Responsabilità del responsabile dei lavori per omesso adempimento dell'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore in relazione ai lavori da affidare - Sussiste


 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere -
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere -
Dott. FIALE Aldo - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) B.S. N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 07/02/2006 TRIBUNALE di PISA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott.
TARDINO VINCENZO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO G., che ha
concluso per la declaratoria di inammissibilità.

FattoDiritto

Contro la decisione del Tribunale di Pisa (7.2.2006), che aveva, tra l'altro, dichiarato B.S. colpevole della violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro, con riguardo al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3, comma 8, lett. a), art. 3, comma 8, lett. b), art. 5, comma 1, lett. a) e art. 5, comma 1, lett. b) condannandolo alla pena di mille Euro di ammenda: ricorreva per cassazione l'imputato.
Eccepiva la violazione di legge e il vizio di motivazione sotto il profilo che il comportamento richiesto al direttore dei lavori si sostanzierebbe in una verifica ex ante, che non può interessare tutto il tempo necessario a realizzare l'opera commissionata; nonchè sotto quell'altro dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Premesso che l'eccepita prescrizione non risulta, allo stato, ancora maturata (...), il Tribunale di Pisa aveva espresso plausibili elementi di giudizio, osservando come, nel caso di specie, dalle deposizioni dei verbalizzanti fosse emerso che l'imputato, nella sua qualità di responsabile dei lavori di un cantiere edile; e, specificamente incaricato della committenza di seguire alcuni lavori di ristrutturazione di un edificio sito in (OMISSIS), con il compito di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici: aveva affidato quei lavori alla ditta di certo C. A., che vi provvedeva mediante impiego di lavoratori extracomunitari, in assenza della prescritta documentazione di cantiere, e con gravissime violazioni della normativa antinfortunistica.
Manifesta, pertanto, la responsabilità dell'imputato che, nella di lui qualità di direttore dei lavori, assume il rischio e la responsabilità degli stessi, non già ex ante, ma anche e, specialmente, nel corso di svolgimento: prevedendo la normativa di cui al D.lgs. n. 494 del 1996, art. 3, comma 8, lett. a) un indeclinabile controllo per tutto il tempo necessario a realizzare l'opera commissionata.
Il ricorso, pertanto, che è volto, improponibilmente in questa sede di legittimità, anche ad una riconsiderazione delle risultanze processuali, va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della cassa delle Ammende di una somma di denaro, che stimasi equo quatificare, anche per la colpevole pretestuosità del gravame, in Euro mille.

 

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro mille.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2007