Tipologia: Contratto integrativo
Data firma: 1 febbraio 1939
Validità: 15.05.1939 - 15.05.1940
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti le industrie estrattive e Federazione Nazionale Fascista Lavoratori delle industrie estrattive
Settori: Chimici, Miniere di zolfo, Sicilia
Fonte: G.U. 21 maggio 1939, n. 112, p. II
Sommario:
Art. 1. - Definizione delle mansioni affidate alle categorie operaie. Art. 2. -Tabella dei minimi di paga. Art. 3. - Lavoro a cottimo. Art. 4. - Giorni festivi. Art. 5. - Anzianità. Art. 6. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno. |
Art. 7. - Lavori speciali. Art. 8. - Trasferte. Art. 9. - Decorrenza e durata del contratto. Contratto collettivo per la corresponsione di una indennità speciale ai lavoratori all’interno delle miniere carbonifere delle società «Carbonifera Sarda», «Arsa», « Cogne» e «Carbonifera Venetosarda» e della miniera di Ribolla, 24 aprile 1940 |
Contratto collettivo di lavoro per gli addetti alle miniere di zolfo della Sicilia (integrativo del contratto nazionale), 1 febbraio 1939
In Roma, addì 1° febbraio 1939-XVII, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti le industrie estrattive [...] e la Federazione Nazionale Fascista Lavoratori delle industrie estrattive [...], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per gli addetti alle miniere di zolfo della Sicilia, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria mineraria, stipulato il 9 maggio 1937-XV e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni - Supplemento «Contratti collettivi di lavoro» - Fascicolo 164 del 31 ottobre 1937-XVI, allegato n. 1247.
Art. 1. - Definizione delle mansioni affidate alle categorie operaie.
In sottosuolo
[...]
Ragazzi fino a 15 anni, sono adibiti al trasporto a spalla (nei limiti previsti dalla legge) di materiali e minerali all’interno e dall’interno all’esterno e viceversa e a lavori leggeri di manovalanza.
Ragazzi da oltre i 15 anni ai 18 anni: idem.
Esterno
[...]
Ragazzi fino a 15 anni: sono adibiti al trasporto a spalla (nei limiti previsti dalla lègge) di materiali e minerali ed a lavori leggeri di manovalanza.
Ragazzi da oltre ai 15 ai 18 anni : idem.
[...]
Art. 3. - Lavoro a cottimo.
Il lavoro a cottimo è regolato dalle norme contenute nel contratto collettivo nazionale 20 dicembre 1937-XVI, pubblicato sul B.U. del Ministero delle Corporazioni, supplemento per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro, fascicolo 170 del 20 gennaio 1938- XVI (allegato 1298) che ha sostituito l’art. 19 del contratto nazionale per l’industria mineraria e che si riporta in allegato (n. 3). Ad integrazione e completamento del primo comma dell’art. 3 del ricordato contratto nazionale 20 dicembre 1937 si conviene:
a) la comunicazione delle tariffe di cottimo può essere fatta per iscritto o per affissione;
b) ai lavoratori verrà data comunicazione delle caratteristiche fisiche e tecniche del lavoro e dei prezzi unitari mediante un biglietto contenente tali caratteristiche, che - firmato dal Capo Servizio o da chi ne fa le veci - verrà consegnato ad essi oppure al capo compagnia, i quali dovranno sottoscriverne una copia che rimarrà all’azienda ;
[...]
d) il mutamento del sistema di retribuzione sarà comunicato preventivamente dall’azienda all’operaio o agli operai interessati;
[...]
Art. 6. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno.
[...]
Per gli operai lavoranti in turni periodici nei giorni 21 aprile e 28 ottobre valgono le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1938- XVI n. 331 e del relativo accordo interconfederale 27 aprile 1938.
Art. 7. - Lavori speciali.
A termini dell’art. 21 del contratto nazionale per l’industria mineraria nei casi di lavori all’interno eseguiti in condizioni di particolare disagio, le percentuali d’aumento sulle paghe ad economia o sulle tariffe di cottimo saranno le seguenti : in caso di elevata temperatura:
da 35° a 37° = 7 %
da oltre 37° a 40° = 20 %
da oltre 40° = da un minimo del 40 %.
Quando vi sia anche notevole umidità le percentuali di cui sopra saranno raddoppiate.
In caso di soggezione d’acqua (stillicidio continuo, piedi nell’acqua, ecc.) fino a quando l’azienda non avrà provveduto con adeguata protezione ad eliminare il detto particolare disagio, dovrà essere corrisposta una maggiorazione del 10 %.
Agli operai per i quali vi sia l’obbligo dell’uso di speciali maschere nelle lavorazioni ove ciò è necessario per particolari rischi d’ambiente, sarà corrisposto un premio di L. 2 per giornata lavorata.
In caso di presenza di gas tossici in quantità tale da costituire un particolare disagio, fino a quando l’azienda non avrà provveduto ad eliminare il detto particolare disagio dovrà essere corrisposta una maggiorazione che parte da un minimo del 10 %.
Quando l’operaio debba lavorare in gallerie la cui altezza verticale sia inferiore a metri 1,30 sarà corrisposto l’aumento del 10 %.