Tipologia: CCNL
Data firma: 11 luglio 1947
Validità: 01.05.1947 - 30.04.1949
Parti: Associazione Nazionale Industrie Elettrotecniche, gruppo Dielettrici e Federazione Italiana Lavoratori Chimici
Settori: Chimici-Elettrici, Dielettrici, Operai, Industria
Note:
- Con scambio di lettere del 25 febbraio 1949 il CCNL è stato rinnovato per altri 2 anni
- Con scambio di lettere del 6-7 marzo e 30 marzo 3 aprile 1951 il CCNL è stato ulteriormente rinnovato per 2 anni

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori.
Art. 3. - Documenti, residenza, domicilio.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Classificazione dei lavoratori.
Art. 6. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 7. - Istruzione professionale.
Art. 8. - Lavoro a cottimo, premi di produzione.
Art. 9. - Premi di anzianità.
Art. 10. - Gratifica natalizia.
Art. 11. - Passaggio di mansioni.
Art. 12. - Mansioni promiscue.
Art. 13. - Trasferte.
Art. 14. - Trasferimenti.
Art. 15. - Donne adibite a mansioni maschili.
Art. 16. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 17. - Reclami sulla paga.
Art. 18. - Abiti da lavoro.
Art. 19. - Orario normale di lavoro.
Art. 20. - Sospensione ed interruzione del lavoro.
Art. 21. - Recuperi.
Art. 22. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 23. - Riposo settimanale.
Art. 24. - Pomeriggio del sabato.
Art. 25. - Lavoro straordinario notturno e festivo.
Art. 26. - Giorni festivi.
Art. 27. - Trattamento economico in caso di festività.
Art. 28. - Ferie.
Art. 29. - Chiamata alle armi.
Art. 30. - Richiamo alle armi.
Art. 31. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 32. - Infortuni e malattie professionali.
Art. 33. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 34. - Matrimonio.
Art. 35. - Trattamento di malattia.
Art. 36. - Gravidanza e puerperio.
Art. 37. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 38. - Disciplina aziendale.
Art. 39. - Regolamento interno.
Art. 40. - Permessi di entrata e uscita.
Art. 41. - Assenze.
Art. 42. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 43. - Danni e trattenute per risarcimento.
Art. 44. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 45. - Multe e sospensioni.
Art. 46. - Licenziamento per mancanze.
Art. 47. - Reclami e controversie.
Art. 48. - Visita di inventario e di controllo.
Art. 49. - Commissioni Interne.
Art. 50. - Preavviso.
Art. 51. - Indennità di anzianità.
Art. 52. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 53. - Indennità in caso di morte.
Art. 54. - Certificato di lavoro.
Art. 55. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 56. - Abrogazione di precedenti contratti.
Art. 57. - Permessi.
Art. 58. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria dei dielettrici, 11 luglio 1947

In Milano, tra l’Associazione Nazionale Industrie Elettrotecniche, gruppo Dielettrici [...] con l’intervento [...] dell’Associazione Industriale Lombarda, nonché [...] dell'Aaie, con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Chimici [...] assistiti da una rappresentanza di Commissioni interne; è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai dell’industria dei Dielettrici.

Art. 2. - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori.
Per l’ammissione al lavoro delle donne e dei minori, valgono le disposizioni di legge.
Comunque è fatto divieto di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque età, salvo le eccezioni e deroghe previste dalla legge.

Art. 6. - Disciplina dell’apprendistato.
Le organizzazioni stipulanti si riservano di provvedere alla disciplina dell’apprendistato con successivo accordo. 

Art. 7. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni stipulanti riconoscono la necessità di dare impulso alla istruzione professionale quale mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze, per migliorare ed aumentare il loro rendimento, opportunamente agevolando i lavoratori che frequentano i corsi professionali.

Art. 8. - Lavoro a cottimo, premi di produzione.
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo elle individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate.
[...]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all’operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all’operaio dovrà essere corrisposta la percentuale minima di cottimo.
[...]
Sempre allo scopo di stimolare l’aumento della produzione nelle aziende nelle quali le possibilità tecniche lo consentano, possono essere istituiti premi di produzione od altre forme di retribuzione ad incentivo, secondo gli accordi che possono intervenire fra le parti direttamente interessate.

Art. 11. - Passaggio di mansioni.
La qualifica attribuita al lavoratore non lo esime dal prestare temporaneamente la propria opera in lavori diversi da quelli ai quali è normalmente adibito e che gli venissero eventualmente comandati, tenuto possibilmente conto della di lui qualifica, capacità ed attitudine.
[...]

Art. 15. - Donne adibite a mansioni maschili.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono svolti da maestranze maschili, a parità di condizione di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l’uomo.
Nella lavorazione a cottimo la condizione sopraddetta si intenderà soddisfatta con l’applicazione di una uguale tariffa.

Art. 18. - Abiti da lavoro.
A tutti i lavoratori attualmente in forza e di nuova assunzione, eccezion fatta per quelli assunti a tempo determinato o per un periodo inferiore a sei mesi, le aziende, entro due mesi dalla firma del presente contratto, forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro all’atto della conferma in servizio.
Inoltre le aziende rinnoveranno ai lavoratori gli abiti da lavoro di anno in anno, concorrendo alla spesa nella misura del 60 per cento, a meno che il lavoratore non vi rinunci.
[...]
Nel caso in cui le aziende abbiano già provveduto a fornire gratuitamente l’abito da lavoro, non avranno l’obbligo della concessione della prima fornitura, ferme restando le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.

Art. 19. - Orario normale di lavoro.
La durata normale del lavoro è quella fissata dalla legge con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalle disposizioni in vigore.
Nella eventualità che l’orario di lavoro dovesse essere portato a 40 ore settimanali (a 42 per i lavoratori addetti a turni regolari periodici), le parti, in mancanza di una opportuna disposizione generale, si incontreranno per determinare le eventuali maggiorazioni da stabilire per le ore intercorrenti fino alle 48 settimanali.
L’orario giornaliero di lavoro sarà fissato dall’azienda e disposto in apposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge.
[...]
I lavoratori non potranno rifiutarsi, tranne nei casi di forza maggiore, alla effettuazione di turni avvicendati od a ciclo continuo e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall’azienda.
Nei turni regolari periodici l’operaio del turno smontante non potrà abbandonare il lavoro senza prima avere avuto la sostituzione dell’operaio del turno montante, ferme restando le maggiorazioni stabilite dall’art. 25 per il lavoro straordinario.

Art. 21. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le organizzazioni sindacali (locali) interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a Quello in cui è avvenuta la interruzione.

Art. 23. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla legge, fermo restando che per il personale di attesa e per quello adibito a lavori a turni avvicendati od a ciclo continuo, il riposo settimanale potrà cadere in giornata non domenicale e si chiamerà «riposo compensativo».

Art. 24. - Pomeriggio del sabato.
Nei giorni di sabato il lavoro ha termine non oltre le ore 14, salvo le eccezioni più avanti indicate.
Le ore di lavoro non compiute nel pomeriggio del sabato potranno essere recuperate in altri giorni lavorativi senza far luogo a maggiorazione di salario.
Rientrano nelle eccezioni sopra richiamate i lavoratori contemplati nelle esclusioni di cui ai successivi comma a), b) e c).
In tali casi saranno stabiliti per i lavoratori stessi turni che consentano la disponibilità di almeno 24 pomeriggi di sabato ogni anno solare, opportunamente ripartiti nelle diverse stagioni.
A) - Esclusioni dipendenti dalla natura dell’industria.
1) Lavoratori addetti ad attività per cui si applica il riposo settimanale per turno perché a fuoco continuo, od a processi tecnici o stagionali o rispondenti ai bisogni collettivi che si manifestano continuamente per tutti i giorni della settimana, e cioè:
а) attività di cui all’art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, e tabella integrativa I, II, III approvata con decreto ministeriale 22 giugno 1935;
b) opifici la cui forza motrice prevalente è prodotta direttamente dal vento o dall’acqua, ovvero è costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall’esercente dell’opificio ed esclusivamente per l’uso di questo;
c) mansioni che pur non rientrando in quelle sopra indicate, sono con queste ultime connesse in modo che la loro sospensione del pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro e cioè:
- mansioni del personale addetto alle operazioni inerenti allo scarico, carico e spedizione qualora la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato intralci il normale svolgimento dell’attività dell’azienda;
- mansioni del personale addetto presso le sedi, filiali ed agenzie delle aziende industriali, limitatamente alle operazioni di vendita al banco di prodotti di propria fabbricazione;
- mansioni del personale addetto a prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso.
2) Lavoratori addetti a lavorazioni diverse:
а) attività che soddisfano bisogni che si manifestano anche e specialmente il sabato e la domenica mattina, come: manutenzione, pulizia e riparazione dell’impianto, in quanto dette operazioni non possono compiersi in altri giorni senza danno per l’esercizio o pericolo per il personale;
b) vigilanza dell’azienda e degli impianti;
c) attività rivolte alla raccolta o lavorazione di materie prime o prodotti soggetti a facile deterioramento;
d) attività che non possono essere sospese per ragioni tecniche per più di un giorno alla settimana;
e) scarico, carico, trasporto e spedizione di merci nel pomeriggio del sabato, qualora la sospensione intralci il normale svolgimento dell’attività della azienda;
f) operazioni di vendita al banco presso le sedi, filiali ed agenzie delle aziende industriali interessate, dei prodotti fabbricati dalle stesse;
g) prove di laboratorio tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso.
B) - Esclusioni dipendenti dal sistema delle lavorazioni.
Industrie in cui si effettuano lavorazioni non continuative a più squadre: personale addetto a stabilimenti che per insufficienza di impianti o per mancanza di personale, lavorano a tre od a due squadre per tutti i sei giorni della settimana.
C) - Esclusioni dipendenti da circostanze eccezionali.
ed in particolare con riferimento alle limitazioni stagionali di energia elettrica.
Chiarimento a verbale
È ammesso il proseguimento del lavoro nel pomeriggio del sabato, anche in casi non previsti dalle suddette deroghe ed eccezioni, sempre che si addivenga ad accordo fra le parti tramite le locali organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 25. - Lavoro straordinario notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’articolo 19 e comunque oltre le ore otto giornaliere e le 48 settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario ed oltre le dieci ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane.
[...]
Per gli operai compresi nelle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale dovrà essere preavvertito non più tardi del quarto giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo.
Nessun lavoratore potrà esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e festivo dovrà essere disposto ed autorizzato.
[...]
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, mezz’ora di riposo prevista dalla legge n. 653 del 26 aprile 1934 (sulla tabella del lavoro delle donne e dei fanciulli), dovrà essere retribuita, ma in tal caso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 4° del presente articolo.

Art. 28. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie.
[...]
È consentita la sostituzione del godimento delle ferie fino ad un massimo di 6 giorni, corrispondendo una giornata di retribuzione per ogni giorno di ferie non godute.

Art. 31. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Prevenzioni degli infortuni e delle malattie professionali. - La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti, costituiscono un preciso dovere dell’azienda e dei lavoratori.
In particolare l’azienda:
1) sottoporrà in ogni caso il lavoratore a visita medica al momento dell’assunzione, al fine di accertarne preventivamente l’idoneità alla mansione che gli viene affidata ed anche successivamente quando lo ritenga opportuno;
2) ove l’azienda lo ritenga opportuno o quando i singoli interessati lo richiedano, sottoporrà i lavoratori a periodiche visite mediche, anche per quelle lavorazioni per le quali ciò non sia direttamente previsto dalla legge;
3) doterà i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l’azione di agenti che per la loro specifica natura possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi, ma di uso personale come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma ecc., saranno assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e ne sarà sempre accertata l’efficienza.
La fornitura di tali mezzi avverrà a cura ed a completo carico dell’azienda.
4) curerà che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgano lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che gli verranno impartite dall’azienda, a norma di legge, per la tutela della sua salute ed in particolare a servirsi di mezzi di cui sopra fornitigli dall’azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
Le aziende cureranno che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, che verranno periodicamente disinfettati.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.

Art. 32. - Infortuni e malattie professionali.
Ogni infortunio sul lavoro, quando anche consenta la continuazione della normale attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale provvederà che vengano prestate le cure del pronto soccorso.
[...]
Qualora durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte, o all’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto, il quale ne informerà la direzione per i provvedimenti del caso.
[...]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso in caso di infortunio, saranno retribuiti a paga normale per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

Art. 33. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
È vietato adibire al lavoro i fanciulli di ambo i sessi, di età minore degli anni 14.
È inoltre vietato adibire:
а) i minori di 16 anni al sollevamento pesi, al trasporto di pesi su carriola e su carretti a braccia a due ruote, quando questi lavori si svolgano in condizioni di particolare disagio e pericolo;
b) le donne minorenni ai lavori di pulizia, di manutenzione, lubrificazione dei motori e degli organi di trasmissione delle/macchine che sono in moto;
c) i minori degli anni 18 alla manovra e al traino dm vagonetti;
d) i minori degli anni 15 se uomini e degli anni 21 se donne ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri;
e) l’azienda, ove lavorino anche occasionalmente i minori degli anni 17 e le donne, provvederà ad affiggere una tabella riportante i limiti di trasporto e sollevamento pesi in riferimento all’età dei lavoratori.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si intendono qui richiamate le disposizioni del presente contratto e delle leggi vigenti, che saranno emanate in materia.

Art. 36. - Gravidanza e puerperio.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda deve in tale evenienza:
а) conservare il posto alle operaie per un periodo di sei mesi;
b) corrispondere il 75 % della totale retribuzione (paga base e contingenza) per i primi tre mesi della sua assenza prima del parto e per le sei settimane successive;
c) le operaie sono tenute a comunicare all’azienda il loro stato particolare a termine di legge.
[...]

Art. 38. - Disciplina aziendale.
I lavoratori, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipendono dai rispettivi superiori secondo l’organizzazione aziendale.
Essi debbono conservare rapporti di subordinazione verso i superiori, obbedendo ai loro ordini, e di educazione tanto verso i superiori quanto verso i compagni di lavoro.
In armonia con la dignità personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti coi rispettivi dipendenti a sensi di collaborazione e di urbanità.

Art. 39. - Regolamento interno.
Presso ciascun stabilimento deve essere redatto dal datore di lavoro, sentita la C.I., un regolamento da collocare in luogo chiaramente visibile.

Art. 40. - Permessi di entrata e uscita.
Durante le ore di lavoro nessun lavoratore potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato.
I lavoratori licenziati e sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza permesso della direzione.
Salvo speciale permesso, non è consentito al lavoratore sia di entrare, sia di trattenersi nello stabilimento in ore fuori del proprio orario di lavoro.
Il permesso di uscita deve essere chiesto dal lavoratore al suo capo immediato nella prima mezz’ora di lavoro.
[...]
Per motivi di carattere eccezionale il permesso potrà essere chiesto dal lavoratore in qualsiasi momento.
[...]

Art. 42. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni lavoratore deve farne richiesta al suo superiore diretto.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna.
[...]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
Il lavoratore dovrà essere messo in grado di conservare tutto ciò che gli è stato dato in consegna, in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità, sempre che però ne abbia tempestivamente informato la Direzione dell’azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni a tali oggetti, che siano imputabili a sua colpa e negligenza ed il loro ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all’articolo 43.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati ad ogni lavoratore senza l’autorizzazione scritta del superiore diretto.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto all’azienda di rivalersi sulle di lui competenze per i danni di tempo e di materiali subiti.

Art. 44. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto e alle altre eventuali norme speciali, potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) multa fino all’importo di 3 ore di paga e della contingenza;
3) ammonizione scritta;
4) sospensione del lavoro fino a 3 giorni;
5) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, competenti per territorio, su richiesta delle singole aziende, potranno stipulare accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione previsto al punto 4.
[...]

Art. 45. - Multe e sospensioni.
Ricade sotto il provvedimento della multa e della sospensione il lavoratore:
а) che non si presenti al lavoro come previsto all’articolo 41 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertirne il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente disposto con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino l’azienda di attuare tale divieto;
e) che costruisca entro le officine dell’azienda oggetti per uso proprio, con lieve danno dell’azienda stessa;
f) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’azienda e di lavorazione, o non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario, o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
[...]
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto di lavoro, ai regolamenti interni o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale o all’igiene.
La multa verrà applicata per mancanze di minor rilievo; la sospensione nei casi di maggior rilievo.
[...]

Art. 46. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del l’apporto, potrà essere inflitto:
1) con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non delle altre indennità.
Tale provvedimento si applica nei confronti del lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento i seguenti casi:
a) assenze per cause ingiustificate o senza giustificazione, prolungate oltre cinque giorni consecutivi o assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
b) recidiva al divieto di fumare, di cui al punto d) dell’articolo 45, sempre che la contravvenzione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
[...]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, o comunque il compimento di azione che implichi gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda e di lavorazione;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenute nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
[...]
h) costruzione entro le officine dell’azienda di oggetti per uso proprio con danno per l’azienda;
i) trascuranza nell’adempimento agli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 45.
2) Senza preavviso e senza indennità per anzianità.
Tale provvedimento si applica nei confronti del lavoratore che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento i seguenti casi:
а) inosservanza del divieto di fumare quando tale contravvenzione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda e di lavorazione;
[...]
a) costruzione entro le officine dell’azienda di oggetti per uso proprio o per conto terzi, con grave danno per l’azienda stessa;
b) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi;
[...]

Art. 47. - Reclami e controversie.
Per la composizione di tutti i reclami e controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, mediante trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti. In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo e la controversia saranno sottoposti all’esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali, per il tentativo di conciliazione. Le controversie collettive per l’interpretazione o l'applicazione del presente contratto, saranno deferite, a seconda della loro natura, all’esame delle competenti organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, provinciali o nazionali, per la loro definizione.

Art. 49. - Commissioni Interne.
I compiti delle Commissioni Interne saranno quelli previsti dagli accordi interconfederali in materia.

Art. 56. - Abrogazione di precedenti contratti.
Mantenimento delle condizioni di miglior favore.
Il presente contratto annulla e sostituisce tutti i contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti alla data della sua ricorrenza.
Rimangono immutate le migliori condizioni individuali in atto praticate dalle singole aziende alla data di applicazione del presente contratto.