Tipologia: CPL
Data firma: 19 marzo 2012
Validità: 01.03.2012 - 31.12.2013
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Venezia
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

Premessa
Sistema delle relazioni
Parte prima Regolamentazione per gli operai
Art. 1 Categorie e Qualifiche
Art. 2 Orario di lavoro
Art. 3 Sospensioni e riduzioni di orario
Art. 4 Indennità territoriale di settore
Art. 5 Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) 
Art. 6 Mensa
Art. 7 Dotazioni di lavoro e sicurezza
Art. 8 Appalti e subappalti
Art. 9 Ferie
Art. 10 Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia. Modalità di attuazione
Art. 11 Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 12 Regolamentazione della Trasferta all'interno della Regione Veneto
• Indennità di trasferta
Art. 13 Anzianità Professionale Edile (APE)
Art. 14 Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CPT)
Art. 15 Congruità
Art. 16 Controversie
Art. 17 Scuola Edile, addestramento professionale mercato del lavoro-borsa lavoro
Art. 18 Quote di adesione contrattuale
Art. 19 Quote sindacali
Art. 20 Cassa Edile
Art. 21Omogeneizzazione requisiti per l'accesso alle prestazioni delle Case Edili del Veneto
Art. 22 Osservatorio
Art. 23 Dichiarazione di impegno
Art. 24 Regolarità Contributiva
Art. 25 Legalità e trasparenza
Art. 26 Consulta Paritetica Provinciale
Art. 27 Indennità per la zona industriale di Porto Marghera
Art. 28 Migranti
Art. 29 Centro Storico Veneziano
Parte seconda Regolamentazione per gli impiegati
Art. 30 Premio di produzione
Art. 31 Mensa
Art. 32 Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
Art. 33 Previdenza complementare di settore
Art. 34 Iscrizione Cassa edile
Parte terza Regolamentazione comune operai, impiegati ed apprendisti
Art. 35 Ambiente di lavoro
Art. 36 Diritto allo studio
Art. 37 Cariche sindacali
Art. 38 Rapporti sindacali
Art. 39 Estensione dei contratti stipulati con altre Associazioni
Art. 40 Validità, decorrenza e durata
Art. 41 Stesura ed esclusiva di stampa del CCPL

Contratto collettivo provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Venezia, 19 marzo 2012
Integrativo del CCNL 19 aprile 2010


In Venezia, addì 19 Marzo 2012, tra l'Ance Venezia - Associazione costruttori edili ed affini di Venezia e provincia [...] e la Feneal - Uil Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno della Provincia di Venezia [...], la Filca - Cisl Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini della Provincia di Venezia [...], la Fillea - Cgil Federazione italiana lavoratori del legno e dell'edilizia e delle industrie affini della Provincia di Venezia [...], che costituiscono la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni della Provincia di Venezia.

Visti
- il CCNL del 19 aprile 2010 con particolare riguardo agli articoli che demandano alla contrattazione territoriale la definizione sotto il profilo economico e normativo, e in relazione al CCPL 30 novembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni apportate con i seguenti accordi: 19 dicembre 2006, 19 aprile 2007, 02 luglio 2007, 27 luglio 2007, 30 ottobre 2007, 18 dicembre 2007, 14 marzo 2008, 26 maggio 2008, 30 luglio 2008, 03 dicembre 2008, 27 marzo 2009, 20 luglio 2009, 13 ottobre 2009, 14 giugno 2010, 28 giugno 2010, 17 settembre 2010, 19 ottobre 2010, 14 gennaio 2011, 09 febbraio 2011, 24 marzo 2011, 29 giugno 2011, settembre 2011, 22 dicembre 2011, 26 marzo 2011, 
- che le parti sono consapevoli che il rinnovo della contrattazione integrativa territoriale si colloca in una fase storica di profonda crisi del comparto delle costruzioni che sta conoscendo una preoccupante caduta dei suoi livelli produttivi con pesanti ripercussioni sul tessuto imprenditoriale ed occupazionale e che tale situazione rischia di destabilizzare in maniera irreversibile il sistema delle relazioni sindacali quale affermatosi nel corso degli ultimi decenni; in particolare rischia di essere intaccato il patrimonio rappresentato dalla Bilateralità di settore che, operando da sempre a tutela e difesa della leale concorrenza delle imprese e della sicurezza e qualificazione professionale delle maestranze, svolge un ruolo insostituibile nella valorizzazione e diffusione dei principi di legalità e regolarità che risultano essenziali per il mantenimento di un mercato del lavoro unitario e trasparente contrastando la presenza di operatori anomali,
- che per quanto sopra esprimono la comune convinzione che occorra sviluppare una negoziazione contrattuale con modalità uniformi in tutto il territorio regionale, orientata a conseguire tra gli obbiettivi principali il rilancio della funzione degli Enti bilaterali attraverso un loro riordino gestionale improntato ad una logica di erogazione di servizi ad imprese e lavoratori secondo criteri di maggiore efficacia ed efficienza così che questo possa contribuire ad una loro maggiore riconoscibilità in sede locale nonché da parte delle istituzioni;
Sottolineata
■ l'esigenza che, soprattutto in una fase di drammatica crisi dell'economia in generale e del settore delle costruzioni della provincia in particolare, si operi nel senso della valorizzazione dell’imprenditoria strutturata, efficiente e regolare, evitando che le difficoltà del comparto siano occasione per la dequalificazione dell'attività edilizia con raffermarsi di operatori improvvisati e irregolari o con l'ingresso di realtà direttamente o indirettamente riferibili alla malavita anche- organizzata;
■ la conseguente necessità di agire congiuntamente perché le committenze pubbliche e private tengano nella adeguata considerazione l'importanza per l'economia della provincia dell'attività svolta dalle imprese di costruzione qualificate e dalle relative maestranze;
■ la circostanza che l'introduzione dell'istituto della Stazione Unica Appaltante (SUA) ridurrà la frammentazione delle competenze tra amministrazioni committenti pubbliche, favorendo la concentrazione dei soggetti referenti ai quali prospettare le istanze come sopra identificate
Viene stipulato
il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro Integrativo del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini 19.03.2012, da valere nell'ambito territoriale della provincia di Venezia, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato CCNL e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa delle imprese stesse.
Gli allegati e le tabelle fanno parte integrante del contratto.

Sistema delle relazioni
È convinzione delle Parti che una politica concertata di obiettivi in materia di relazioni industriali possa favorire l'affermazione di un circuito virtuoso di legalità e regolarità nel settore dell'edilizia, favorendo il contrasto del lavoro nero ed irregolare e valorizzando contestualmente il ruolo degli Enti bilaterali quali interlocutori privilegiati di enti ed istituzioni nella predisposizione ed adozione di iniziative e misure volte a favorire la competitività delle imprese e la tutela, la sicurezza e la qualificazione professionale dei lavoratori del comparto; e fermo restando l'autonomia e le distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, le parti sono impegnate a promuovere un sistema di relazioni, in funzione di una strategia di riqualificazione e sviluppo del comparto produttivo edilizio, nei termini seguenti: 
a) Definizioni di enti bilaterali unici (Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, Centro Formazione Maestranze Edili, Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'igiene e l'Ambiente di Lavoro) di gestione di tutti i Contratti stipulati tra le Organizzazioni Imprenditoriali dell'Edilizia in provincia di Venezia, mutuando i criteri operativi, in quanto compatibili ed estensibili, dell'allegato Q) punto B) del vigente CCNL 19.04.2010;
b) Iniziativa congiunta delle parti sociali, che si riconoscono negli enti bilaterali unici di cui al precedente punto a), nei confronti della Pubblica Amministrazione e altre Stazioni Appaltanti, sollecitando anche intese trilaterali, con l'obiettivo di favorire la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia della spesa pubblica, contestualmente alla positiva ricaduta della stessa rispetto ai fattori della produzione edilizia in provincia di Venezia, e anche attraverso l'utilizzo dei dati di appalti e subappalti che saranno messi a disposizione delle Parti, i quali saranno analizzati attraverso la Consulta provinciale.

Parte prima Regolamentazione per gli operai
Art. 2 Orario di lavoro

Con riferimento all'art. 5 lett. A) 3° comma del CCNL 19.04.2010 e salvo restando quanto previsto dai successivi commi 7° e 8° della stessa lett. A), l'orario normale contrattuale di lavoro per tutti gli operai di produzione è fissato in 8 ore al giorno da lunedì a venerdì, pari a 40 ore settimanali, per tutti i mesi dell’anno, fermo restando quanto previsto dalla lett. B) del citato art. 5 del CCNL vigente per il godimento dei riposi annui.
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia valgono le norme di cui all'art. 6 del CCNL, tuttavia agli autisti di autobetoniere o di autobetonpompe, ferma restando la disciplina di cui ai commi precedenti, è corrisposta, in aggiunta al trattamento economico spettante, una maggiorazione del 12% per le ore ordinarie lavorate oltre le quaranta e fino alle quarantotto settimanali. 
[...]
Le ore di lavoro eventualmente prestate, nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni di legge, oltre gli orari normali come sopra fissati sono compensate con le maggiorazioni relative per lavoro straordinario di cui all’art. 19 del CCNL
Per quanto riguarda l'orario di lavoro da effettuare nel periodo estivo in tutto il litorale della provincia di Venezia - soggetto alle limitazioni di orario delle attività edilizie fissate dalle ordinanze dei sindaci dei relativi comuni, le Parti convengono:
a) di attivare congiuntamente ogni opportuna iniziativa nei confronti dei sindaci per assicurare che la legittima finalità di tutela della tranquillità dei villeggianti non vada a pregiudizio dell'ordinato svolgimento dell'attività edilizia, attesa l'altrettanto essenziale esigenza di salvaguardare attività e occupazione delle imprese edili locali e di quelle che ruotano intorno al comparto delle costruzioni;
b) di istituire un'apposita commissione bilaterale che valuti i necessari adattamenti della disciplina contrattuale dell'orario di lavoro alla specificità della situazione nel litorale, nonché della eventuale tematica della reperibilità su tutto il territorio provinciale. 

Art. 6 Mensa
A) Le imprese provvederanno affinché nei cantieri in relazione alla loro durata, alle caratteristiche delle opere da eseguire, alla consistenza delle maestranze ivi occupate sia assicurata alle proprie maestranze, e sempre che la maggioranza delle stesse si impegni ad usufruire in via continuativa, la messa a disposizione del "pasto caldo" presso esercizi pubblici quali mense, trattorie, bar o ristoranti.
La fornitura del pasto dovrà comporsi di un primo, di un secondo con contorno, pane e bevande.
Tale servizio potrà essere attuato anche attraverso il ricorso a centri di cottura interaziendali esistenti nell'area gestiti da privati o da enti pubblici ovvero da imprese di ristorazione specializzate nella fornitura di pasti in contenitori, e sempre che da parte delle ditte fornitrici sussista la disponibilità di provvedervi a normali condizioni di costo.
[...]
In adesione alle linee guida dettate dalla Regione Veneto per l'attuazione dell'art. 15 della legge quadro n. 125/2001 che impone il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative comportanti un elevato rischio di infortuni sul lavoro, le convenzioni escluderanno la fornitura di bevande alcoliche e superalcoliche.
[...]

Art. 7 Dotazioni di lavoro e sicurezza
Le imprese mettono a disposizione degli operai le dotazioni individuali e gli attrezzi da lavoro occorrenti per l'espletamento degli incarichi nell'ambito delle mansioni agli stessi assegnate e previsti dalle disposizioni di legge.
Le parti si danno atto che quello della fornitura è principio che attiene direttamente alle imprese sia per quanto riguarda le scarpe da lavoro, sia per quanto riguarda le tute ovvero le giacche ed i pantaloni.
Rimane fermo il requisito per le imprese che dovranno richiedere il rimborso alla Cassa edile di Venezia per la dotazione consegnata all'atto dell'assunzione, che riguarderà i lavoratori con almeno tre mesi di anzianità di servizio nell'azienda.
Le Parti convengono che il materiale sia fornito di norma il 31 marzo di ciascun anno, a tutti gli operai in forza a quella data che siano in possesso del predetto requisito, ovvero al momento della maturazione del requisito medesimo, se carente alla data del 31 marzo.
Con procedure che le Parti hanno già fissato attraverso le date e tempi definiti dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e Provincia, nei confronti delle imprese che presenteranno alla Cassa stessa, le attestazioni dell'acquisto attuato (tre tute o, in luogo di queste, tre giacche e tre paia di calzoni, nonché un paio di calzature) e la firma di riscontro dell'operaio al quale il materiale è stato fornito, la Cassa Edile, ammetterà in deduzione dalle contribuzioni e dagli accantonamenti alla stessa mensilmente dovuti un importo pari a €. 80,00 per fornitura unitaria effettuata, limitatamente ai casi in cui l'operaio beneficiario risulti registrato alla Cassa Edile di M. e A. di Venezia e Provincia con almeno 1800 ore nell'anno Cassa Edile pregresso (1 aprile-31 marzo), ovvero 900 ore nel semestre pregresso (1 settembre -31 marzo) se iscritto da meno di 12 mesi, ovvero 450 ore nel trimestre pregresso (1 gennaio-31 marzo), se iscritto da meno di 6 mesi.
A tali effetti, alle ore di lavoro ordinario sono assimilate le ore di assenza per malattia, infortunio, nei limiti contrattuali della conservazione obbligatoria del posto; le ore di permesso retribuito o di assemblea retribuita, le ore di assenza per ferie maturate e godute, le ore retribuite per le festività infrasettimanali, le ore di sospensione o riduzione del lavoro con intervento della CIG.
Il requisito per accedere alla deduzione dalle contribuzioni e dagli accantonamenti può venire determinato anche attraverso la cumulazione delle ore Cassa Edile registrate presso Casse edili di province limitrofe appartenenti al sistema nazionale delle Casse Edili previste dal CCNL 19 aprile 2010, qualora anche in tali Casse viga o venga instaurato il principio solidaristico della reciprocità al riguardo.
Come norma comportamentale, il dipendente, all'atto di ricevere la nuova dotazione, dovrà, se richiesto in tal senso, restituire la precedente. Si conviene che, l'eventuale fornitura alternativa alla scarpa antinfortunistica normali, di una fornitura di scarpe da lavoro ortopediche, sempre in presenza di prescrizione medica che ne attesti la necessità del lavoratore, siano rendicontate a parte nel capitolo di spesa "Assistenze" della cassa edile sotto voce "protesi ortopediche".

Art. 8 Appalti e subappalti
Le Parti ribadiscono l'impegno ad operare per una corretta integrale applicazione degli art. 14 del CCNL 19.04.2010 che si intende qui riportato integralmente.
Si ribadisce che le imprese appaltanti e subappaltanti una qualsiasi delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL 19.04.2010 sono tenute alla comunicazione di cui alla lett. b) 2°, 3°, 4° e 5° comma del precitato art. 14, oltre alla comunicazione di eventuali distacchi di operai, uniformandosi agli allegati fac-simili.
La comunicazione di cui sopra, nel caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici e subappaltatrici iscritte presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e Provincia va data - 15 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima del loro inizio ai dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie oppure, in mancanza di questi, alla Feneal, Filca, Fillea, provinciali per il tramite dell'Associazione Costruttori Edili ed Affini di Venezia e Provincia e utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e Provincia.
Nel caso i lavori, rientranti nella sfera di applicazione del vigente CCNL 19.04.2010, fossero affidati ad imprese appaltatrici o subappaltatrici non ancora iscritte alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e Provincia, la comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere data 15 giorni prima dell'inizio dei lavori o contestualmente alla stipulazione del contratto di appalto o di subappalto se più prossima al loro inizio.
Le Parti stipulanti si impegnano, nei casi in cui dovessero sorgere difficoltà sull'interpretazione e/o sull'applicazione della normativa di legge e/o di contratto e prima di qualsiasi altra autonoma iniziativa, a consultarsi reciprocamente al fine di rimuovere congiuntamente gli eventuali motivi di controversia.

Art. 11 Indennità per lavori speciali disagiati
Con riferimento all'art. 20 - gruppo A) del CCNL 19.04.2010 sono considerati "lavori disagiati", oltre a quelli indicati nell'articolo predetto, i seguenti:
1) lavori di escavo all'asciutto dei rii interni e di circonvallazione della città di Venezia, limitatamente per questi ultimi ai tratti che lambiscono l'abitato (sempre che vi siano delle sboccature), nonché i lavori di escavo nelle cavane e nelle sboccature delle isole ospedaliere 23%;
2) lavori per i quali l'operaio sia costretto, malgrado i mezzi protettivi forniti dall'impresa, a lavorare con i piedi dentro il getto calcestruzzo plastico 23%;
3) lavori di manutenzione stradale per i quali l'operaio sia costretto, malgrado i mezzi protettivi forniti dall'impresa, alla manuale stenditura a caldo del conglomerato bituminoso a mezzo "rastrellina" limitatamente all'addetto all'attrezzo, ovvero allo spargimento dell'emulsione bituminosa nebulizzata a caldo sulle superfici da trattare a mezzo di spruzzatrici manuali limitatamente all'addetto allo spruzzo 12%. 
4) All’operaio temporaneamente chiamato a svolgere le funzioni di coordinatore di cantiere di almeno 6 lavoratori, non dipendenti della stessa impresa, purché lo stesso possa esibire la certificazione del Cfmea di Venezia di avvenuta partecipazione o si iscriva entro i termini previsti nell'emanazione dei corsi presentando poi la certificazione del successivo conseguimento dell'attestato ai corsi di caposquadra 5%.
5) Lavori di risanamento 12%.
Agli operai che compiono i lavoro di cui sopra spettano le indennità percentuali a fianco indicate; esse vanno computate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 19.04.2010.
Dette indennità saranno corrisposte nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.
Con riferimento all'art. 20 gruppo d) del CCNL 19.04.2010, al personale imbarcato su natanti che escono fuori porto verranno corrisposte le seguenti indennità:
1) lavori fuori porto 10% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 19.04.2010 limitatamente alle ore trascorse fuori porto;
2) trasferimento natanti 10% da computarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 19.04.2010 limitatamente al periodo dì navigazione compreso tra l'uscita da un porto e l'entrata in un altro.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili con le altre previste dall'art. 20 del CCNL 19.04.2010 fatta eccezione per quelle relative alla pioggia e neve.
La percentuale per ferie, gratifica natalizia, di cui all'art. 18 del CCNL 19.04.2010, non va computata per i lavori disagiati previsti dal presente articolo (indennità di Portomarghera compresa) in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità se ne è già tenuto conto e pertanto qualora dette indennità dovessero avere un carattere continuativo tale da doverle tenere presenti ai fini della determinazione dell'indennità di preavviso, esse dovranno, per le considerazioni più sopra evidenziate, venire depurate dell'aliquota (8,50%) per ferie, prima di procedere al loro inserimento tra gli elementi della retribuzione oraria ai fini del calcolo dell'indennità di cui all'art. 33 del vigente CCNL
Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la questione, come previsto dal quartultimo comma e seguenti dell'art. 20 del vigente CCNL, dovrà essere segnalata alle Organizzazioni territoriali per il deferimento alle Associazioni nazionali contraenti che decideranno sull'eventuale integrazione della disciplina nazionale.

Art. 14 Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CPT)
Le parti si riconoscono in tutti i contenuti dell'Accordo del 14 ottobre 2011, da entrambe condiviso e sottoscritto, che ha dato luogo alla creazione del Coordinamento regionale dei CPT del Veneto: pertanto il Coordinamento regionale dei CPT del Veneto dovrà operare, senza alcun aggravio di costo economico per la struttura provinciale, quale organismo bilaterale tecnico deputato a promuovere l'omogeneizzazione dell’attività dei CPT territoriali in ambito regionale, allo scopo di promuovere e meglio coordinare progetti ed attività comuni, nella salvaguardia della autonomia territoriale veneziana e comunque garantendo il rispetto delle linee guida che saranno stabilite, a livello nazionale, dalla CNCPT e dalle parti sociali di riferimento della stessa CNCPT.
La Presidenza del Coordinamento Regionale avrà una durata biennale, la Presidenza di C.R. si avvarrà di un supporto tecnico.
Le parti si richiamano a quanto previsto nell'Allegato 12 dell'Accordo di rinnovo del CCNL 19.04.2010 che prevede l'istituzione di un RLST per provincia che, una volta designato dalle OO.SS. dovrà operare in coordinamento con il CPT, segnalando per tempo allo stesso CPT gli accessi nelle aziende dove non sono presenti rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali. 
L'attività dell’RLST sarà finanziata dall'apposito accantonamento di fondi già costituito in Cassa Edile che, raccolti tramite contributo versato in Cassa Edile determinato a mezzo storno da percentuali già previste, senza quindi incrementare l’aliquota complessiva di contribuzione già dovuta dalle imprese alla Cassa Edile e confluiranno in apposito fondo indicato dalle OO.SS. Regionali di categoria.
Tra i progetti di cui dovrà farsi carico il Coordinamento regionale dei CPT del Veneto vi sarà la realizzazione in forma omogenea anche nel territorio di Venezia di un'anagrafe degli RLS eletti in azienda.
Le Parti riconfermano quindi l'importanza essenziale per il settore ed il rilievo assolutamente prioritario dei principi della sicurezza e dell'igiene del lavoro nei cantieri, del miglioramento delle condizioni ambientali dei cantieri stessi, nonché del puntuale rispetto della disciplina normativa e delle prescrizioni tecniche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
In tale quadro, le Parti stesse riconoscono nel Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'igiene e l'Ambiente di lavoro lo strumento fondamentale di attuazione nel territorio provinciale delle politiche della sicurezza e di svolgimento dell'attività di prevenzione, consulenza, formazione e informazione sulle tematiche della sicurezza per le maestranze, e per le imprese e per i preposti.
Allo scopo pertanto di rendere l'azione del Comitato stesso il più possibile efficace, tempestiva e capillare, le Parti confermano la propria volontà di consolidarne e rafforzarne l'attività agendo lungo le seguenti linee:
a) proseguire e portare a compimento il coordinamento con gli enti ed i soggetti istituzionalmente investiti di competenze nel campo della sicurezza sul lavoro, anche al fine di individuare protocolli comuni condivisi e reciprocamente riconosciuti in merito all'espletamento delle visite nei cantieri, così come stabilito nel "tavolo unico" per la vigilanza nei cantieri in provincia;
b) proseguire nell'attività di promozione e di divulgazione dell'azione dei CPT, anche quale strumento di supporto delle stazioni appaltanti operanti in provincia, dando concreta attuazione ai protocolli d'intesa stipulati o in corso di stipulazione tra le parti sociali e le amministrazioni committenti delle province; 
c) rendere il CPT già costituito nella provincia l'organismo paritetico della sicurezza di riferimento nel settore edile per tutti i soggetti operanti nella stessa provincia, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana, cooperativistica delle imprese e costituire un coordinamento stabile tra i CPT provinciali veneti dell'industria delle costruzioni che operi per un interscambio delle pratiche e delle esperienze realizzate, allo scopo di rendere efficace ed omogenea l'attività corrente e per coltivare rapporti con le istituzioni provinciali e/o regionali
d) le parti, a conferma della condivisa volontà di estendere ed ampliare la capacità operativa del CPT provinciale nel sistema di prevenzione e sicurezza in edilizia ed anche al fine di potenziare le professionalità che fanno capo allo stesso, concordano sulle successive caratteristiche dell'RLST.
Tale figura sarà individuata congiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali Provinciali di categoria e dovrà essere dotata di specifica e documentabile professionalità, competenza ed esperienza in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro.
Dopo il completamento di un qualificato percorso formativo predisposto dallo stesso CPT e condiviso a livello provinciale dalle OO.SS. e Datoriali edili, verrà inserito come RLST operante nella provincia di Venezia.
Tale tecnico assumerà le funzioni sopra evidenziate all'avvenuto conseguimento dell’idoneità.
A tale riguardo viene riconfermato il fondo creato a partire dal 01.10.2006 denominato "Fondo RLST" all'interno della "contribuzione cpt sicurezza e complementari" presso la cassa edile di Venezia che viene finanziato da un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura del 0,01%.
Le Parti si danno reciprocamente atto che l'integrazione ed il rafforzamento dell'operatività del CPT non potrà avvenire e avere carattere strutturale e duraturo se allo stesso non saranno assicurate le risorse indispensabili a far fronte ai maggiori oneri che il nuovo assetto organizzativo e le nuove competenze e capacità necessariamente comporteranno.
Le parti si impegnano a definire entro il 30.09.2012 le modalità operative per l'avvio dell'RLST in provincia di Venezia.
La Cassa Edile di M.A. di Venezia e Provincia provvede con separata autonoma gestione:
1) a finanziare il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'igiene e l'Ambiente di Lavoro di cui all'art. 89 del CCNL 19.04.2010 e all'art. 14 del presente CCPL in modo da garantire un finanziamento adeguato e costante per il conseguimento degli scopi suoi propri;
2) a sostenere le spese per il diritto allo studio di cui all' art. 19 del presente CCPL;
3) a rimborsare alle imprese, in relazione agli adempimenti previsti dall'art. 103 lett. a) e b) del CCNL 19.04.2010, gli oneri sopportati per la concessione dei permessi retribuiti ai dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie nonché ai lavoratori che siano membri degli Organi Direttivi delle Confederazioni Sindacali Provinciali della categoria.
Le misure e le modalità del rimborso sono stabilite dall'accordo collettivo provinciale 03.04.1987 e successive modificazioni;
4) a sostenere le ulteriori spese nell'interesse della categoria concordate tra le organizzazioni territoriali contraenti.
Alla copertura degli oneri sopra elencati si provvede, a decorrere dal 01.10.2010, con un contributo a carico dei datori di lavoro complessivo pari allo 0,55% (v. fondi specifici tab. art. 19)
Il predetto contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell’art. 24 del vigente CCNL e sul trattamento economico per le festività di cui all’art.17 punto 3) del vigente CCNL va versato mensilmente alla Cassa Edile di M. A. di Venezia e Provincia nei termini previsti dall’art. 19 del presente CCPL.
La misura del contributo del presente articolo potrà essere variata annualmente sulla base delle risultanze delle speciali e separate gestioni; in ogni caso le variazioni non potranno avere effetto retroattivo.
L'accantonamento del contributo previsto dal presente articolo dovrà essere effettuato presso la Cassa Edile di M. A. di Venezia e Provincia secondo le modalità previste per l'accantonamento di cui all'art. 10 del presente CCPL.

Art. 15 Congruità
Le parti confermano che la piena operatività dei contenuti dell'Avviso Comune sulla Congruità sottoscritto in sede nazionale il 23 ottobre 2010 e delle sue successive attuazioni, modifiche e/o integrazioni, ai fini della verifica dell'incidenza del costo della manodopera per le singole categorie di lavori, rappresenta un passaggio fondamentale per la riqualificazione dell'intero settore delle costruzioni nella logica di una sua sempre maggiore trasparenza con contestuale marginalizzazione del lavoro irregolare.
Per quanto sopra si impegnano affinché tra le Casse Edili di riferimento del Veneto ci sia piena e convinta collaborazione all'attuazione della Delibera n.1/2011 del Comitato della Bilateralità che stabilisce le modalità e scadenze temporali per l'adozione, da parte delle stesse Casse Edili, delle procedure volte a permettere la comparazione dei costi minimi della manodopera che condurranno conclusivamente ai rilascio di un DURC di "congruità".
In tal senso concordano sulla circostanza che si possa introdurre un'unica procedura informatica gestionale a livello regionale per attivare il c.d "contatore di congruità" che metterà in condizione le singole Casse di svolgere la richiamata comparazione; questo anche in considerazione del fatto che, a seguito dell'attivazione della c.d. "Trasferta Veneta" è già disponibile ed utilizzato a livello regionale il modello di denuncia mensile che consente, per singola impresa, di elencare i cantieri attivi per ogni periodo di riferimento nonché di dettagliare le ore lavorate in ciascun cantiere dal singolo operaio, in conformità a quanto espressamente previsto dalla richiamata Delibera n. 1/2011 del Comitato della Bilateralità.

Art. 16 Controversie
Per quanto concerne le procedure per la conciliazione delle controversie, si fa rinvio all'art. 103 del CCNL 19.04.2010.

Art. 17 Scuola Edile, addestramento professionale mercato del lavoro-borsa lavoro
Il contributo a favore dell'Ente Scuola di cui all'art. 36 del CCNL 19.04.2010 è fissato con decorrenza dal 1° ottobre 2010 nella misura dello 0,55% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL predetto, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 punto 3) del CCNL medesimo.
La misura del contributo potrà essere eventualmente variata nel corso di validità del presente contratto in relazione all'andamento della gestione, tenuto conto delle nuove iniziative in corso di elaborazione, ma mai con effetto retroattivo.
Detto contributo deve essere versato mensilmente a cura dei datori di lavoro nei termini previsti dall'art. 19 del presente CCPL alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e provincia che provvederà al successivo trasferimento delle somme raccolte al Centro per la Formazione delle Maestranze Edili ed Affini di Venezia e Provincia.
In relazione all'obiettivo condiviso di garantire la qualificazione e l'aggiornamento professionale delie maestranze e, in generale, dei soggetti a diverso titolo impegnati nei cantieri, le Parti convengono di proseguire ed implementare l'attività del Centro Formazione Maestranze come polo della formazione edilizia nella provincia di Venezia.
Le Parti medesime valutano positivamente la recente esperienza che ha visto il centro formazione maestranze di Venezia operare quale capofila degli enti scuola delle altre province del veneto, accreditandosi come tale nei confronti della regione Veneto.
Le parti confermano l'avvenuta formalizzazione della creazione del Coordinamento regionale delle Scuole Edili del Veneto ribadendo le caratteristiche secondo le quali esso dovrà operare: il Coordinamento regionale delle Scuole Edili del Veneto non dovrà comportare alcun aggravio di costo economico per la struttura operante a livello provinciale, in quanto organismo bilaterale tecnico deputato a promuovere l'omogeneizzazione dell’attività delle Scuole Edili territoriali in ambito regionale, allo scopo di promuovere e meglio coordinare progetti ed attività comuni, nella 
salvaguardia delle rispettive autonomie territoriali e comunque garantendo il rispetto delle linee guida che saranno stabilite a livello nazionale dal Formedil e dalle parti sociali di riferimento allo stesso Formedil.
La Presidenza del Coordinamento Regionale avrà una durata biennale, la Presidenza del C.R. si avvarrà di un supporto tecnico.
Il Coordinamento regionale si avvale della collaborazione del "consulente tecnico" già individuato dalle parti che dovrà agire a supporto del Coordinamento stesso con il compito di coordinare, progettare e sviluppare, con carattere di continuità, iniziative a valenza ultraprovinciale, assumendo la funzione di intermediario tecnico nei confronti della stessa Regione per conto dell'intero sistema delle Scuole del Veneto.
Tale figura in particolare predisporrà e seguirà, d'intesa con le Scuole, i progetti a valenza regionale o ultraprovinciale che possono "intercettare" finanziamenti, della Regione o dei fondi interprofessionali nazionali di formazione continua.
Nella sua veste di "tecnico", ove richiesto, potrà essere consultato ed invitato a partecipare al Tavolo politico di indirizzo del sistema della formazione Veneto.
I costi della sua attività saranno posti a carico del sistema delle Scuole sulla base delle intese già raggiunte tra le parti, comunque perseguendo l'obiettivo di non aggravare gli attuali costi di funzionamento delle singole Scuole considerato il particolare contesto storico che vede una significativa riduzione delle risorse a disposizione del complessivo sistema della bilateralità.
Le parti firmatarie del presente accordo, si impegnano alla "governance" della formazione a livello regionale nell’ambito delle regole previste dal CCNL di settore.
Le parti confermano di aderire pienamente al "Progetto Borsa Lavoro" promosso da Ance e Feneal, Filca, Fillea Nazionale e alla costituzione dell'apposito portale Blen.it convenendo che qualsiasi iniziativa a livello regionale adottata in materia sarà in ogni caso raccordata con il progetto nazionale al fine di evitare duplicazioni di processi e costi gestionali. 
Ciò premesso le parti convengono di avviare ,nei tempi e modalità già definiti dallo specifico accordo nazionale, la sperimentazione della Borsa lavoro, prevista dal CCNL all'art. 114 e definita " uno strumento individuato dalle parti per la valorizzazione piena dei lavoratori nel processo produttivo dell'edilizia, anche attraverso la formazione, nonché per contrastare il lavoro nero, il lavoro sommerso, il caporalato e l'intermediazione passiva della manodopera gestita dalla criminalità organizzata
Il Cfmea di Venezia collaborerà con le altre scuole edili alla creazione di un "database" a livello regionale, realizzato attraverso un apposito sistema informatico promosso dalle parti, dove potranno essere inseriti i profili professionali di tutti lavoratori, sia impiegati che operai che, a motivo della crisi che ha investito il settore, abbiano perso il posto di lavoro e siano alla ricerca di un reimpiego presso aziende edili del Veneto.
Tale "database", sarà messo a disposizione delle singole Scuole Edili, per estrarne i profili di interesse. Le imprese interessate potranno rivolgersi alle Scuole Edili per chiedere percorsi formativi mirati per colmare eventuali fabbisogni di riqualificazione professionale che appaiano necessari per il reinserimento dei profili prescelti.
Tali percorsi potranno essere svolti anche con il supporto e la collaborazione, tramite apposite convenzioni, della rete formativa facente capo alle Amministrazioni provinciali.
In tale contesto le Parti ritengono ineludibile l'avvio del confronto con l'amministrazione provinciale di Venezia competente per materia al fine di prevedere le dovute e necessarie forme di collaborazione.

Art. 20 Cassa Edile
Si conviene di avviare un tavolo di lavoro tra la Commissione Sindacale di Ance Veneto e il sindacato regionale, cui parteciperà anche la Presidenza del Coordinamento Regionale delle Casse Edili come di seguito individuato, per definire entro il 30 settembre 2012 le linee di indirizzo per la razionalizzazione ed armonizzazione del numero delle prestazioni ed assistenze in chiave di omogeneizzazione su base regionale; questo al fine di conservare/potenziare solo le prestazioni individuate come "rilevanti", perché rispondenti ad esigenze di fidelizzazione del rapporto tra imprese e lavoratori, codificando inoltre regole uguali su tutto il territorio regionale per la maturazione del diritto.
Tale tavolo congiunto a livello regionale affronterà anche temi come P unificazione dei sistemi informatici e gestionali delle Casse e il progressivo allineamento di alcune aliquote di contribuzione, anche in conformità ai principi già richiamati e sanciti nell’Accordo interprovinciale del 20/5/2008 che ha dato luogo all'attivazione della "Trasferta Veneta" , in funzione di una progressiva riorganizzazione dei sistemi di "governance" delle Casse Edili del Veneto, cui ispirarsi anche per l'avvicinamento dei sistemi di gestione degli altri Enti Bilaterali (Scuole/CPT) e che dovrà comunque recepire anche il modello di Statuto Tipo in corso di definizione a livello nazionale
Le parti si impegnano altresì a promuovere la creazione del Coordinamento regionale delle Casse Edili del Veneto che dovrà operare, senza alcun aggravio di costo economico per le strutture operanti a livello provinciale, quale organismo bilaterale tecnico deputato a promuovere l’omogeneizzazione dell'attività delle Casse Edili territoriali in ambito regionale, allo scopo di promuovere e meglio coordinare progetti ed attività comuni, nella salvaguardia delle rispettive autonomie territoriali e comunque garantendo il rispetto delle linee guida che saranno stabilite a livello nazionale dalla CNCE e dalle parti sociali di riferimento nella CNCE.
La Presidenza del Coordinamento Regionale avrà una durata biennale, la stessa Presidenza del C.R. si avvarrà di un supporto tecnico.
Nell'ambito del rilancio della Bilateralità, condiviso dalle parti, riconosciuta quale patrimonio fondamentale del settore come sostegno alle imprese e lavoratori, le parti si impegnano perché la Bilateralità sia sempre più conosciuta nella sua funzione sociale e riconosciuta quale punto di riferimento per l'intero settore edile sul territorio come promotore di Legalità, Formazione e cultura della sicurezza nei cantieri edili.
Pertanto si conviene di adoperarsi per la stesura di un Codice Etico che possa valere per l'intero sistema della Bilateralità Veneta avviando in contemporanea iniziative per la possibile sperimentazione del Bilancio Sociale individuato come opportunità per le imprese associate e nei confronti4 della Regione Veneto.
Tutti i Coordinamenti degli Enti bilaterali di cui sopra dovranno operare nel rispetto delle linee di indirizzo politiche e programmatiche quali convenute tra le parti promotrici in sede regionale e a tal fine saranno previsti momenti periodici di verifica.
L'attività della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e provincia costituita il 03.09.1946 è regolata dallo statuto, nel testo da ultimo approvato dalle Organizzazioni sindacali contraenti con verbale sindacale del 05.12.2002, e successive modificazioni.
[...]
Le Parti ribadiscono per la migliore soddisfazione delle aspettative dei lavoratori del settore, l'unicità dell'istituto in Provincia di Venezia e in tal senso convengono di operare.
Esse si impegnano altresì a:
1) assumere ogni iniziativa che valga a riconfermare la legittima competenza della Cassa edile di M. A. di Venezia e Provincia nei confronti delle stazioni appaltanti pubbliche e private presenti sul territorio provinciale;
2) segnalare alle stazioni appaltanti, nel corso dei lavori e ad ultimazione degli stessi, la posizione degli appaltatori nei confronti della Cassa, per quanto attiene agli adempimenti contrattuali facenti capo alla stessa, anche nei casi in cui l'appaltatore provenga da altre province;
1) attestare, se richiesta, la regolarità contributiva delle imprese iscritte alle stazioni appaltanti pubbliche e private, ovvero alle imprese medesime nei casi previsti dalla vigente normativa.
Al fine di assicurare la migliore attuazione delle funzioni di propria ed esclusiva competenza più sopra richiamate sarà reso quanto prima operativo un sistema informativo finalizzato al "monitoraggio" dei seguenti elementi: Mandamento della domanda pubblica distinto per capitoli (opere pubbliche, edilizia abitativa, edilizia non abitativa), con evidenziazione sistematica degli affidamenti sia diretti che indiretti funzionali al rilascio della certificazione liberatoria da parte della Cassa Edile;
2) andamento della domanda privata con evidenziazione degli interventi più significativi;
3) adempimento degli obblighi contrattuali relativamente al comparto produttivo edilizio, con riguardo ai vincoli di cui agli artt. 13 e 14 del vigente CCNL;
4) andamento del mercato del lavoro (quantità, qualità, mobilità della occupazione e fabbisogno formativo) al fine di favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
5) situazione della sicurezza, della salute e dell'ambiente di lavoro al fine prioritario di favorire l'operatività del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'igiene e l'Ambiente di Lavoro.
[...]

Art. 22 Osservatorio
A tutela della diffusione di un'edilizia maggiormente regolare, struttura e capace di opporsi alle infiltrazioni malavitose nel settore ,in relazione a positive esperienze e modelli già attivati in singoli territori, le parti si adopereranno per l'avvio del l'osservatorio provinciale in cui possano confluire i dati degli apparati di controllo degli Enti (Inps, Inail, Direzioni Territoriali del Lavoro), della regione (Spisal), delle istituzioni (procure, questure, comuni), degli Enti Bilaterali e Unioncamere.
Presupposto essenziale per l'attivazione di tale iniziativa consiste nella possibilità delle Casse Edili e delle Parti firmatarie del presente CCPL di poter accedere alle Notifiche Preliminari, che contestualmente alla gestione delle informazioni relative alla richiesta del DURC, consentirà una più accurata verifica delle posizioni contributive di aziende e subappaltatori per raggiungere i seguenti obiettivi:
- il contrasto al lavoro irregolare tramite la costituzione di un comune archivio di buone prassi ed uno scambio dei dati;
- la predisposizione delle necessarie iniziative per il pieno coinvolgimento delle istituzioni locali;
- la realizzazione di un sistema informativo interno che consenta di utilizzare al meglio le opportunità e potenzialità che gli Enti Paritetici possono offrire per la gestione ed il controllo degli appalti pubblici, privati e il monitoraggio continuo del settore edile veneziano (recupero evasione contributiva, formazione delle aziende, sicurezza, ditte esterne, apertura cantieri, banche dati in possesso degli stessi enti paritetici).

Art. 25 Legalità e trasparenza
Le parti valutano positivamente il Protocollo di legalità Confindustria e Prefetture del 2 dicembre 2011 e accordo del 9 gennaio 2012 tra Ministero degli Interni, Regione Veneto, Province e Comuni del Veneto, "Ai fini della prevenzione dei tentativi d' infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e privati di lavori, servizi e forniture" nonché tutte le ulteriori iniziative di contenuto similare che potranno essere attivate in seguito, impegnandosi a sensibilizzare le istituzioni locali nella promozione di protocolli di contenuto analogo con tutte le stazioni appaltanti.

Art. 26 Consulta Paritetica Provinciale
Si conferma l'attivazione della Consulta paritetica provinciale, costituita dalle Parti firmatarie del presente accordo (tre rappresentanti dell'Ance e tre rappresentanti delle OO.SS. di categoria provinciali), alla quale saranno di norma chiamate a partecipare, quali invitati, le Presidenze della Cassa Edile di M. ed A. di Venezia e provincia, del Centro Formazione Maestranze Edili ed Affini di Venezia e provincia e del CPT di Venezia e provincia, al fine di un maggiore coordinamento delle iniziative finalizzate al controllo del mercato del lavoro e al contenimento del lavoro irregolare, ad una maggiore gestione in sicurezza dei cantieri aperti sul territorio e, in linea di massima, per meglio indirizzare le Parti Sociali ad un organico sistema di concertazione con le stazioni appaltanti, con gli enti ed autorità preposti al rilascio delle autorizzazioni e concessioni edilizie, nonché con i soggetti promotori di interventi che incidano in modo significativo sulla produzione edilizia e sul mercato stesso delle costruzioni messi a disposizione dagli stessi enti paritetici - verranno fissati, attraverso specifico accordo, modi, tempi e procedure di contribuzione e di concreto funzionamento.

Art. 27 Indennità per la zona industriale di Porto Marghera
Con riferimento a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 11 del CCPL 29 novembre 1989, le parti - in considerazione del fatto che nella situazione attuale non si riscontrano più le condizioni che avevano originato l'accordo provinciale del 15 gennaio 1974 - concordano che la speciale indennità per gli operai nell'area di Porto Marghera sia trasformata in minimo ad personam percentualizzato per i lavori che attualmente ne beneficiano e che non rientrano nella casistica di cui al comma successivo.
L'indennità viene invece mantenuta e riconosciuta nei confronti degli operai impegnati in attività all'interno degli impianti attivi negli stabilimenti funzionanti di Porto Marghera.
Nessuna indennità spetta invece agli altri operai impegnati nella zona industriale di Porto Marghera. 

Art. 28 Migranti
A fronte della forte presenza di lavoratori migranti nel territorio veneziano, le parti ritengono opportuno attivare specifiche azioni, con il coinvolgimento degli Enti Bilaterali ed in particolare del sistema della Scuola incentrata su percorsi di formazione sull'accesso alla lingua italiana, sulla gestione degli orari e dell'accesso al cantiere, sulla formazione territoriale, sulla comprensibilità del lessico di cantiere e della segnaletica.

Art. 29 Centro Storico Veneziano
Le parti si danno atto di aver ben presente le particolarità lavorative, logistiche ed ambientali, alle quali sono chiamate giornalmente le maestranze delle imprese edili che operano con maggiore assiduità nel Centro Storico Veneziano (a titolo esemplificativo si intende il territorio che va dall'inizio del Ponte della Libertà, Venezia centro storico, Giudecca, le isole della Laguna situate nel Comune di Venezia, Lido, Malamocco, Pellestrina, S. Pietro in Volta) e per questo decidono di insediare una commissione di studio.

Parte seconda Regolamentazione per gli impiegati
Art. 31 Mensa

Nei confronti degli impiegati addetti ai lavori di cantiere e/o nei cui confronti trovi applicazione la regolamentazione dell'orario di lavoro proprio degli operai di produzione e dettata dall’art. 5 del CCNL 19.04.2010 e dell'art. 2 del presente CCPL trovano applicazione nella loro interezza le disposizioni fissate dall’art. 6 del presente contratto provinciale, salvo per quanto riguarda l'indennità sostitutiva di mensa, che, ove dovuta, va corrisposta nella misura mensile di €.116,38 a partire dal 1 marzo 2012.
[...]
Dichiarazione a verbale: Le disposizioni del seguente articolo non trovano applicazione nei confronti degli impiegati in trasferta.

Parte terza Regolamentazione comune operai, impiegati ed apprendisti
Art. 35 Ambiente di lavoro

A) Nell'intento di dare attuazione nel modo più adeguato alle normative di legge in proposito nonché di migliorare le condizioni ambientali e di igiene dei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese, nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti o quando abbiano durata superiore a tre mesi, di mettere a disposizione dei lavoratori occupati nei cantieri i seguenti locali:
a) un locale ad uso spogliatoio riscaldato durante i mesi invernali;
b) un locale ad uso refettorio riscaldato durante i mesi invernali.
I cantieri nei quali ricorrono le condizioni indicate devono essere dotati di servizi igienico - sanitari con acqua corrente e delle attrezzature atte a consentire ai lavoratori di conservare e riscaldare le vivande e a lavarne i relativi recipienti.
Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) possono essere ottenute anche con baracche metalliche coibentate od in legno, ovvero con altri elementi provvisionali, e per i piccoli cantieri possono avere sede in un unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra devono essere apprestate nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque non oltre i 15 giorni lavorativi dall'avvio operativo del cantiere purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive da segnalare ai rappresentanti sindacali di cui all'art. 103 del CCNL 19.04.2010.
Qualora il numero dei lavoratori sia inferiore a 15 o quando il cantiere abbia durata inferiore a tre mesi, ovvero nei casi di impedimento richiamati dal precedente comma, l'impresa deve comunque provvedere affinché i lavoratori possano usufruire dei servizi di cui al presente articolo in idonei locali nelle vicinanze del cantiere.
B) Nell'area del polo industriale di Porto Marghera, così come delimitata dal presente accordo provinciale, l'impresa nelle attività di manutenzione,
riparazione e rifacimento dei forni industriali, qualora le condizioni di lavoro si presentino altamente disagiate per l'elevata temperatura e/o per l'insufficienza di areazioni, fermo rimanendo l'obbligo di corrispondere alle maestranze l'indennità di cui all'art. 11 del presente CCPL e assorbito ogni altro specifico trattamento aggiuntivo, dovrà operare affinché l'attività giornaliera delle maestranze venga intervallata da soste retribuite che nel loro complesso non potranno superare, all'interno della giornata di 8 ore, i 60 minuti.
Qualora le condizioni di lavoro si presentino, all'interno degli stabilimenti industriali di Porto Marghera, altamente disagiate per l'elevata temperatura, per l'insufficienza di aerazione, per la nocività dei materiali con i quali i lavoratori vengono a contatto, o comunque per altre condizioni di particolare disagio proprie del polo industriale considerato, l'impresa dovrà disporre per un avvicendamento delle maestranze nell'area interessata.
Alla concreta osservanza dell'obbligo di cui ai commi precedenti sovrintende, ai sensi dell'art. 86 del vigente CCNL 19.04.2010 il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'igiene e l'Ambiente di Lavoro.
C) Ferma restando l'applicazione delle norme di legge e di contratto in materia di igiene del lavoro, le organizzazioni dei datori e dei lavoratori stipulanti il presente CCPL opereranno affinché i lavoratori che svolgono la propria attività in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive e le cui condizioni di lavoro all'interno di detti stabilimenti si presentino particolarmente disagiate, vengano sottoposti alle stesse visite mediche periodiche riservate dagli stabilimenti medesimi alle proprie maestranze che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente avvalendosi degli stessi istituti ove possibile, rivolgendosi altrimenti ai servizi socio - sanitari pubblici presenti nel territorio.
Al fine di consentire al personale dipendente di sottoporsi alle visite sanitarie di cui ai commi precedenti, vanno concessi ai lavoratori interessati, operai ed impiegati, i permessi necessari retribuiti in funzione della dislocazione del cantiere rispetto al dispensario e/o all'istituto prescelto.
Sarà cura delle imprese chiedere agli enti prescelti per l'attuazione delle visite di includere nei programmi i lavoratori da esse dipendenti secondo
modalità che non arrechino particolare intralcio al normale svolgimento dell'attività produttiva.
Alla concreta applicazione degli obblighi sopra descritti sovrintende, ai sensi dell'art. 86 del CCNL 19.04.2010, il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'igiene e l'Ambiente di lavoro.

Art. 36 Diritto allo studio
Per favorire la diffusa attuazione di quanto previsto dall'art. 92 lett. B) del CCNL 19.04.2010 le imprese concederanno permessi retribuiti ai lavoratori occupati alle condizioni e nei limiti, peraltro riferiti all'impresa e non già all'unità produttiva, di cui al 6° comma lett. B) del richiamato articolo.
Nell'intento di sviluppare le possibilità di accesso alla formazione professionale, ritenuta fattore strategico in una fase di profonda trasformazione del settore delle costruzioni, le parti convengono che i permessi retribuiti di cui al 1° comma del presente articolo siano concessi dalle imprese alle stesse condizioni e con gli stessi limiti:
a) ai lavoratori occupati che partecipano ai corsi diurni presso il Centro per la Formazione delle Maestranze Edili ed Affini di Venezia e provincia;
b) ai preposti nelle imprese all'attuazione della normativa antinfortunistica che partecipano ai corsi di prevenzione promossi dal Comitato di cui all'art. 14 del presente CCPL ed organizzati dal Centro Formazione Maestranze Edili di Venezia e Provincia.
La Cassa Edile di M. A. di Venezia e Provincia provvederà a rimborsare alle singole imprese gli oneri sostenuti in applicazione del presente articolo sulla base della certificazione e delle modalità definite dalle parti con contestuale verbale di accordo e mediante prelievo della corrispondente somma dalla gestione "cpt tematiche della sicurezza e complementari" di cui all'art. 14 del presente CCPL.
Analoga procedura di rimborso alle imprese verrà seguita nei casi di permessi giornalieri retribuiti utilizzati dai lavoratori studenti per sostenere le prove d'esame cosi come stabilito dall'art. 10 della legge 300 del 20 maggio 1970. 

Art. 38 Rapporti sindacali
Le Parti rinnovano l'impegno di rispettare e far rispettare ai propri iscritti a tutti i livelli, compreso quello di cantiere, il CCNL vigente e il presente CCPL per tutto il periodo di loro durata.
A tal fine l'Associazione Costruttori Edili ed Affini di Venezia e Provincia è impegnata ad operarsi per l'osservanza da parte delle imprese delle condizioni pattuite, mentre le Organizzazioni dei lavoratori sono impegnate a non promuovere e ad intervenire affinché siano evitate a qualsiasi livello, compreso quello di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto forma oggetto del CCNL e del presente CCPL. 

Art. 40 Validità, decorrenza e durata
Le presenti norme integrative del CCNL 19.04.2010 da valere in Provincia di Venezia per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL sopra richiamato e per tutti gli operai e impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa dell'impresa stessa e dalla sua provenienza, entrano in vigore per tutto il territorio della provincia di Venezia il 1° marzo 2012 salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli delle norme integrative medesime e hanno durata fino alla data che per i contratti integrativi provinciali sarà fissata in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.