Tipologia: CCNL
Data firma: 31 luglio 1957
Validità: 01.07.1957 - 30.06.1959
Parti: Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi - Confindustria e Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti e Affini - Cgil, Federazione Italiana Lavoratori delle Costruzioni ed Affini / Sindacato Nazionale Lavoratori Abrasivi Vetro Ceramica ed Affini - Cisl, Unione Italiana Lavoro - Sindacato Nazionale Vetro Ceramica ed Abrasivi - Uil e Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e Ceramica
Settori: Chimici, Ceramica, ecc., Industria, Impiegati

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Categorie.
Art. 5. - Trattamento laureati e diplomati.
Art. 6. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 7. - Passaggio dalla qualifica speciale (ex equiparato) a quella di impiegato.
Art. 8. - Mutamento di mansioni.
Art. 9. - Cumulo di mansioni.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Festività nazionali e giorni festivi.
Art. 13. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 14. - Retribuzione.
Art. 15. - Elementi e computo della retribuzione.
Art. 16. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 17. - Tredicesima mensilità.
Art. 18. - Indennità maneggio denaro e cauzioni.
Art. 19. - Alloggio.
Art. 20. - Trasferte.
Art. 21. - Trasferimenti.
Art. 22. - Indennità di zona malarica.
Art. 23. - Ferie.
Art. 24. - Assenze e permessi.
Art. 25. - Congedo matrimoniale.
Art. 26. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 27. - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche.
Art. 28. - Trattamento di malattia ed infortunio.
Art. 29. - Trattamento in caso di maternità.
Art. 30. - Servizio militare.
Art. 31. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione di lavoro.
Art. 32. - Fondo di previdenza.
Art. 33. - Mense aziendali.
Art. 34. - Regolamenti e norme aziendali.
Art. 35. - Doveri dell’impiegato.
Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 37. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 38. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 39. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 40. - Indennità in caso di morte e di invalidità permanente.
Art. 41. - Cessione, trapasso, trasformazione, cessazione e fallimento di azienda.
Art. 42. - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro.
Art. 43. - Reclami e controversie.
Art. 44. - Commissioni interne.
Art. 45. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 46. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 47. - Condizioni di miglior favore.
Art. 48. - Disposizioni generali.
Art. 49. - Disposizioni finali.
Art. 50. - Decorrenza e durata del contratto.
Norme esplicative
Tabelle dei mimmi retributivi per impiegati, categorie speciali ed operai in vigore dal 1° luglio 1959, 29 luglio 1959
Appendice
Previdenza impiegati

A- Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937 - Art. 25
B- Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 31 luglio 1938
Tabelle dell’importo giornaliero della contingenza

Contratto collettivo nazionale normativo di lavoro per gli impiegati, 31 luglio 1957

Addì 31 luglio 1957 in Milano, presso la sede della Delegazione Alta Italia della Confederazione Generale dell’Industria Italiana, tra l’Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, rappresentata dal proprio Presidente [...], come da mandato ricevuto dai seguenti Settori dell’Associazione:
- Settore: «Porcellana per uso domestico, per uso tecnico e steatite»
- Settore: «Terraglia forte e terraglia dolce»
- Settore: «Piastrelle di grès ceramico»
- Settore: «Piastrelle di maiolica, di terraglia e di altro tipo»
- Settore: «Articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e di fire-clay»
- Settore: «Grès ceramico »
- Settore: «Ceramiche d’arte »
- Settore: «Refrattari di qualsiasi specie e terracotte»;
con l’intervento, in rappresentanza delle aziende industriali, dei Sigg. [...] con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti e Affini (Cgil) [...], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...] e la Federazione Italiana Lavoratori delle Costruzioni ed Affini - Sindacato Nazionale Lavoratori Abrasivi Vetro Ceramica ed Affini [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...], la Unione Italiana Lavoro - Sindacato Nazionale Vetro Ceramica ed Abrasivi [...], con l’assistenza dell’Unione Italiana Lavoro [...]
Addì 31 luglio 1957 in Milano, presso la sede della Delegazione Alta Italia della Confederazione Generale dell’industria Italiana, tra l’Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, rappresentata dal proprio Presidente [...], come da mandato ricevuto dai seguenti Settori dell’Associazione:
- Settore: «Porcellane per uso domestico, per uso tecnico e steatite»
- Settore: «Terraglia forte e terraglia dolce»
- Settore: «Piastrelle di grès ceramico»
- Settore: «Piastrelle di maiolica, di terraglia e di altro tipo»
- Settore: «Articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e di fire clay»
- Settore: «Grès ceramico»
- Settore: «Ceramiche d’arte»
- Settore: «Refrattari di qualsiasi specie e terrecotte»;
con l’intervento, in rappresentanza delle aziende industriali, dei Sigg. [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e Ceramica [...]
è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale normativo di lavoro a valere per gli impiegati dipendenti dalle industrie dei settori sopra elencati.

Art. 1. - Assunzione.
[...]
L’azienda inoltre potrà, prima dell’assunzione, fare sottoporre l’impiegato a visita medica da parte di un proprio medico di fiducia.

Art. 2. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso e alla indennità di anzianità.
[...]

Art. 8. - Mutamento di mansioni.
In relazione alle esigenze aziendali, l'impiegato può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 10. - Orario di lavoro.
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni, in base alle quali l’orario di lavoro non potrà eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro e le ore 10 giornaliere o le 60 ore settimanali per gli impiegati aventi mansioni discontinue.
Tuttavia le ore di lavoro prestate oltre le 44 e fino alle 48 settimanali dagli impiegati a regime normale di lavoro e oltre le 55 e fino alle 60 ore settimanali dagli impiegati aventi mansioni discontinue, verranno compensate, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la corresponsione di tanti centoottantesimi (1/180) dello stipendio minimo tabellare aumentato degli aumenti di merito per quante sono le ore di servizio prestate.
L’orario di lavoro dev’essere distribuito in modo da lasciare libero l’impiegato nel pomeriggio del sabato.
Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio di detto giorno possono essere ricuperate a regime normale negli altri giorni della settimana purché non si superino le 9 ore giornaliere o le 48 settimanali. Per gli orari settimanali inferiori alle 44 ore il ricupero a regime normale delle ore del pomeriggio del sabato negli altri giorni della settimana, non potrà avvenire oltre le 8 ore giornaliere.
Per l’impiegato la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai della officina, può essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per gli operai.
L’orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.

Art. 11. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla legge stessa, comporta l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all’impiegato un’altra giornata di riposo nel corso della settimana.

Art. 13. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al comma 1° dell’art. 10 (orario di lavoro) del presente contratto.
È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 21 e le ore 6.
[...]
Nessun impiegato può rifiutarsi di effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo, deve essere autorizzato.
[...]

Art. 22. - Indennità di zona malarica.
Le competenti Organizzazioni sindacali territoriali stabiliranno una indennità per gli impiegati che da località non malarica vengono trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche all’impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento, in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le Autorità sanitarie locali.

Art. 23. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione globale mensile e per i giorni di ferie non goduti.

Art. 29. - Trattamento in caso di maternità.
Il trattamento in caso di gravidanza e puerperio è quello previsto dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative.

Art. 33. - Mense aziendali.
Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che per le mense aziendali o indennità sostitutiva saranno mantenute le situazioni esistenti, senza escludere la possibilità di esame locale o aziendale della materia.

Art. 34. - Regolamenti e norme aziendali.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’Azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all’impiegato dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell’impiegato.
Nelle aziende che abbiano più di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengono norme di carattere generale, sarà consegnata, a cura dell’azienda, a ciascun impiegato.

Art. 35. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli, e, in particolare:
1) rispettare l’orario di ufficio ed adempiere alle formalità prescritte dall’azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con danno dell’imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell’azienda, né svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 8 del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825;
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
e) multa non superiore all’importo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con indennità di anzianità per dimissioni ma senza preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l’impiegato che commette infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro, che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c), d), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l’impiegato che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termini di legge.
Il licenziamento è inoltre Indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 43. - Reclami e controversie.
Qualora nella interpretazione e nella applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori, e in caso di mancato accordo, alle competenti Associazioni Nazionali di categoria.

Art. 44. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni interne o del delegato di impresa sono quelli stabiliti dagli accordi interconfederali.

Art. 45. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Le Organizzazioni interessate alla definizione del presente Contratto Nazionale Collettivo normativo di lavoro hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo o revisione in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, deve essere concluso esclusivamente fra le Organizzazioni sindacali nazionali di categoria degli industriali e dei lavoratori.

Art. 48. - Disposizioni generali.
Per quanto non disposto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali vigenti in materia di contratto di impiego nelle aziende industriali.