Legge 23 gennaio 1979, n. 25 - Modifica agli articoli 10 e 29 della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 36 il 6 febbraio 1979
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Il secondo e terzo comma dell'art. 10 della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono sostituiti dai seguenti:
"Nelle gallerie di lunghezza compresa fra 100 e 5.000 metri devono essere apposti opportuni contrassegni che consentano di individuare la posizione della più vicina nicchia per il ricovero del personale.
Nelle gallerie di lunghezza superiore a 5.000 metri, detti contrassegni sono limitati ai primi 2.500 metri a partire da ciascun imbocco".
Articolo 2
L'art. 29 della citata legge è sostituito dal seguente:
"Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree sotto tensione a distanza minore di metri 1 per le linee di contatto e di alimentazione ad alta tensione fino a 25 chilovolt e a metri 3 per le linee primarie fino a 220 chilovolt".