Tipologia: Accordo
Data firma: 22 ottobre 2012
Parti: Assimpredil Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Lombardia
Fonte: ASSIMPREDIL-ANCE

Sommario:

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): Modalità per l’elezione e attribuzioni Rimborso alle imprese degli oneri per i permessi degli RLS
Finanziamento RLST-ASLE

Verbale di accordo
(Elezione RLS, rimborso oneri alle imprese e finanziamento RLST-ASLE)

In Milano, 22 ottobre 2012, tra l'Associazione delle imprese edili e complementari delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza - Assimpredil Ance - e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico, la Federazione provinciale edili ed affini - Feneal - Uil - Sindacato provinciale edili ed affini di Milano, Lodi, Monza e Brianza; la Federazione territoriale lavoratori costruzioni e affini - Filca-Cisl - dei comprensori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Legnano Magenta; la Federazione territoriale lavoratori del legno, edili ed affini - Fillea - Cgil - dei comprensori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Ticino Olona;
visti
- l’Accordo interconfederale 22 giugno 1995;
- l’Accordo provinciale 24 ottobre 1996 sull’elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- l’Accordo provinciale 2 dicembre 1997 di approvazione del Regolamento di attuazione dell’Accordo provinciale 1° agosto 1997;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- l’articolo 87 del CCNL 18 giugno 2008, come integrato dall’Allegato 12 dell’Accordo nazionale 19 aprile 2010 per il rinnovo del CCNL 18 giugno 2008 intitolato “Protocollo sul RLST”;
- l’Accordo provinciale 22 dicembre 2011 intitolato “RLST-ASLE”;
- l’Accordo provinciale 22 ottobre 2012 “Nuova disciplina RLST-ASLE”, sostitutivo dell’Accordo 1° agosto 1997;
ritenuta
l’opportunità di disciplinare in un unico accordo territoriale tutti gli aspetti regolamentari inerenti le forme di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza;
si conviene quanto segue.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): Modalità per l’elezione e attribuzioni
Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti l’RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. Di tale nomina e della data di elezione viene effettuata comunicazione da parte delle Organizzazioni sindacali territoriali o delle rappresentanze sindacali aziendali al datore di lavoro e da quest’ultimo al CPT di Milano Lodi, Monza e Brianza - Sicurezza in edilizia, per il tramite dell’Associazione Imprese Edili e Complementari delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza - Assimpredil Ance.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, ovvero in casi di assenza di rappresentanze sindacali aziendali, l’RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Nell’ipotesi di elezione diretta dell’RLS da parte dei lavoratori al loro interno, la nomina deve avvenire secondo le modalità di seguito indicate.
L’elezione deve avvenire in una riunione esclusivamente dedicata a tale scopo, la cui convocazione deve essere comunicata per iscritto dall’impresa alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori del settore edile con un preavviso di almeno cinque giorni di calendario.
La data e l’orario della convocata riunione devono tener conto del normale funzionamento dell’attività aziendale.
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto, risultando eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggiore numero di voti espressi.
Prima dell’elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione.
Il verbale deve contenere l’indicazione del numero degli aventi diritto al voto, dei partecipanti, del risultato dello scrutinio e deve essere comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori risultanti dal Libro unico del lavoro, con esclusione dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, e degli associati in partecipazione.
Possono essere eletti tutti i lavoratori dipendenti non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività lavorativa nell’azienda o nell’unità produttiva.
Ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro comunica, per il tramite dell’Associazione Imprese Edili e Complementari delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza - Assimpredil Ance, il nominativo del lavoratore eletto e la data di elezione al CPT - Sicurezza in edilizia.
Il numero massimo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è di:
- 1 rappresentante nelle aziende, ovvero unità produttive, sino a 200 dipendenti;
- 3 rappresentanti nelle aziende, ovvero unità produttive, da 201 a 1.000 dipendenti.
Ai fini del presente accordo, per unità produttiva si intende quella che presenta le caratteristiche stabilite dall’articolo 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza durano in carica tre anni dall’elezione o per la minor durata dell’unità produttiva.
Essi esercitano le attribuzioni di cui all’articolo 50 del sopra citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, integrato dall’articolo 87 del CCNL 18 giugno 2008 e dall’Allegato 12 dell’Accordo nazionale 19 aprile 2010 per il rinnovo del CCNL 18 giugno 2008, per le parti inerenti la figura del rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza.
Il datore di lavoro è tenuto a consentire all’RLS, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, l’accesso - anche mediante supporto informatico - ai dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza di almeno un giorno, nonché al documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), ai documenti di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h, e 100 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Tutta la documentazione di cui sopra può essere consultata esclusivamente in azienda.
Ogni RLS ha diritto, per lo svolgimento delle sue funzioni, a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.
Inoltre, l’RLS ha diritto ad una formazione mediante programmi di durata non inferiore a 32 ore, da effettuarsi presso il CPT - Sicurezza in edilizia.
Oltre alle comunicazioni previste dal presente accordo, l’impresa è tenuta ad effettuare la comunicazione all’Inail del nominativo del RLS, ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Per tutto quanto non diversamente previsto dal presente accordo, valgono le disposizioni degli articoli 47 e 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell’articolo 87 del CCNL 19 aprile 2010 inerenti il rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza.
Al presente accordo si allegano i fac-simili, concordati tra le parti, della documentazione che le imprese e i lavoratori possono utilizzare per ottemperare alla elezione del RLS nelle imprese sino a 15 dipendenti o in cui non vi siano rappresentanze sindacali aziendali.

Rimborso alle imprese degli oneri per i permessi degli RLS
A tutte le imprese iscritte alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, nelle quali sia eletto o designato il rappresentante aziendale per la sicurezza secondo la procedura di cui al presente accordo, è rimborsata, a carico del “Fondo per la sicurezza” costituito presso la Cassa stessa, una somma in cifra fissa di € 20,00 per ogni ora di permesso retribuito previsto dal CCNL, fruito per l’espletamento delle funzioni di RLS, sino ad un massimo di 8 ore annue per imprese fino a 15 dipendenti, di 20 ore annue per imprese con più di 15 e sino a 50 dipendenti, di 32 ore annue per imprese con più di 50 dipendenti.
Per le imprese il cui numero di iscritti alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza al momento in cui viene goduto il permesso retribuito e in quello in cui viene presentata la richiesta sia inferiore a sei, il rimborso non può superare le quattro ore annue. Fatto salvo quanto precede, ai fini dell’individuazione del limite massimo del rimborso, il numero dei dipendenti è quello del momento in cui viene goduto il permesso retribuito.
Non è ammesso il rimborso delle ore di permesso godute dal rappresentante per la sicurezza:
- nei periodi in cui l’impresa non abbia, per qualunque motivo, versato la contribuzione alla Cassa Edile;
- qualora lo stesso non abbia adempiuto agli obblighi formativi previsti dal CCNL per responsabilità dell’impresa.
I rimborsi relativi alle ore di permesso sono effettuati con le seguenti modalità.
I lavoratori nominati RLS sono tenuti a richiedere all’impresa per iscritto, con congruo preavviso, i permessi retribuiti ad essi spettanti per l’espletamento delle proprie funzioni, secondo il fac-simile n. 1 allegato.
Le imprese aventi diritto inoltrano all’Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia RLST-ASLE domanda di rimborso - secondo il fac-simile n. 2 allegato - delle ore di permesso retribuito richieste ed effettivamente godute dagli RLS aziendali, nei limiti annui sopra stabiliti, allegando l’originale della richiesta del RLS e trattenendone copia.
L’Associazione RLST-ASLE, accertati il diritto e la misura del rimborso, predispone per iscritto, in tre originali, il nulla osta al rimborso, secondo il fac-simile n. 3 allegato.
Un originale del nulla osta viene trasmesso all’impresa interessata, mentre il secondo deve essere contemporaneamente inviato alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, affinché provveda alle verifiche contabili di competenza, con particolare riferimento alla regolarità dei versamenti.
A seguito dell’esito positivo di tali verifiche, la Cassa Edile provvede ad effettuare il rimborso all’impresa interessata.
A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo e sino al 31 dicembre 2013, oltre alla facoltà di rimborso come sopra disciplinata, le imprese iscritte alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza e in regola con i versamenti, nelle quali sia eletto o designato il rappresentante aziendale per la sicurezza, possono ottenere un contributo una tantum in cifra fissa, a carico del “Fondo per la sicurezza”, istituito presso la medesima Cassa, alle condizioni e nelle misure sotto indicate.
Le imprese aventi diritto potranno ottenere il beneficio inoltrando apposita domanda - redatta secondo il fac-simile n. 4 allegato - all’Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia RLST-ASLE, la quale è tenuta ad effettuare la verifica formale della documentazione e ad informare la Cassa Edile e l’impresa interessata dell’esito positivo della verifica entro 15 giorni dalla ricezione della domanda (secondo il fac-simile n. 6 allegato).
Se l’RLS è già presente in azienda alla data di sottoscrizione del presente accordo,
l’impresa deve autocertificare, secondo il fac-simile n. 5 allegato, che lo stesso:
- è stato nominato o designato dai lavoratori dell’impresa;
- ha ricevuto la formazione obbligatoria prevista dal CCNL per la funzione di RLS dal CPT di Milano, Lodi, Monza e Brianza - Sicurezza in edilizia ovvero da altro Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni aderente alla Commissione nazionale paritetica CNCPT o da altro organismo equivalente;
- è in carica da non più di 3 anni dall’ultima nomina o designazione. L’impresa interessata conserva il diritto al beneficio se, pur essendo il RLS in carica da più di 3 anni dall’ultima nomina o designazione, procede entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo - previa segnalazione alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori con un preavviso di almeno tre giorni - alla riconferma da parte dei lavoratori ed all’invio del verbale di elezione al CPT - Sicurezza in edilizia di Milano, Lodi, Monza e Brianza per il tramite di Assimpredil Ance.
Qualora, viceversa, nel corso del periodo in cui è possibile richiedere il contributo una tantum avviene l’elezione di un nuovo RLS, l’impresa dovrà comprovare: a) la convocazione della riunione dedicata all’elezione dell’RLS, con relativa comunicazione per iscritto alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori effettuata con un preavviso di almeno tre giorni; b) il rispetto della procedura di elezione e di comunicazione della nomina; c) l’avvenuta formazione obbligatoria prevista dal CCNL presso il CPT di Milano Lodi, Monza e Brianza - Sicurezza in edilizia ovvero presso altro Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni aderente alla Commissione nazionale paritetica CNCPT.
In caso di designazione di un nuovo RLS nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, l’impresa dovrà: a) produrre copia della comunicazione ricevuta dalle Organizzazioni sindacali territoriali o dalla rappresentanza sindacale aziendale; b) comprovare l’avvenuta formazione obbligatoria prevista dal CCNL presso il CPT di Milano Lodi, Monza e Brianza - Sicurezza in edilizia ovvero presso altro Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni aderente alla Commissione nazionale paritetica CNCPT.
Il contributo una tantum è dovuto, per ogni singola impresa, nelle seguenti misure, indipendentemente dal numero di RLS eventualmente nominati o designati:
- aziende fino a 15 dipendenti: € 600,00;
- aziende da 16 a 50 dipendenti: € 800,00;
- aziende con oltre 50 dipendenti: € 1.200,00.
Il contributo è riconosciuto, in presenza dei necessari requisiti, secondo il criterio cronologico di ricevimento delle richiesta da parte dell’Associazione RLST-ASLE, sino a concorrenza di un tetto massimo di spesa pari ad € 350.000,00.
Le parti effettueranno una verifica, entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, per valutare l’andamento dell’erogazione ai fini di elevare il tetto massimo anzidetto, ferma restando l’esigenza del mantenimento dell’autonomia finanziaria di ASLE-RLST.
La somma spettante verrà erogata dalla Cassa Edile alle imprese aventi diritto in due rate di pari importo, scadenti entro la fine del secondo e del terzo mese successivi alla richiesta, con le modalità che saranno stabilite dalla Cassa stessa.
La sussistenza delle condizioni per il diritto al rimborso potrà essere accertata dall’Associazione RLST-ASLE mediante verifiche a campione.
In caso di verifica negativa, previa segnalazione scritta da parte dell’Associazione RLST- ASLE, l’impresa interessata potrà presentare, entro i 15 giorni successivi alla ricezione della segnalazione, istanza di riesame al CPT - Sicurezza in edilizia al fine di un ulteriore valutazione.
Qualora venga accertata in via definitiva la non ricorrenza dei presupposti per la richiesta del rimborso o nel caso di irregolarità contributiva, la Cassa Edile non procederà alla erogazione del contributo o si attiverà per il recupero del beneficio erogato.

Finanziamento RLST-ASLE
In attuazione dell’articolo 5 dell’Accordo provinciale 22 ottobre 2012 titolato “Nuova disciplina RLST-ASLE”, la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza trasferisce all’Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia RLST-ASLE i contributi versati dalle imprese al “Fondo per la sicurezza”, al netto di quanto erogato - a valere su detto “Fondo” - a titolo di rimborso per i permessi retribuiti goduti dagli RLS aziendali, a titolo di contributo una tantum o di altri eventuali oneri posti a carico del “Fondo per la sicurezza” da intese territoriali sottoscritte dalle parti firmatarie del presente accordo.
Tale trasferimento avviene anticipatamente, entro il quinto giorno di ogni mese, secondo le seguenti modalità.
La Cassa Edile:
- determina la dodicesima parte dell’importo annuo della contribuzione che sarebbe dovuta al “Fondo per la sicurezza” in relazione alla massa salariale preventivata nel bilancio della Cassa Edile per l’anno in corso;
- detrae mensilmente dall’anzidetta quota le somme rimborsate alle imprese per i permessi retribuiti goduti dagli RLS aziendali, per il contributo una tantum o per altri eventuali oneri posti a carico del “Fondo per la sicurezza”;
- corrisponde ogni mese alla persona giuridica il 90% dell’importo che risulta dopo aver operato la detrazione prevista al punto precedente;
- opera semestralmente il conguaglio tra le entrate e le uscite del “Fondo per la sicurezza”.
In caso di mancata approvazione del conto preventivo annuale dell’Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia RLST-ASLE trasmesso alle Parti sociali, deve essere data notizia alla Cassa Edile, la quale eroga, fino alla composizione della controversia, importi sufficienti al pagamento delle retribuzioni e dei rimborsi spese agli RLST e delle spese correnti dell’Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia RLST-ASLE, debitamente documentate.