Cassazione Penale, Sez. 4, 15 marzo 2012, n. 10098 - Opere edilizie abusive e affidamento dei lavori a ditta priva di misure di sicurezza
Responsabilità di due proprietari e committenti di opere edilizie abusive, in cooperazione tra loro, per aver determinato la morte dell'operaio Pa. Vi. operando con imprudenza e con specifica violazione del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 3, commi 8 e 20 affidando i lavori a ditta priva del piano di valutazione dei rischi, non attrezzata e senza mezzi di protezione contro gli infortuni sul lavoro.
Condannati in primo e secondo grado, ricorrono in Cassazione - Rigetto.
I ricorsi sono infondati nella loro interezza.
Ampia è l'analisi in fatto attraverso la quale i giudici di due gradi di merito hanno concordemente escluso la idoneità della impresa incaricata a svolgere i lavori concretamente affidati così come hanno concordemente accertato la immediatamente visibile pericolosità del sistema di lavoro utilizzato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente
Dott. ZECCA Gaetanino - rel. Consigliere
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BU. CO. N. IL (Omissis);
2) SC. SA. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 10342/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 10/02/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANINO ZECCA;
Letti gli atti;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Lettieri Nicola il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Fatto
La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Napoli in composizione monocratica che aveva ritenuto Bu. Co. e Sc. Sa. responsabili del delitto di omicidio colposo accertato in (Omissis). Ai due era addebitato il delitto di cui agli articoli 113 e 589 c.p. perchè in qualità di proprietari e committenti di opere edilizie abusive, in cooperazione tra loro e con Pa. Gi. avevano determinato la morte dell'operaio Pa. Vi. operando con imprudenza e con specifica violazione del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 3, commi 8 e 20 affidando i lavori a ditta priva del piano di valutazione dei rischi, non attrezzata e senza mezzi di protezione contro gli infortuni sul lavoro. Ai due era stato ancora addebitato il delitto di violazione di sigilli ex articoli 110 e 59 c.p., articolo 349 c.p., comma 2.
La sentenza impugnata confermava la pena di anni due di reclusione per ciascun imputato e la ulteriore pena di anni uno ed euro 600,00 di multa ciascuno, oltre il risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.
Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione per ottenere l'annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.
I due ricorrenti denunziano:
1) omessa motivazione sulle questioni poste con l'atto di appello;
2) errata affermazione circa la riproposizione con l'atto di appello delle tesi già valutate dal primo giudice;
Egualmente assertiva e non determinata è la seconda censura. La terza censura sollecita un terzo accertamento di merito che non compete alla corte di cassazione.
La quarta censura tende a costruire una esimente che non è ravvisabile in nessun caso nel quale l'adozione delle misure cautelari necessarie sia stata omessa. La stessa censura esprime solo congetture in ordine alla non necessità delle misure omesse, in contrasto con l'ampia e persuasiva ricostruzione in fatto contenuta nella sentenza di appello.
Le considerazioni circa la non necessità di una tettoia di protezione dalle cadute di materiale dall'alto, si affida a postulati irragionevoli e logicamente erronei specie se rapportati all'impiego di una cannarola con percorso di caduta obliquo.
Anche la quinta censura è priva di fondamento perchè ampia è l'analisi in fatto attraverso la quale i giudici di due gradi di merito hanno concordemente escluso la idoneità della impresa incaricata a svolgere i lavori concretamente affidati così come hanno concordemente accertato la immediatamente visibile pericolosità del sistema di lavoro utilizzato.
I ricorsi sono infondati nella loro interezza e devono essere rigettati con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.