Tipologia: CCNL
Data firma: 10 dicembre 1939
Validità: 28.10.1939 - 27.10.1941
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali delle Acque gassate, Birra, Freddo e Malto e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Alimentazione
Settori: Agroindustriale, Acque gassate, birra, ecc., Operai, Industria
Fonte: G.U. 27giugno 1940, n. 150, p. II

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Assunzione delle donne e dei fanciulli.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo.
Art. 8. - Lavoro a squadre.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Giorni festivi.
Art. 11. - Solennità retribuite.
Art. 12. - Assenze.
Art. 13. - Sospensioni ed interruzioni di lavoro.
Art. 14. - Ferie.
Art. 15. - Maggiorazione di anzianità.
Art. 16. - Benemerenze fasciste.
Art. 17. - Chiamata e richiamo alle armi o nella M.V.S.N.
Art. 18. - Provvidenze demografiche.
Art. 19. - Malattia.
Art. 20. - Cassa mutua malattia.
Art. 21. - Infortuni e igiene sul lavoro.
Art. 22. - Istruzione professionale.
Art. 23. - Salari.
Art. 24. - Pagamento del salario.
Art. 25. - Cottimi.
Art. 26. - Liquidazione cottimi in caso di licenziamento o dimissioni.
Art. 27. - Trasferte.
Art. 28. - Trasferimenti.
Art. 29. - Licenziamento e dimissioni.
Art. 30. - Indennità di licenziamento ed in caso di morte.
Art. 31. - Pagamenti e quietanze.
Art. 32. - Vestiario.
Art. 33. - Consegna utensili o materiale.
Art. 34. - Visite d’inventario e visite personali.
Art. 35. - Movimenti irregolari di schede e medaglie.
Art. 36. - Disciplina.
Art. 37. - Punizioni.
Art. 38. - Multe e sospensioni.
Art. 39. - Licenziamento per mancanze.
Art. 40.- Passaggio di mansioni.
Art. 41. - Refettori aziendali.
Art. 42. - Norme speciali.
Art. 43. - 53a settimana.
Art. 44. - Trapasso di azienda.
Art. 45. - Contratti integrativi.
Art. 46. - Condizioni di miglior favore.
Art. 47. - Reclami e controversie.
Art. 48. - Durata e validità del contratto.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti da aziende esercenti l’industria delle acque gassate, birra, freddo e malto, 10 dicembre 1939

Addì 10 dicembre 1939-XVIII, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali delle Acque gassate, Birra, Freddo e Malto [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Alimentazione [...], sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le Aziende Industriali e Cooperative esercenti l'industria delle acque gassate, birra, freddo e malto in tutto il territorio del Regno e per tutti gli operai da esse dipendenti.

Art. 3. - Assunzione delle donne e dei fanciulli.
L’ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne, dei fanciulli e dei lavoratori inferiori ai 18 anni, sono regolati dalle disposizioni di legge e da quelle contenute nel presente contratto.
La mano d’opera femminile non sarà adibita a prestazioni proprie delle categorie maschili.

Art. 4. - Visita medica.
Prima dell’assunzione l’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia della ditta.
Dato il carattere alimentare dell’industria l’operaio potrà essere sottoposto a visita di controllo da parte dell’Ufficiale Sanitario, su richiesta ed a spese del datore di lavoro.

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è di 40 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dal R.D.L. 29 maggio 1937 n. 1768, ferme restando le disposizioni sul «sabato fascista».
È permesso il recupero a regime normale dei periodi di sospensione del lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste, nel limite massimo di un’ora al giorno.
Agli effetti dell’art. 5 del R.D.L. 29 maggio 1937 n. 1768, i contratti integrativi del presente Contratto Nazionale determineranno i lavori preparatori e complementari ed i limiti di tempo entro cui detti lavori dovranno essere effettuati.

Art. 7. - Lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo.
Si considera lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui all’art. 6 del presente contratto.
Il lavoro straordinario che non ecceda le 48 ore settimanali o le 8 giornaliere sarà retribuito con una maggiorazione del 10 % sulla retribuzione ai sensi dei contratti collettivi interconfederali del 10 novembre 1938-XVII e del 16 ottobre 1939-XVII. Detta maggiorazione sarà dovuta anche in caso di superamento di orario previsto dall’art. 4 del R.D.L. 29 maggio 1937 n. 1768.
È considerato lavoro notturno quello compiuto nelle ore comprese tra le 22 e le 6.
[...]
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario che ecceda le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, per il lavoro notturno e per il lavoro festivo verranno determinate nei contratti integrativi provinciali del presente contratto.
La maggiorazione per il lavoro eseguito nel giorno di domenica non sarà corrisposta ai lavoratori i quali, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica ed usufruiscano del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
L’operaio avrà però diritto a percepire la maggiorazione per il lavoro festivo nel caso in cui lavori nel giorno destinato al riposo settimanale compensativo.
Le percentuali di maggiorazione previste per il lavoro notturno e festivo non saranno corrisposte per le ore incluse in turni regolari periodici.
Quando però gli operai vengano eccezionalmente adibiti a tali turni, avranno diritto al compenso stabilito per il lavoro straordinario.
Gli operai che lavorando a turno prestino la loro opera in giorni festivi infrasettimanali, avranno diritto alla maggiorazione prevista per il lavoro festivo.
Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.

Art. 8. - Lavoro a squadre.
Ove esista un trattamento economico particolare per il lavoro a squadre, la disciplina del medesimo sarà regolata nei contratti integrativi provinciali.

Art. 9. - Riposo settimanale.
Il personale ha diritto, ai sensi di legge, ad un giorno di riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere di domenica, salvo i casi di deroga previsti dalla legge.

Art. 14. - Ferie.
All’operaio saranno concessi per ogni anno sei giorni (48 ore) di ferie pagate.
Avranno diritto alle ferie gli operai che abbiano una anzianità di almeno 12 mesi consecutivi presso la ditta in cui sono occupati.
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie.
[...]

Art. 18. - Provvidenze demografiche.
Per il trattamento agli operai ed alle operaie che contraggono matrimonio e per quello alle operaie in istato di gravidanza o puerperio, valgono le norme dei contratti collettivi interconfederali del 5 luglio 1938-XVI, e del 10 agosto 1939-XVII, pubblicati rispettivamente sul Boll. Uff. del Ministero delle Corporazioni del 31 gennaio 1939-XVII, fasc. 195 e del 15 settembre 1939-XVII, fasc. 210 e dei successivi contratti interconfederali del 16 ottobre 1939-XVII.

Art. 21. - Infortuni e igiene sul lavoro.
In caso di infortunio sul lavoro, anche leggero, l’operaio colpito dovrà immediatamente avvertire il proprio capo, il quale lo invierà al posto di pronto soccorso dello stabilimento per stendere, se del caso, la denuncia prescritta dalla legge.
Quando l’infortunio accada all’operaio comandato fuori dell’azienda, la denuncia dovrà essere stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Resta inteso che dovranno essere osservate tutte le norme della legge per gli infortuni e relativo regolamento, nonché quelle del regolamento generale e dei regolamenti speciali per l’igiene del lavoro.

Art. 22. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni contraenti rilevano la necessità di coordinare ed agevolare le iniziative di istruzione professionale con le quali le maestranze possono perfezionare la conoscenza tecnica del proprio lavoro, nell’interesse superiore della produzione.
Agli apprendisti saranno permesse le assenze per frequentare le scuole professionali di categoria, a norma del R.D.L. 21 giugno 1938-XVI, n. 1380.
La frequenza proficua in dette scuole, costituirà titolo di preferenza nell’assunzione da parte delle aziende, a norma del r.d.l. 21 settembre 1938-XVI, n. 1906.

Art. 25. - Cottimi.
[...]
Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. [...]
Ogni qualvolta in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda l’operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[...]
È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra il lavoratore e l’azienda e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
Qualunque contestazione in materia di cottimi riguardante la precisazione di elementi tecnici od accertamenti di fatto determini le tariffe di cottimo, è rimessa all’esame di un Collegio tecnico composto di un rappresentante di ognuna delle organizzazioni sindacali interessate, e presieduto da un Ispettore corporativo.
Tale Collegio ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Le decisioni del Collegio stesso saranno prese a maggioranza. Contro le decisioni del Collegio tecnico di cui sopra è ammesso appello al Ministero delle Corporazioni soltanto da parte delle Confederazioni, entro il termine di 15 giorni dalla decisione.
Le decisioni non appellate e quelle adottate dal Ministero in sede di appello diventano obbligatorie per le parti.

Art. 33. - Consegna utensili o materiale.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna. [...]
È preciso obbligo dell’operaio di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere lutto quanto è a lui affidato. L’operaio risponderà delle perdite e degli eventuali danni a tali oggetti che siano imputabili a sua colpa ed il loro ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione. L’operaio dovrà essere messo in grado di conservare tutto ciò che a lui è stato dato in consegna.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati ad ogni operaio, senza l’autorizzazione del capo. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente, darà diritto alla direzione di rivalersi sulle de lui competenze per i danni di materiale e di tempo subiti.
Il posto di lavoro dovrà essere tenuto pulito ed ordinato.

Art. 36. - Disciplina.
L’operaio dovrà rispettare la dipendenza gerarchica, tanto nei rapporti diretti attinenti al servizio, quanto in qualsiasi altra circostanza che vi abbia relazione anche indiretta.
Egli deve mantenere rapporti di deferenza e subordinazione verso la clientela e i superiori, di urbanità verso i colleghi e i dipendenti.
L’operaio dovrà eseguire con la maggiore delicatezza e diligenza il compito affidatogli e, nella esecuzione, attenersi alle istruzioni ricevute.

Art. 37. - Punizioni.
Qualsiasi infrazione al presente contratto collettivo potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza.
Le punizioni da applicarsi possono essere le seguenti:
1) multa (al massimo tre ore di paga);
2) sospensione dal lavoro (al massimo per tre giorni);
3) licenziamento ai sensi dell’art. 39.
[...]

Art. 38. - Multe e sospensioni.
Nei casi qui di seguito specificati, la direzione potrà infliggere la multa all’operaio:
а) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che non eseguisca il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute o che lo eseguisca con negligenza;
c) che anche per disattenzione, guasti il materiale dello stabilimento o il materiale di lavorazione o non avverta subito il capo diretto degli evidenti guasti agli apparecchi stessi;
d) che contravvenga al divieto di fumare o introduca nello stabilimento bevande alcooliche senza il permesso della direzione;
[...]
f) che ritardi nell’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
[...]
h) che in qualunque altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto o delle norme speciali richiamate dall’art. 42 o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
In caso di maggiore gravità o di recidiva la direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 39. - Licenziamento per mancanze.
Potranno essere licenziati con immediata cessazione del lavoro, della paga e senza indennità, previa contestazione della mancanza, gli operai colpevoli di;
а) insubordinazione verso i superiori; gravi offese al personale dello stabilimento;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione o di procedimenti di lavorazione e fabbricazione;
c) rissa nello stabilimento;
[...]
e) costruzione entro lo stabilimento di oggetti o prodotti per proprio uso o per conto di terzi. Per questo motivo, se del caso, l’operaio dovrà risarcire la ditta del danno arrecato;
f) assenza senza giustificazione per tre giorni consecutivi o per tre volte in un anno nei giorni seguenti i festivi;
g) omissioni o negligenze implicanti gravi danni alla lavorazione o agli impianti;
h) recidiva di qualunque delle colpe contemplate dall’art. 38 quando sia già intervenuta la sospensione nei 12 mesi precedenti e sempre quando da tale recidiva derivi grave nocumento alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.

Art. 40.- Passaggio di mansioni.
La qualifica attribuita al lavoratore non lo esonera dal prestare l’opera propria per altri lavori che gli venissero eventualmente co-mandati, tenuto conto della di lui qualifica, capacità ed attitudine.
[...]

Art. 41. - Refettori aziendali.
Le Associazioni sindacali stipulanti s'impegnano di fare opera di persuasione perché siano istituiti laddove non esistano già dei refettori di fabbrica, la cui gestione, in considerazione della portata sociale della valorizzazione del salario, dovrà prescindere da qualsiasi forma speculativa o di guadagno.
Conseguentemente dovranno essere destinati a beneficio del refettorio, con esclusione di qualsiasi altra finalità i margini di guadagno, anche i più modesti, che derivassero dalla gestione del refettorio.
con esclusione di qualsiasi altra finalità i margini di guadagno, anche i più modesti, che derivassero dalla gestione del refettorio.

Art. 42. - Norme speciali.
Al dipendente che ne faccia richiesta il datore di lavoro consegnerà gratuitamente una copia del presente contratto perché ne abbia conoscenza e si attenga alle disposizioni in esso contenute.
Oltre alle norme del presente contratto collettivo, gli operai debbono uniformarsi anche alle norme speciali che fossero stabilite per certe eventualità e che verranno affisse nella tabella all’ingresso dello stabilimento o nell’interno dell’officina, sempre che non contrastino col presente contratto collettivo e che, pertanto, rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Art. 45. - Contratti integrativi.
Le organizzazioni provinciali, entro 4 mesi dalla entrata in vigore del presente contratto, provvederanno alla stipulazione dei contratti integrativi.
Fino alla stipulazione di tali contratti rimarranno in vigore i contratti aziendali e provinciali vigenti alla data di pubblicazione del presente contratto.
La parte normativa del presente contratto sostituisce, però, dalla data della sua entrata in vigore, quella contenuta nei contratti di cui al comma precedente.
I contratti integrativi regoleranno la seguente materia:
a) qualifiche e minimi di paga;
b) determinazione dei lavori preparatori e complementari e limiti di tempo entro cui dovranno effettuarsi;
c) precisazione, ove d’uopo, del giorno che dovrà considerarsi festivo, in sostituzione della festa del Santo Patrono;
d) indennità di trasferta;
e) indennità di trasferta in caso di trasferimento;
1) specifica degli indumenti di lavoro che, se prescritti, dovranno essere forniti ai lavoratori a spese dell’azienda;
g) maggiorazione per il lavoro straordinario, per il lavoro notturno e per il lavoro festivo;
h) maggiorazione per il lavoro a squadre;
i) quant’altro forma oggetto di trattamento economico e speciale.

Art. 47. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari di stabilimento e saranno risolti con trattative dirette tra gli interessati ed i loro superiori.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti associazioni professionali degli industriali e degli operai per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. A tale fine l’associazione che riceverà la denuncia della controversia, a termini dell’art. 5 del R.D. 21 maggio 1934 n. 1073 dovrà dare immediata comunicazione all’altra associazione contraente. Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo, entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà la facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti associazioni e, in caso di mancato accordo prima di adire la Magistratura del lavoro, saranno sottoposte al Collegio di Conciliazione della competente Corporazione, ai sensi dell’art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163.