Cassazione Penale, Sez. 3, 18 aprile 2012, n. 14854 - Assunzione di un minore senza visita medica preventiva di idoneità


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere

Dott. GRILLO Renato - Consigliere

Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere

Dott. RAMACCI Luca - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

(Omissis), nata a (Omissis);

avverso sentenza Tribunale di Cagliari - Sezione Distaccata di Sanluri - il 7.05.2010;;

udita nella udienza pubblica del 22 novembre 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato GRILLO;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. BAGLIONE Tindari che ha richiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.

FattoDiritto



Con sentenza del 7 maggio 2010 il Tribunale di Cagliari - Sezione Distaccata di Sanluri - dichiarava (Omissis), imputata del reato di cui alla Legge n. 977 del 1967, articolo 8, comma 1 "perchè, in qualità di legale rappresentante e titolare della società (Omissis) & C. snc aveva assunto alle proprie dipendente il minore (Omissis) (nato il (Omissis) senza visita medica preventiva di idoneità". Fatto accertato in (Omissis) in data anteriore e prossima al (Omissis) colpevole del suddetto reato, condannandola alla pena di euro 3.000,00 di ammenda. Propone ricorso avverso la detta sentenza l'imputata a mezzo del proprio difensore fiduciario, deducendo con unico motivo, l'intervenuta maturazione del termine prescrizionale rispetto alla data di commissione del reato ben prima della sentenza di primo grado: rileva che, versandosi in tema di reato permanente, la condotta illecita è comunque cessata in data 8 agosto 2005, data di sottoposizione a visita del minore come previsto dalla legge.

Il ricorso è fondato.

Il reato contestato alla odierna ricorrente - la cui sussistenza è stata correttamente affermata dal primo giudice senza che da parte della ricorrente siano state mosse obiezioni in tal senso - è di natura permanente (v. Cass. Sez. 3 6.3.1990 n. 3241; Cass. Sez. 3 4.11.1986 n. 860; da ultimo Cass. Sez. 3 14.7.2011 n. 30238 per fattispecie simile).

La cessazione della permanenza coincide, come affermato dalla giurisprudenza sopra citata, con la sottoposizione a visita del minore, vista avvenuta in data (Omissis) dopo l'avvenuta assunzione.

Ne consegue che trattandosi di reato contravvenzionale comunque commesso in epoca antecedente all'entrata in vigore della Legge n. 201 del 2005, va applicata la disciplina più favorevole prevista dall'articolo 157 cod. pen. previgente.

Per effetto di tale norma dalla data di cessazione della permanenza è decorso il termine massimo prescrizionale previsto in anni quattro e mesi sei, maturato, pertanto, in data 8 febbraio 2010, senza che siano intervenute sospensioni del corso della prescrizione.

La sentenza impugnata - alla stregua delle considerazioni che precedono - va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.



la sentenza impugnata perchè estinto il reato per prescrizione.