Tipologia: CCNL
Data firma: 12 aprile 1939
Validità: 31.01.1940 - 31.01.1942
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Mugnai, Pastai, Risieri e Trebbiatori e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Industrie Meccaniche e Metallurgiche
Settori: Agroindustriale, Lavorazioni meccaniche dell’agricoltura, Tecnici
Fonte: G.U. 29 gennaio 1940, n. 33, p. II

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 7. - Solennità retribuite.
Art. 8. - Lavoro straordinario festivo e notturno
Art. 9. - Preparazione e trasferimento delle macchine.
Art. 10. - Qualifiche e minimi di paga.
Art. 11. - Somministrazioni in natura.
Art. 12. - Pagamento del salario.
Art. 13. - Cottimi.
Art. 14. - Tariffe di cottimo pieno.
Art. 15. - Passaggio di mansioni.
Art. 16. - Richiamo alle armi o nella M.V.S.N.
Art. 17. - Gratifica natalizia.
Art. 18. - Trapasso e trasformazione dell’azienda - Fallimento
Art. 19. - Assenze.
Art. 20. - Conservazione utensili e materiali.
Art. 21. - Assicurazioni infortuni - Assicurazioni sociali.
Art. 22. - Norme disciplinari.
Art. 23. - Multe e sospensioni.
Art. 24. - Licenziamento per punizione.
Art. 25. - Malattia.
Art. 26. - Cassa Mutua Malattia.
Art. 27. - Licenziamento e dimissioni.
Art. 28. - Reclami e controversie.
Art. 29. - Contratti integrativi.
Art. 30. - Durata e validità del contratto.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale tecnico addetto alla condotta delle macchine per le lavorazioni meccaniche dell’agricoltura, 12 aprile 1939

In Roma, addì 12 aprile 1939-XVII, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Mugnai, Pastai, Risieri e Trebbiatori [...], presenti alcuni industriali e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Industrie Meccaniche e Metallurgiche [...], sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le ditte industriali e le aziende cooperative esercenti macchine per le lavorazioni meccaniche dell’agricoltura in tutto il territorio del Regno e per il personale tecnico da esse dipendente.

Art. 3. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia della ditta.

Art. 5. - Orario di lavoro.
Per la trebbiatura dei cereali e per la sgranatura del granoturco, l’orario è stabilito nella misura massima di 10 ore giornaliere per i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, ferma restando nell’anno la media di 40 ore settimanali.
Per tutte le restanti lavorazioni meccaniche dell’agricoltura regolate dal presente contratto, l’orario di lavoro è stabilito nella misura massima di 10 ore giornaliere per tre mesi all’anno da precisarsi per ciascuna lavorazione nei contratti collettivi integrativi provinciali, ferma restando nell’anno la media di 40 ore settimanali,

Art. 6. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica. Ai lavoratori comandati a lavorare il giorno di domenica compete il riposo compensativo in altro giorno della settimana.
All’operaio che, comandato a lavorare di domenica, goda del riposo compensativo in altro giorno della settimana, non spetterà alcuna maggiorazione per il lavoro prestato di domenica.

Art. 8. - Lavoro straordinario festivo e notturno
Il lavoratore non potrà rifiutarsi di prestare la propria opera in ore straordinarie, in giorni festivi ed in ore notturne.
Il lavoro straordinario non dovrà avere carattere permanente né potrà superare due ore giornaliere e dieci settimanali.
Sono ore di lavoro straordinario quelle prestate nei giorni feriali oltre l’orario normale massimo giornaliero di cui all’art. 5.
Sono ore di lavoro notturno quelle comprese fra le 21 e le 5 del mattino successivo.
Il lavoro eseguito in ore straordinarie, quello compiuto in giorni festivi e quello compreso in ore notturne, verrà retribuito con il salario normale maggiorato delle percentuali che saranno stabilite nei contratti integrativi provinciali.
[...]

Art. 9. - Preparazione e trasferimento delle macchine.
Agli effetti dell’art. 5 del R.D.L. 29 maggio 1937 n. 1768 sono da considerarsi lavori preparatori e complementari la messa in pressione delle locomobili, il piazzamento e la pulizia delle macchine.
Il tempo impiegato per l’effettuazione di dette operazioni sarà retribuito a paga normale anche se eccedente l’orario normale.
Il tempo impiegato per lo spostamento delle macchine da una località all’altra o da un’aia all’altra, è compreso nell’orario normale e dovrà essere retribuito come lavoro effettivo agli operai che vi sono adibiti.

Art. 13. - Cottimi.
[...]
B) Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[...]
F) Ogni qualvolta, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda, l’operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[...]
G) È proibito alle Aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra il lavoratore e l’azienda e la dipendenza di un lavoratore ad un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
H) Qualunque contestazione in materia di cottimo riguardante la precisazione di elementi tecnici od accertamenti di fatto determinanti le tariffe di cottimo, è rimessa all’esame di un Organo Tecnico composto di un rappresentante di ognuna delle Organizzazioni Sindacali interessate e presieduto da un Ispettore Corporativo.
Tale Organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Le decisioni dell’Organo stesso saranno prese a maggioranza.
Contro le decisioni dell’Organo tecnico di cui sopra è ammesso appello al Ministero delle Corporazioni soltanto da parte delle Confederazioni entro il termine di 15 giorni dalla decisione.
Le decisioni non appellate e quelle adottate dal Ministero in sede di appello, diventano obbligatorie per le parti.

Art. 20. - Conservazione utensili e materiali.
Per provvedersi di quanto occorre al funzionamento delle macchine il lavoratore deve farne richiesta al datore di lavoro o a chi ne fa le veci.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna.
[...]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, ed in genere tutto quanto è stato a lui affidato.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni eventuali a tali oggetti, che siano a lui imputabili.
Nessuna modifica potrà essere apportata dall’operaio agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del datore di lavoro o di chi ne fa le veci. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto al datore di lavoro di rivalersi sulle di lui competenze per i danni di tempo e di materiale subiti.

Art. 21. - Assicurazioni infortuni - Assicurazioni sociali.
Per le assicurazioni contro gli infortuni, per quelle sociali e per l’igiene del lavoro valgono le vigenti disposizioni di legge.

Art. 22. - Norme disciplinari.
Qualsiasi infrazione al presente contratto collettivo potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, con le seguenti punizioni:
1) Multa (al massimo tre ore di paga)
2) Sospensione del lavoro (al massimo tre giorni)
3) Licenziamento senza preavviso.
[...]

Art. 23. - Multe e sospensioni.
Nei casi qui sotto specificati potrà essere inflitta la multa all’operaio:
a) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che eseguisca malamente o con soverchia lentezza il lavoro affidatogli;
c) che, anche per disattenzione, rechi guasti al materiale di lavorazione o non avverta subito il suo capo diretto degli eventuali guasti agli apparecchi o di evidente irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;
d) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza;
e) che fumi sul posto di lavoro;
f) che in qualunque altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto collettivo o che commetta qualunque mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o di recidiva potrà essere inflitta la sospensione.

Art. 24. - Licenziamento per punizione.
Potranno essere licenziati con immediata cessazione del lavoro e della paga gli operai colpevoli di:
а) insubordinazione ai superiori;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’Azienda o al materiale di lavorazione;
c) rissa durante il lavoro;
[...]
e) omissioni, negligenze o trasgressioni implicanti colpe gravi nel disbrigo delle proprie mansioni lavorative;
f) trasgressione al divieto di fumare nelle immediate vicinanze dei depositi di paglia;
g) recidiva in qualunque delle colpe contemplate dall’art. 23 quando sia già intervenuta la sospensione.

Art. 28. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari di stabilimento e saranno risolti con trattative dirette fra gli operai interessati ed i loro superiori.
Qualora nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Associazioni professionali degli Industriali e degli operai per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. A tal fine l’associazione che riceverà la denuncia della controversia, a termini dell’art. 5 del R.D. 21 maggio 1934 n. 1073, dovrà darne immediata comunicazione all’altra associazione contraente. Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo, entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti associazioni e, in caso di mancato accordo, prima di adire la Magistratura del Lavoro, saranno sottoposte al Collegio di Conciliazione della competente Corporazione, ai sensi dell’art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163.

Art. 29. - Contratti integrativi.
Con l’entrata in vigore del presente contratto, tutti i contratti collettivi provinciali vigenti per il personale tecnico addetto alle macchine per le lavorazioni meccaniche dell’Agricoltura, si intenderanno decaduti e da esso senz’altro sostituiti per tutto quanto attinente alla parte normativa e disciplinare.
I contratti collettivi provinciali attualmente in vigore saranno sostituiti, per la parte economica, da contratti integrativi del presente contratto nazionale che le Organizzazioni interessate provvederanno a stipulare entro tre mesi dalla data della sua pubblicazione.
I contratti integrativi fisseranno:
а) i minimi di paga oraria;
b) le tariffe di cottimo pieno, laddove siano praticate;
c) la maggiorazione per il lavoro a cottimo nei casi in cui non siano contrattualmente stabilite tariffe di cottimo pieno;
d) le eventuali somministrazioni in natura e la relativa indennità sostitutiva di cui all’art. 11;
e) le maggiorazioni per il lavoro straordinario, per il lavoro festivo e per il lavoro notturno;
f) quanto formi oggetto di eventuale trattamento economico e speciale.