Tipologia: CCL
Data firma: 15 gennaio 1935
Validità: 26.11.1934 - 25.11.1935
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti Industrie Agricole Alimentari varie e Federazione Nazionale dei Lavoratori dell’Alimentazione
Settori: Agroindustriale, Lavorazione pecorino (Cagliari, Sassari e Nuoro), Industria
Fonte: G.U. 30 settembre 1985, n. 228, p. II

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3.

Art. 4.
Art. 5. - Visita medica.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Giorni festivi.
Art. 9. - Interruzione e sospensione del lavoro - Recupero.
Art. 10. - Passaggio di mansione.
Art. 11. - Pagamento delle mercedi e reclami sulla paga.
Art. 12. - Deposito cauzionale.
Art. 13. - Cottimi.
Art. 14. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 15. - Malattia.
Art. 16. - Assenze.
Art. 17. - Ferie.
Art. 18. - Licenziamenti e dimissioni.
Art. 19. - Indennità di licenziamento.
Art. 20. - Chiamata e richiamo alle armi e M.V.S.N.
Art. 21. - Trapasso di azienda.
Art. 22. - Disciplina e gerarchia.
Art. 23. - Infrazioni e sanzioni disciplinari.
Art. 24. - Multe e sospensioni.
Art. 25. - Licenziamento per mancanza.
Art. 26. - Mutualità.
Art. 27. - Reclami e controversie.
Art. 28. - Norme speciali.
Art. 29. - Indumenti personali.
Art. 30. - Tabella dei minimi di paga.
Art. 31. - Durata del contratto.

Contratto collettivo di lavoro per gli addetti alla lavorazione del formaggio pecorino nelle provincie di Cagliari, Sassari e Nuoro, 15 gennaio 1935

L’anno 1935-XIII addì 15 gennaio in Roma tra la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti Industrie Agricole Alimentari varie [...], coll’intervento della Federazione Nazionale Fascista delle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli [...] e la Federazione Nazionale dei Lavoratori dell’Alimentazione [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per tutti gli operai dipendenti dalle aziende industriali e dalle imprese cooperative esercenti l’industria del formaggio pecorino nelle provincie di Cagliari, Sassari e Nuoro.

Art. 1. - Assunzione.
Per l’assunzione degli operai valgono le disposizioni della legge e del regolamento sulla disciplina nazionale della domanda e dell’offerta di lavoro con le preferenze ivi stabilite per gli iscritti al Pnf ed ai Sindacati Fascisti ed agli ex combattenti.

Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3.

Per l’ammissione e per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le relative norme di legge.

Art. 5. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto alla visita medica da parte del medico fiduciario del datore di lavoro.

Art. 7. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali, ripartite in otto ore giornaliere, salvo le deroghe e le eccezioni consentite dalla legge.
Le ore di lavoro di ciascun reparto sono fissate da apposito orario stabilito dalla Direzione, da affiggersi all’entrata dello stabilimento.

Art. 8. - Giorni festivi.
[...]
Ove nei casi consentiti dalla legge l’operaio lavori di domenica, avrà diritto al riposo settimanale in conformità di quanto dispone la legge stessa.

Art. 9. - Interruzione e sospensione del lavoro - Recupero.
[...]
Se la Direzione decide il recupero delle ore di lavoro perduto per le cause di forza maggiore di cui sopra, tale recupero avverrà a regime normale entro il limite massimo di un’ora al giorno a norma dell’art. 5 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955.
Il recupero dovrà essere effettuato entro la quindicina immediatamente successiva al momento in cui si verifica l’interruzione; oltre tale limite verrà corrisposto lo straordinario nella misura di cui all’art. 14.

Art. 14. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Nessun operaio potrà rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario, festivo e notturno che gli sia stato richiesto dalla Direzione dell’Azienda, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Sono considerate ore di lavoro straordinario quelle prestate oltre l’orario di lavoro di cui all’articolo 7.
[...]
Per ore notturne si intendono quelle comprese dalle 22 alle 6.
[...]
Non si intendono notturne e festive le ore incluse in turni regolari periodici; qualora però gli operai venissero eccezionalmente adibiti a tali turni, fermo restando il diritto al riposo compensativo, sarà loro corrisposto il maggiore compenso rispettivamente per le ore notturne e festive.
Agli operai addetti ai turni di notte, sarà corrisposta una maggiorazione del 5 %. [...]

Art. 17. - Ferie.
All’operaio saranno concessi ogni anno sei giorni di ferie (48 ore) pagati a paga normale.
Avranno diritto alle ferie gli operai che abbiano un’ininterrotta anzianità di 12 mesi consecutivi presso la ditta in cui sono occupati.
[...]
Non è ammessa la rinunzia al godimento delle ferie.
[...]

Art. 22. - Disciplina e gerarchia.
I prestatori d’opera, nei rapporti di lavoro, dipendono dai rispettivi superiori secondo l’ordine gerarchico.
Essi devono comportarsi con deferenza e subordinazione verso i superiori, con cameratismo verso i colleghi, con urbanità ed equanimità verso i dipendenti.
[...]

Art. 23. - Infrazioni e sanzioni disciplinari.
Per le mancanze disciplinari potranno essere applicate le seguenti punizioni:
а) multa fino a tre ore di salario;
b) sospensione del lavoro fino a giorni tre;
c) licenziamento senza preavviso né indennità.
[...]

Art. 24. - Multe e sospensioni.
Potranno essere punite con multe le seguenti mancanze:
а) abbandono del proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) cattiva esecuzione del lavoro;
c) guasti colposi al materiale;
d) presentazione al lavoro in stato di ubriachezza e ubriachezza contratta sul lavoro;
e) introduzione di bevande alcooliche, senza autorizzazione;
f) ritardo nell’inizio, sospensione del lavoro o anticipo nella cessazione.
g) ogni inosservanza alle norme del presente contratto o di quelle contenute nel regolamento dell’Azienda di cui all’art. 28, ed in genere ogni mancanza che rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Saranno punite con la sospensione le predette mancanze nei casi di maggiore gravità e di recidiva.

Art. 25. - Licenziamento per mancanza.
Potranno essere licenziati in tronco, senza preavviso né indennità, gli operai colpevoli di:
а) insubordinazione verso i superiori;
b) furti e danneggiamenti volontari al materiale;
c) risse nello stabilimento;
[...]
e) fumare nei reparti ove esiste il divieto;
f) omissione o negligenza implicanti colpa grave;
[...]
h) recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo alla applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella medesima mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni.

Art. 27. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale devono seguire le consuetudinarie norme disciplinari delle aziende ed essere esaminati direttamente tra i prestatori d’opera interessati ed i loro superiori.
Per le controversie individuali di lavoro, qualora non siano risolte, e per quelle collettive, saranno osservate le norme di legge vigenti in materia.

Art. 28. - Norme speciali.
Oltre il presente contratto collettivo di lavoro, gli operai debbono uniformarsi anche a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione, purché siano compatibili con le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme speciali ove abbiano carattere generale, dovranno es-sere affisse in tabella all’ingresso dello stabilimento nel luogo ove si effettua la paga.

Art. 29. - Indumenti personali.
Tutti gli operai addetti alla lavorazione ed alla custodia del formaggio dovranno essere provvisti a cure e spese dei datori di lavoro, di grembiule intero, fasce e zoccoli di legno.