Tipologia: CCNL
Data firma: 21 aprile 1933
Validità: 01.06.1933 - 31.05.1955
Parti: Federazione Nazionale Fascista Pubblici Esercizi e Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti del Commercio
Settori: Commercio, Turismo, Esercizi pubblici
Fonte: G.U. 31 maggio 1933, n. 126, p. II

Sommario:

Art. 1. - Classificazione degli esercizi.
Art. 2. - Classificazione del personale.
Art. 3. - Assunzione del personale.
Apprendistato.
Art. 4.

Art. 5.
Art. 6.
Periodo di prova.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Lavoro straordinario.
Art. 11.

Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15. - Riposo settimanale.
Art. 16. - Ferie annuali.
Art. 17. - Festa nazionale del lavoro.
Art. 18. - Conservazione del posto.
Art. 19. - Chiamata alle armi per leva.
Malattie.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Trattamento economico.
Art. 23.
Art. 24. - A) Salari.
B) Percentuale di servizio.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29. - Personale extra o di surroga.
Art. 30. - Consegne.
Art. 31. - Assicurazioni.
Licenziamenti e indennità.
Art. 32.
Art. 33.
Art. 34.
Art. 35.
Art. 36.
Art. 37.
Art. 38.
Art. 39.
Art. 40.
Art. 41.
Art. 42. - Abito di servizio.
Disciplina.
Art. 43.

Art. 44.
Norme generali e varie.
Art. 45.

Art. 46.
Esercizi di stagione.
Art. 47.

Art. 48.
Art. 49.
Art. 50.
Art. 51. - Buffets delle stazioni.
Locali notturni.
Art. 52.

Art. 53.
Art. 54.
Art. 55.
Art. 56.
Art. 57.
Art. 58.
Controversie.

Art. 59.
Art. 60. - Stipulazione degli accordi salariali.
Art. 61. - Durata del contratto.

Contratto nazionale di lavoro per il personale dei caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie e di ogni altro esercizio similare, 21 aprile 1933

L’anno 1933, XI E. F., il giorno 21 aprile, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista Pubblici Esercizi [...] e la Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti del Commercio [...], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per le categorie sottoindicate e rappresentate rispettivamente dalle due Associazioni contraenti:
a) aziende di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e di ogni altro esercizio similare, ove si somministrino bevande, contemplate nell’art. 86 della legge di P.S.;
b) dipendenti dalle medesime, esclusi gli Impiegati.
Il presente contratto ha efficacia in tutto il Regno d’Italia.

Apprendistato.
Art. 4.

Il numero degli apprendisti - che sarà fissato dalle Associazioni di 1° grado negli accordi integrativi - dovrà essere limitato alla importanza ed alla categoria dell’esercizio che li assume in servizio.
È ammesso l’apprendistato solo per il personale classificato nella 3ª categoria, escluso il personale di fatica.

Art. 5.
Gli apprendisti non potranno essere assunti in servizio se non hanno compiuto 14 anni di età e debbono presentare il certificato di proscioglimento dall’obbligo della istruzione elementare, a norma di legge, nonché il certificato medico comprovante la loro sana costituzione, da rilasciarsi dalla Cassa Nazionale Malattie Addetti al Commercio.

Art. 6.
L’apprendistato che preferibilmente dovrà essere esercitato nella medesima azienda, non potrà superare i quattro anni per i giovani assunti dai 14 ai 22 anni di età, ed i tre anni per quelli oltre i 21 anni di età. In ogni caso, il lavoratore che superi i 28 anni di età, non può più essere retribuito come apprendista, ed avrà il trattamento contrattuale stabilito per il personale di 3ª categoria, a tutti gli effetti.
Per coloro che provengono dalle scuole professionali, la durata dell’apprendistato è ridotta alla metà dei termini anzidetti.
[...]

Art. 10. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro è di ore 10 giornaliere, o 60 settimanali, salvo le eccezioni di cui al n. 5 della tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657.
I turni del lavoro giornaliero non potranno essere frazionati in numero superiore a due per ciascun lavoratore.

Lavoro straordinario.
Art. 11.

Il lavoro straordinario, consentito nella misura massima di ore due giornaliere e 12 settimanali [...]

Art. 12.
Il limite di 12 ore settimanali di lavoro straordinario può essere superato per un periodo non eccedente le nove settimane consecutive, sempre che la media di lavoro straordinario in detto periodo non sorpassi le 12 ore settimanali.

Art. 13.
Il personale non potrà esimersi, senza giustificati motivi, dal prestare normalmente lavoro straordinario, entro i limiti di cui all’articolo precedente.

Art. 15. - Riposo settimanale.
Tutto il personale, compresi gli apprendisti, godrà di un riposo settimanale di 24 ore consecutive, a norma di legge.
La sostituzione del personale assente per il riposo settimanale, quando occorra, deve essere fatta unicamente con personale assunto a norma del decreto min. 31 gennaio 1930.

Art. 16. - Ferie annuali.
A tutto il personale, che abbia compiuto un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, spetta un permesso annuale di:
giorni 9 al personale di 1ª categoria giorni 8 al personale di 2ª categoria giorni 7 al personale di 3ª categoria giorni 3 al personale di 4ª categoria
Il personale che resta nell’esercizio è obbligato a sostituire nel lavoro l’assente, senza diritto a compenso alcuno e senza pregiudicare l’orario di lavoro ed il giorno di riposo settimanale.
[...]
I prestatori d’opera non possono rinunciare alle ferie.

Art. 18. - Conservazione del posto.
È obbligatoria la conservazione del posto del personale nei seguenti casi:
[...]
d) per lo stato di gravidanza e di puerperio, osservando le vigenti disposizioni in materia;
[...]

Trattamento economico.
B) Percentuale di servizio.
Art. 26.

Tutti gli esercizi del Regno che vendano caffè o bevande calde hanno l’obbligo di somministrare al personale che presta servizio durante la mattinata almeno una refezione di caffè latte e pane.
La detta refezione non va calcolata a nessuno effetto contrattuale.

Art. 29. - Personale extra o di surroga.
Il personale assunto per temporanee sostituzioni avrà lo stesso trattamento del personale assente per la durata della surroga.
[...]

Art. 31. - Assicurazioni.
Per effetto del presente contratto, è obbligatoria per il proprietario l’assicurazione di tutto il personale contro gli infortuni.
Per la parte del personale non sottoposta per legge all’obbligo di assicurazione, le indennità vengono stabilite nella forma e nella misura seguente:
Invalidità temporanea. Nella misura, nei limiti e con le norme stabilite per la malattia dagli art. 20, 21 e 22, considerandosi l’infermità derivante da infortunio contemplata nello previdenza stabilita dall’assicurazione dei dipendenti alla Cassa Nazionale Malattie Addetti al Commercio.
Invalidità permanente L. 10.000.
Morte L. 5.000.
Le parti s’impegnano di comune accordo ad ottenere, a mezzo delle competenti Autorità, lo stralcio dei contratti in corso con le Compagnie di Assicurazione, della copertura del rischio dell’invalidità temporanea e la susseguente divisione del premio.

Disciplina.
Art. 43.

È fatto obbligo a tutto il personale di uniformarsi alle seguenti norme disciplinari.
Tutto il personale deve rispetto ed obbedienza; deve dare esempio di ordine e di puntualità nell’adempimento dei comuni doveri e di correttezza nelle reciproche relazioni.
Gli ordini di servizio debbono essere eseguiti con sollecitudine salvo il diritto di porgere reclamo al proprietario, od a chi per esso quando gli ordini fossero ritenuti errati.
[...]
È vietato al personale di fumare nell’esercizio.
Nessuno può assentarsi dall’esercizio durante le ore di servizio, se non dietro benestare dalla direzione.
L’orario di servizio dovrà essere rigorosamente osservato.
È strettissimo obbligo del prestatore d’opera di curare la più scrupolosa igiene così personale come del locale e degli arredi in uso.

Art. 44.
Le infrazioni alle suddette norme potranno essere punite:
a) la prima volta con multa che non potrà, in ogni caso, sorpassare le L. 10;
b) in caso di recidiva con la sospensione dal servizio e dagli assegni per un periodo non superiore a giorni 10;
c) pei casi più gravi, con le sanzioni previste dall’art. 34.
[...]

Norme generali e varie.
Art. 45.

In linea di massima, il personale femminile non potrà essere assunto pel servizio di sala. Comunque, la sua assunzione potrà essere regolata dalle Associazioni di 1° grado.

Art. 46.
La pulizia dei locali spetta al personale di banco e tavoleggiante salvo in quegli esercizi di particolare importanza, per cui interverranno accordi fra le Associazioni di 1° grado.

Esercizi di stagione.
Art. 47.

Si intendono esercizi di stagione quelli che rimangono aperti per un periodo non superiore complessivamente a sei mesi dell’anno.

Art. 49.
Per quanto non è contemplato in questo capitolo valgono le norme del presente contratto.

Art. 51. - Buffets delle stazioni.
Il presente contratto si applica anche ai buffets delle stazioni salvo quanto fosse stabilito di diverso o in contrario dai capitolati delle Ferrovie.
Qualora il concessionario sia obbligato a fare eseguire del lavoro straordinario per improvvisi ordini dell’Amministrazione Ferroviaria, il personale sarà tenuto ad eseguirlo senza alcuna limitazione, e con la paga oraria normale se non recupera il maggior orario di servizio con l’equivalente riposo compensativo, eccettuato il caso che l’ispettorato Corporativo riscontri non sussistere gli estremi di cui all’art. 6 del Reg. 10 settembre 1923 n. 1955.

Locali notturni.
Art. 52.

Sono considerati locali notturni tutti quegli esercizi nei quali vi siano trattenimenti di varietà e di danza il cui orario di chiusura si protrae fino alle prime ore del mattino senza limitazione.

Art. 54.
Tutto il personale addetto a tali esercizi sarà escluso dal servizio diurno, pulizia compresa.

Art. 56.
Per quanto non è previsto nei tre precedenti articoli, al personale dipendente si applicano le norme di questo contratto e quelle del contratto dei ristoranti, stipulato in data odierna fra le stesse Organizzazioni.

Art. 58.
Controversie.

Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari degli esercizi e verranno risolti con trattative dirette tra datori e prestatori di lavoro.
Qualora la controversia riguardi l’applicazione del presente contratto, essa deve, prima dell'azione giudiziaria, venire denunciata all’Associazione che rappresenta legalmente il denunciante. L’Associazione che riceve la denuncia della controversia, a termini dell’art. 4 del R.D. 20 febbraio 1928, n. 471, deve darne immediata comunicazione all’altra Associazione competente, per l’esperimento del tentativo di conciliazione. Nel caso che entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia non si raggiunga in tale sede l’accordo, l’interessato ha facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto verranno composte amichevolmente dalle competenti Associazioni professionali di 1° grado e, in mancanza di accordo, dia quelle di grado superiore.

Art. 59.
Il presente contratto nazionale uniforma, sostituisce ed assorbe tutte le norme esistenti nelle varie provincie per effetto di contratti e consuetudini, in quanto da esso disciplinate.