizzo dello straccio.

Infatti, lo stesso, appallottolato ed impregnato di solvente per togliere lo sporco, deve rimanere a contatto con la superficie dei rulli rotanti solo per pochissimo tempo, perché il calore del cilindro fa evaporare il solvente e quando il solvente finisce per il caldo, sono pochi secondi, a quel punto lo straccio si stampa e diventa un punto di presa (dep. M. pag. 32).

Proprio nel verificarsi del sopra descritto rischio va individuata la causa dell'infortunio, anche se le modalità non sono state chiarite nei minimi dettagli in seguito ai comprensibili confusi ricordi della p.o. e del compagno di lavoro, rimasto scioccato dall' incidente.

Infatti, B., dipendente dal 2004 della L. s.r.l., da sempre addetto alla " zona cilindri di plastificazione" stava lavorando in coppia con il collega F.A. che gli faceva notare la presenza di una macchia nel centro del prodotto. Ho preso lo straccio, perché è il mio lavoro questo, a pulire i rulli in movimento - omissis- (dep. P.O. pag.7)

L'intervento si era protratto nel tempo a causa della persistenza del difetto, fino a quando la p.o. si era ritrovata intrappolata tra il rullo ed il nastro bollente: quando mi ha preso così, che mi ha bruciato la testa, il collo l' avevo così, tutti i peli io sono bruciato- omissis- sono girato con le spalle, ho messo due gambe sugli altri rulli per non tirare il corpo, dietro sono bruciato (ibidem pag. 14). Solo l'intervento di un terzo collega, M.G., determinava l' attivazione dei dispositivi di emergenza e l' arresto del macchinario.

Sostanzialmente dello stesso tenore la testimonianza del compagno di lavoro F.A.: aveva in mano uno straccio - omissis- stava pulendo questo famoso cilindro, non so se ha preso lo straccio o cosa è successo, ho visto la scena che è andato dentro e basta, è stata una frazione di secondo (pag. 6). Ed ancora, in seguito alle contestazioni del PM confermava che B. aveva insistito nell' operazione a causa della persistenza del difetto.

Certo è che per svolgere l'operazione di pulizia la p.o. aveva oltrepassato il cancelletto di protezione della zona di operatività dei rulli . Operazione astrattamente vietata dalle Prescrizioni per il corretto uso della linea (punto 2.2.2), ma usualmente praticata dai lavoratori.

Spiegava così lo stesso F.: la posizione in teoria è questa ( al di là del cancelletto n.d.r.) , ma tutti noi andavamo o all' interno o scavalcavamo il cancelletto - omissis- perché è più comodo, perché essendo che il cilindro è lungo mi sembra due metri o un metro e qualcosa non ci si arriva a pulirlo tutto (dep. pag. 13). Prassi indirettamente confermata dallo stesso B.I. che ha riferito che quel giorno aveva operato come sempre era uso fare (dep. pag. 9).

Del resto, la precarietà della posizione del lavoratore ed il non agevole raggiungimento della zona centrale dei rulli è stato testimoniato anche da B.A., fratello dell' infortunato, pure dipendente di L. s.r.l.: noi interveniamo, ripeto, con il tampone prima sullo spazio tra dove potevamo stare noi in piedi per potere pulire, era un po' distante, tra un lato e l' altro, quindi la fascia centrale rimaneva un po' diciamo, più pericoloso- omissis. Si tentava di allungarsi un filino per potere arrivare tutto lì. Bisognava sporgersi, perché non tutti siamo alti uguali (dep. pag. 14).

E molto doveva sporgersi la persona offesa, alta poco più di m. 1.50.

Non vi è chi non veda l'estrema pericolosità delle manovre cui erano tenuti gli addetti alla pulizia dei rulli tra i quali scorreva il nastro alla temperatura di 200 (zona evidenziata nello stesso Documento di Valutazione dei Rischi dell' azienda ove si segnalava il pericolo di schiacciamento per effetto del contatto con i rulli e scottature per effetto della temperatura dell' impianto), sia per il rischio di " effetto presa" dello straccio se utilizzato in modo imperito, sia per la inevitabile posizione precaria, sbilanciata e di fatto senza sicuri punti di appoggio in caso di intervento nella parte centrale. E ciò in violazione del punto 1.1.2 dell' allora vigente D.P.R. n. 459 del 1996 per il quale per costruzione le macchine devono essere atte a funzionare ed essere regolate o subire la manutenzione senza che le operazioni espongano a rischi le persone, nonché del n. 1.6.2. che prevedeva mezzi di accesso che consentano di raggiungere in sicurezza i punti in cui devono avvenire le operazioni di manutenzione.

Dunque non frutto di un'arbitraria, abnorme ed imprevedibile scelta della persona offesa era stata la posizione dallo stesso tenuta nel tentativo di rimozione della macchia il 14.2.2008, ma conseguenza di una prassi inevitabile per permettere allo stesso di raggiungere il centro dei cilindri.

Alla palese intrinseca deficienza di sicurezza della zona plastificazione, con riguardo alle necessarie operazioni di pulizia con rulli in movimento, si aggiunge l' inidoneità del sistema di arresto in emergenza, di fatto esclusivamente affidato alla prontezza di reazione dei lavoratori.

Detta parte di linea era, infatti, dotata di due pulsanti posizionati presso le postazioni di lavoro dei due operai addetti, che se attivati, provocavano l' arresto del macchinario.

Tutt' altro che imprevedibili erano, peraltro, sia l' impossibilità di attivazione da parte del lavoratore eventualmente infortunato, sia la mancanza di pronti ed immediati riflessi del compagno.

Circostanze puntualmente verificatesi nel caso per cui è processo dove, a causa dell' inerzia del compagno F., solo l' intervento inevitabilmente tardivo di un terzo operaio, M.G., aveva alla fine arrestato il funzionamento dell' impianto.

Plurime erano state, di conseguenza, le prescrizione imposte dai tecnici della Asl intervenuti in seguito al sinistro ed adottate dalla società: la postazione è stata resa ergonomica, omissis- è stata data al lavoratore un' attrezzatura per non doversi sporgere verso il punto pericoloso (pistola ad aria compressa) ma, soprattutto è stato predisposto un dispositivo di emergenza con arresto automatico: è stata messa una barriera mobile che è un interruttore praticamente, oltre che barriera protettiva 4 (dep. M. pagg. 21 ss.).

Ed, ancora, ha spiegato il teste S. che in seguito all' infortunio è stato proibito assolutamente di pulire con gli stracci (dep. pag. 8) ed ha riferito B.A. hanno accorciato le distanze in modo tale che non abbiamo più bisogno di allungarci - omissis- ci hanno fornito (per la pulizia) delle lamette con il manico di plastica. Non vanno bene, ma loro stanno valutando come cambiare (dep. pag. 17).

Pacifica appare, pertanto, la responsabilità penale dell'imputato per il reato ascrittogli , nella sua doppia veste di costruttore e datore di lavoro dell' infortunato per la violazione delle contestate norme di prevenzione, sotto tutti i già esaminati profili di insicurezza dell' impianto per le operazioni di pulizia con macchine in movimento, dell' inidoneità degli strumenti forniti allo scopo e dell' insufficienza dei dispositivi di emergenza. Si richiama, a proposito, la sentenza della S.C. in base alla quale in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il costruttore di un macchinario a cilindri, qualora per esigenze di lavorazione non debbano essere protetti, ha l' obbligo di dotare lo stesso macchinario di un dispositivo di arresto ad innesco automatico che non richieda l'intervento manuale dell' operatore, non potendosi tale dispositivo ritenere in grado di prevenire il pericolo per l' incolumità del lavoratore, come espressamente richiesto dall' art. 132 D.P.R. n. 547 del 1955, risultando idoneo ad interrompere il funzionamento del macchinario solo dopo che tale incolumità è già stata compromessa (Cass. IV 37058/08). A ciò si aggiunga l' ulteriore profilo di colpa derivante dall' obbligo in capo al datore di lavoro di vigilanza affinchè i lavoratori si attengano alle disposizioni loro impartite, per avere G. quantomeno tollerato la prassi " contra legem" di superate i cancelli di accesso ai cilindri in movimento per la pulizia degli stessi, prassi foriera di pericoli per gli addetti.

Il parziale scollamento dei sopra indicati profili di colpa rispetto a quelli originariamente contestati non comporta, per giurisprudenza costante, la violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa: infatti il riferimento (in imputazione) alla colpa generica, anche se seguito dall' indicazione di uno specifico profilo di colpa, evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell' imputato globalmente considerata, cosicchè questi è in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione dell' evento (Cass. IV 27851/04).

Sono concedibili le circostanze attenuanti generiche, in ragione del risarcimento del danno avvenuto in corso di giudizio e del comportamento dell' imputato successivo all' evento che ha prontamente adeguato la macchine alle esigenze di sicurezza.

La precedente condanna per un reato della stessa indole è ostativa alla concessione della sospensione condizionale ex artt. 163 ss. c.p.

La pena non può tuttavia essere mantenuta nei minimi editali in considerazione della gravità del danno cagionato alla p.o. e della grave colpa in capo all' imputato che ha sottovalutato rischi di immediata riconoscibilità. I criteri di cui all'art. 133 c.p. rendono congrua la pena di mesi 2 di reclusione, già effettuata la comparazione delle circostanze. Alla condanna segue per legge l'obbligo del pagamento delle spese processuali.

Sussistono i presupposti ex artt. 53 ss. L. n. 689 del 1981 per la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria.

P.Q.M.



Visti e applicati gli artt. 533 e 535 c.p.p.;

dichiara

G.R.M. colpevole del reato ascrittogli e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo

condanna

alla pena di mesi 2 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Converte la pena detentiva in quella pecuniaria pari ed Euro 2.280,00.

Riserva il deposito della motivazione nel termine di giorni 30.