• Datore di Lavoro
  • Piano Operativo Sicurezza

Omessa redazione del piano operativo di sicurezza da parte del datore di lavoro di un'impresa esecutrice in base all'art. 9 comma 1 lett c-bis del D. Lgs. 494/96 - Sussiste


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Lupo Ernesto - Presidente -
Dott. De Maio Guido - Consigliere -
Dott. Petti Ciro - Consigliere -
Dott. Lombardi Alfredo Maria - Consigliere -
Dott. Marmo Margherita - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:
C.L., N. IL (omissis);
avverso sentenza del 08/02/2005 Tribunale di Rieti;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Maio Guido;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Di Popolo Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

F a t t o   e   D i r i t t o

C.L. fu tratto al giudizio del Tribunale monocratico di Rieti perchè rispondesse del reato di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 9, comma 1, lett. c bis ("per avere, quale rappresentante della società cooperativa Piccola società cooperativa ricostruzioni edili esercente attività edilizia..., omesso di redigere il piano esecutivo di sicurezza, senza poi provvedere al pagamento della sanzione irrogata nei termini, acc. in (omissis)").
Con sentenza in data 8.2.2005 del predetto Tribunale, il C. fu condannato alla pena ritenuta di giustizia perchè riconosciuto colpevole "del reato di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 2 e art. 89, così riqualificato il reato di cui al capo di imputazione".
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione personalmente l'imputato, il quale censura con due motivi - sotto i profili dell'esercizio da parte del giudice di una potestà riservata ad organi legislativi e della violazione dell'art. 25 Cost., art. 1 c.p., D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 4 e 89 - la riqualificazione del fatto ad opera del primo giudice, denunciando che "la mancata adozione del piano di sicurezza non è assolutamente sanzionata penalmente dal D.Lgs. n. 494 del 1996..., né è possibile applicare alla fattispecie la sanzione di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 89, comma 1", ostandovi "i principi di tassatività e legalità che informano il sistema penale".
Il ricorso è infondato, dovendo ritenersi esatta la riqualificazione del fatto operata dal primo giudice. Questi, infatti, ha ritenuto che il fatto contestato abbia il proprio referente normativo nel D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 2 e art. 89, perché il D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 9, comma 1, lett. c bis stabilisce che i datori di lavoro "redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2 c.p., comma 1, lettera f ter" e tale ultima norma definisce il piano operativo di sicurezza come "il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4 e successive modifiche".
Chiarissimo e indiscutibile è, quindi, il rinvio operato dal D.Lgs. n. 494 del 1996 al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 e alla relativa sanzione stabilita dall'art. 89 cit. D.Lgs.;
altrettanto indiscutibile è:
a) che non si è verificata mutazione del fatto ex art. 518 c.p.p., essendo lo stesso rimasto immutato rispetto a quello contestato (e cioè la mancata redazione del piano di sicurezza);
b) che, di conseguenza, si è trattato di una mera riqualificazione giuridica, sempre consentita con la decisione finale in base al disposto dell'art. 521 c.p.p., comma 1, ("nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione...'").

Insostenibile è, per contro, che il D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 9 si configuri come un precetto senza sanzione; il rinvio operato al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 nei termini sopra precisati è comprensivo necessariamente della sanzione prevista per la relativa violazione, perchè:
A) diversamente opinando, resterebbe incomprensibile la ragione per cui la mancata redazione del piano di sicurezza non dovrebbe essere interessata dalla sanzione prevista dal successivo art. 89, una volta stabilito che detto piano è - per il gioco dei rinvii di cui si è detto - proprio quello di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 2;
B) il piano operativo di sicurezza deve essere redatto, secondo la formulazione normativa, ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, disposizione quest'ultima che trova la relativa sanzione nell'art. 89 citato e che, pertanto, non può non essere letta in coordinato con l'art. 89 stesso. Ritenere che il rinvio sia stato operato solo al contenuto precettivo, e non anche alla sanzione, significherebbe svuotare di contenuto il rinvio e, in definitiva, ipotizzare un assurdo normativo e cioè che il piano operativo di sicurezza non sarebbe redatto ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4;
C) in tale contesto deve ritenersi costituire, nel senso qui seguito, interpretazione autentica lo stesso D.Lgs. n. 494 del 1996, articolo 9 che al comma 2 stabilisce che "l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono... adempimento alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 7...". Tale norma, infatti, ha senso compiuto solo se ritenuta contenere un rinvio anche alla sanzione comminata per la relativa violazione.
Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.

P.  Q.  M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2007