Regione Piemonte
Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2011, n. 28-3146
Costituzione di un Nucleo Tecnico Regionale competente ad esercitare le funzioni di verifica del rispetto delle norme previste dal Regolamento Europeo REACH.
(B.U.R. 12 gennaio 2012, n. 2)

A relazione dell'Assessore Monferino:

Considerato che:
il Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), entrato in vigore il 01/06/2007 in tutti i paesi della Comunità Europea, è un sistema integrato di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, lungo la filiera della loro produzione, commercializzazione ed utilizzazione. Obiettivo primario è il miglioramento della tutela della salute umana e dell’ambiente e il rafforzamento della competitività dell’industria chimica europea attraverso la libera circolazione delle sostanze;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 121 del REACH, ogni singolo Stato Membro provvede all’istituzione di un’Autorità competente che coordini le attività di controllo e vigilanza mediante la realizzazione di una rete nazionale, al fine di garantire la corretta applicazione delle prescrizioni del Regolamento da parte di tutti i soggetti della catena di distribuzione delle sostanze, dalla produzione/importazione, all’uso, all’immissione sul mercato e che tale autorità è stata individuata ex lege n. 64 del 6/04/2007 nel Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
il nuovo regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele è il nuovo regolamento europeo relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche e introduce in tutta l’Unione europea un nuovo sistema per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche, basato sul Sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS dell’ONU) e riguarda i pericoli delle sostanze e delle miscele chimiche e il modo di fornire informazioni in proposito;
sulla base del Decreto Ministero della Salute del 22/11/2007 e dell'Accordo Stato-Regioni- Province Autonome del 29/10/2009, la Regione Piemonte, mediante DGR n. 30-13526 del 16 Marzo 2010, ha individuato la Direzione Sanità quale Autorità Competente Regionale per il coordinamento delle attività previste dal Regolamento REACH ed in particolare ha designato il Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali come struttura territoriale che esplica l’attività di vigilanza e controllo necessaria all’accertamento dell’osservanza alle norme del Regolamento;
con Determinazione Direzione Sanità n. 32 del 18/01/2011 è stato istituito il Comitato Tecnico di Coordinamento (di seguito CTC) per dare piena operatività sul territorio regionale dell'Accordo;
occorre ora procedere alla costituzione di un Nucleo Tecnico Regionale competente, debitamente formato dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, necessario per effettuare i programmi di vigilanza e controllo previsti dal regolamento REACH e CLP;
tale Nucleo Tecnico Regionale competente costituito da personale afferente a Regione, ARPA, ASLTO5, ASLAT, ASLBI, ASLCN1, per la specifica professionalità, dovrà esercitare l’attività di vigilanza e controllo anche in Aziende Sanitarie Locali diverse rispetto a quelle di propria competenza;
si rende, pertanto, indispensabile richiedere agli Enti coinvolti di procedere all’adozione dei provvedimenti autorizzativi necessari per consentire al personale dipendente di svolgere le funzioni di verifica e controllo previsti dall’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP, anche al di fuori del territorio di propria competenza;
a garanzia delle necessarie competenze professionali, su indicazione del Comitato Tecnico di Coordinamento Regionale Interdirezionale, l’individuazione di detto personale dipendente è stata effettuata dall’Autorità Regionale competente per l’attuazione del REACH, tenuto conto del nucleo di Esperti della Regione già formato negli specifici corsi di formazione ed è costituito dalle seguenti persone:
- Ruggero Dal Zotto Regione Piemonte
- Milena Orso Giacone Regione Piemonte
- Marco Fontana ARPA Piemonte
- Anna Maria Scibelli ARPA Piemonte
- Renato Bellini ASLTO5
- Domenico Russo ASLAT
- Claudia Sudano ASLBI
- Pierfederico Torchio ASLCN1;
Ritenuto che:
è necessario fornire al Nucleo Tecnico Regionale competente indicazioni operative per la programmazione e l’effettuazione dei controlli ufficiali previsti dai Regolamenti succitati, dall’Accordo e dal Forum for Exchange of Information on Enforcement dell’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) in adesione al Piano Nazionale dei controlli approvato dal Comitato Tecnico di Coordinamento (ex D.M. 22 novembre 2007 e D.M. 4 dicembre 2008) nella seduta del 8 aprile 2011 e trasmesso dal Ministero della Salute alle Regioni e PP.AA. con nota prot. 16249 del 5 luglio 2011;
è indispensabile garantire che i controlli siano effettuati sul territorio regionale secondo criteri di omogeneità, appropriatezza, trasparenza, efficienza ed efficacia, consentendo così alle aziende di misurarsi, in un confronto dialettico e trasparente, con l’organo di controllo;
ai sensi della L.r. 44/2000 che ha delegato le funzioni amministrative sanzionatorie alle ASL, si stabilisce che i proventi delle sanzioni siano destinati ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL con finalità di incrementare qualità e quantità dell’attività di vigilanza e ispezione a tutela della popolazione e dei lavoratori dai rischi chimici;
i controlli ufficiali vengono eseguiti dal nucleo tecnico presso i fabbricanti, importatori di sostanze in quanto tali o di componenti di miscele; presso gli utilizzatori a valle che utilizzano prodotti chimici o che formulano miscele; presso i produttori e importatori di articoli, come definiti all’art. 3 del Regolamento REACH; in generale, presso tutti i soggetti giuridici della catena di approvvigionamento, come individuata al punto 2.2 dell’Accordo;
vengono usate modalità di programmazione e di conduzione dell’ispezione/audit, ossia del controllo ordinario utile a verificare la conformità puntuale alla normativa vigente del soggetto controllato, e che si rimanda la trattazione di futuri aggiornamenti a successivi documenti; 
i controlli di conformità ai Regolamenti REACH e CLP vengono effettuati secondo le indicazioni provenienti dall’ECHA, dall’Autorità Nazionale e dall’Autorità Regionale competente e secondo gli specifici progetti elaborati dal Forum ECHA (Reach En Force 1 e Reach En Force 2);
le attività di controllo sono previste nel rispetto delle indicazioni del Piano nazionale controlli 2011, che recepisce le indicazione del progetto Reach En Force 2; il Nucleo Tecnico Regionale competente dovrà effettuare almeno 2 ispezioni entro i termini previsti dal suddetto Piano;
si prevede, nell’attuazione del Piano nazionale controlli 2011, venga ulteriormente sviluppata la collaborazione con il personale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA Piemonte) già efficacemente testata sia per la predisposizione di un Piano di controlli sperimentale sia durante le operazioni di controllo REACH svoltesi nel 2010, anche per le iniziative riguardanti i laboratori di riferimento previsti dall’Accordo;
il Nucleo Tecnico Regionale di personale competente opera sempre in modo congiunto ed al termine delle diverse fasi connesse alle funzioni di verifica e controllo redige apposito verbale conclusivo, contenente gli eventuali provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, sottoscritto da tutti i componenti coinvolti nel corso dell’intervento;
devono essere segnalati all’Autorità REACH Nazionale i nominativi del personale autorizzato ad accedere alla rete informativa RIPE e REACH.it predisposte dall’ECHA.
Tutto ciò premesso;
la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

per le motivazioni esposte in premessa:
- di costituire, al fine di ottimizzare le risorse disponibili del personale ispettivo già formato con corsi destinati alla formazione di Esperti delle Regioni e diretti dal Ministero della Salute in collaborazione con Istituto Superiore di Sanità, un Nucleo Tecnico Regionale competente incaricato di esercitare programmi di vigilanza e controllo previsti dal regolamento REACH e CLP, composto dalle seguenti persone:
- Ruggero Dal Zotto Regione Piemonte
- Milena Orso Giacone Regione Piemonte
- Marco Fontana ARPA Piemonte
- Anna Maria Scibelli ARPA Piemonte
- Renato Bellini ASLTO5
- Domenico Russo ASLAT
- Claudia Sudano ASLBI
- Pierfederico Torchio ASLCN1;
- di stabilire che tale Nucleo Tecnico Regionale, stante la specifica professionalità, dovrà esercitare attività di vigilanza e controllo anche in Aziende Sanitarie Locali diverse rispetto a quelle di propria appartenenza; 
- di richiedere agli Enti coinvolti di procedere all’adozione dei conseguenti provvedimenti autorizzativi necessari per consentire al personale dipendente di svolgere le funzioni di verifica e controllo previsti dall’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP;
- di stabilire che le attività di verifica e controllo che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento Europeo n. 1907/2006 (REACH) e Regolamento Europeo n. 1272/2008 (CLP) vengano attribuite al Nucleo Tecnico Regionale, secondo quanto indicato nel presente provvedimento;
- di proseguire la collaborazione con ARPA per tutte le azioni da intraprendere per l’attuazione dei programmi di verifica e controllo derivanti dall’applicazione del Regolamento REACH-CLP nell’attuazione del Piano nazionale controlli 2011 anche per le iniziative riguardanti i laboratori di riferimento previsti dall’Accordo Stato-Regioni- Province Autonome del 29/10/2009;
- di prevedere che i controlli di conformità ai Regolamenti REACH e CLP vengano effettuati secondo le indicazioni provenienti dall’ECHA, dall’Autorità nazionale e dall’Autorità regionale e secondo gli specifici progetti elaborati dal Forum ECHA (Reach En Force 1 e Reach En Force 2);
- di stabilire che il Nucleo Tecnico Regionale dovrà effettuare almeno 2 ispezioni entro i termini previsti dalle indicazioni del Piano nazionale controlli 2011, che recepisce le indicazione del progetto Reach En Force 2;
- che i proventi delle sanzioni siano destinati ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, delegate ai sensi e per gli effetti della L.r. 44/2000 delle funzioni amministrative sanzionatone, e finalizzati a incrementare qualità e quantità dell’attività di vigilanza e ispezione a tutela della popolazione e dei lavoratori dai rischi chimici.
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
(omissis)