Tipologia: CCNL
Data firma: 20 marzo 1933
Validità: 01.04.1933 - 31.03.1935
Parti: Confederazione Generale Fascista dell’Industria Italiana e Federazione Nazionale Sindacati Fascisti Industrie Tessili
Settori: Tessili, Seta (cascami ecc.), Industria
Fonte: G.U. 26 ottobre 1983, n. 850 p. II

Sommario:

Art. 1. - Assunzione del personale.
Art. 2. - Ammissione delle donne e dei fanciulli al lavoro.
Art. 3. - Scuole professionali.
Art. 4. - Documenti e visita medica.
Art. 5. - Infortuni sul lavoro.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Tirocinio.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Orario straordinario e lavoro festivo.
Art. 10. - Lavoro notturno.
Art. 11. - Lavoro a squadre.
Art. 12. - Pulizia del macchinario.
Art. 13. - Ricuperi.
Art. 14. - Riposo settimanale.
Art. 15. - Giorni festivi.
Art. 16. - Ferie.
Art. 17. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 18. - Sospensioni e discontinuità di lavoro.
Art. 19. - Passaggio di mansioni.
Art. 20. - Trapasso di azienda.
Art. 21. - Salari e lavoro a cottimo.
Art. 22. - Pagamento delle mercedi e reclami sulla paga.
Art. 23. - Danni e trattenute per risarcimento
Art. 24. - Chiamata o richiamo alle armi e nella M.V.S.N.
Art. 25. - Trattamento di malattia.
Art. 26. - Casse mutue malattia.
Art. 27. - Divieti.
Art. 28. - Visite d’inventario e personali.
Art. 29. - Permessi d’entrata e d’uscita.
Art. 30. - Assenze.
Art. 31. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 32. - Indennità di licenziamento ed in caso di morte.
Art. 33. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 34. - Multe e sospensioni.
Art. 35. - Licenziamento in tronco.
Art. 36. - Norme speciali.
Art. 37. - Reclami e controversie.
Art. 38. - Decorrenza e durata.

Contratto nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria della macerazione, pettinatura e filatura dei cascami di seta, 20 marzo 1933

Addì 20 marzo 1933 (XI), in Milano, tra la Confederazione Generale Fascista dell’Industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Sindacati Fascisti Industrie Tessili [...] , rappresentata dal suo Segretario [...] e da una Commissione Operaia; risultando la predetta Federazione debitamente autorizzata, è stato stipulato il presente contratto nazionale da valere per le maestranze addette alle aziende esercenti nel Regno l’industria della macerazione, pettinatura e filatura dei cascami di seta.
Il presente contratto di lavoro verrà depositato a cura delle Associazioni stipulanti entro il termine di giorni 60 dalla data di sua stipulazione.

Art. 1. - Assunzione del personale.
Per l’assunzione della mano d’opera valgono le disposizioni della legge e del regolamento sulla disciplina nazionale della domanda e dell’offerta di lavoro, con le preferenze ivi stabilite per gli inscritti al Pnf ed ai Sindacati e per gli ex combattenti.

Art. 2. - Ammissione delle donne e dei fanciulli al lavoro.
Per l’ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.

Art. 3. - Scuole professionali.
Sarà concessa agli operai inferiori ai 16 anni, compatibilmente con le esigenze tecniche, la facoltà di frequentare i corsi per maestranze legalmente costituiti e controllati anche dagli industriali, e purché esistano nella località dove è situato lo stabilimento.

Art. 4. - Documenti e visita medica.
L’operaio, all’atto dell’assunzione, deve presentare i seguenti documenti:
[...]
b) libretto di ammissione al lavoro per le donne ed i fanciulli;
[...]
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia del datore di lavoro.

Art. 5. - Infortuni sul lavoro.
Per gli infortuni sul lavoro valgono le disposizioni di legge.

Art. 8. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di otto ore effettive al giorno, salvo le eccezioni previste dal presente contratto per i recuperi, per il lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, di cui alla Tabella approvata con R. D. 6 dicembre 1923, n. 2657.
I fuochisti seguiranno l’orario normale degli operai, più il tempo necessario a mettere in pressione le caldaie, e ciò tanto al mattino quanto al pomeriggio.
È ammessa la determinazione di un unico periodo di lavoro nel mattino del sabato; in tale caso l’orario degli altri giorni della settimana sarà prolungato in modo da raggiungere nella settimana 48 ore.
La distribuzione dell’orario giornaliero viene stabilita dalla Direzione in apposita tabella da affiggere all’entrata dello stabilimento: le ore di lavoro sono contate con l’orologio dello stabilimento.

Art. 9. - Orario straordinario e lavoro festivo.
È considerato lavoro straordinario quello compiuto oltre l’orario fissato in conformità dell’art. 8. Detto lavoro dovrà essere ordinato dalla Direzione o da chi per essa.
Nessun operaio potrà esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario e festivo entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario non deve avere carattere permanente, ed è ammesso al sabato soltanto in casi di eccezionale necessità.
Il lavoro straordinario compiuto in ore diurne è compensato con un aumento del 25 % (venticinque per cento). Il lavoro straordinario compiuto in ore notturne è compensato con un aumento del 40 % (quaranta per cento). Il lavoro prestato in giorni festivi, nei casi in cui è consentito dalla legge, è compensato con un aumento del 50 % (cinquanta per cento). Tale aumento non è dovuto agli operai, che, lavorando a turno, prestano la loro opera in giorni festivi ed abbiano il riposo in altro giorno della settimana, nei casi in cui ciò è consentito dalla legge.
[...]
Per ore notturne s’intendono quelle compiute tra le 22 e le 5.

Art. 10. - Lavoro notturno.
Il lavoro notturno nell’ambito consentito dalla legge è compensato con un aumento del 25 % venticinque per cento), salvo che sia compreso in turni avvicendati, nel quale caso è compensato con un aumento del 15 % (quindici per cento).
Qualora il turno di notte dovesse protrarsi fino alle 6 del mattino, l’ultima ora sarà considerata come notturna.
[...]

Art. 11. - Lavoro a squadre.
Il lavoro a due squadre seguirà l’orario normale di 8 ore per turno, in essa compresa la mezz’ora di riposo da effettuarsi possibilmente fuori del locale di lavoro ed in ogni caso a macchine ferme.
Le paghe orarie e le tariffe di cottimo degli operai e delle operaie addette alle squadre, saranno aumentate del 7 % (sette per cento) rispetto a quelle per il lavoro a turno unico.
[...]

Art. 12. - Pulizia del macchinario.
Qualora la pulizia del macchinario venga effettuata oltre l’orario normale di lavoro, essa sarà considerata come prestazione straordinaria.

Art. 13. - Ricuperi.
Per il ricupero a regime normale delle ore perdute valgono le norme di legge (art. 5 R. D. 10 settembre 1923, n. 1955). I recuperi saranno effettuati mediante prolungamenti di orario non eccedenti il limite massimo di un’ora al giorno e dovranno compiersi entro le due quindicine immediatamente susseguenti alla sosta, eccezione fatta per le interruzioni concordate tra i datori di lavoro e i loro dipendenti.

Art. 14. - Riposo settimanale.
Per il riposo settimanale valgono le disposizioni di legge.

Art. 15. - Giorni festivi.
[...]
Ove si applichi il sabato inglese, il ricupero potrà effettuarsi quando vi sia accordo fra ditta e maestranza, anche in detta giornata, anticipando l’orario antimeridiano fino ai limiti consentiti dalla legge.
[...]

Art. 16. - Ferie.
Agli operai che abbiano una anzianità di 12 mesi consecutivi presso la Ditta nella quale sono occupati, saranno concessi, ogni anno, 6 giorni (48 ore) di ferie retribuite che, compatibilmente con le esigenze locali e dell’industria, saranno consecutivi.
[...]
Non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con retribuzione, né la rinuncia espressa o tacita alle ferie.
[...]

Art. 17. - Inizio e fine del lavoro.
[...]
La cessazione del lavoro è indicata da un unico segnale dato alla fine dell’orario; nessun operaio può cessare il lavoro né comunque lasciare il proprio posto, prima di tale segnale. I cancelli degli stabilimenti vengono aperti 5 minuti dopo il segnale di cessazione del lavoro.

Art. 27. - Divieti.
È vietato fumare nei luoghi ove ciò sia disposto, ed introdurre negli stabilimenti cibi e bevande alcooliche senza il permesso della Direzione.
[...]

Art. 29. - Permessi d’entrata e d’uscita.
Durante il lavoro l’operalo non può allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; parimenti, non può lasciare lo stabilimento, se non debitamente autorizzato dalla Direzione, o da chi per essa.
Gli operai sospesi non possono entrare nello stabilimento. Salvo speciale permesso, non è consentito all’operaio di entrare o di intrattenersi nello stabilimento nelle ore fuori del proprio turno.
Compatibilmente con le esigenze del lavoro, possono accordarsi permessi di uscita ai dipendenti che ricoprano cariche sindacali, in quanto necessari per l’esercito delle proprie funzioni.

Art. 33. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto ed alle altre norme e regolamenti interni di cui all’art. 36 possono essere punite:
1) con la multa fino al massimo di 3 ore di paga oraria;
2) con la sospensione dal lavoro fino al massimo di tre giorni;
3) con il licenziamento in tronco. 

Art. 34. - Multe e sospensioni.
La multa può essere inflitta all’operaio:
a) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro, o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che guasti, anche per disattenzione, il macchinario o il materiale in lavorazione, o non avverta subito i Superiori diretti di eventuali irregolarità dell’andamento del lavoro;
e) che si presenti o si trovi sul lavoro in istato di ubriachezza;
f) che in qualunque modo trasgredisca alle condizioni del presente contratto di lavoro o commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, la Direzione ha facoltà di infliggere la sospensione.

Art. 35. - Licenziamento in tronco.
Il licenziamento con immediata cessazione dal lavoro e dalla paga senza indennità di sorta può essere applicato, oltre che nel caso previsto all’ultimo comma dell’articolo 30 nei seguenti casi:
[...]
b) risse in fabbrica;
c) insubordinazione verso i Superiori;
d) furti e danneggiamenti volontari, rivelazioni di procedimenti o sistemi di lavorazione, reati contro le persone o la proprietà per i quali sia intervenuta condanna penale;
e) negligenze ed atti implicanti colpa grave;
f) recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo alla applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti, oppure recidiva nell’identica mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni.

Art. 36. - Norme speciali.
Oltre che alle norme del presente contratto collettivo di lavoro gli operai debbono uniformarsi anche a tutte le altre norme speciali che potranno essere stabilite dalla Direzione, purché non modifichino le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro,
Tali norme speciali, ove abbiano carattere generale, debbono essere affisse in tabelle all’ingresso o nell’interno dello stabilimento o nel luogo ove si effettua la paga.

Art. 37. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari degli stabilimenti e verranno risolte con trattative dirette tra gli operai interessati ed i loro Superiori.
Qualora la controversia riguardi l’applicazione del presente con-tratto, essa deve, prima dell’azione giudiziaria, venire denunciata all’Associazione che rappresenta legalmente il denunciante.
L’Associazione che riceve la denuncia della controversia a termini dell'articolo 4 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 471, deve darne immediata comunicazione all’altra Associazione competente, per l’esperimento del tentativo di conciliazione. Nel caso che entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia non si raggiunga in tale sede l’accordo, l’interessato ha facoltà di adire all’Autorità Giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto verranno composte amichevolmente dalle competenti Associazioni professionali di primo grado, ed in mancanza di accordo da quelle di grado superiore.