Cassazione Penale, Sez. 3, 04 maggio 2012, n. 16672 - Azienda soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco e omissione del certificato di prevenzione incendi


 

 

Responsabilità per avere attivato un'azienda soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco senza essersi munito del prescritto certificato di prevenzione incendi.

Condannato in primo grado, propone appello l'imputato e l'impugnazione è stata trasmessa a questa Corte - Inammissibile.




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio - Presidente

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. LOMBARDI Alfredo Mar - rel. Consigliere

Dott. GENTILE Mario - Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 



sul ricorso proposto da:

(Omissis), nato a (Omissis);

avverso la sentenza in data 14/10/2009 del Tribunale di Taranto;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MONTAGNA Alfredo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

Fatto



1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto ha affermato la colpevolezza di (Omissis) in ordine al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 36 e articolo 389, comma 1, lettera c), a lui ascritto per avere attivato un'azienda soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco senza essersi munito del prescritto certificato di prevenzione incendi.

Il giudice di merito ha fondato l'accertamento della responsabilità dell'imputato sulle dichiarazioni del teste (Omissis) e sulla base della documentazione acquisita.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello l'imputato e l'impugnazione è stata trasmessa a questa Corte ai sensi dell'articolo 568 c.p.p., u.c..

2.1 Con il primo mezzo di annullamento. Il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'articolo 195 c.p.p., comma 4.

Si deduce che l'affermazione di colpevolezza è stata fondata sulle dichiarazioni del teste (Omissis), vigile del fuoco, che per le sue funzioni non poteva deporre in ordine alle dichiarazioni acquisite da testimoni o dall'indagato, nè quest'ultimo poteva essere sentito senza l'assistenza del suo difensore.

2.2 Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia l'errata applicazione dell'articolo 157 c.p. nella formulazione previgente.

Si deduce che il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato in quanto già verificatasi alla data della pronuncia. Sul punto si deduce che il giudice di merito avrebbe erroneamente tenuto conto, ai fini del calcolo della sospensione del decorso della prescrizione, anche dei rinvii disposti per finalità probatorie.

2.3 Con l'ultimo mezzo di annullamento, denunciando l'errata applicazione della legge penale, viene censurata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Si deduce che, considerata l'esiguità della sanzione pecuniaria inflitta all'imputato, deve ritenersi ingiustificata la concessione del predetto beneficio. La sentenza, peraltro, non contiene alcuna precisazione in ordine alla funzione rieducativa che la sospensione condizionale della pena sarebbe destinata ad avere nel caso in esame.

Diritto



1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1 Rileva la Corte in ordine alla questione pregiudiziale della omessa declaratoria di prescrizione del reato da parte del giudice di merito che il decorso della prescrizione è rimasto sospeso, a seguito di rinvii del dibattimento dalle udienze dell'1/4/2009 al 27/5/2009; dal 27/5/2009 al 24/06/2009 e dal 24/06/2009 al 08/07/2009 per impedimenti dell'imputato o del suo difensore o su richiesta di quest'ultimo con declaratoria di sospensione dei termini per il complessivo periodo di mesi tre e giorni sei, con la conseguenza che la prescrizione del reato, con decorrenza dalla data del fatto (26/01/2005), non si era ancora verificata alla data della pronuncia del giudice di merito (prescrizione ordinaria al 26/07/2009 ai sensi degli articoli 157 e 160 c.p., cui deve aggiungersi il citato periodo di sospensione).

2. Rileva, poi, la Corte che il primo motivo di ricorso è carente del requisito della specificità. Il ricorrente, infatti, non precisa quali siano le dichiarazioni rese dall'imputato o da altri riferite dal teste e la loro incidenza decisiva ai fini dell'affermazione di colpevolezza.

Peraltro, va rilevato che l'attività del vigile del fuoco indicato dal ricorrente si svolgeva nell'ambito di controlli di natura amministrativa, cui non sono applicabili le disposizioni del codice di procedura penale in materia di garanzia della difesa.

2.1 E' manifestamente infondato, infine, l'ultimo motivo di ricorso.

Secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte vi è carenza di interesse dell'imputato a impugnare il punto della sentenza relativo alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non potendo l'interesse consistere nell'intenzione di conservare la possibilità di ottenere in futuro detto beneficio in previsione della commissione di ulteriori violazioni.

Nè, peraltro, l'imputato ha indicato l'esistenza di ragioni di interesse diverse ed attuali per escludere il beneficio concessogli.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., u.c., con le conseguenze di legge, tra cui la preclusione per questa Corte della possibilità di rilevare l'esistenza di cause di non punibilità ex articolo 129 c.p.p..

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.