Tipologia: CCNL
Data firma: 25 ottobre 1939
Validità: 28.10.1939 - 27.10.1941
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Mugnai, Pastai, Risieri e Trebbiatori e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Alimentazione
Settori: Agroindustriale, Industria molitoria e pastificazione, Operai
Fonte: G.U. 29 aprile 1940, n. 101, p. II

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Assunzione delle donne e dei fanciulli.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Orario di lavoro e recuperi.
Art. 7. - Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo.
Art. 8. - Riposo settimanale.
Art. 9. - Giorni festivi.
Art. 10. - Solennità retribuite.
Art. 11. - Assenze.
Art. 12. - Sospensioni ed interruzioni di lavoro.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Maggiorazioni di anzianità.
Art. 15. - Benemerenze fasciste.
Art. 16. - Chiamata e richiamo alle armi o nella M.V.S.N.
Art. 17. - Provvidenze demografiche.
Art. 18. - Malattia.
Art. 19. - Cassa Mutua Malattia.
Art. 20. - Infortuni e igiene del lavoro.
Art. 21. - Istruzione professionale.
Art. 22. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 23. - Salario.
Art. 24. - Pagamento del salario.
Art. 25. - Cottimi.
Art. 26. - Liquidazione cottimi in caso di licenziamento o dimissioni.
Art. 27. - Trasferte.
Art. 28. - Trasferimenti.
Art. 29. - Licenziamento e dimissioni.
Art. 30. - Indennità di licenziamento e in caso di morte.
Art. 31. - Gratifica natalizia.
Art. 32. - Vestiario.
Art. 33. - Consegna utensili e materiale.
Art. 34. - Visite d’inventario e visite personali.
Art. 35. - Disciplina.
Art. 36. - Punizioni.
Art. 37. - Multe e sospensioni.
Art. 38. - Licenziamento per punizioni.
Art. 39. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 40. - Refettori aziendali.
Art. 41. - Pagamenti e quietanze.
Art. 42. - Norme speciali.
Art. 43. - Trapasso di azienda.
Art. 44. - Contratti integrativi.
Art. 45. - Condizioni di miglior favore.
Art. 46. - Reclami e controversie.
Art. 47. - Durata e validità del contratto.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria molitoria e della pastificazione, 25 ottobre 1939

L’anno 1939-XVIl il giorno 25 del mese di ottobre, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Mugnai, Pastai, Risieri e Trebbiatori [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Alimentazione [...], sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le Aziende Industriali e Cooperative esercenti l’industria molitoria e della pastificazione in tutto il territorio del Regno e per tutti gli operai da esse dipendenti.

Art. 1. - Assunzione.
L’assunzione dei lavoratori sarà fatta secondo le norme della legge e del regolamento sulla disciplina giuridica della domanda e dell’offerta di lavoro, con le preferenze ivi stabilite per gli iscritti al Pnf ed ai Sindacati fascisti e per gli ex combattenti.

Art. 3. - Assunzione delle donne e dei fanciulli.
Per l’assunzione al lavoro e per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le disposizioni di legge.
La mano d’opera femminile sarà sostituita con quella maschile nelle lavorazioni proprie delle categorie maschili.

Art. 4. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia della ditta.

Art. 6. - Orario di lavoro e recuperi.
La durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe od eccezioni previste dal R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768, ferme restando le disposizioni sul sabato fascista.
Agli effetti dell’art. 5 del R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768 sono da considerarsi lavori preparatori e complementari: la pulizia delle macchine e la predisposizione degli impianti termici, idraulici ed elettrici.
I contratti integrativi del presente Contratto Nazionale determineranno i limiti di tempo entro cui i lavori predetti dovranno essere effettuati.
È permesso il recupero a regime normale dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste, nel limite massimo di un’ora al giorno.

Art. 7. - Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo.
Si considera lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui all’art 6 del presente contratto.
Si considera lavoro notturno quello compiuto nelle ore comprese tre le 21 e le 6.
Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
[...]
L’operaio adibito in regolari turni periodici alternantisi nelle 24 ore, sarà compensato, per il lavoro eseguito di notte, con una maggiorazione del 5 % sulla retribuzione.
Agli effetti della maggiorazione di cui sopra, si considera lavoro notturno quello eseguito nelle ore comprese tra le 22 e le 6.
Gli operai che lavorando a turno prestino la loro opera in giorni festivi infrasettimanali, avranno diritto alla maggiorazione prevista per il, lavoro festivo.
Qualora il lavoratore sia eccezionalmente adibito a turni che cadano in ore notturne o in giorni festivi, avrà diritto al compenso stabilito per il lavoro notturno o festivo.
Il lavoro straordinario che non ecceda le 48 ore settimanali o le 8 giornaliere sarà retribuito con una maggiorazione del 10 % sulla retribuzione ai sensi del contratto collettivo interconfederale del 10 novembre 1938-XVII. Detta maggiorazione sarà dovuta anche in caso di superamento di orario previsto dall’art. 4 del R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768.
Per il lavoro straordinario che ecceda le 48 ore settimanali o le 8 giornaliere, per il lavoro notturno e per quello festivo, le percentuali di maggiorazione saranno stabilite dai contratti provinciali integrativi del presente contratto.
La percentuale di maggiorazione per il lavoro eseguito la domenica nei casi consentiti dalla legge non sarà corrisposta agli operai che godano del riposo compensativo in altro giorno della settimana.

Art. 8. - Riposo settimanale.
Il personale ha diritto, ai sensi di legge, ad un giorno di riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere di domenica salvo i casi di deroga previsti dalla legge.

Art. 13. - Ferie.
All’operaio saranno concessi ogni anno 6 giorni di ferie pagate sulla base del salario di 8 ore di lavoro al giorno.
Avranno diritto alle ferie gli operai che abbiano una anzianità di almeno 12 mesi consecutivi presso la ditta in cui sono occupati.
[...]

Art. 17. - Provvidenze demografiche.
Per il trattamento agli operai ed alle operaie che contraggono matrimonio e per quello alle operaie in istato di gravidanza o di puerperio, valgono le norme dei contratti collettivi interconfederale del 5 luglio 1938-XVI e del 10 agosto 1939-XVII, pubblicati rispettivamente nel Boll. Uff. del Ministero delle Corporazioni del 31 gennaio 1939-XVII, fascicolo 195 e del 15 settembre 1939-XVII, fasc. 210.

Art. 20. - Infortuni e igiene del lavoro.
In caso di infortunio sul lavoro, anche leggero, l’operaio colpito dovrà immediatamente avvertire il proprio capo, per ricevere i primi soccorsi e per stendere la denuncia come di legge, se del caso.
Quando l’infortunio accada all’operaio comandato fuori l’azienda, la denuncia dovrà essere stesa al più vicino posto di soccorso procurando le dovute testimonianze.
Resta inteso che dovranno essere osservate tutte le norme della legge per gl’infortuni ed il relativo regolamento generale e dei regolamenti speciali per l’igiene del lavoro.

Art. 21. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni contraenti rilevano la necessità di coordinare ed agevolare le iniziative di istruzione professionale con le quali le maestranze possono perfezionare la conoscenza tecnica del proprio lavoro nell’interesse superiore della produzione.
Agli apprendisti saranno, ai sensi di legge, permesse le assenze per frequentare le scuole professionali di categoria. La frequenza proficua in dette scuole costituirà titolo di preferenza nell’assunzione da parte delle aziende.

Art. 22. - Disciplina dell’apprendistato.
La disciplina dell’apprendistato formerà oggetto di apposito con-tratto collettivo che le parti si riservano di stipulare entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente contratto nazionale.

Art. 25. - Cottimi.
[...]
Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. [...]
Ogni qualvolta, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell'azienda, l’operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[...]
È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra il lavoratore e l’azienda e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
Qualunque constatazione in materia di cottimi riguardante la. precisazione di elementi tecnici ed accertamenti di fatto determinanti le tariffe di cottimo, è rimessa all’esame di un collegio tecnico composto di un rappresentante di ognuna delle organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un ispettore corporativo.
Tale Collegio ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Le decisioni del Collegio stesso saranno prese a maggioranza. Contro le decisioni del Collegio tecnico di cui sopra è ammesso appello al Ministero delle Corporazioni soltanto da parte delle Confederazioni, entro il termine di 15 giorni dalla decisione.
Le decisioni non appellate e quelle adottate dal Ministero in sede di appello diventano obbligatorie per le parti.

Art. 33. - Consegna utensili e materiale.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna. [...]
È preciso obbligo dell’operaio conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e ih genere tutto quanto a lui affidato. L’operaio risponderà delle perdite e degli eventuali danni a tali oggetti che siano imputabili a sua colpa ed il loro ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione. L’operaio dovrà essere messo in grado di conservare tutto ciò che gli è stato dato in consegna.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati ad ogni operaio senza l’autorizzazione del capo. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto alla direzione di rivalersi sulle di lui competenze per i danni di tempo e di materiale subiti.
Il posto di lavoro dovrà essere tenuto pulito ed ordinato.

Art. 35. - Disciplina.
L’operaio dovrà rispettare la dipendenza gerarchica tanto nei rapporti diretti attinenti al servizio, quanto in qualsiasi altra circostanza che vi abbia relazione anche indiretta.
Egli deve mantenere rapporti di subordinazione e deferenza verso i superiori, di urbanità verso i colleghi e i dipendenti.
L’operaio dovrà eseguire, con la maggiore delicatezza e diligenza il compito affidatogli e, nella esecuzione, attenersi alle istruzioni ricevute.

Art. 36. - Punizioni.
Per le infrazioni al presente contratto di lavoro, la direzione potrà applicare le seguenti punizioni:
1) multa (al massimo tre ore di paga);
2) sospensione dal lavoro (al massimo per tre giorni);
3) licenziamento ai sensi dell’art. 38.
[...]

Art. 37. - Multe e sospensioni.
Nei casi qui di seguito specificati, la direzione potrà applicare la multa all’operaio:
a) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che non eseguisca il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute o che lo eseguisca con negligenza:
c) che, anche per disattenzione, guasti il materiale dello stabilimento o il materiale di lavorazione o non avverta subito il capo diretto degli eventuali guasti agli apparecchi stessi;
d) che contravvenga al divieto di fumare o introduca nello stabilimento bevande alcooliche senza il permesso della direzione;
[...]
f) che ritardi nell’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
[...]
h) che in qualunque altro modo trasgredisca la osservanza del presente contratto collettivo o delle norme speciali richiamate dall’art. 42 o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
In caso di maggiore gravità o di recidiva la direzione potrà adottare il provvedimento della sospensione.

Art. 38. - Licenziamento per punizioni.
Potranno essere licenziati, con immediata cessazione del lavoro, della paga e senza indennità, previa contestazione della mancanza, gli operai colpevoli di:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione o di procedimenti di lavorazione e di fabbricazione;
c) rissa nello stabilimento;
d) costruzione entro lo stabilimento di oggetti prodotti per proprio uso o per conto di terzi. Per questo motivo, se del caso, l’operaio dovrà risarcire la ditta del danno arrecato;
[...]
f) omissioni o negligenze implicanti gravi danni alla lavorazione o agli impianti;
g) recidiva in qualunque delle colpe contemplate dall’art. 37 quando sia già intervenuta la sospensione nei dodici mesi precedenti e sempre quando da tale recidiva derivi grave nocumento alla disciplina, all’igiene, alla morale ed alla sicurezza dello stabilimento.

Art. 39. - Passaggio temporaneo di mansioni.
La qualifica attribuita al lavoratore non lo esonera dal prestare temporaneamente l’opera propria per altri lavori che gli venissero eventualmente affidati, compatibilmente con la propria qualifica, capacità ed attitudine. [...]

Art. 40. - Refettori aziendali.
Le Associazioni sindacali stipulanti s’impegnano di fare opera di persuasione perché siano istituiti, laddove non esistano già, dei refettori di fabbrica, la cui gestione, in considerazione della portata sociale della valorizzazione del salario, dovrà prescindere da qualsiasi forma speculativa o di guadagno.
Conseguentemente dovranno essere destinati a beneficio del refettorio, con esclusione di qualsiasi altra finalità, i margini di guadagno, anche i più modesti, che derivassero dalla gestione del refettorio.

Art. 42. - Norme speciali.
Al dipendente che ne faccia richiesta, il datore di lavoro consegnerà gratuitamente una copia del presente contratto perché ne abbia conoscenza e si attenga alle disposizioni in esso contenute.
Oltre alle norme del presente contratto collettivo gli operai debbono uniformarsi anche alle norme speciali che fossero stabilite per certe eventualità e che verranno affisse In tabella all’ingresso o nell’interno dello stabilimento, sempreché non contrastino col presente contratto nazionale e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Art. 44. - Contratti integrativi.
Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente contratto nazionale, le organizzazioni provinciali provvederanno alla stipulazione dei contratti integrativi, in base alle disposizioni in esso contenute.
Fino alla stipulazione di tali contratti, rimarranno in vigore i contratti aziendali e provinciali vigenti alla data di pubblicazione del presente contratto.
La parte normativa del presente contratto sostituisce, però, dalla data della sua entrata in vigore, quella contenuta nei contratti di cui al comma precedente.
I contratti integrativi regolano le seguenti materie:
a) qualifiche e minimi di paga;
b) limite di tempo entro cui dovranno essere effettuati i lavori preparatori e complementari;
c) durata massima dei lavori discontinui;
d) precisazione, ove d’uopo, del giorno che dovrà considerarsi festivo in sostituzione della festa del Santo Patrono;
e) maggiorazione per il lavoro a cottimo;
f) indennità di trasferta;
g) indennità di trasferta in caso di trasferimento;
h) maggiorazione per il lavoro straordinario, per il lavoro notturno e per il lavoro festivo;
i) quanto altro formi oggetto di trattamento economico e speciale.

Art. 46. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale, dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari di stabilimento e saranno risolti con trattative dirette tra gli operai interessati ed i loro superiori.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Associazioni professionali degli industriali e degli operai per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. A tale fine l’Associazione che riceverà la denuncia della controversia a termini dell’articolo 5 del R.D.L. 21 maggio 1934 n. 1073, dovrà darne immediata comunicazione all’altra Associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà la facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Associazioni e in caso di mancato accordo, prima di adire la Magistratura del Lavoro, saranno sottoposte al Collegio di Conciliazione della competente Corporazione, ai sensi dell’art. 13 della legge 5 febbraio 1934 n. 163.