Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 marzo 2012, n. 4410 - Esposizione al rischio amianto e contributi relativi alla posizione previdenziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere
Dott. BRONZINI Giuseppe - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1391/2010 proposto da:
PA. EZ. , elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato AN. GI. , rappresentato e difeso dall'avvocato NU. Se. , giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RI. Al. , VA. NI. e PR. SE. , giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1022/2009 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/08/2009 R.G.N. 1542/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;
udito l'Avvocato AN. GI. per delega Avvocato NU. SE. ;
udito l'Avvocato PA. AN. per delega Avvocato RI. AL. ;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con sentenza del 16.9.2008 il Tribunale di Livorno accoglieva il ricorso di Pa. Ez. accertandone l'esposizione al rischio amianto e condannava l'INPS a rivalutare Legge n. 257 del 1992, ex articolo 13, comma 8, i contributi relativi alla posizione previdenziale per il periodo indicato in sentenza.
Sull'appello dell'INPS la Corte di appello di Firenze con sentenza del 10.7.2009 accoglieva il gravame e rigettava la domanda. La Corte territoriale osservava in primo luogo che occorreva considerare una esposizione ponderata su base annuale (se si erano svolte mansioni diverse nel tempo) e che, alla luce della espletata consulenza tecnica, emergeva che l'esposizione al rischio in concreto, sulla base delle mansioni svolte dal ricorrente, era stata inferiore al valore soglia previsto per legge mentre si era data prevalenza in sede di conclusioni peritali (accolte dal giudice di primo grado) alla previsione astratta indicata nelle linee guida ministeriali in base ad una assimilazione con altre mansioni svolte dal ricorrente, che però non corrispondeva al livello effettivo dell'esposizione subita.
Ricorre il Po. con un motivo; resiste l'INPS con controricorso; le parti hanno prodotto memorie difensive.
Diritto
Nell'unico motivo formulato si deduce l'insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata: le mansioni svolte dal ricorrente erano state sempre le stesse anche per i periodi in cui vi era stata attribuzione diretta in via amministrativa ed erano state disattese le Linee guida ministeriali che offrivano indicazioni imprescindibili per ricostruire la situazione di rischio nei vari stabilimenti. L'accertamento comunque nella consulenza era diverso da quello riportato in sentenza.
Il motivo è infondato. Va ricordato l'orientamento di questa Corte secondo cui "in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un'inammissibile critica del convincimento del giudice" (Cass. n. 9988/2009; 8654/2008; 16223/2003). Nel caso in esame tale prospettazione manca del tutto in quanto il ricorso muove diverse censure non condivisibili in quanto la Corte territoriale ha osservato che le Linee guida ministeriali certamente hanno un significato orientativo, ma non possono prevalere sull'accertamento in concreto sul grado di esposizione all'amianto avutosi nell'arco temporale previsto per legge, ove tale accertamento sia stato concretamente effettuato in relazione alle mansioni nel complesso svolte dall'assicurato, si da concludere - non in base ad orientamenti di natura generale ma in relazione a specifiche valutazioni - che l'esposizione a MCA per valori superiori a quelli indicati dalla normativa in materia non abbia raggiunto il limite decennale. Sul punto la motivazione appare persuasiva ed immune da vizi di ordine logico ed offre un puntuale riferimento alle mansioni svolte in concreto dal ricorrente, mentre le censure o appaiono di mero fatto, inammissibili in questa sede o tendono a presentare le Linee guida come aventi natura in sostanza obbligatoria ed inderogabile, il che è stato escluso ripetutamente dalla giurisprudenza di questa Corte: "gli indicati atti di indirizzo non possono essere utilizzati direttamente come prova della esposizione qualificata, esprimendo solo criteri generali e astratti, ai quali l'INAIL dovrà poi conformarsi per l'accertamento in concreto, ossia nei singoli casi, della misura e della durata della esposizione (Cass. 22 dicembre 2006 n. 2745)" (Cass. n. 21083/2009; cfr. anche Cass. n. 20892/09, Cass. n. 152/07).
Si deve quindi rigettare il proposto ricorso: le spese di lite, liquidate come al dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 30,00 per esborsi ed in euro 1.800,00, oltre accessori di legge.