Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 9 marzo 1957
Validità: 01.03.1957 - 30.11.1959
Parti: Fnamgav e Fidag, Federgas, Uil Gas
Settori: Servizi, Gas, ecc., Aziende municipalizzate

Sommario:

Rinnovo contratto collettivo nazionale di lavoro10 giugno 1955, 9 marzo 1957
1) [una tantum ]
2)
3) [art. 16 del CCNL 10 giugno 1955]
4) [art. 18 del CCNL 10 giugno 1955]
5) [art. 12 - art. 42 del CCNL 10 giugno 1955]
6) [art. 41 del CCNL 10 giugno 1955]
7) [allegato D del CCNL 10 giugno 1955]
8) [norme di attuazione del CCNL 10 giugno 1955 - indennità sostitutiva della mensa]
9)
10)
11) [indennità di anzianità]
12) [art. 8 del CCNL 10 giugno 1955]
Indennità di mensa e clausole varie, 5 luglio 1957
Trattative per il rinnovo del CCNL, 6 febbraio 1957

Rinnovo contratto collettivo nazionale di lavoro10 giugno 1955, 9 marzo 1957
Tra la Federazione Razionale Aziende Municipalizzate Gas Acqua e Varie (Fnamgav), la Federazione Italiana Dipendenti Aziende Gas (Fidag), la Federazione Italiana Lavoratori del Gas (Federgas), e l’Unione Italiana Lavoratori Gas (Uil Gas), è stato stipulato il seguente accordo:

2) L’ultimo capoverso dell’art. 9 del CCNL 10 giugno 1955 viene modificato nel modo seguente con decorrenza dal 1° marzo 1957:
Gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai sono tenuti, a richiesta dell'azienda, ad una prestazione fino a 48 ore settimanali. In tal caso viene corrisposta all’impiegato un’indennità pari alla retribuzione nominale rapportata alle ore di prestazione in più dalle 42 alle 48.

9) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 10 giugno 1955 così modificato, viene prorogato sino al 30 novembre 1959 salvo che in sede di rinnovo del contratto delle aziende private non venga pattuita una scadenza più breve nel qual caso questa varrà anche per il contratto delle municipalizzate.

10) Le parti si incontreranno entro il mese di maggio prossimo per esaminare la possibilità dell’istituzione dell’indennità sostitutiva della mensa in quelle Aziende nelle quali attualmente essa non viene corrisposta.

Trattative per il rinnovo del CCNL, 6 febbraio 1957
Il 6 febbraio 1957, in Roma, si sono incontrate le Delegazioni della Fnamgav, della Fidag (Cgil), della Federgas (Cisl) e della Uil Gas (Uil).
Le Delegazioni, facendo seguito al comunicato emesso il 31 gennaio 1957 unitamente dalla Fnamgav, dalla Fidag e dalla Federgas, dichiarano:
a) che le trattative proseguiranno partendo dal presupposto concordemente accettato della revisione dell’art. 42 del CCNL 10 giugno 1955, nel senso che, ferme restando le misure dell’indennità di anzianità in 7-12 giorni per i dipendenti che cessino dal rapporto con diritto alla pensione integrativa e di 35-45 giorni per i dipendenti che cessino dal rapporto senza diritto ad alcuna pensione, la misura dell’indennità di anzianità per i dipendenti che cesseranno dal rapporto con la sola pensione di legge verrà determinata con criteri da concordarsi e in misura minore a quella stabilita dalle lettere a) e b) del § 1 dell’art. 42, con decorrenza improrogabile dal 1 dicembre 1957;
b) che verrà concordato un miglioramento economico per gli anni 1956 e 1957 ed anche per il 1958 nel caso di proroga di un anno della scadenza del contratto.
Ciò premesso, le predette Delegazioni convengono quanto segue:
1) la Fnamgav annullerà la circolare n. 740 del 20 gennaio 1957, riconfermando la precedente applicazione dell’art. 42 del CCNL 10 giugno 1955, fino al 30 novembre 1957;
2) ai dipendenti verrà corrisposto, sui miglioramenti economici che verranno concordati, un acconto pari al 40 % delle retribuzioni base minime previste dalle tabelle di cui all’allegato A al CCNL 10 giugno 1955, integrate coi valori relativi ai 10 punti d’indennità di contingenza maturati dal 1° agosto 1954 ad oggi.
L’acconto verrà corrisposto possibilmente entro il 20 c.m. e comunque non oltre la data di pagamento del prossimo stipendio mensile.
3) Le trattative continueranno mercoledì 13 c.m. alle ore 10.
Dichiarazione comune della Fidag, Federgas - Uil Gas
Il criterio adottato nello stabilire la misura percentuale dell’acconto e il suo riferimento alle tabelle delle retribuzioni minime conglobate non costituisce pregiudizio alcuno ai fini della definitiva fissazione dei miglioramenti economici di cui ai punto 2 dell’accordo.
Dichiarazione della Uil Gas
La Uil Gas attualmente non può che confermare la sua pregiudiziale negativa sia sul prolungamento del Contratto, sia sulla modifica dell’art. 42. Comunque si riserva di rispondere entro breve tempo, dopo aver consultato opportunamente la base.