Cassazione Penale, 11 maggio 2012, n. 17846 - Infortunio ed esclusione di responsabilità per un committente dei lavori di ristrutturazione di una stazione di servizio carburanti


 

 

 

 

 

Responsabilità di un committente (D.A.) dei lavori di ristrutturazione della stazione di servizio carburanti A., di un datore di lavoro della ditta che gestisce l'impianto (V.G.) e di un datore di lavoro della ditta appaltatrice dei lavori (A.S.) per aver cagionato lesioni a P.R., lavoratore dipendente della ditta A.S., il quale veniva investito dalle fiamme mentre effettuava dei lavori di allargamento di un foro adiacente alle cisterne di deposito carburante, procurandosi delle lesioni gravissime consistite in ustioni di secondo e terzo grado del capo, del viso, degli arti superiori e del tronco.

Il Tribunale di Lamezia Terme assolveva tutti gli imputati perchè il fatto non sussiste; la Corte di appello di Catanzaro con ordinanza del 29.05.2006 dichiarava inammissibile l’appello.
La Corte di cassazione in data 1.07.2009 convertiva il ricorso in appello e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per il giudizio.
La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 10.12.2010, in riforma della sentenza in data 18.01.2005 del Tribunale di Lamezia Terme, appellata dalla costituita parte civile nei confronti dei tre imputati, condannava A.S. e V.G. in solido al risarcimento dei danni cagionati a P.R. da liquidarsi in separato giudizio.

Ricorre in Cassazione la parte civile censurando la sentenza in relazione alla omessa declaratoria di responsabilità civile dell'imputato e del responsabile civile A. S.p.A..

Rigetto.

Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilità civile,  l'appaltatore (o il subappaltatore) è, di regola, l’unico responsabile dei danni derivanti a terzi nel corso dell'esecuzione dell'opera, salva la corresponsabilità del committente in presenza di specifiche violazioni di regole di cautela ex art. 2043 cc, ovvero se l'evento è riferibile allo stesso committente (per essere stata l'opera affidata a chi palesemente difettava delle necessarie capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione senza arrecare danno a terzi) o infine in caso di ingerenze nell'attività dell’appaltatore.

Tanto premesso si osserva che nella fattispecie che ci occupa l'A. S.p.a. rivestiva la qualità di committente dei lavori in corso di esecuzione, ma non poteva essere qualificata come "datore di lavoro". Sebbene infatti la predetta società fosse proprietaria dell’impianto in relazione al quale aveva concesso in appalto a terzi (impresa A.) lavori di manutenzione consistenti nella realizzazione di un nuovo impianto di aspirazione e recupero dei vapori, la stessa presso l’impianto medesimo non svolgeva alcuna attività di impresa, né lavoravano suoi dipendenti. Operavano, invece lavoratori alle dipendenze del gestore (il V.) e dell'impresa (l’A.) alla quale i lavori di manutenzione erano stati concessi in appalto.

Non poteva quindi applicarsi nei confronti di D. e del responsabile civile A. s.p.a. l'articolo 7 della legge n.626/1994, che fa obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell’impresa appaltatrice, consistenti nell'informazione adeguata dei singoli lavoratori, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo, nella cooperazione con l'impresa appaltatrice per l'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia ai luogo di lavoro sia all’attività appaltata. Tale disposizione si applica infatti al committente, nella cui disponibilità permane l'ambiente di lavoro. Nel caso di specie invece l'ambiente di lavoro in cui erano in corso i lavori di manutenzione non era nella disponibilità della A. S.p.a. (oggi E. s.p.a.), bensì del V. al quale il predetto impianto di distribuzione dei carburanti era stato concesso in affitto e che era quindi l'unico soggetto legittimato a disporre la sospensione dell'attività dell’impianto per l’intero periodo di esecuzione dei lavori o in occasione degli scarichi di carburante. In tale contesto non può all’evidenza esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, perché, in caso contrario, si verrebbe ad ammettere un suo coinvolgimento indiscriminato e generalizzato in relazione ad infortuni riferibili a lavori oggetto di un contratto di appalto.


 

 

 

Fatto




Con sentenza del 18 gennaio 2005 il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica assolveva A.S., V.G., e D.A. dal reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in danno di P.R. perché il fatto non sussiste. La Corte di appello di Catanzaro con ordinanza del 29.05.2006 dichiarava inammissibile l’appello.

La Corte di cassazione in data 1.07.2009 convertiva il ricorso in appello e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per il giudizio.

La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 10.12.2010, oggetto dei presenti ricorsi, in riforma della sentenza in data 18.01.2005 del Tribunale di Lamezia Terme, appellata dalla costituita parte civile nei confronti dei tre imputati, condannava A.S. e V.G. in solido al risarcimento dei danni cagionati a P.R. da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla rifusione delle spese processuali del presente grado che liquidava in complessivi euro 1.500,00 oltre iva e cpa come per legge.

Ai tre imputati era stato contestato il reato di cui all'articolo 590, 2 e 3 comma cod.pen., aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica, perché, ciascuno con condotte autonome indipendenti, in violazione delle disposizioni indicate nel, capo di imputazione, cagionavano lesioni a P.R. lavoratore dipendente della ditta A.S. il quale veniva investito dalle fiamme mentre effettuava dei lavori di allargamento di un foro adiacente alle cisterne di deposito carburante, procurandosi delle lesioni gravissime consistite in ustioni di secondo e terzo grado del capo, del viso, degli arti superiori e del tronco.

In particolare veniva contestato a D.A. nella sua qualità di committente dei lavori di ristrutturazione della stazione di servizio carburanti A. di non aver fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici nell'ambiente in cui i lavoratori erano destinati ad operare, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza e di non avere coordinato interventi di protezione e prevenzione dei rischi dì esposizione dei lavoratori delle ditte appaltatrici, al fine di eliminare le interferenze tra i lavori delle diverse imprese, coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva a V.G. e a A.S. rispettivamente in qualità di datore di lavoro della Ditta che gestisce l'impianto e datore lavoro della Ditta appaltatrice dei lavori di ristrutturazione, di non avere effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori; inoltre di non avere nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di non avere assicurato che ciascun lavoratore ricevesse formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

La Corte territoriale non ha ravvisato profili di colpa nei confronti di D. in quanto soggetto responsabile dei lavori per conto del committente che non si era ingerito nell'esecuzione degli stessi, non avendo lavoratori dipendenti, dal momento che la stazione di servizio era stata ceduta in affitto al V..,che la esercitava in forma di impresa. Aveva invece ritenuto la responsabilità degli altri due imputati perché, quanto al V., imprenditore gestore dell'area di servizio, lo stesso aveva l'obbligo ai sensi dell'art. 2087 c.c., di garantire nella qualità di datore di lavoro, l'incolumità fisica di quanti prestassero opera nella sua impresa, quanto all'A. per non avere informato il lavoratore dei pericoli incombenti, normalmente connessi alla vita dell'azienda ospitante e per non avere-adottato le necessarie misure di cautela atte a prevenire le conseguenze dannose per le maestranze impiegate.

Avverso la predetta sentenza la parte civile costituita P.R., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione ai soli effetti civili e la censurava in relazione alla omessa declaratoria di responsabilità civile dell'imputato e del responsabile civile A. S.p.A.. Ne chiedeva pertanto l'annullamento limitatamente a tali punti per i seguenti motivi :

- violazione di legge con riferimento agli articoli 40, 41, 43 c.p., 1176 c.c.. , 1 d.lgs. 626/94; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Secondo la parte civile ricorrente erroneamente la corte territoriale aveva escluso la responsabilità del D., addetto al settore manutenzione dell'A. s.p.a., proprietaria dell'impianto gestito dal V. e soggetto committente dei lavori di ristrutturazione, escludendo la responsabilità civile della stessa società pure citata in giudizio, dal momento che era la stessa che stava effettuando la fornitura e lo scarico del carburante sul posto ed era appunto il D., addetto al settore manutenzione dell'A., che era stato designato dalla stessa quale responsabile dell'intervento manutentivo. Ne conseguiva quindi la responsabilità del committente, atteso che nel caso in cui l'opera veniva eseguita all'interno della sua azienda, tale circostanza rendeva doverosa la sua cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione, diversamente da quello che sarebbe accaduto qualora l'esecuzione dei lavori fosse avvenuta al di fuori della sfera di vigilanza e controllo del committente. Pertanto non poteva essere ritenuta sufficiente ad escludere la responsabilità del D. e della stessa la circostanza che la società di carburanti avesse inviato qualche mese prima una scheda che avvisava dei rischi e non avesse propri operai impegnati nell'appalto.

La parte civile lamentava infine che la sentenza impugnata non aveva condannato gli imputati altresì al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e del giudizio di cassazione.

Anche l'imputato A.S., a mezzo del suo difensore, ha censurato l'impugnata sentenza, chiedendone in via principale l'annullamento , in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità dell' impugnazione proposta dalla parte civile con annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza.

Lamentava il ricorrente violazione dell'art.576 c.p.p. in guanto la parte civile aveva proposto effettivamente un atto di impugnazione ai fini penali, rappresentando le richieste ai fini civili soltanto come eventuali.

Lamentava poi difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, in quanto la Corte territoriale aveva ravvisato la sua responsabilità civile, senza indicare la norma violata che avrebbe giustificato la riforma della sentenza emessa nel giudizio di primo grado. La sentenza impugnata avrebbe dovuto invece riconoscere la responsabilità dell'A., che, ai sensi dell'art.7 del D.L.vo 626/94, aveva redatto e conferito all'A. gli ordini di lavoro e che, quindi, ai sensi del comma 2, lett.a), avrebbe dovuto cooperare all' attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi, al fine di eliminare quelli dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Invece l’A. non aveva mai comunicato all'A. e ai suoi operai l'inizio dello scarico del carburante da parte del o dei suoi delegati. Lamentava infine che neppure era stato provato che l'innesco fosse stato determinato dal fatto che i lavori erano continuati anche durante la fornitura del carburante.

L'E. S.p.A., già A. S.p.A., presentava tempestiva memoria e concludeva chiedendo il rigetto, dei ricorsi diretti all'affermazione della sua civile responsabilità.


Diritto




Il ricorso proposto dalla parte civile P.R. non è fondato.

Correttamente infatti la Corte territoriale ha escluso la responsabilità ai fini civili dell'imputato D., in qualità di soggetto responsabile dei lavori per conto del committente e del responsabile civile A. S.p.A.

Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, infatti, (Cass., Sez.4, Sent. n.1479 del 13.11.2009, Rv.246301; Cass, Sez.4, Sent. n.37840 dell'1.07.2009, Rv.245275; Cass., Sez.3, Sent. n.6884 del 18.11.2008, Rv.242735) in tema di responsabilità civile,  l'appaltatore (o il subappaltatore) è, di regola, l’unico responsabile dei danni derivanti a terzi nel corso dell'esecuzione dell'opera, salva la corresponsabilità del committente in presenza di specifiche violazioni di regole di cautela ex art. 2043 cc, ovvero se l'evento è riferibile allo stesso committente (per essere stata l'opera affidata a chi palesemente difettava delle necessarie capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione senza arrecare danno a terzi) o infine in caso di ingerenze nell'attività dell’appaltatore.

Tanto premesso si osserva che nella fattispecie che ci occupa l'A. S.p.a. rivestiva la qualità di committente dei lavori in corso di esecuzione, ma non poteva essere qualificata come "datore di lavoro". Sebbene infatti la predetta società fosse proprietaria dell’impianto in relazione al quale aveva concesso in appalto a terzi (impresa A.) lavori di manutenzione consistenti nella realizzazione di un nuovo impianto di aspirazione e recupero dei vapori, La stessa presso l’impianto medesimo non svolgeva alcuna attività di impresa, né lavoravano suoi dipendenti. Operavano, invece lavoratori alle dipendenze del gestore (il V.) e dell'impresa (l’A.) alla quale i lavori di manutenzione erano stati concessi in appalto. Non poteva quindi applicarsi nei confronti di D. e del responsabile civile A. s.p.a. l'articolo 7 della legge n.626/1994, che fa obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell’impresa appaltatrice, consistenti nell'informazione adeguata dei singoli lavoratori, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo, nella cooperazione con l'impresa appaltatrice per l'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia ai luogo di lavoro sia all’attività appaltata. Tale disposizione si applica infatti al committente, nella cui disponibilità permane l'ambiente di lavoro. Nel caso di specie invece l'ambiente di lavoro in cui erano in corso i lavori di manutenzione non era nella disponibilità della A. S.p.a. (oggi E. s.p.a.), bensì del V. al quale il predetto impianto di distribuzione dei carburanti era stato concesso in affitto e che era quindi l'unico soggetto legittimato a disporre la sospensione dell'attività dell’impianto per l’intero periodo di esecuzione dei lavori o in occasione degli scarichi di carburante. In tale contesto non può all’evidenza esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, perché, in caso contrario, si verrebbe ad ammettere un suo coinvolgimento indiscriminato e generalizzato in relazione ad infortuni riferibili a lavori oggetto di un contratto di appalto.

Parimenti infondata è la doglianza relativa alla mancata condanna degli imputati al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e del giudizio di cassazione, in considerazione dell’alterno esito delle vicende processuali. Infondato è poi il ricorso proposto da A. S.

Premesso che, come ha rilevato la Corte territoriale, che ha citato anche pertinente giurisprudenza di questa Corte sul punto, non sussiste alcuna violazione dell'art. 576 c.p.p., in quanto l’atto di gravame conteneva le indicazioni necessarie in termini di effetti civili perseguiti condizionanti la sua ammissibilità, neppure può ritenersi un difetto di correlazione tra imputazione e sentenza. L'imputato infatti si è adeguatamente difeso, con dovizia di argomentazioni, individuando agevolmente i fatti specifici, con riferimento ai quali l’accusa era stata formulata. La Corte territoriale, d'altra parte, ha, con chiarezza evidenziato le ragioni per cui l’A. doveva ritenersi responsabile ai fini civili delle lesioni subite dal P. Egli infatti, pur essendo nella sua qualità di datore di lavoro, ex art.2087 cc, garante della sicurezza dei lavoratori da lui dipendenti, non aveva informato il P. dei pericoli connessi alla tipologia del lavoro in e dei rischi normalmente connessi alla vita dell'azienda ospitante e non aveva adottato le necessarie misure di cautela atte a prevenire conseguenze dannose per le maestranze. L'attività della persona offesa non era stata esorbitante rispetto alle sue normali incombenze lavorative, né poteva ritenersi che la negligenza del V., che non aveva vietato la prosecuzione dei lavori, potesse escludere il nesso di causalità tra la condotta dell’A. e l'evento.

Infine non può ritenersi condivisibile la tesi del cui non sarebbe stato provato che L'innesco fosse stato determinato dal fatto che i lavori erano continuati anche durante la fornitura del carburante. Sul punto la sentenza impugnata ha fatto riferimento al documento datato 18.05.1998 del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di approvazione dell’intervento di ristrutturazione progettato che aveva individuato quale specifico rischio per la sicurezza dei lavoratori il "pericolo di scoppi e/o esplosione", prescrivendo quali misure di sicurezza l’individuazione dei serbatoi e la delimitazione delle zone di rispetto "con esposizione del divieto di uso di fiamme libere". Assolutamente congrua e adeguata è pertanto la motivazione su tale punto, secondo cui è pacifico che costituisca "causa prevedibile di innesca delle fiamme lo svolgimento dì qualunque attività umana idonea ad interagire con i vapori sprigionati dai carburante nel corso delle operazioni di stivaggio negli appositi serbatoi".

I ricorsi devono essere pertanto rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. In considerazione dell'alterno esito delle vicende processuali si ritiene che debbano essere compensate tra le parti le spese dei giudizi di primo grado e di cassazione.


P.Q.M.



Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali;

dichiara compensate tra le parti le spese dei giudizi di primo grado e di cassazione.