Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 marzo 2012, n. 4474 - Infortuni sul lavoro e responsabilità


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente

Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio - rel. Consigliere

Dott. TRIA Lucia - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso 1702-2010 proposto da:

(Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(Omissis) S.P.A., (Omissis) ora (Omissis) S.P.A., (Omissis) S.P.A., (Omissis) S.P.A.;

- intimati -

Nonchè da:

(Omissis) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato MORRICO ENZO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

(Omissis), (Omissis) S.A. (già (Omissis) S.P.A.), (Omissis) S.P.A ora (Omissis) S.P.A., (Omissis) S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 380/2009 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/11/2009 r.g.n. 950/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2012 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l'Avvocato (Omissis);

udito l'Avvocato (Omissis);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, rigetto degli altri; rigetto dell'incidentale.

 

Fatto

 



Con ricorso al Tribunale di Venezia depositato il 25-2-2004 (Omissis), ex dipendente di (Omissis) s.p.a., espose:

che nel giugno 2000 mentre stava accompagnando, con il collega (Omissis), una cesta metallica contenente dei tubi attraverso un carro ponte, allo scopo di evitare l'oscillazione del carico, a causa della omessa adozione da parte del datore di lavoro delle norme di prevenzione, un tubo era rotolato schiacciandogli la prima falange del quinto dito della mano sinistra;

che nel 2003 aveva subito un nuovo infortunio in quanto, mentre stava accatastando dei tubi per farli sollevare da un muletto condotto da un collega di lavoro, era stato investito dal detto muletto, mentre era fermo in attesa del completamento dell'operazione di caricamento e che solo dopo l'infortunio il collega era stato inviato ad un corso di formazione per la guida del mezzo.

Tanto premesso il (Omissis) chiedeva la condanna della società resistente al risarcimento del danni subiti a causa degli infortuni.

La (Omissis) si costituiva esponendo:

che il primo infortunio era avvenuto perchè il ricorrente del tutto incautamente e in contrasto con le specifiche direttive di prevenzione, aveva posto la mano tra un tubo e il montante della cesta;

che, parimenti, il secondo infortunio si era verificato in quanto il (Omissis) si era posto al fianco del muletto e fuori dalla visuale del conducente;

che, con riferimento al secondo infortunio, sussisteva legittimazione passiva dell'INAIL ai sensi del Decreto Legislativo n. 38 del 2000.

La (Omissis) chiedeva quindi il rigetto della domanda e la chiamata in causa delle proprie compagnie di assicurazione, per essere manlevata dalle eventuali pretese del ricorrente.

Le tre compagnie assicuratrici ( (Omissis) poi (Omissis), (Omissis) e (Omissis)) si costituivano in giudizio contestando, quanto al primo infortunio, il superamento della franchigia del 5% di invalidità previsto dalla polizza, mentre, quanto al secondo infortunio, esponevano che (Omissis) non era tra le coassicuratrici e che, nel merito, l'infortunio andava ascritto alla responsabilità esclusiva del ricorrente, da valutarsi, in via subordinata, anche in termini di concorso di colpa.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Venezia, con sentenza, n. 937 del 2005, accoglieva la domanda, condannando (Omissis) al risarcimento dell'intero danno causato dal primo infortunio e, riconosciuto un concorso di colpa del ricorrente, al 50% del danno causato dal secondo infortunio, respingendo la domanda di manleva per il primo e riconoscendola, per (Omissis) e (Omissis), per il secondo.

La (Omissis) proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto delle domande di controparte.

Il (Omissis) si costituiva resistendo al gravame di controparte e proponendo appello incidentale per ottenere la liquidazione integrale del danno "così come quantificato in primo grado, integrandolo sia per il primo che per il secondo sinistro, dei danni morali o non patrimoniali nella misura del 40% del danno biologico accertato".

Anche la (Omissis) (già (Omissis)) si costituiva mentre la (Omissis) e la (Omissis) restavano contumaci.

La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza depositata il 16-11-2009, rigettava l'appello principale e l'appello incidentale relativo al concorso di colpa del (Omissis) in merito all'infortunio del gennaio 2003 e dichiarava l'inammissibilità dell'appello incidentale relativo al risarcimento del danno morale.

In sintesi la Corte territoriale, con riferimento al primo infortunio, confermava la responsabilità del datore di lavoro ex articolo 2087 c.c., rilevando che, in base alle risultanze istruttorie, il comportamento del (Omissis) "lungi dal rappresentare un'iniziativa estemporanea ed incongruente rispetto alle usuali modalità esecutive adoperate" era "anzi in sintonia con una "prassi operativa consolidata e, comunque, non efficacemente contrastata dalla dirigenza aziendale".

In relazione, poi, al secondo infortunio, la Corte d'Appello, ritenuta infondata la tesi della non risarcibilità del danno cd. differenziale, in sostanza, sulla base delle risultanze istruttorie, dalle quali era emerso che l'infortunio era stato cagionato dalla negligente ed imprudente modalità di guida tenuta dal (Omissis) nella conduzione del muletto, con un concorso di colpa del lavoratore danneggiato, confermava la responsabilità della (Omissis) ai sensi dell'articolo 2049 c.c. nella misura del 50%.

Infine la Corte territoriale affermava che la doglianza riguardante il danno morale o non patrimoniale era stata formulata in modo del tutto generico, "omettendo qualsivoglia indicazione dei profili di danno" di cui si pretendeva ristoro.

Per la cassazione di tale sentenza il (Omissis) ha proposto ricorso con quattro motivi.

La (Omissis) ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con tre motivi.

La (Omissis) s.p.a., la (Omissis) s.p.a. e la (Omissis) s.p.a sono rimaste intimate.

Infine il (Omissis) e la (Omissis) hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

Diritto



Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex articolo 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale il (Omissis), denunciando violazione dell'articolo 2729 c.c., (con riferimento al secondo infortunio) premesso che nella prova per presunzioni è comunque necessaria una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti, lamenta che la Corte territoriale, non rendendosi conto che "il carrello elevatore sterza con le ruote posteriori", "trae unicamente dalla circostanza che il sinistro è avvenuto, (il convincimento) che il (Omissis) dovesse essersi messo a lavorare nei pressi del carrello elevatore e non arguisce, come viceversa avrebbe dovuto, che è possibile che il sinistro sia avvenuto perchè il carrello elevatore si è diretto verso di lui durante una manovra con le ruote sterzate", trovandosi egli "ad una certa distanza al fianco" del muletto.

Con il secondo motivo il ricorrente principale, sul punto lamenta inoltre un vizio di motivazione, avendo in sostanza la Corte di merito, contraddittoriamente, dapprima ritenuto che il carrello elevatore stava "arretrando con le ruote posteriori sterzate" e successivamente rilevato che il (Omissis) non si era "curato di verificare che l'area anteriore al muletto fosse di libera manovrabilità e priva di colleghi ivi stazionanti".

Con il terzo motivo, sempre con riferimento allo stesso infortunio, il (Omissis) in sostanza deduce che "il comportamento del (Omissis) non determina solo responsabilità aquiliana indiretta ex articolo 2049 in capo al datore di lavoro, ma anche una responsabilità contrattuale (del datore stesso) perchè il (Omissis) nel momento in cui svolge la propria attività altri non è che un ausiliario del datore di lavoro ex articolo 1228 c.c." e quest'ultimo ha l'obbligo di "utilizzare personale esperto" e di vigilare che lo stesso nell'uso dei mezzi meccanici si attenga "a regole di diligenza e prudenza", in modo conforme alla natura e alle caratteristiche dei mezzi stessi.

Con il quarto motivo infine il (Omissis), per quanto riguarda il danno non patrimoniale, lamenta che erroneamente la Corte di merito non lo ha liquidato affermando che lo stesso non era stato provato.

In particolare il ricorrente principale da un lato invoca il dato notorio della sofferenza "insita nella lesione" e dall'altro lamenta che, avendo il primo giudice "dichiarato di aver liquidato il solo danno biologico inteso come danno distinto dal danno morale, non sussistendo il presupposto per la liquidabilità del danno morale, per la non ricorrenza di "estremi di reato", la Corte d'Appello "in assenza di appello incidentale sul punto" "non poteva rigettare la domanda con una diversa motivazione, rispetto a quella, erronea, adottata dal giudice di primo grado".

Con il primo motivo del ricorso incidentale la (Omissis), con riferimento al primo infortunio, denunciando violazione dell'articolo 2087 c.c. e vizio di motivazione, lamenta che erroneamente la Corte territoriale "ha ritenuto che la società non abbia adeguatamente vigilato sull'operato dei propri dipendenti lasciando che si instaurasse una prassi pericolosa (accompagnamento manuale dei carichi sospesi per evitarne l'oscillazione), laddove, invece, era emerso che le disposizioni aziendali ("collana di sicurezza n. 5"), prevedendo tale comportamento, obbligavano chiaramente i lavoratori ad evitarlo.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale la società in sostanza deduce che erroneamente la Corte di merito, riguardo al secondo infortunio, "ha riconosciuto una percentuale di responsabilità in capo alla società per il comportamento scorretto del proprio dipendente sig. (Omissis) ricorrendo all'applicazione dell'articolo 2049 c.c.", laddove la responsabilità avrebbe dovuto essere attribuita esclusivamente al (Omissis), in quanto la sua posizione "essendo contraria alle direttive aziendali, agli avvisi affissi ai fianchi del muletto ed alle regole di ordinaria prudenza, è stata da sola sufficiente a produrre l'infortunio ponendo nel nulla tutti gli sforzi fatti dal datore di lavoro per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Con il terzo motivo, sempre con riferimento al secondo infortunio, avvenuto sotto il vigore del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, la (Omissis) deduce che la Corte territoriale avrebbe condannato essa società "al pagamento di una somma a titolo di danno differenziale", senza considerare che, in base al rapporto tra il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 10 e il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, "il datore di lavoro deve essere sollevato dall'obbligo di risarcire il danno biologico anche quando lo stesso non sia totalmente ristorato dall'INAIL (cd. danno differenziale)" e lamenta che la sentenza impugnata, "in presenza di una domanda risarcitoria del solo danno biologico", avendo condannato il datore di lavoro al pagamento del danno differenziale, è incorsa nel vizio di ultra petizione.

Orbene, con riguardo al primo infortunio, il primo motivo del ricorso incidentale non merita accoglimento.

Come è stato ripetutamente affermato da questa Corte, e va qui ribadito, la responsabilità del datore di lavoro di cui all'articolo 2087 cod. civ. è di natura contrattuale, per cui "ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonchè il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo" (v. Cass. 17-2-2009 n. 3788, Cass. 17-2-2009 n. 3786, Cass. 7-3-2006 n. 4840, Cass. 24-7-2006 n. 16881, Cass. 6-7-2002 n. 9856, Cass. 18-2-2000 n. 1886). In particolare "la responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'articolo 2087 c.c., la quale impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori" (v. ira le altre Cass. 19-4-2003 n. 6377, Cass. 1-10-2003 n. 16645); tali norme "sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta puo' comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento" (v. da ultimo Cass. 23-4-2009 n. 9689, Cass. 10-9-2009 n. 19494, Cass. 28-10-2009 n. 22818, Cass. 25-2-2011 n. 4656).

Del resto, come pure è stato precisato, "l'obbligo, incombente sul datore di lavoro ex articolo 2087 c.c., di vigilare sulla osservanza da parte dei lavoratori delle misure di sicurezza, non si estende fino a comprendere quello di impedire comportamenti anomali ed imprevedibili posti in essere in violazione delle norme di sicurezza" e "la relativa valutazione costituisce giudizio di merito, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato" (v. Cass. 14-8-2004 n. 15896, Cass. 23-5-2001 n. 7052).

Nella fattispecie la Corte di merito, sul punto, ha affermato che la (Omissis) "ha omesso di fornire compiutamente la prova: di aver adottato tutte le misure di sicurezza tecnologicamente possibili al fine di evitare alla radice le oscillazioni dei carichi sospesi; subordinatamente, di aver adottato le dovute azioni positive finalizzate ad impedire la reiterazione di una prassi di lavoro, di frequente applicazione nel reparto e giudicata non corretta e pericolosa dalla stessa società appellante, consistente nel contenimento delle oscillazioni dei carichi per mezzo del diretto intervento manuale dell'operatore; in ulteriore subordine, di non aver messo concretamente a disposizione del (Omissis) strumenti di lavoro e presidi di sicurezza idonei ad evitare il rischio di infortuni del genere di quello di cui è causa, quali 1''utilizzazione di cinghie in grado di impedire il rotolamento dei tubi situati all'interno delle ceste sospese ai carroponti in manovra. Nè è in alcun modo emerso che l'infortunio si sia verificato a causa di un comportamento del ricorrente imprevedibile, anomalo o esorbitante dal normale ciclo produttivo, che solo puo' porsi come unica causa dell'infortunio, così da escludere la responsabilità del datore di lavoro".

Tale accertamento di fatto, conforme ai principi di diritto sopra richiamati, risulta altresì congruamente motivato e resiste alla censura della società, la quale, richiamando semplicemente le disposizioni aziendali, emanate al riguardo e risultate disattese da una prassi non contrastata, tanto meno da una adeguata vigilanza, in sostanza non scalfisce affatto la decisione impugnata, confermandone, anzi, i passaggi logici salienti.

Per quanto riguarda, poi, il secondo infortunio, parimenti non meritano accoglimento il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale del (Omissis), nonchè il secondo motivo del ricorso incidentale della (Omissis).

In particolare la Corte di merito ha espressamente accertato che " (Omissis) si trovava impegnato nell'accatastamento di tubazioni destinate ad essere caricate su un carrello elevatore alla guida del quale si trovava il (Omissis)" e che "nell'esecuzione di una manovra di guida, la ruota posteriore del carrello elevatore investiva il piede del (Omissis), provocando il politrauma all'arto inferiore destro accertato dalla CTU", il tutto allorquando il carrello stesso stava "arretrando con le ruote poteriori sterzate" mentre il (Omissis) si trovava "in un angolo dietro al muletto".

Tale essendo chiaramente l'accertamento della dinamica dell'incidente, sulla base della valutazione di tutti gli elementi emersi, nessuna rilevanza (neppure sul piano di un vizio di contraddizione logica) può assumere l'espressione letterale contenuta successivamente nella sentenza impugnata allorquando si evidenzia la incuranza da parte del (Omissis) "di verificare che l'area anteriore al muletto fosse di libera manovrabilità e priva di colleghi ivi stazionanti", trattandosi di espressione senz'altro relativa e rapportabile comunque anche al senso di marcia del muletto stesso, come precedentemente accertato.

Infondato è pertanto il secondo motivo del ricorso principale.

La Corte d'appello, poi, ha affermato che nella fattispecie "non è ravvisabile alcuna violazione degli obblighi di sicurezza gravanti in capo al datore di lavoro", in quanto "il carrello elevatore risultava munito degli appositi cartelli di divieto di avvicinamento durante la manovra e degli avvisatori acustici di retromarcia" e la normativa vigente non "prescrive alcuna specifica abilitazione alla guida di tal genere di mezzo", mentre "il (Omissis) ha anzi riferito di aver seguito il corso di infortunistica generale appena assunto, e lo stesso (Omissis) ha ammesso di essere stato edotto della necessità di utilizzare particolare prudenza quando l'elevatore è in manovra".

Tanto rilevato, e così esclusa una responsabilità del datore di lavoro ex articolo 2087 c.c., la Corte di merito ha nel contempo confermato la responsabilità aquiliana indiretta dello stesso ex articolo 2049 c.c., ritenuta dal primo giudice a causa della negligenza e colpevole disattenzione del (Omissis) nella guida del carrello elevatore, in ragione del 50%, in considerazione del concorso di colpa del danneggiato, consistente nella "colpevole violazione della regola di sicurezza che impone agli operatori di lasciare liberi gli spazi circostanti alle macchine in manovra in modo tale da prevenire il rischio che si verifichi un infortunio".

Tale accertamento è conforme al principio affermato da questa Corte sulla configurabilità di una responsabilità indiretta del datore di lavoro ex articolo 2049, per la quale, peraltro, "non è necessario che fra le mansioni affidate e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo invece sufficiente che ricorra un semplice rapporto di occasionalità necessaria" (v. Cass. 7-1-2002 n. 89, cfr. Cass. 18-10-2006 n. 22343), prescindendosi, peraltro, da una eventuale colpa, anche in eligendo o in vigilando, del datore di lavoro (v. Cass. 20-6-2001 n. 8381).

Nè puo' censurarsi in questa sede di legittimità la valutazione di fatto, congruamente motivata, circa la "equivalente valenza della disattenzione posta in essere dal (Omissis) e dal (Omissis)".

Infondato risulta, pertanto, sia il secondo motivo del ricorso incidentale, sia il terzo motivo del ricorso principale (con il quale, peraltro, neppure si censura specificamente la affermazione della esclusione nella fattispecie di una responsabilità ex articolo 2087 c.c.).

In parte infondato e in parte inammissibile risulta poi il primo motivo del ricorso principale.

In primo luogo osserva il Collegio che come più volte affermato da questa Corte, "in tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d'uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento purchè grave e preciso, dovendosi il requisito della "concordanza" ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi" (v., Cass. 29-7-2009 n. 17574 Cass. 11-9-2007 n. 19088, Cass. 26-3-2003 n. 4472, Cass. 24-4-2001 n. 6038, Cass. 9-3-2000 n. 2668, Cass. 3-2-1999 n. 914, Cass. 4-2-1993 n. 1377, Cass. 10-12-1979 n. 6431).

Infondata è quindi la tesi sostenuta dal (Omissis).

Nè può censurarsi in questa sede la valutazione di merito sulla gravità e precisione dell'elemento di fatto noto (la presenza del danneggiato nello spazio di manovra del muletto) dal quale la Corte di merito ha tratto la sussistenza del concorso di colpa del (Omissis).

Come è stato ripetutamente affermato da questa Corte "in tema di prova presuntiva, è infatti incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice di merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni" (v. fra le altre Cass. 20-7-2006 n. 16728, Cass. 23-1-2006 n. 1216).

Inammissibile risulta, poi, il quarto motivo del ricorso principale, riguardante il danno morale o non patrimoniale, in quanto inconferente con il decisum della sentenza impugnata, che, sul punto, ha dichiarato inammissibile il relativo motivo dell'appello incidentale giacchè la "doglianza è stata formulata in modo del tutto generico", essendo stata omessa "qualsivoglia indicazione dei profili di danno" di cui si pretendeva ristoro.

A fronte di tale decisione, infatti, il (Omissis), senza censurare specificamente la statuizione della Corte di merito e senza in particolare contrastarla sostenendo, eventualmente, la specificità del proprio motivo di gravame sul punto (in ordine ai profili di danno oggetto di domanda), si è limitato ad asserire genericamente che il danno morale risultava provato in re ipsa in quanto "insito nella lesione".

Il ricorrente principale, inoltre, ha dedotto che, avendo il primo giudice "liquidato il solo danno biologico inteso come danno distinto dal danno morale", non sussistendo il presupposto per la liquidabilità di quest'ultimo, per la non ricorrenza di "estremi di reato", la Corte d'Appello, "in assenza di appello incidentale sul punto", "non poteva rigettare la domanda con una diversa motivazione".

Anche tale censura risulta inconferente con il decisum, atteso che la Corte territoriale sul punto ha semplicemente ritenuto generico e inammissibile il motivo di appello incidentale e non ha affatto rigettato la relativa domanda con una diversa motivazione.

Il motivo di ricorso (principale) in esame, quindi, non coglie affatto nel segno.

Infine parimenti inammissibile risulta il terzo motivo del ricorso incidentale (riguardante il risarcimento del danno relativo al secondo infortunio) perchè del tutto generico e privo di autosufficienza in ordine agli elementi necessari per la verifica di decisività dei vizi denunciati.

In primo luogo si lamenta la avvenuta liquidazione di un "danno differenziale" senza specificarne in alcun modo i necessari presupposti ed elementi di fatto (a cominciare dalla indicazione del se e del quantum di un ristoro che nella fattispecie concreta sia avvenuto da parte dell'INAIL).

In secondo luogo si lamenta altrettanto genericamente una ultrapetizione, a fronte di una asserita "domanda risarcitoria del solo danno biologico", senza indicarne precisamente i termini di raffronto, riguardanti da un lato il contenuto della domanda introduttiva e dall'altro il decisum sul punto, confermato in appello.

Del resto, come è stato affermato da questa Corte, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione va inteso in senso rigoroso e va applicato pure con riferimento ai vizi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, anche processuale, in quanto il ricorrente deve comunque "indicare anche gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione" (v. Cass. 28-7-2005 n. 15910, Cass. 4-4-2006 n. 7846).

Entrambi i ricorsi vanno pertanto respinti ed infine, in ragione della soccombenza reciproca, le spese vanno compensate tra le parti.



P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.