Raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2003 relativa al miglioramento della protezione della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori autonomi
(2003/134/CE)

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

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Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea del 28/02/2003,  n. L 053, pag. 45-4

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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta di raccomandazione della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) La comunicazione della Commissione relativa a un programma comunitario nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro (1996-2000)(3) prevedeva di esaminare la necessità di una proposta di raccomandazione del Consiglio riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori autonomi, dato il numero crescente di lavoratori autonomi.

(2) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione(4) sul quadro generale per l'azione della Commissione nel settore della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (1994-2000), propone che esso comprenda misure miranti a estendere la direttiva quadro ai lavoratori autonomi. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione(5) riguardante la relazione intermedia sulla realizzazione di questo programma, attira nuovamente l'attenzione sulla categoria dei lavoratori autonomi che si collocano molto al di fuori del campo di applicazione della legislazione e ricorda che lo sviluppo del subappalto ha per corollario un aumento degli infortuni sul lavoro.

(3) Sia i lavoratori dipendenti che i lavoratori autonomi dovrebbero, ogni qualvolta sia possibile, tenere conto della comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2002 dal titolo "Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza (2002-2006)", e della risoluzione del Consiglio su una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2002-2006), intese a suscitare una cultura basata sulla prevenzione e a orientare i comportamenti.

(4) Le parti sociali conferiscono particolare importanza alla tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori autonomi che delle altre persone che lavorano nel medesimo luogo di lavoro e quasi la totalità è a favore di un'azione comunitaria sotto forma di raccomandazione del Consiglio, che metta l'accento sui settori ad alto rischio e in particolare su misure in materia di informazione e di sensibilizzazione sulla prevenzione dei rischi, di formazione adeguata e di controllo della salute appropriato.

(5) I lavoratori che esercitano la loro attività professionale al di fuori di un rapporto di lavoro con un datore di lavoro o, più in generale, al di fuori di qualsiasi subordinazione a una terza persona, non sono, in regola generale, coperti dalle direttive comunitarie che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro, in particolare dalla direttiva quadro 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro(6). D'altra parte, in alcuni Stati membri, tali lavoratori non sono coperti dalla legislazione applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

(6) I lavoratori autonomi, sia che lavorino da soli o con altri dipendenti, possono essere esposti a rischi per la salute e la sicurezza analoghi a quelli che corrono i lavoratori dipendenti.

(7) Con le loro attività i lavoratori autonomi possono compromettere la sicurezza e la salute di altre persone che lavorano nel medesimo luogo di lavoro.

(8) Esistono inoltre nella Comunità settori considerati ad "alto rischio" in cui il numero di lavoratori autonomi è molto elevato (agricoltura, pesca, edilizia, trasporti).

(9) La recente raccomandazione del BIT, che accompagna la convenzione concernente la salute e la sicurezza nell'agricoltura(7), stabilisce che gli Stati membri devono estendere progressivamente agli agricoltori autonomi la tutela prevista per i lavoratori dipendenti, tenendo conto delle opinioni delle organizzazioni rappresentative degli agricoltori autonomi, se del caso.

(10) Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a cui i lavoratori autonomi sono particolarmente esposti determinano notevoli costi sociali e umani.

(11) È pertanto opportuno tener conto della categoria dei lavoratori autonomi e, nella presente raccomandazione, concentrarsi sulla prevenzione dei rischi di infortuni e di malattie professionali a cui sono esposti i lavoratori autonomi.

(12) La necessità di tenere conto della situazione particolare dei lavoratori autonomi è già stata riconosciuta per quanto riguarda il lavoro svolto nei cantieri temporanei o mobili. Infatti la direttiva 92/57/CEE(8) prevede l'estensione ai lavoratori autonomi di talune disposizioni pertinenti in materia di attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione.

(13) Il miglioramento delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori autonomi può favorire le condizioni di concorrenza e la competitività a livello europeo.

(14) Occorre inoltre favorire l'accesso dei lavoratori autonomi alla formazione e all'informazione, al fine di migliorare sia la loro salute e sicurezza sia quella delle persone che lavorano nel medesimo luogo di lavoro.

(15) Gli Stati membri dovrebbero scegliere i mezzi che ritengono più opportuni per raggiungere questi obiettivi.

(16) La presente raccomandazione lascia impregiudicate le disposizioni nazionali esistenti o future che garantiscono un livello di protezione più elevato.

(17) Nella situazione attuale, gli Stati membri sono i più idonei ad adottare le misure opportune, ma anche la Comunità dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui alla presente raccomandazione.

(18) La proposta è stata definita in seguito alla consultazione delle parti sociali, in applicazione dell'articolo 138, paragrafi 2 e 3, del trattato CE, e del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

1. di promuovere, nel quadro delle loro politiche di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la sicurezza e la salute dei lavoratori autonomi, tenendo conto dei particolari rischi esistenti in settori specifici e della natura specifica della relazione tra le imprese contraenti e i lavoratori autonomi;

2. di scegliere, nel promuovere le misure di salute e sicurezza per i lavoratori autonomi, le misure che ritengono più opportune, quali, ad esempio, una o più delle misure che seguono: provvedimenti legislativi, incentivi, campagne d'informazione e incoraggiamento delle parti interessate;

3. di adottare le misure necessarie, comprese le campagne di sensibilizzazione, per garantire che i lavoratori autonomi possano ottenere, presso i servizi e/o gli organismi competenti, nonché presso le loro organizzazioni rappresentative, informazioni e consigli utili riguardo alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

4. di adottare le misure necessarie perché i lavoratori autonomi possano avere accesso a una formazione sufficiente per ottenere qualifiche adeguate in materia di sicurezza e di salute;

5. di agevolare un accesso più facile a queste informazioni e alla formazione senza oneri finanziari eccessivi per i lavoratori autonomi interessati;

6. in conformità delle legislazioni e/o pratiche nazionali, di consentire ai lavoratori autonomi che lo desiderano di beneficiare di controlli medici proporzionati ai rischi cui sono esposti;

7. di tenere conto, nel quadro delle loro politiche di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, delle informazioni disponibili sulle esperienze fatte in altri Stati membri;

8. di esaminare, al termine di un periodo di quattro anni dopo l'adozione della presente raccomandazione, l'efficacia delle misure nazionali esistenti o delle misure prese in seguito all'adozione della presente raccomandazione e di informare la Commissione delle loro conclusioni.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. Christodoulakis


(1) Parere del 23 ottobre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU C 241 del 7.10.2002, pag. 139.

(3) GU C 262 del 7.10.1995, pag. 18.

(4) GU C 205 del 25.7.1994, pag. 478.

(5) Risoluzione del PE del 25.2.1999 (A4-0050/1999).

(6) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

(7) BIT, convenzione 184/2001 del 21.6.2001.

(8) GU L 245 del 26.8.1992, pag. 6.


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