Cassazione Penale, Sez. 3, 20 aprile 2012, n. 15206 - Omissioni in relazione al D.Lgs. 81/08 e responsabilità di un Sindaco
Responsabilità di un Sindaco per i reati di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 17, lettera b) e articolo 18, lettera a), articolo 43, lettera b) per non avere nominato il responsabile del servizio di prevenzione, nè il medico competente per la sorveglianza sanitaria, e per non avere designato i lavoratori addetti al primo soccorso.
La difesa del prevenuto ha interposto appello, che è stato trasmesso a questa Corte ex articolo 568 cod. proc. pen. - Rigetto.
Ad avviso del decidente, le prescrizioni dettate nelle predette disposizioni normative sono entrate in vigore il 15/5/08, mentre dagli atti è emerso, in modo incontestabile, che fino al 20/3/09 l'amministrazione comunale non aveva ancora adempiuto al disposto normativo, rendendo inconferente, ai fini della integrazione delle fattispecie contestate, l'ottemperamento alle prescrizioni de quibus in data antecedente all'effettuato controllo da parte della ASL (Omissis), perchè, anche in quella data il relativo termine era abbondantemente decorso.
Va osservato, altresì, in punto di affermata responsabilità del Sindaco, che la definizione di datore di lavoro, contenuta nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 2, ha dato esclusivo rilievo, ai fini della individuazione dei soggetti titolari del debito di sicurezza, al requisito della organizzazione della attività, unito, ovviamente, all'esercizio dei poteri decisionali e di spesa inerenti la stessa.
Nella sua seconda parte l'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto, individua la figura del datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e, a differenza del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, il vigente 81/2008 recepisce, esplicitandolo, lo stabile indirizzo giurisprudenziale secondo il quale è l'organo di vertice delle singole amministrazioni, ovverosia l'organo di direzione politica, a dovere individuare il dirigente, o il funzionario non dirigente, cui attribuire la qualità di datore di lavoro.
Mutuate dal predetto orientamento della Corte di legittimità anche le conseguenze che secondo il dettato del citato decreto derivano dalla omessa individuazione dell'organo politico del dirigente designato ad assumere il debito di sicurezza: in tali casi la qualifica di datore di lavoro continuerà a coincidere con l'organo di vertice medesimo, quindi con il Sindaco.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Ciro - Presidente
Dott. GENTILE Mario - Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere
Dott. MARINI Luigi - Consigliere
Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (Omissis) N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 866/2010 TRIBUNALE di ORISTANO, del 19/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto.
Fatto
Il Gip presso il Tribunale di Oristano, con sentenza del 19/4/2011, a seguito di rito abbreviato, ha dichiarato (Omissis), quale Sindaco del Comune di (Omissis), responsabile dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 17, lettera b) e articolo 18, lettera a), articolo 43, lettera b) per non avere nominato il responsabile del servizio di prevenzione, nè il medico competente per la sorveglianza sanitaria, e per non avere designato i lavoratori addetti al primo soccorso, condannandolo alla pena di euro 1.266,00 di ammenda.
La difesa del prevenuto ha interposto appello, che è stato trasmesso a questa Corte ex articolo 568 cod. proc. pen., avanzando i seguenti motivi:
- omesso esame di circostanze decisive ai fini del decidere, rilevato che il (Omissis) assunse le funzioni di responsabile del servizio prevenzione solo nel marzo 2009, una volta preso atto della indisponibilità da parte della responsabile dell'ufficio tecnico, geom. (Omissis), di assumere le predette funzioni; peraltro, non è ravvisabile dalla corretta lettura del disposto normativo che la qualifica di datore di lavoro nell'ambito degli enti territoriali sia da attribuire al Sindaco;
- la motivazione della impugnata sentenza omette di evidenziare che il Comune di (Omissis), anche in precedenza alla entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 aveva ottemperato alle prescrizioni imposte dal previgente Decreto Legislativo n. 626 del 1994, provvedendo alla nomina del responsabile servizio prevenzione e protezione e del medico cui erano affidati compiti di sorveglianza sanitaria, come evincibile dalla documentazione versata in atti;
- immotivato e ingiustificato diniego delle attenuanti di cui all'articolo 62 c.p., comma 6, visto che l'imputato si è prontamente ed efficacemente adoperato prima del giudizio per elidere o attenuare le conseguenze dannose del reato;
- omessa motivazione giustificativa al diniego della attenuante di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 303.
Diritto
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La argomentazione motivazionale, sviluppata dal decidente, si rivela logica e corretta, sia in ordine alla ritenuta concretizzazione del reato contestato, sia in attinenza alla attribuzione dello stesso in capo al prevenuto.
Il giudice di merito ha evidenziato come dagli atti del fascicolo del p.m. sia emerso che in data 23/3/2009, nel corso di un sopralluogo ispettivo, in materia di sicurezza sul lavoro, eseguito presso la amministrazione comunale di (Omissis), il personale del Dipartimento Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro della Azienda USL n. (Omissis) di Oristano richiese la documentazione relativa agli adempimenti imposti dal Decreto Legislativo n. 180 del 2008 (sulla sicurezza sul lavoro) (ndr. 81/08).
Detta documentazione venne consegnata agli ispettori solo il 10 e il 14/4/2009, e comprendeva la nomina del responsabile del Servizio di Prevenzione aziendale (del 20/3/2009), la nomina del medico competente (del 16/3/2009), gli accertamenti sanitari sui dipendenti (eseguiti il 31/3 e il 19/10/2009), la designazione dei lavoratori addetti al primo soccorso ed alle emergenze (del 20/3/2009), mentre la convenzione per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 fu stipulata con la Consul Sar 2000 il 19/3/09.
Ad avviso del decidente, a giusta ragione, tali elementi già consentono di ritenere provata la responsabilità del prevenuto per le contravvenzioni di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articoli 17 e 18 e articolo 43, lettera b), in quanto le prescrizioni dettate nelle predette disposizioni normative sono entrate in vigore il 15/5/08, mentre dagli atti è emerso, in modo incontestabile, che fino al 20/3/09 l'amministrazione comunale non aveva ancora adempiuto al disposto normativo, rendendo inconferente, ai fini della integrazione delle fattispecie contestate, l'ottemperamento alle prescrizioni de quibus in data antecedente all'effettuato controllo da parte della ASL (Omissis), perchè, anche in quella data il relativo termine era abbondantemente decorso.
Va osservato, altresì, in punto di affermata responsabilità del (Omissis), quale Sindaco del Comune in questione che la definizione di datore di lavoro, contenuta nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 2, ha dato esclusivo rilievo, ai fini della individuazione dei soggetti titolari del debito di sicurezza, al requisito della organizzazione della attività, unito, ovviamente, all'esercizio dei poteri decisionali e di spesa inerenti la stessa.
Nella sua seconda parte l'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto,individua la figura del datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e, a differenza del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, il vigente 81/2008 recepisce, esplicitandolo, lo stabile indirizzo giurisprudenziale secondo il quale è l'organo di vertice delle singole amministrazioni, ovverosia l'organo di direzione politica, a dovere individuare il dirigente, o il funzionario non dirigente, cui attribuire la qualità di datore di lavoro (Cass. 13/6/2007, n. 35137; Cass. 22/6/2005, n. 38840).
Mutuate dal predetto orientamento della Corte di legittimità anche le conseguenze che secondo il dettato del citato decreto derivano dalla omessa individuazione dell'organo politico del dirigente designato ad assumere il debito di sicurezza: in tali casi la qualifica di datore di lavoro continuerà a coincidere con l'organo di vertice medesimo, quindi con il Sindaco.
Non possono trovare ingresso le doglianze relative alla mancata concessione delle attenuanti di cui all'articolo 62 c.p., comma 6, e di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 303, perchè l'imputato, come evidenziato dal giudice di merito, si è attivato ad eliminare le conseguenze del reato solo ed esclusivamente dopo gli accertamenti eseguiti dagli ispettori dell'ASL, ed abbondantemente oltre il termine ex lege previsto dalle norme in contestazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.