PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Decreto 12 gennaio 2012
Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto.
(G.U. 6 aprile 2012, n. 82)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 11, comma 1, e 18, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2010, recante "Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile", registrato alla Corte dei Conti in data 22 dicembre 2010, reg. 20, fg. 317;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2011;
Visto il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2011, recante "Organizzazione interna del Dipartimento della Protezione Civile", registrato alla Corte dei Conti in data 9 febbraio 2011, reg. 3, fg. 308;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2011, in corso di registrazione, con il quale al Prefetto Dr. Franco Gabrielli è stato conferito, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile a far data dal 17 novembre 2011 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - Protezione Civile - del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2001 - recante la nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile;
Premesso che:
il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (di seguito: decreto legislativo) ha dato attuazione alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione di quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123;
il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ha provveduto ad integrare e modificare la predetta normativa;
l'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo n. 106/2009, ha rinviato ad un apposito decreto dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute, di concerto con il Ministero dell'Interno ed il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'applicazione delle norme ivi contenute ai volontari appartenenti, tra l'altro, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e alla componente volontaria del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco (di seguito: volontari oggetto del presente decreto), tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività;
il predetto decreto interministeriale è stato adottato in data 13 aprile 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 dell'11 luglio 2011 (di seguito: decreto interministeriale);
la richiamata disciplina ha stabilito, in particolare,
all'art. 1, comma 1, nel precisare talune delle definizioni contenute nel testo con riferimento al decreto legislativo, che il controllo sanitario al quale devono essere sottoposti i volontari oggetto del presente decreto consiste negli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle Regioni e Province Autonome emanate specificamente per il volontariato oggetto del decreto interministeriale, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute dei medesimi, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attività di controllo sanitario nel settore della protezione civile, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria;
all'art. 2, comma 1, che le disposizioni contenute nel decreto legislativo si applicano ai volontari oggetto del presente decreto tenendo conto delle seguenti particolari esigenze che ne caratterizzano l'attività e gli interventi:
a) necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica improntata a carattere di immediatezza operativa;
c) imprevedibilità ed indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 18 e 29 del decreto legislativo;
d) necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte;
all'art. 2, comma 2, che l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale non può comportare l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (di seguito: normativa di protezione civile);
all'art. 3, commi 1 e 2, che le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro contenute nel decreto legislativo sono applicate ai volontari oggetto del presente decreto nel rispetto delle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali, delle rispettive organizzazioni, preordinate alle attività ed ai compiti di protezione civile previsti dalla normativa di protezione civile e che, pertanto, il volontario in questione è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività specificate al successivo art. 4, commi 1 e 2, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, formazione ed esercitazioni, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e informazione, alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature ed ai dispositivi di protezione individuale in dotazione;
all'art. 3, comma 3, che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale, il legale rappresentante delle organizzazioni di volontariato di protezione civile è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale;
all'art. 4, comma,1, che le organizzazioni di rispettiva appartenenza curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria, anche ricorrendo alle componenti mediche interne alle organizzazioni, anche mediante accordi tra organizzazioni, ovvero alle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate;
all'art. 4, comma 2, che le organizzazioni, nell'ambito dei suddetti scenari e compiti, curano che il volontario aderente sia dotato di attrezzature e di dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato ed addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante;
all'art. 4, comma 3, che le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari oggetto del presente decreto non sono considerati luoghi di lavoro;
all'art. 5, comma 1, che le organizzazioni di appartenenza dei volontari oggetto del presente decreto individuano i propri volontari che nell'ambito delle attività di volontariato svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria;
all'art. 5, comma 2, che l'individuazione dei volontari da sottoporre a sorveglianza sanitaria nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, ivi compresi i volontari appartenenti alle organizzazioni equivalenti alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ed ai Corpi comunali e provinciali dei Vigili del Fuoco Volontari avviene a cura delle autorità competenti di protezione civile, che stabiliscono altresì le modalità di valutazione del rischio dei volontari;
all'art. 5, comma 3, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale siano definite d'intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito: Dipartimento della protezione civile) e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (di seguito: Regioni e Province Autonome):
a) le attività di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del decreto legislativo compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, e le relative modalità di svolgimento, anche ricorrendo a convenzioni con organizzazioni che dispongano tra i propri aderenti ed iscritti di medici muniti dei requisiti previsti dall'art. 38 del decreto legislativo;
b) le forme organizzative per assicurare, con oneri a carico del Dipartimento della protezione civile e delle Regioni e Province Autonome, l'individuazione dei medici competenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del decreto legislativo;
all'art. 6, comma 1, che le disposizioni contenute nel decreto interministeriale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 7 dedicato alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1981, n, 381, si applicano anche ai volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e alla componente volontaria del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco;
all'art. 6, comma 3, che resta fermo che al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente del medesimo Corpo;
all'art. 8, comma 1, che ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 4, comma 1, sono considerate le attività di cui il volontario abbia beneficiato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale, compatibilmente con gli scenari di rischio di protezione civile eventualmente già individuati dalle autorità competenti;
all'art. 8, comma 2, che le disposizioni contenute nel decreto interministeriale hanno effetto decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
che il decreto interministeriale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011 e che, pertanto i termini di sei mesi e 180 giorni stabiliti, rispettivamente, nell'art. 5, comma 3, e nell'art. 8, comma 2, del decreto interministeriale decorrono dalla predetta data;
che per la più approfondita ed ampia disamina delle questioni poste all'interno del quadro normativo determinato dal combinato disposto del decreto legislativo e del decreto interministeriale, è stato costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle Regioni e Province Autonome, delle principali organizzazioni di volontariato di protezione civile aventi rilevanza nazionale, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, integrato e coordinato dai dirigenti dell'Ufficio I - Volontariato, Formazione e Comunicazione del Dipartimento della protezione civile;
che il predetto gruppo di lavoro ha proceduto all'esame delle tematiche trattate nel decreto interministeriale completando i propri lavori nella seduta del 14 novembre 2011;
che il predetto gruppo di lavoro ha unanimemente condiviso l'esigenza di recepire e confermare l'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 25 luglio 2002, n. di repertorio 597, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi, riaffermandone la validità, anche sulla base dell'esame dei dati derivanti dall'applicazione della medesima intesa nel periodo 2003-2011, individuando, altresì la metodologia seguita come utile modello per eventuali ulteriori azioni specifiche mirate a tipologie di azioni identificabili e ritenute parimenti rilevanti in materia di sicurezza;
che al fine di rendere pienamente operativi i contenuti dell'intesa prevista dall'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale, anche sulla base delle risultanze dell'attività del predetto gruppo di lavoro, si è convenuto, in particolare, sull'opportunità di dover contestualmente elaborare un quadro comune volontariamente condiviso degli elementi essenziali di base utili ad indirizzare l'azione sulle diverse tematiche trattate nel decreto interministeriale, in un contesto di omogeneità per l'intero territorio nazionale, e che costituiscono il presupposto per l'elaborazione e l'attuazione dell'intesa specificatamente prevista dall'art. 5 del medesimo provvedimento e, in particolare:
condividere indirizzi comuni per l'individuazione degli ‘scenari di rischio di protezione civile’ e dei compiti in essi svolti dai volontari oggetto del decreto interministeriale previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale, volti ad assicurare un livello omogeneo di base di articolazione dei predetti scenari e compiti per l'intero territorio nazionale, applicabili nelle Regioni e Province Autonome e alle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale;
condividere indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari oggetto del decreto interministeriale di cui al richiamato art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale, volti ad assicurare il consolidamento di una base di conoscenze comuni in materia sull'intero territorio nazionale, rimettendo all'autonomia delle Regioni e Province Autonome e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di disciplinarle nel dettaglio, tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonché nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale;
condividere indirizzi comuni per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attività di controllo sanitario dei volontari oggetto del decreto interministeriale, come definita dall'art. 1, comma 1, lettera e) del medesimo decreto, nonché per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività stessa, definendo al riguardo la tempistica di aggiornamento degli accertamenti, le modalità di conservazione dei dati relativi e le procedure di controllo sull'adempimento dell'attività, nel rispetto delle finalità ricognitive espressamente previste dal decreto interministeriale nonché delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;
che il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e le Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, possono adeguare i predetti elementi di base con l'obiettivo di renderli maggiormente coerenti con il proprio specifico ordinamento e la propria specifica articolazione operativa territoriale;
che è possibile procedere, pertanto, all'adozione dell'intesa prevista dal richiamato art. 5 del decreto interministeriale nonché degli indirizzi condivisi sopra enunciati;
che nelle Province autonome di Trento e Bolzano le norme di cui al decreto interministeriale del 13 aprile 2011 e quelle del presente decreto si applicano in conformità agli ordinamenti delle predette province, nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 4, 8, 9, 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige e nella Regione Autonoma Valle d'Aosta si applicano in conformità al proprio ordinamento, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 dello Statuto Speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4;
che nell'ambito della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico le funzioni interne relative all'attuazione delle menzionate disposizioni sono individuate nel rispetto dei rispettivi statuti e regolamenti, al fine di assicurarne l'effettiva ed omogenea applicazione in tutte le articolazioni operative sull'intero territorio nazionale;
che, in ragione della particolare complessità delle materie oggetto dei predetti indirizzi condivisi e dell'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale, nonché dei continui progressi in atto nel settore della protezione civile, con particolare riguardo agli aspetti dell'organizzazione delle attività e delle forme e procedure di coordinamento operativo per lo svolgimento delle medesime, si ritiene opportuno prevedere che essi possano essere oggetto di revisione entro 24 mesi dalla data della loro entrata in vigore, ovvero anticipatamente ove se ne ravvisasse l'improrogabile esigenza, anche in relazione a specifici aspetti;
che è fatto integralmente salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995 in materia di radiazioni ionizzanti;
Viste le note prot. n. DPC/VOL/70269, DPC/VOL/70287, DPC/VOL/70307 e DPC/VOL/70312 con le quali lo schema del presente decreto e dei relativi allegati parti integranti e sostanziali è stato trasmesso rispettivamente alle Regioni e Province Autonome, alla Croce Rossa Italiana, alla Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile ed al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico per acquisire i rispettivi pareri e, limitatamente alle Regioni e Province Autonome, l'intesa specifica sull'allegato 5, prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale;
Visto il parere favorevole sugli indirizzi condivisi e sull'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale secondo i testi contenuti negli allegati da 1 a 4, parti integranti e sostanziali del presente decreto, reso dalla Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2008 nella seduta del giorno 20 dicembre 2011, comunicato con nota del suo Presidente di pari data;
Visto il parere favorevole sugli indirizzi condivisi e sull'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale secondo i testi contenuti negli allegati da 1 a 4, parti integranti e sostanziali del presente decreto, reso dal Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana con nota del 20 dicembre 2011;
Visto il parere favorevole sugli indirizzi condivisi e sull'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale secondo i testi contenuti negli allegati da 1 a 4, parti integranti e sostanziali del presente decreto, reso dal Presidente del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico con nota del 20 dicembre 2011;
Vista la nota prot. 49/C13PC dell'11 gennaio 2012, con la quale è stata comunicata l'intesa delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sul presente decreto, contenente gli indirizzi condivisi e l'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale di cui agli allegati da 1 a 4, parti integranti e sostanziali, condizionandola all'accoglimento di alcuni emendamenti il cui contenuto è stato integralmente recepito nel presente provvedimento;
Decreta:
Art. 1
L'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene la condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli ‘scenari di rischio di protezione civile’ e dei compiti in essi svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro', al fine di assicurare un livello minimo ed omogeneo di base di articolazione dei predetti scenari e compiti per l'intero territorio nazionale.
Art. 2
L'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene la condivisione degli indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previste dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro', al fine di assicurare il consolidamento di una base minima di conoscenze comuni in materia sull'intero territorio nazionale, rimettendo all'autonomia delle Regioni e Province Autonome, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di disciplinarle nel dettaglio, tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonché nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto interministeriale;
Art. 3
L'allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene la condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attività di controllo sanitario dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall'art. 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro', nonché per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività medesima, nel rispetto delle finalità ricognitive espressamente previste dal decreto interministeriale nonché delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;
Art. 4
L'allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene l'intesa per la definizione delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, delle modalità di svolgimento delle medesime, anche ricorrendo a convenzioni con organizzazioni che dispongano tra i propri aderenti ed iscritti di medici muniti dei requisiti previsti dall'art. 38 del medesimo decreto legislativo, nonché delle forme organizzative per assicurare, con oneri a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione dei medici competenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 81/2008.
Art. 5
Ai fini del presente decreto, nelle Province autonome di Trento e Bolzano le norme di cui al decreto interministeriale del 13 aprile 2011 e quelle del presente decreto si applicano in conformità agli ordinamenti delle predette province, nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 4, 8, 9, 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige e nella Regione Autonoma Valle d'Aosta si applicano in conformità al proprio ordinamento, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 dello Statuto Speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 gennaio 2012
Il capo del Dipartimento: Gabrielli
Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 199
Allegato 1
Condivisione degli indirizzi comuni per l’individuazione degli scenari di rischio di protezione civile e dei compiti in essi svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 ‘Disposizioni in attuazione dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro’.
Al fine di assicurare un livello omogeneo minimo di base di articolazione per l’intero territorio nazionale, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per l’individuazione degli scenari di rischio di protezione civile nonché dei compiti che vengono svolti dai volontari nell’ambito degli scenari medesimi.
Secondo quanto stabilito nella Direttiva per l’attività preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per protezione civile (seconda edizione) del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del luglio 1996, per scenario di rischio di protezione civile si intende la rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza; al tempo stesso, esso è lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area.
La presente articolazione trova riscontro nelle forme organizzative delle attività di volontariato di protezione civile svolte sotto il coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché nell’ambito delle organizzazioni di volontariato di rilievo nazionale, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.
1. SCENARI DI RISCHIO
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, si individuano di minima quali scenari di rischio di protezione civile i seguenti:
- scenario eventi atmosferici avversi;
- scenario rischio idrogeologico - alluvione;
- scenario rischio idrogeologico - frane;
- scenario rischio sismico;
- scenario rischio vulcanico;
- scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia;
- scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti (in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);
- scenario rischio ambientale, igienico-sanitario (in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);
- scenario caratterizzato dall’assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di operatività ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorità competenti nell’attività di ricerca persone disperse/scomparse).
In considerazione del possibile impiego del volontariato oggetto dei presenti indirizzi a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile ai fini della presente intesa anche i seguenti contesti:
- incidenti che richiedano attività di soccorso tecnico urgente;
- attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
- attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
- attività di difesa civile.
Con riferimento a tali scenari di rischio di protezione civile le autorità di protezione civile individuate dalle vigenti disposizioni normative (Comuni, Province, Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, Regioni e Province Autonome e Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e le altre autorità individuate dalla legge provvedono, per quanto di competenza, a definire la pianificazione relativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
2. COMPITI SVOLTI DAI VOLONTARI
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, i compiti svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono ricompresi nelle presenti categorie minime di base:
- assistenza alla popolazione, intesa come:
o attività psicosociale;
o attività socio-assistenziale;
o assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili);
- informazione alla popolazione;
- logistica;
- soccorso e assistenza sanitaria;
- uso di attrezzature speciali;
- conduzione di mezzi speciali;
- predisposizione e somministrazione pasti;
- prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
- supporto organizzativo, anche nell’ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
- presidio del territorio;
- attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
- attività formative;
- attività in materia di radio e telecomunicazioni;
- attività subacquea;
- attività cinofile.
Negli scenari di rischio assimilati a quelli di protezione civile nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti di cui può essere chiesto lo svolgimento sono individuati dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati.
I compiti di soccorso in ambiente montano, impervio od ipogeo costituiscono compiti specifici svolti dai volontari appartenenti al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ed alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
Ciascun volontario può svolgere compiti appartenenti a diverse categorie, nel rispetto dei percorsi formativi ed addestrativi all’uopo previsti dalle rispettive Regioni e Province Autonome ovvero dall’organizzazione di appartenenza.
Allegato 2
Condivisione degli indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previste dall’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 ‘Disposizioni in attuazione dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro’.
Al fine di assicurare il consolidamento di una base minima di conoscenze comuni sull’intero territorio nazionale, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile coordinate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano nonché a quelle di rilievo nazionale.
1. COMPETENZE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI PIANI FORMATIVI
Le Regioni, per le organizzazioni di volontariato da esse coordinate, e le organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale per le realtà a esse aderenti, nell’ambito della rispettiva autonomia e responsabilità, provvedono a disciplinare nel dettaglio i propri piani formativi, di informazione ed addestramento, tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonché nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 ‘Disposizioni in attuazione dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro’.
La Croce Rossa Italiana provvede direttamente, nel rispetto del proprio statuto e dei regolamenti, alla disciplina del piano formativo, di informazione e addestramento per le attività di volontariato di protezione civile dei volontari aderenti ad essa aderenti.
Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico provvede direttamente, nel rispetto del proprio statuto e dei regolamenti, alla disciplina del piano formativo, di informazione e addestramento per le attività di volontariato di protezione civile dei volontari aderenti ad esso aderenti.
Le Province Autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Autonoma Valle d’Aosta provvedono direttamente, nell’ambito della propria autonomia, alla disciplina dei piani formativi, di informazione e addestramento per le attività di volontariato svolte dai volontari appartenenti alle organizzazioni da esse coordinate.
2. CRITERI DI MASSIMA PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI
A partire dall’entrata in vigore della presente intesa le attività formative per il volontariato di protezione civile devono prevedere uno specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza.
Le organizzazioni devono altresì curare che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del decreto interministeriale, il volontario ad esse aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
Il Dipartimento della Protezione Civile, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico condividono, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente intesa, criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in tema di sicurezza.
3. PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO
Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per l’acquisizione ed il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall’articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti, l’adempimento a quanto stabilito al precedente paragrafo 2.
A tal fine è possibile ricorrere all’utilizzo di autocertificazioni aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.
Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il mancato adempimento a quanto stabilito al paragrafo 2 comporta la sospensione dell’organizzazione inadempiente dall’attività operativa.
Le scuole, accademie o strutture di formazione comunque denominate promosse dalle Regioni e dalle Province Autonome ovvero dalle organizzazioni di volontariato di rilievo nazionale, dalla Croce Rossa Italiana e dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, che organizzano attività formative a favore dei volontari oggetto della presente intesa devono assicurare, all’interno della rispettiva programmazione di attività, un adeguato rilievo alle tematiche della sicurezza.
Il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e Province Autonome, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico provvedono, per quanto di rispettiva competenza, alla verifica dell’adempimento a quanto sopra specificato.
4. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI
E’ fatto salvo quanto previsto in materia di formazione al punto 4 dell’accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 25 luglio 2002, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi.
Allegato 3
Condivisione degli indirizzi comuni per l’individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all’attività di controllo sanitario dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 ‘Disposizioni in attuazione dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro’.
1. FINALITÀ
I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono sottoposti al controllo sanitario disciplinato come specificato ai paragrafi successivi, al fine di disporre di una ricognizione generale delle rispettive condizioni di salute. In tal senso l’attività di cui trattasi è considerata quale misura generale di prevenzione e deve integrarsi nel percorso di tutela della salute del cittadino-volontario, nell’ambito delle attività del Servizio sanitario nazionale e del presidio di medicina generale di base, nel quadro delle attività di educazione e promozione alla salute.
2. CONTENUTI
Il controllo sanitario previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 è costituito dai seguenti accertamenti preventivi minimi, ritenuti congrui rispetto alle finalità specifiche sopra richiamate:
- VISITA MEDICA
Comprende anamnesi ed esame obiettivo rivolti, in particolare, al riscontro di patologie correlabili agli scenari di rischio di protezione civile e/o a patologie che possano controindicare l’esposizione al rischio ergonomico o di movimentazione manuale dei carichi. E’ raccomandata la raccolta di dati anamnestici riguardanti abitudini di vita del volontario che possano costituire dei cofattori di rischio nell’attività operativa (ad esempio: alcolismo, tossicodipendenze) o situazioni di stress lavoro-correlato.
- VACCINAZIONI
Obbligatorie, come previsto dai Piani Vaccinali Regionali.
3. PERIODICITÀ
Il controllo sanitario come sopra specificato deve essere assicurato:
- con cadenza almeno quinquennale per i volontari di età inferiore ai 60 anni;
- con cadenza almeno biennale, per i volontari di età superiore ai 60 anni.
L’effettuazione del controllo può essere articolata su base annuale per aliquote di volontari, nelle diverse classi di età, al fine di assicurare il rispetto della cadenza con riferimento alla totalità degli iscritti.
4. PROCEDURE
L’effettuazione del controllo sanitario può essere assicurata da medici abilitati all’esercizio della professione, anche facenti parte della componente medica dell’organizzazione, ove presente, o, comunque, appartenenti all’organizzazione, ovvero mediante convenzioni con organizzazioni che ne sono munite nonché con strutture del Servizio Sanitario Nazionale pubbliche o private accreditate. Qualora tali convenzioni siano stipulate con altre organizzazioni di volontariato, l’effettuazione del controllo sanitario può essere concentrato in occasione di esercitazioni, prove di soccorso o altre attività formative promosse dall’organizzazione o alla quale l’organizzazione partecipi e per il cui svolgimento sia richiesta ed autorizzata l’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.194.
L’esito del controllo sanitario riconosce la capacità generica del soggetto allo svolgimento dell’attività di volontariato e viene comunicato esclusivamente al volontario interessato, che è responsabile della conservazione delle informazioni relative che lo riguardano, quale elemento di conoscenza del proprio stato di salute al fine di eventuali valutazioni o approfondimenti da svolgere con il proprio medico di medicina generale (c.d. medico di base o di famiglia).
Il controllo sanitario, anche per i soggetti diversamente abili, va definito in relazione ai compiti attribuiti dall’organizzazione di appartenenza.
Il volontario riferisce l’esito della visita al responsabile della propria organizzazione tramite attestazione del medico. Successivamente alla visita il volontario comunica al responsabile della organizzazione alla quale appartiene l’eventuale insorgenza di situazioni tali da rendere opportuna una nuova visita, anche prima della scadenza indicata al paragrafo 3.
L’attestazione del medico concernente l’esito del controllo, anche in caso di esito negativo, non contiene dati personali sanitari e per la sua conservazione a cura dell’organizzazione non sono richiesti adempimenti diversi da quelli previsti per la generalità dei dati personali comuni.
5. PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO
Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per l’acquisizione ed il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall’articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti, l’effettuazione del controllo sanitario per i propri volontari secondo le scadenze prefissate.
A tal fine è possibile ricorrere all’utilizzo di autocertificazioni aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.
Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il mancato adempimento a quanto stabilito al paragrafo 2 comporta la sospensione dell’organizzazione inadempiente dall’attività operativa.
La Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico provvedono, per quanto di rispettiva competenza, alla verifica dell’adempimento a quanto sopra specificato da parte delle rispettive articolazioni territoriali.
6. APPLICAZIONE DEL D.P.R. 194/2001
Agli aspetti organizzativi dell’attività di controllo sanitario effettuata nell’ambito di esercitazioni, prove di soccorso o altre attività formative promosse dall’organizzazione o alla quale l’organizzazione partecipi e per il cui svolgimento sia richiesta ed autorizzata l’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.194, a favore dei volontari partecipanti nonché della componente medica, anche volontaria, interessata, si provvede nell’ambito dei medesimi benefici, nei limiti del budget autorizzato.
7. DISPOSIZIONI SPECIFICHE TN MATERIA DI LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI
E’ fatto salvo quanto previsto in materia di accertamento della sussistenza dei requisiti psicofisici ai punti 1, 2 e 3 dell’accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 25 luglio 2002, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi.
I volontari che acquisiscono il titolo di idoneità all’attività sul fronte del fuoco, come disciplinato dal punto 2 del predetto accordo, non necessitano di essere sottoposti al controllo sanitario di cui alla presente intesa.
Allegato 4
Intesa concernente la definizione delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, delle modalità di svolgimento delle medesime, nonché delle forme organizzative per assicurare l’individuazione dei medici competenti.
1. FINALITÀ
I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai Corpi comunali e provinciali dei Vigili del Fuoco Volontari delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, ed alla componente volontaria del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria come specificato ai paragrafi successivi, al fine di assicurare un presidio delle condizioni di salute e sicurezza dei predetti volontari che tenga conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività e che coniughi la tutela della sicurezza e della salute dei volontari con il perseguimento degli obiettivi per i quali è stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile, ossia la tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi.
2. CONTENUTI
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei volontari, in relazione agli scenari di rischio di protezione civile, ai compiti svolti dai volontari ed all’esposizione di quest’ultimi ai fattori di rischio previsti nel decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
3. INDIRIZZI RELATIVI ALLE SOGLIE DI ESPOSIZIONE AGLI AGENTI DI RISCHIO
Le organizzazioni di volontariato di protezione civile, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico individuano i propri volontari che nell’ambito dell’attività di volontariato svolgono azioni che li espongano ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.
L’art. 9 del D.P.R. 194/2001 stabilisce che i volontari di protezione civile possano svolgere nell’arco di un anno fino ad un massimo di 90 giorni di attività, di cui 30 continuativi, raddoppiabili in caso di emergenze dichiarate ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 della Legge n. 225/1992 e
previa autorizzazione nominativa. La medesima disposizione autorizza altresì l’effettuazione di attività formative ed addestrative fino ad un massimo di 30 giorni l’anno, di cui 10 continuativi.
Per i fattori di rischio previsti nel decreto legislativo dai titoli VI (movimentazione di carichi manuali), VII (attrezzature munite di videoterminali), VIII (agenti fisici), IX (sostanze pericolose, limitatamente alle sostanze di cui al Capo I), X (agenti biologici, relativamente agli agenti appartenenti ai gruppi 2, 3 e 4 dell’articolo 268, comma 1), quest’ultimo relativamente ai volontari che svolgono compiti di soccorso e assistenza sanitaria, dovranno essere individuati dall’organizzazione di appartenenza, ai fini della sottoposizione alla sorveglianza sanitaria, i volontari che svolgono attività operative di volontariato per più di 535 ore nell’arco dell’anno. Tale termine è determinato nella misura del 30% del tempo lavorativo annuale di un lavoratore appartenente alla Pubblica Amministrazione. Per le organizzazioni che non dispongono di sistemi di rilevamento delle attività orarie svolte dai propri volontari, il termine di impiego oltre il quale dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria è determinato in 65 giorni di volontariato annui.
A tal fine l’individuazione dei volontari avviene entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base del numero di giornate di servizio dell’anno precedente, a partire dal gennaio 2013 con riferimento alle attività svolte nel 2012.
Le attività di volontariato non devono comportare l’esposizione ai fattori di rischio previsti ai titoli IX (sostanze pericolose), relativamente ai Capi II e III, e XI (atmosfere esplosive) del decreto legislativo. Qualora, nello svolgimento dell’attività di volontariato, risulti che un volontario possa essere stato accidentalmente esposto a tali fattori di rischio, questi deve essere individuato per essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria.
A tal fine l’individuazione dei volontari avviene non appena si sia verificata l’esposizione o, comunque, nel più breve tempo possibile.
4. ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI ALL’ARTICOLO 41 DEL D.LGS. N. 81/2008 COMPATIBILI CON LE EFFETTIVE E PARTICOLARI ESIGENZE CONNESSE AL SERVIZIO ESPLETATO DAI VOLONTARI
Il medico competente effettua le attività di sorveglianza sanitaria previste dall’articolo 41, comma
2, del d.lgs. n. 81/2008, con riferimento ai compiti effettivamente svolti dai volontari, dal momento che questi ultimi non dispongono di mansioni predefinite e con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile individuati dall’allegato 1 al decreto approvativo della presente intesa.
I giudizi di cui al comma 6 dell’articolo 41 sono resi con riferimento ai compiti effettivamente svolti dal volontario, ferma restando la valutazione in ordine alla capacità generica del soggetto allo svolgimento dell’attività di volontariato derivate dall’attività di controllo sanitario di cui all’allegato
3 al decreto approvativo della presente intesa, prevista per tutti i volontari oggetto della presente intesa.
5. PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DEGLI ELENCHI DEI MEDICI COMPETENTI E RELATIVI PERCORSI FORMATIVI
Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province Autonome, per quanto di competenza, compongono gli elenchi dei medici competenti e delle strutture sanitarie abilitate allo svolgimento della sorveglianza sanitaria a favore dei volontari oggetto della presente intesa segnalati ai sensi di quanto previsto dal successivo paragrafo 6.
Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province Autonome, per quanto di competenza, promuovono lo svolgimento di specifiche attività formative rivolte ai medici competenti che figurano nei predetti elenchi, finalizzate alla conoscenza del sistema di protezione civile e del relativo contesto ordinamentale ed operativo, con particolare riferimento agli scenari di rischio di protezione civile di cui al documento in allegato 1 al decreto approvativo della presente intesa.
La Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico provvedono all’individuazione dei medici competenti per i volontari ad essi appartenenti.
6. PROCEDURE PER LA INDIVIDUAZIONE DEI VOLONTARI DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI E DEGLI ALTRI SOGGETTI COMPETENTI
I nominativi dei volontari individuati secondo quanto previsto al paragrafo 3 sono comunicati nei termini ivi previsti agli interessati ed alla regione o provincia autonoma di appartenenza dell’organizzazione mediante posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per quanto concerne i volontari appartenenti esclusivamente alle strutture di coordinamento centrale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale ovvero alle sezioni delle medesime incardinate nelle rispettive colonne mobili nazionali e non iscritte nei registri, albi o elenchi regionali, la comunicazione deve essere inviata, con le medesime modalità, agli interessati ed al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Volontariato.
Per quanto concerne i volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana la comunicazione deve essere inviata agli interessati e al comitato regionale di appartenenza.
Per quanto concerne i volontari appartenenti al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico la comunicazione deve essere inviata agli interessati e alla Presidenza Nazionale del Corpo.
7. PROCEDURE PER LA SCELTA DEL MEDICO COMPETENTE DA PARTE DEL SINGOLO VOLONTARIO
I volontari individuati secondo quanto previsto dal paragrafo 3 si sottopongono alla visita presso il medico competente entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal precedente paragrafo 6, procedendo alla relativa scelta nell’ambito degli elenchi predisposti dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e le Province Autonome, per quanto di competenza, in attuazione del paragrafo 5.
I volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana ed al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico si rivolgono ai medici competenti individuati dai rispettivi organismi, secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 5.
8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SANITARI DEI VOLONTARI SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA, IVI COMPRESA LA COMUNICAZIONE ALLE RISPETTIVE ORGANIZZAZIONI
I volontari individuati come previsto al paragrafo 3 sono tenuti a consegnare alla propria organizzazione l’attestazione del giudizio di idoneità scevra di dati sensibili.
L’organizzazione comunica entro il mese di gennaio di ogni anno alla regione o provincia autonoma dove è iscritta che tutti i volontari individuati per essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria nell’anno precedente hanno ottemperato.
E’ responsabilità dell’organizzazione assicurarsi che i volontari non svolgano più compiti per i quali hanno ricevuto una valutazione di idoneità negativa, ovvero di rispettare l’eventuale valutazione di non idoneità temporanea.
La comunicazione concernente l’esito della sorveglianza, anche in caso di esito negativo, non contiene dati personali sanitari e per la sua conservazione a cura dell’organizzazione non sono richiesti adempimenti diversi da quelli previsti per la generalità dei dati personali comuni.
I dati sanitari acquisiti dal medico competente sono conservati a cura del volontario.
I dati sanitari dei volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana ed al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico sottoposti alla sorveglianza sanitaria sono conservati secondo procedure definite dai rispettivi organismi centrali che sono altresì tenuti a verificare l’effettivo svolgimento delle attività relative.
9. PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO
Ai fini di confermare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per l’acquisizione ed il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall’articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti, l’effettuazione della sorveglianza sanitaria per i propri volontari individuati ai sensi di quanto previsto al paragrafo 6 e secondo le scadenze prefissate.
A tal fine è possibile ricorrere all’utilizzo di autocertificazioni aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.
Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il mancato adempimento a quanto stabilito al paragrafo 6 comporta la sospensione dell’organizzazione inadempiente dall’attività operativa.
10. CONVENZIONI
L’effettuazione della sorveglianza sanitaria per i volontari individuati secondo quanto previsto dal paragrafo 3, a valere sulle relative e rispettive disponibilità di bilancio, è assicurata:
- dalle Regioni e Province Autonome dove ha sede l’organizzazione di appartenenza;
- dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i volontari appartenenti esclusivamente alle strutture di coordinamento centrale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale ovvero alle sezioni delle medesime incardinate nelle rispettive colonne mobili nazionali e non iscritte nei registri, albi o elenchi regionali;
- dalla Croce Rossa Italiana, per i volontari appartenenti all’organizzazione;
- dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico per i volontari appartenenti al Corpo.
Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province Autonome stipulano convenzioni con la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico per concorrere alla copertura dei costi da essi sostenuti per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria dei propri volontari individuati come previsto dal paragrafo 3.
Sono, altresì, stipulate convenzioni con la Croce Rossa Italiana o con altre organizzazioni di volontariato di rilievo nazionale che dispongono, al proprio interno, di una idonea struttura composta da medici aventi i requisiti specifici previsti dal decreto legislativo n. 81/2008, al fine di effettuare la sorveglianza sanitaria ai volontari individuati come previsto al paragrafo 3.
11. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO ED ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione Autonoma Valle d’Aosta l’individuazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, nonché agli organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana ed al Corpo Nazionale del soccorso Alpino e Speleologico e dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari dei comuni delle medesime Province Autonome e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco, avviene a cura delle autorità competenti della protezione civile, che stabiliscono altresì le modalità di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria.
12. DISPOSIZIONI SPECIFICHE TN MATERIA DI LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI
E’ fatto salvo quanto previsto in materia di accertamento della sussistenza dei requisiti psicofisici ai punti 2 e 3 dell’accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 25 luglio 2002, concernente
i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi.
I volontari che acquisiscono il titolo di idoneità all’attività sul fronte del fuoco, come disciplinato dal punto 2 del predetto accordo, non necessitano di essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui alla presente intesa.
13. CONTESTI INTERNAZIONALI
Per i volontari da impiegare in attività all’estero, oltre al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria, laddove richiesta secondo quanto riportato ai paragrafi precedenti, è necessaria la somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie previste per accedere ai paesi di destinazione.
A tal fine il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome definiscono procedure idonee per la costituzione di squadre in pronta reperibilità da assoggettare ai necessari richiami vaccinali, anche ai fini dell’impiego nell’ambito del moduli di intervento registrati nel Meccanismo Comunitario di Protezione Civile.
La Croce Rossa Italiana definisce gli specifici protocolli vaccinali per i propri volontari impiegati in attività istituzionali da effettuare all’estero.