Tipologia: CCNL
Data firma: 30 ottobre 1957
Validità: 01.10.1957 - 30.11.1959
Parti: Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi - Confindustria e Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti e Affini - Cgil, Federazione Italiana Lavoratori delle Costruzioni e Affini -Sindacato Nazionale Lavoratori Abrasivi Vetro Ceramica e Affini - Cisl, Unione Italiana Lavoro - Sindacato Nazionale Vetro Ceramica ed Abrasivi - Uil e Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e Ceramica
Settori: Chimici, Ceramica, ecc., Industria, Categorie speciali

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Criteri di appartenenza.
Art. 3. - Criteri per l’assegnazione alle categorie.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Passaggio dalla qualifica operaia alla qualifica speciale (già equiparati).
Art. 6. - Mutamento di mansioni.
Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 8. - Festività.
Art. 9. - Elementi della retribuzione.
Art. 10. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione di lavoro.
Art. 11. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 12. - Gratifica natalizia.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Congedo matrimoniale.
Art. 15. - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 16. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 17. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 18. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 19. - Commissioni interne.
Art. 20. - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai.
Art. 21. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale normativo di lavoro da valere per gli appartenenti alle categorie speciali (già equiparati), 30 ottobre 1957

Addì 30 ottobre 1957 in Milano, presso la sede della Delegazione Alta Italia della Confederazione Generale dell’industria Italiana; tra l’Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi , rappresentata da proprio Presidente [...], come da mandato ricevuto dai seguenti Settori dell’Associazione:
- Settore: «Porcellane per uso domestico, per uso tecnico e steatite»;
- Settore: «Terraglia forte e terraglia dolce»;
- Settore: «Piastrelle di gres ceramico»;
- Settore: «Piastrelle di maiolica, di terraglia e di altro tipo»;
- Settore: «Articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e di fire-clay»;
- Settore: «Gres ceramico»;
- Settore: «Ceramiche d’arte»;
- Settore: «Refrattari di qualsiasi specie e terrecotte»;
[...] con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti e Affini (Cgil) [...], con l’intervento della Delegazione dei lavoratori [...], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], la Federazione Italiana Lavoratori delle Costruzioni e Affini - Sindacato Nazionale Lavoratori Abrasivi Vetro Ceramica e Affini [...], con la partecipazione dei lavoratori del Sindacato Provinciale di Milano e Vercelli; con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], la Unione Italiana Lavoro - Sindacato Nazionale Vetro Ceramica ed Abrasivi [...], con l’assistenza dell’Unione Italiana del Lavoro [...],
Addì 30 ottobre 1957 in Milano, presso la sede della Delegazione Alta Italia della Confederazione Generale dell’industria Italiana; tra l’Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi [...], rappresentata dal proprio Presidente [...], come da mandato ricevuto dai seguenti Settori dell’Associazione:
- Settore: «Porcellane per uso domestico, per uso tecnico e steatite »;
- Settore; «Terraglia forte e terraglia dolce»;
- Settore: «Piastrelle di grès ceramico»;
- Settore: «Piastrelle di maiolica, di terraglia e di altro tipo»;
- Settore: «Articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e di fire clay »;
- Settore: «Grès ceramico»;
- Settore; «Ceramiche d’arte»;
- Settore: «Refrattari di qualsiasi specie e terrecotte»;
[...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell'industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e Ceramica [...],
è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale normativo di lavoro a valere per gli appartenenti alle categorie speciali (già equiparati) nelle industrie dei settori sopra elencati.

Art. 2. - Criteri di appartenenza.
Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l’esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle classificazioni operaie, si applicherà il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare agli effetti del precedente comma: i lavoratori che esplichino mansioni di specifica e particolare importanza rispetto a quelle degli operai classificati nella categoria massima operaia oppure coloro che guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di particolare competenza tecnicopratica, sempreché non partecipino con abituale continuità al lavoro manuale.
Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, assistenza, custodia e simili, già regolate dalle classificazioni operaie.

Art. 6. - Mutamento di mansioni.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico.
[...]

Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti stabiliti dalla legge, ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di lavoro e oltre le dieci ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.
[...]
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge di lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti ed autorizzati.

Art. 13. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
[...]

Art. 19. - Commissioni interne.
I compiti delle commissioni interne o del delegato d’impresa sono quelli stabiliti dagli accordi interconfederali.

Art. 20. - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai.
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nel contratto operai del 31 gennaio 1957, ad eccezione di quelle relative agli articoli 8, 14,15, 29, 41, 50.