Tipologia: CCNL
Data firma: 25 ottobre 1962
Validità: 01.10.1962 - 30.04.1964
Parti: Associazione nazionale fra i Produttori di Manufatti in Cemento e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori dell’edilizia ed affini-Cisnal
Settori: Edilizia, Cemento, Impiegati

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Categorie e qualifiche.
Art. 5. - Trattamento laureati e diplomati.
Art. 6. - Mutamento di mansioni.
Art. 7. - Passaggio da operaio ad impiegato.
Art. 8. - Elementi della retribuzione.
Art. 9. - Pagamento della retribuzione.
Art. 10. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 13. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 14. - Ferie.
Art. 15. - Trattamento di malattia.
Art. 16. - Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale.
Art. 17. - Tredicesima mensilità.
Art. 18. - Congedo matrimoniale.
Art. 19. - Tutela della maternità.
Art. 20. - Servizio militare.
Art. 21. - Trasferta.
Art. 22. - Trasferimento.
Art. 23. - Assenze e permessi.
Art. 24. - Aspettativa.
Art. 25. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 26. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 27. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 28. - Indennità in caso di morte.
Art. 29. - Mense aziendali.
Art. 30. - Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Art. 31. - Alloggio.
Art. 32. - Indennità di zona malarica.
Art. 33. - Cessione o trasformazione dell’azienda.
Art. 34. - Cessazione dell’attività aziendale.
Art. 35. - Commissioni interne.
Art. 36. - Doveri dell’impiegato e disciplina aziendale.
Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 38. - Controversie.
Art. 39. - Previdenze sociali.
Art. 40. - Previdenza.
Art. 41. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 42. - Trattamento economico minimo.
Art. 43. - Abrogazione dei precedenti contratti - Condizioni di miglior favore.
Art. 44. - Decorrenza e durata.
Stipendio minimo mensile
Appendice
Previdenza impiegati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937 - Art. 25
Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 31 luglio 1938
Tabella assegni familiari per i lavoratori dell’industria
Tabelle delle indennità di contingenza

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati addetti alle aziende produttrici dei manufatti in cemento, 25 ottobre 1962

In Milano, tra l’Associazione nazionale fra i Produttori di Manufatti in Cemento [...], assistito da [...] Ufficio di Collegamento fra le Associazioni Industriali delle Venezie, [...] Associazione Industriali di Modena, [...] Associazione Industriale Lombarda, [...] Associazione degli Industriali di Padova e la Federazione Italiana Lavoratori del Legno Edilizia e Industrie Affini (Fillea) [...], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (Filca) [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...] e la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno (Feneal) [...], con la partecipazione dei rappresentanti dei sindacati provinciali [...], con l’assistenza della Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per tutte le aziende produttrici di manufatti in cemento e per gli impiegati da esse dipendenti.
25 ottobre 1962, in Milano, tra l’Associazione nazionale fra i produttori di manufatti in cemento [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori dell’edilizia ed affini (Cisnal) [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per tutte le aziende produttrici di manufatti in cemento e per gli impiegati da esse dipendenti.

Art. 6. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 11. - Orario di lavoro.
La durata massima dell’orario normale di lavoro è disciplinata dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni.
La durata settimanale dell’orario normale contrattuale è di 46 ore.
In relazione a quanto precisato nel 1° comma del presente articolo, le Direzioni aziendali potranno fare effettuare un orario di lavoro superiore alle 46 ore settimanali, retribuendo a regime normale la 47a e la 48a ora, ovvero concedendo corrispondenti riposi di conguaglio. 

Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l’orario normale di lavoro di cui alle vigenti norme di legge.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
Lavoro festivo è quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale e negli altri giorni festivi previsti dall’art. 13.
Nessun impiegato può rifiutarsi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti e autorizzati.
[...]

Art. 14. - Ferie.
L’impiegato ha diritto, dopo il primo anno compiuto di servizio prestato e per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione pari a:
15 giorni lavorativi in caso di anzianità da 1 fino a 2 anni compiuti;
18 giorni lavorativi in caso di anzianità da oltre 2 anni fino 8 anni compiuti;
22 giorni lavorativi in caso di anzianità da oltre 8 anni fino a 16 anni compiuti;
26 giorni lavorativi in caso di anzianità oltre i 16 anni fino ai 22 anni compiuti;
28 giorni lavorativi in caso di anzianità oltre i 22 anni compiuti.
[...]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione globale mensile e per i giorni di ferie non goduti.

Art. 16. - Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale.
[...]
Nel caso in cui l’impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l’Azienda esaminerà l’opportunità, tenuto conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l’impiegato conserverà l’anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra il precedente ed il nuovo trattamento economico per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
[...]

Art. 19. - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 29. - Mense aziendali.
Per le mense aziendali o indennità sostitutiva si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti.

Art. 32. - Indennità di zona malarica.
Gli accordi integrativi potranno stabilire una indennità per gli impiegati che da località non malarica vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche all’impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le località da considerarsi zone malariche ed i periodi di infezione malarica sono quelli riconosciuti dalle competenti autorità sanitarie a norma delle disposizioni di legge.

Art. 35. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni Interne sono quelli stabiliti dagli accordi interconfederali vigenti.

Art. 36. - Doveri dell’impiegato e disciplina aziendale.
Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal titolare dell’azienda e dai collaboratori di questo dai quali dipendono.
L’azienda avrà cura di mettere gli impiegati in grado di conoscere le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, sono tenuti a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione.
Gli impiegati devono improntare i reciproci rapporti ai sensi della buona educazione ed armonia necessarie per il buon andamento aziendale.
[...]

Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato possono essere punite a seconda della loro gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio di fatto;
d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione dello stipendio di fatto per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare per quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da legittimare il provvedimento di cui alla lettera e), ma abbiano tuttavia rilievo tale da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c).
Il licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità può essere adottato nei confronti degli impiegati colpevoli di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego. 
Il provvedimento di licenziamento è indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 38. - Controversie.
La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro è improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all’esame delle competenti Associazioni degli Industriali e dei lavoratori per esperire il tentativo di conciliazione delle parti.
Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta avanzata dall’Associazione sindacale proponente.
Senza pregiudizio dell’obbligo del tentativo di conciliazione di cui sopra, resta salva la facoltà di esperire, per le controversie individuali, il tentativo di conciliazione tra la Direzione dell’azienda e la Commissione interna.
Per le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto sarà esperito un tentativo di conciliazione da parte delle competenti Associazioni locali o, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 41. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Le Organizzazioni stipulanti concordemente convengono che qualsiasi accordo i materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le stesse Organizzazioni stipulanti.

Art. 43. - Abrogazione dei precedenti contratti - Condizioni di miglior favore.
Il presente contratto annulla e sostituisce dalla data della sua applicazione, i contratti preesistenti per le categorie di impiegati cui si riferisce la regolamentazione del contratto stesso.
Le disposizioni di cui al presente contratto, nell’ambito di ciascuno degli istituti stessi, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli già acquisite dall’impiegato.
Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme di legge e gli accordi interconfederali.