Tipologia: CCNL
Data firma: 17 aprile 1935
Validità: biennale
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Cotonieri e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori Industrie Tessili
Settori: Tessili, Cotone, Assistenti coadiutori
Fonte: G.U. 30 agosto 1935, n. 202, p. II

Sommario:

Art. 1. - Definizione degli assistenti cotonieri.
Art. 2. - Assunzione del personale.
Art. 3. - Documenti e visita medica.
Art. 4. - Infortuni sul lavoro.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario e lavoro festivo.
Art. 8. - Lavoro notturno.
Art. 9. - Computo delle percentuali per il lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 10. - Lavoro a squadre.
Art. 11. - Recuperi.
Art. 12. - Riposo settimanale.
Art. 13. - Giorni festivi.
Art. 14. - Ferie.
Art. 15. - Trapasso di azienda.
Art. 16. - Pagamento delle mercedi e reclami sulla paga.
Art. 17. - Danni o trattenute per risarcimento.
Art. 18. - Chiamata o richiamo alle armi o nella M.V.S.N.
Art. 19. - Trattamento di malattia.
Art. 20. - Divieti.
Art. 21. - Visite d’inventario e personali.
Art. 22. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 23. - Assenze.
Art. 24. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 25. - Indennità di licenziamento in caso di morte.
Art. 26. - Benemerenze fasciste.
Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 28. - Multe e sospensioni.
Art. 29. - Licenziamento in tronco.
Art. 30. - Norme speciali.
Art. 31. - Mercedi.
Art. 32. - Trattamento in caso di riduzioni di lavoro o inattività.
Art. 33. - Reclami e controversie.
Art. 34. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli assistenti e coadiutori di assistenti degli stabilimenti cotonieri, 17 aprile 1935

Addì 17 aprile 1935-XIII in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Cotonieri [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori Industrie Tessili [...] viene stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli assistenti coadiutori degli stabilimenti cotonieri ai sensi dell’art. l e dell’art. 31 (mercedi).

Art. 1. - Definizione degli assistenti cotonieri.
Assistenti dell’industria cotoniera, agli effetti del presente contratto, sono considerati coloro che comunque denominati, accudiscono agli assestamenti meccanici necessari per il normale funzionamento di un gruppo di macchine e sorvegliano, nell’ambito di esso, l'andamento del lavoro operaio.

Art. 2. - Assunzione del personale.
Per l’assunzione del personale valgono le disposizioni della legge del regolamento sulla disciplina nazionale della domanda e dell’offerta del lavoro, con le preferenze ivi stabilite per gli iscritti al Pnf ed ai Sindacati dei Lavoratori e per gli ex combattenti.

Art. 3. - Documenti e visita medica.
I documenti da presentarsi all’atto dell’assunzione sono i seguenti:
[...]
Esso potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia del datore di lavoro.

Art. 4. - Infortuni sul lavoro.
Per gli infortuni sul lavoro valgono le disposizioni di legge.

Art. 6. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro è di 8 ore effettive al giorno, salve le eccezioni previste dal presente contratto per i recuperi e salva l’applicazione del numero 26 della Tabella approvata con R.D. 10 settembre 1923, n. 1957.
È ammessa la determinazione di un unico periodo di lavoro nel mattino del sabato; in tale caso l’orario degli altri giorni della settimana sarà prolungato in modo da raggiungere nella settimana 48 ore.
La distribuzione dell’orario giornaliero, anche in caso di applicazione del n. 26 della Tabella predetta, viene stabilita dalla ditta in apposita tabella da affiggere alla entrata dello stabilimento; le ore di lavoro sono contate con l’orologio dello stabilimento.
Le frazioni consuetudinarie di ora, prima o dopo l’orario normale delle maestranze, dentro un massimo di 40 minuti giornalieri, per le abituali predisposizioni del lavoro ed in genere per assicurare la regolare ripresa o cessazione di esso, non saranno considerate straordinarie e si intenderanno già interamente compensate dall’aliquota fissa della paga quattordicinale di cui all’art. 31 del presente contratto.

Art. 7. - Lavoro straordinario e lavoro festivo.
È considerato lavoro straordinario quello compiuto oltre l’orario fissato in conformità dell’art. 6.
Detto lavoro dovrà essere ordinato dalla Ditta o da chi per essa.
Il personale non potrà esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario e festivo entro i limiti consentiti dalla legge salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario non deve avere carattere permanente, ed è ammesso al sabato soltanto in casi di eccezionale necessità.
[...]
Per ore notturne s’intendono quelle compiute tra le 22 e le 5.

Art. 8. - Lavoro notturno.
Il lavoro notturno, nell’ambito consentito dalla legge, è compensate con un aumento del 25 %, salvo che sia compreso in turni avvicendati, nel quale caso è compensato con aumento del 20%.
Qualora il turno di notte dovesse protrarsi fino alle 6 del mattino, l’ultima ora sarà considerata come notturna.
[...]

Art. 10. - Lavoro a squadre.
Il lavoro a due squadre seguirà l’orario normale di 8 ore per turno, in essa compresa la mezz’ora di riposo da effettuarsi, possibilmente, fuori del locale di lavoro ed in ogni caso a macchine ferme.

Art. 11. - Recuperi.
Per il recupero a regime normale delle ore perdute, valgono le norme di legge (art. 5 R.D. 10 settembre 1923, n. 1955).
I recuperi saranno effettuati mediante prolungamenti di orario, non eccedenti il limite massimo di un’ora al giorno e dovranno compiersi entro le due quattordicine, immediatamente susseguenti alla sosta.
Per le interruzioni concordate tra i datori di lavoro ed i loro dipendenti, il recupero potrà essere effettuato in via anticipata.

Art. 12. - Riposo settimanale.
Per il riposo settimanale valgono le disposizioni di legge.

Art. 14. - Ferie.
Al personale che abbia un’anzianità di 12 mesi consecutivi presso la ditta nella quale è occupato, saranno concessi ogni anno:
sei giorni di ferie retribuite, quando la sua anzianità di servizio presso la ditta stessa non superi i cinque anni;
dieci giorni di ferie retribuite, quando la sua anzianità superi in cinque anni.
[...]

Art. 20. - Divieti.
È vietato fumare nei luoghi ove ciò sia disposto, ed introdurre negli stabilimenti cibi o bevande alcooliche senza il permesso della Direzione. [...]

Art. 22. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro il personale non può allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, parimenti non può lasciare lo stabilimento, se non debitamente autorizzato dalla Ditta o da chi per essa.
Il personale sospeso non può entrare nello stabilimento.
Salvo speciale permesso, non è consentito di entrare o di intrattenersi nello stabilimento nelle ore fuori del proprio servizio.
Compatibilmente con le esigenze del lavoro, possono accordarsi permessi di uscita ai dipendenti che ricoprono cariche sindacali, in quanto necessari per l’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto e alle norme e regolamenti interni di cui all’art. 30 possono essere punite:
1°) con la multa fino al massimo di tre ore di paga oraria:
2°) con la sospensione dal lavoro fino al massimo di tre giorni;
3°) con il licenziamento in tronco.

Art. 28. - Multe e sospensioni.
La multa può essere inflitta al personale:
a) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
e) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che guasti, anche per disattenzione, il macchinario o il materiale di lavorazione, o non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) che si presenti o si trovi sul lavoro in istato di ubriachezza;
f) che in qualunque modo trasgredisca alle condizioni del presente contratto di lavoro, o commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, la direzione ha facoltà di infliggere la sospensione.

Art. 29. - Licenziamento in tronco.
Il licenziamento con immediata cessazione dal lavoro o dalla paga senza indennità di sorta potrà essere applicato, oltre che nel caso previsto all’ultimo comma dell’art. 23, nei seguenti casi:
а) contravvenzione al divieto di fumare;
[...]
c) risse in fabbrica;
d) insubordinazione verso i superiori;
e) furti e danneggiamenti volontari, rivelazioni di procedimenti o sistemi di lavorazione, reati contro le persone o la proprietà per i quali sia intervenuta condanna penale;
f) negligenza od atti implicanti colpa grave;
g) mancanze di cui alla lettera f) del precedente articolo quando da esse derivi grave pregiudizio.
h) recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo alla applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti, oppure recidiva nell’identica mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni.

Art. 30. - Norme speciali.
Oltre che alle norme del presente contratto collettivo di lavoro, il personale deve uniformarsi anche a tutte le altre norme speciali che potranno essere stabilite dalla direzione, purché non modifichino le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro e che pertanto rientrano nelle normali attribuzione del datore di lavoro.
Tali norme speciali, ove abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in tabella all’ingresso o nell’interno dello stabilimento o nel luogo ove si effettua la paga.

Art. 33. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale, dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari delle ditte ed essere esaminati direttamente fra i prestatori d’opera Interessati e i loro superiori.
Le controversie individuali di lavoro derivanti dall’applicazione del presente contratto nonché quelle collettive saranno regolate dalle norme di legge vigenti.