Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 marzo 2012, n. 4695 - "Beneficio amianto" come prestazione previdenziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere
Dott. TRIA Lucia - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5255-2010 proposto da:
CI. AN. , (E ALTRI OMISSIS)
- ricorrenti -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1013/2009 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/08/2009 R.G.N. 1493/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/2012 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA; udito l'Avvocato BA. LO. ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
1.- La sentenza attualmente impugnata respinge l'appello di Ci. Ma. e degli altri lavoratori indicati in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1182 del 30 ottobre 2007, di rigetto del ricorso dei suddetti lavoratori volto ad accertarne l'esposizione al rischio amianto (per i periodi ultradecennali, rispettivamente diversi, indicati in ricorso) e ad ottenere la condanna dell'INPS alla rivalutazione dei contributi relativi alla rispettiva posizione previdenziale, ai sensi della Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8.
La Corte d'appello di Firenze, per quel che qui interessa, precisa che:
a) il Tribunale è pervenuto alla suddetta decisione in quanto ha ritenuto essersi maturata la decadenza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, articolo 47, comma 2, per effetto del decorso del termine triennale ivi previsto (in aggiunta ai trecento giorni della fase amministrativa) tra la data di inoltro della domanda amministrativa e quella del deposito del ricorso giudiziario.
b) il motivo di appello è unico ed è basato sull'assunto secondo cui la successiva ripresentazione - avvenuta il 13 giugno 2005 - delle medesime domande all'INPS e all'INAIL porta ad escludere che sia intervenuta la decadenza;
c) è da condividere in pieno - anche perchè conforme alla giurisprudenza di legittimità (Cass. SU 29 maggio 2009, n. 12718) - il ragionamento seguito dal Tribunale, in base al quale, a fronte dell'avvenuto esplicito rigetto da parte dell'INPS delle domande a suo tempo presentate nel 1996 non seguito dalla tempestiva instaurazione di un giudizio, le domande ripresentate nel 2005 si devono considerare inidonee a far rivivere un diritto ormai irrimediabilmente estinto per decadenza;
d) d'altra parte, la stessa giurisprudenza di legittimità porta a considerare indubitabile sia che nella specie si controverta di "prestazioni previdenziali", in considerazione della finalità della rivalutazione contributiva in oggetto (Cass. 25 febbraio 2002, n. 2677) sia che si debba fare applicazione della indicata normativa in materia di decadenza (Cass. 19 maggio 2008, n. 12685);
e) neppure ricorre l'ipotesi di richiesta di adeguamento della misura della pensione già riconosciuta perchè non comprensiva del beneficio dì cui si discute (cui non si applica la disciplina della decadenza in oggetto, secondo quanto stabilito da Cass. SU 29 maggio 2009; n. 12720), perchè gli attuali ricorrenti chiedono di poter fruire dei benefici come previsti dal complesso normativo antecedente l'entrata in vigore del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, ma in dipendenza della domanda inoltrata nel 2005;
f) è da escludere, infine, la configurabilità di una sorta di sanatoria della decadenza ad opera del suddetto Decreto Legge n. 269 del 2003 sia perchè non è espressamente previsto, sia perchè il sistema introdotto da tale ultima normativa è diretto soltanto a salvaguardare l'applicazione del vecchio regime in favore di coloro per i quali risultasse pendente il procedimento amministrativo per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva (vedi: Cass. 15 luglio 2005, n. 15008), mentre nel presente caso il procedimento amministrativo doveva considerarsi ormai chiuso, stante l'inerzia successiva alla domanda del 1995.
2- Il ricorso di Ci.Ma. e degli altri lavoratori indicati in epigrafe domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; l'INPS non svolge attività difensiva.
I ricorrenti depositano anche memoria ex articolo 378 cod. proc. civ..
Diritto
1 - Sintesi dei motivi di ricorso.
1.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, articolo 47, come modificato dal Decreto Legge n. 384 del 1992.
Si rileva che il ragionamento sviluppato dalla Corte d'appello è incentrato sulla configurazione del "beneficio amianto" come prestazione previdenziale, mentre esso, pur producendo conseguenze di natura pensionistica, non sarebbe di per sè una prestazione pensionistica.
Conseguentemente non sarebbe corretto includere le domande volte ad ottenere il suddetto beneficio nella sfera di applicazione della normativa sulla decadenza prevista "in via eccezionale" dall'articolo 47 cit. con riferimento specifico alle prestazioni previdenziali.
2- Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o erronea interpretazione e/o applicazione della Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, e/o successive modifiche e/o integrazioni e, in particolare, del Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 47, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326 del 2003.
Si sostiene che, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, il Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 47, nonchè la Legge n. 350 del 2003, articolo 3, comma 132, hanno previsto la salvezza dell'applicazione della previgente normativa in favore di tutti coloro che avessero maturato il diritto ad ottenere il beneficio in oggetto alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 269 stesso (2 ottobre 2003).
La successiva normativa secondaria e le circolari INPS e INAIL conseguenti hanno dettato le modalità operative per dare attuazione alla suddetta disciplina legislativa. E ad esse si sono uniformate gli attuali ricorrenti, sul presupposto che non era mai stato ipotizzato di attribuire al beneficio in oggetto natura previdenziale.
3.- Con il terzo motivo di ricorso si denuncia omessa valutazione e/o motivazione in ordine alle altre eccezioni formulate dall'INPS, di: 1) inammissibilità e/o nullità della domanda giudiziale perchè cumulativa; 2) carenza di legittimazione dell'INPS; 3) improponibilità, improcedibilità della domanda, decadenza dal relativo diritto; 4) improponibilità e/o improcedibilità della domanda per carenza di adeguata documentazione allegata all'istanza inoltrata in via amministrativa, 5) improponibilità della domanda di ricalcolo del trattamento pensionistico; 6) mancata effettuazione dell'accertamento dell'esposizione all'amianto da parte dell'INAIL, tramite il CONTRAP; 7) difformità, rispetto a quelle degli altri ricorrenti, delle posizioni di Cu.Sa. e C. E. ; 8) inammissibilità dell'utilizzazione della prova per testi (peraltro non ammessa); 9) necessario rispetto dei principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2000, su cui concordano gli attuali ricorrenti; 10) non attribuibilità del beneficio per l'esposizione all'amianto per periodi inferiori a quelli ivi stabiliti, su cui concordano gli attuali ricorrenti; 11) regolamentazione delle posizioni dei titolari di pensione con decorrenza precedente al 1992, eccezione che secondo i ricorrenti si riferisce ad una situazione che non riguarda nessuno di loro; 12) intervenuta prescrizione; 13) decorrenza degli interessi, su cui i ricorrenti concordano; 14) accertamento dei redditi dei lavoratori al fine del governo delle spese processuali.
Tutte le suddette eccezioni - la maggior parte delle quali secondo i ricorrenti è infondata o inammissibile - non sono state prese in considerazione nè dal Tribunale, nè dalla Corte d'appello che hanno ritenuto assorbente la questione della decadenza.
Pertanto, il presente motivo viene formulato perchè, in ipotesi di cassazione con rinvio della sentenza impugnata, in sede di rinvio se ne possa eventualmente tenere conto.
2 - Esame delle censure
4.- I motivi di ricorso - da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione - non sono da accogliere.
Va considerato che è jus receptum che il beneficio della rivalutazione contributiva previsto dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8, come modificato dal Decreto Legge 5 giugno 1993, n. 169, articolo 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1993, n. 271, in favore dei lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, ha carattere pensionistico, essendo finalizzato a consentire un più rapido raggiungimento dell'anzianità contributiva utile per ottenere le prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria (vedi, fra le tante: Cass. 29 novembre 2002, n. 17000; Cass. 29 aprile 2003, n. 6659; Cass. 25 febbraio 2002, n. 2677; Cass. 19 giugno 2002, n. 8937; Cass. SU 14 febbraio 2007, n. 3195).
Ne consegue che - in base ad un orientamento altrettanto consolidato e condiviso di questa Corte - la relativa tutela in sede giudiziaria è assoggettata alla decadenza - prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, articolo 47, commi 2 e 3, nel testo di cui al Decreto Legge n. 384 del 1992, articolo 4, comma 1, convertito dalla Legge n. 438 del 1992 - che sanziona la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a determinati svolgimenti del procedimento amministrativo, dell'azione giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali e che, essendo dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, è, di conseguenza, sottratta alla disponibilità della parte, potendo essere rilevata anche d'ufficio (vedi, per tutte, da ultimo: Cass. 9 settembre 2011, n. 18528).
In applicazione dei suddetti principi, di recente, in una controversia analoga all'attuale, è stato precisato che la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, articolo 47, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale (nella specie, la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto) è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione, posto che l'istituto mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici (Cass. SU 29 maggio 2009; n. 12720) e tale funzione verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi (Cass. 19 aprile 2011, n. 8926, nello stesso senso: Cass. 29 marzo 2010, n. 7527; Cass. 23 agosto 2011, n. 17562).
La Corte d'appello di Firenze si è uniformata ai suddetti principi, che il Collegio condivide e fa propri.
Ne consegue che il ricorso va rigettato, con la precisazione che il terzo motivo risulta essere stato proposto - peraltro subordinatamente alla condizione (che non si è realizzata) della emissione di una pronuncia di cassazione con rinvio della sentenza impugnata - in difetto di interesse, riguardando questioni - prevalentemente ritenute dai ricorrenti infondate o inammissibili - rispetto alle quali non è riscontrabile l'indefettibile presupposto di una situazione sfavorevole per i ricorrenti stessi derivante dalla sentenza impugnata, visto che si tratta di questioni sulle quali il Giudice d'appello non si è pronunciato, ritenendole implicitamente assorbite rispetto alla questione della decadenza sulla quale la Corte d'appello ha fondato la propria decisione.
Non si provvede sulle spese del presente giudizio di cassazione perchè l'Istituto intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione.