Decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1977, n. 367 - Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, n. 479, recante norme di esecuzione dell'art. 9, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 185 del 8 luglio 1977

 

 

Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
 

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 9 e 10 della legge 17 ottobre 1967, n. 977;
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39, sull'attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, n. 479, recante il regolamento di esecuzione dell'art. 9, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977;
Considerata la neccessità di apportare modificazioni al decreto presidenziale predetto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per le partecipazioni statali e per la sanità;
 

Decreta:
 

Articolo 1
Articolo unico.


-- Agli articoli 1, primo comma, e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, n. 479, vanno aggiunte dopo le parole "minori di età" rispettivamente le parole "e dei giovani dai 18 ai 21 anni di età" e "ed i giovani dai 18 ai 21 anni di età".