Cassazione Penale, Sez. 4, 04 maggio 2012, n. 16892 - Infortunio per schiacciamento in enormi tubi di acciaio e responsabilità di un presidente del CDA della ditta datrice di lavoro, di un RSPP e dell'autista di un autoarticolato


 

 

 

Responsabilità per infortunio occorso ad un lavoratore in un cantiere nel quale si stava lavorando per il raddoppio della rete di metanizzazione nelle vicinanze dello svincolo autostradale dell'autostrada A/3; i Carabinieri, giunti sul posto a seguito della segnalazione dell'infortunio, avevano accertato che l'operaio (Omissis) era rimasto schiacciato da enormi tubi di acciaio che stava scaricando da un autoarticolato che li aveva trasportati fino al cantiere. L'operazione eseguita dalla vittima veniva compiuta con l'ausilio di una gru cingolata (cd. sideboom) alla quale dovevano essere assicurati i tubi per essere successivamente posti sul terreno; era stato accertato che l'autista dell'autoarticolato, dipendente della ditta subappaltatrice, sulla base delle dichiarazione dei presenti, una volta giunto in cantiere, aveva fermato il mezzo e spento il motore nel luogo dove avrebbero dovuto essere scaricati i tubi; i due dipendenti della ditta avevano provveduto a liberare i grossi tubi dalle fasce che li assicuravano al pianale del camion; giunta la macchina operatrice condotta dal (Omissis), che doveva sollevare e scaricare i tubi, quest'ultimo aveva segnalato all'autista del camion di spostarlo per metterlo in una posizione che consentisse l'operazione di scarico; l'autista era risalito sul camion per spostarlo mentre la vittima era già salita sul camion per "incravattare" i tubi che dovevano essere scaricati; nel contempo il camion si era avviato e, nel superare un dislivello di circa 15 cm, aveva messo in movimento i tubi, che ormai liberi dalle fasce che li fissavano al pianale e senza che fossero stati collocati i cunei che comunque ne dovevano assicurare la stabilità, incominciarono a rotolare travolgendo e schiacciando il lavoratore.

Furono imputati del reato:

1) l'autista dell'autoarticolato, per aver disancorato il carico e spostato l'automezzo, senza ancorare previamente i condotti trasportati;

2) il presidente del consiglio di amministrazione della ditta datrice di lavoro per non avere formato sufficientemente i dipendenti suindicati, non informandoli adeguatamente dei rischi cui erano esposti e nominando (Omissis) quale addetto al servizio di prevenzione e protezione, senza che lo stesso avesse specifiche competenze in materia, non fornendo i mezzi di protezione, non assicurandosi che le attrezzature fossero correttamente utilizzate, quindi non adottando le necessarie cautele per la stabilità del carico;

3) il suddetto addetto al al servizio di prevenzione e protezione per non avere preteso da parte dei dipendenti l'osservanza delle norme di sicurezza e l'utilizzo dei dispositivi di protezione, per avere accettato l'incarico senza adeguata formazione e per non aver vigilato e coordinato le varie imprese presenti sul luogo, specialmente in presenza del cambiamento del mezzo utilizzato per lo scarico e quindi del sistema di scarico dei tubi.

 

Condannati in primo e secondo grado, ricorrono in Cassazione - il ricorso del primo imputato va dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge di cui in dispositivo; l'impugnata sentenza deve essere annullata nei confronti del secondo imputato, con rinvio per nuova valutazione della sua posizione, in punto di responsabilità; nei confronti del terzo imputato, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, e senza rinvio in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimenti dei danni, con conseguente eliminazione di tale statuizione, e rigetto nel resto del ricorso;


Ricorso del primo imputato (autista dell'autoarticolato) limitato alla sola ritenuta colpevolezza - Inammissibile.

La Corte afferma la manifesta infondatezza della tesi prospettata dal ricorrente secondo cui l'infortunio "de quo" sarebbe riconducibile ad una abnorme ed imprevedibile condotta della vittima per essere salito sui tubi che erano posizionati sul cassone dell'automezzo. "In primis" perchè risulta accertato che il lavoratore era già sull'automezzo allorquando l'imputato risalì a bordo dello stesso avviandone la marcia anche in modo brusco: dunque l'imputato ebbe modo di constatare la presenza del lavoratore in piedi sui tubi sul pianale del rimorchio del veicolo, e, dunque, già tale comportamento si pone all'evidenza in stridente contrasto con le più elementari regole di prudenza, essendo ampiamente prevedibile - addirittura certo - che la condizione di precario equilibrio del lavoratore ne avrebbe provocato la caduta ad un minimo movimento del mezzo. La condotta dell'imputato risulta inoltre inosservante delle generali regole di comportamento dettate dalla normativa sulla circolazione stradale donde la configurabilità, oltre all'aggravante della violazione della normativa antinfortunistica (con particolare riferimento alla Legge n. 626 del 1994 che prevede gli obblighi per i lavoratori), anche dell'aggravante della violazione delle norme sulla circolazione stradale.

 

Ricorso del soggetto designato come RSPP - Le censure in punto di responsabilità non si appalesano idonee a scalfire l'apparato motivazionale dell'impugnata sentenza.

Il soggetto designato responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, ancorchè sia privo di poteri decisionali e di spesa, deve essere ritenuto anch'egli responsabile del verificarsi di un infortunio, ogniqualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.

Pur a voler ipotizzare che possa esservi stata una imprudenza anche del lavoratore, resta il fatto oggettivo del particolare rischio che quella fase di "scarico" avrebbe comportato in relazione all'utilizzo del sideboom. L'imputato era infatti perfettamente a conoscenza della contingente situazione fattuale determinatasi nel cantiere, ben consapevole dei rischi che comportava l'uso del sideboom invece dell'autogrù, ed avendo egli autorizzato l'utilizzo di quel mezzo - di regola adoperato per il posizionamento a terra dei tubi e non per lo scarico degli stessi dal pianale dell'autotreno - conscio che lo scarico dei tubi sarebbe avvenuto con modalità diverse da quelle solite, e tali da non garantire condizioni di assoluta sicurezza per i lavoratori impegnati in quella specifica attività, avrebbe dovuto personalmente verificare che lo scarico dei tubi avvenisse in condizioni di assoluta sicurezza.

 

Ricorso del presidente del consiglio di amministrazione della ditta datrice di lavoro: le doglianze risultano fondate, anche in ordine alla ritenuta colpevolezza, per evidenti vizi motivazionali.

La Corte sottolinea comunque alcuni principi generali fondamentali nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità nel caso di infortunio sul lavoro, con particolare riferimento alla ipotesi di plurime posizioni di garanzia: "se più sono i titolari della posizione di garanzia od obbligo di impedire l'evento, ciascuno è, per intero, destinatario di quell'obbligo".

Ciò premesso, il (Omissis) è stato ritenuto dai giudici del merito titolare di una posizione di garanzia e, in relazione a tale veste, allo stesso erano stati sostanzialmente contestati, come si rileva dal capo di imputazione, tre profili di colpa specifica in verità privi del necessario accertamento.

Per quel che riguarda l'individuazione di una posizione di garanzia in capo al (Omissis), la Corte distrettuale, in applicazione dei principi generali sopra ricordati - e condividendo quanto sostenuto dal Tribunale - ha ritenuto che l'imputato, nonostante la presenza del responsabile per la prevenzione e protezione, fosse anch'egli garante della sicurezza dei lavoratori per la sua posizione apicale come Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

Inoltre, "nel caso di imprese gestite da società di capitali, gli obblighi concernenti l'igiene e la sicurezza del lavoro gravano su tutti i componenti del consiglio di amministrazione. La delega di gestione in proposito conferita ad uno o più amministratori, se specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del consiglio, ma non escluderla interamente".


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIRENA Pietro Anton - Presidente

Dott. ROMIS Vincenz - rel. Consigliere

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. IZZO Fausto - Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sui ricorsi proposti da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

2) (Omissis) N. IL (Omissis);

3) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 1987/2009 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 09/11/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci Vincenzo che ha concluso per inammissibilità del ricorso (Omissis), annullamento con rinvio per (Omissis), annullamento con rinvio per (Omissis) limitatamente al trattamento sanzionatorio e rigetto nel resto;

udito per la parte civile (Omissis), che ha concluso per il rigetto o inammissibilità dei ricorso depositando conclusioni e nota spese;

Udito il difensore avv. (Omissis) per (Omissis) e (Omissis) che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

 



Con sentenza del Tribunale di Palmi del 25.2.2009, (Omissis), (Omissis) e (Omissis) (classe (Omissis)) venivano dichiarati responsabili del reato di omicidio colposo, e condannati: (Omissis) e (Omissis), previa concessione agli stessi delle attenuanti generiche, alla pena di anni due di reclusione ciascuno, e (Omissis) alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione; pena sospesa per (Omissis) e (Omissis), subordinata all'effettivo risarcimento in favore della parte civile, entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza. Era stato ai predetti mosso l'addebito di avere, per colpa, cagionato la morte del lavoratore (Omissis), secondo la seguente contestazione: il (Omissis) nella qualità di autista di un autoarticolato, per aver disancorato il carico e spostato l'automezzo, senza ancorare previamente i condotti trasportati; (Omissis) quale presidente del consiglio di amministrazione della ditta datrice di lavoro del (Omissis), di (Omissis) (cl. (Omissis)), (Omissis) e (Omissis), per non avere formato sufficientemente i dipendenti suindicati, non informandoli adeguatamente dei rischi cui erano esposti e nominando (Omissis) quale addetto al servizio di prevenzione e protezione, senza che lo stesso avesse specifiche competenze in materia, non fornendo i mezzi di protezione, non assicurandosi che le attrezzature fossero correttamente utilizzate, quindi non adottando le necessarie cautele per la stabilità del carico; (Omissis), nella qualità suindicata, per non avere preteso da parte dei dipendenti l'osservanza delle norme di sicurezza e l'utilizzo dei dispositivi di protezione, per avere accettato l'incarico senza adeguata formazione e per non aver vigilato e coordinato le varie imprese presenti sul luogo, specialmente in presenza del cambiamento del mezzo utilizzato per lo scarico e quindi del sistema di scarico dei tubi.

Avverso tale sentenza proponevano appello gli imputati chiedendo l'assoluzione, in subordine la riduzione della pena inflitta. L'atto di gravame proposto nell'interesse di (Omissis) e (Omissis), inoltre, chiedeva riaprirsi l'istruttoria, ove ritenuto indispensabile per il proscioglimento degli imputati, sia in ordine ad acquisizioni documentali che all'espletamento di prove testimoniali ed all'ammissione di una perizia sulle caratteristiche, ai fini della sicurezza, dei mezzi di sollevamento utilizzati in cantiere il giorno del fatto; con il medesimo atto di appello veniva chiesta, altresì, l'esclusione della condizione apposta alla concessa sospensione condizionale della pena.

La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sulla scorta delle acquisizioni documentali e delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale di primo grado, riteneva di poter ricostruire la vicenda come segue:

Così ricostruita la dinamica del tragico infortunio, la Corte distrettuale, in risposta alle deduzioni degli appellanti, confermava l'affermazione di colpevolezza degli imputati, riduceva la pena inflitta agli stessi in primo grado, concedendo anche al (Omissis) (gravato di contestazione di recidiva) le attenuanti generiche e valutando le stesse con giudizio di equivalenza per tutti gli imputati (per come formulato il dispositivo), e dava conto del proprio convincimento con argomentazioni che possono sintetizzarsi come segue: A) con riferimento alla posizione del (Omissis) ed ai motivi di doglianza dallo stesso prospettati, doveva ribadirsi che, come opinato dal primo giudice, la regola di prudenza da adottare imponeva che, a prescindere dall'osservanza del POS ed in ossequio a norme generali di condotta, il mezzo non doveva essere messo in movimento una volta che i tubi erano stati liberati, perchè gli stessi, come poi avvenuto, potevano rotolare giù provocando gravissimi danni a persone e cose, a prescindere che gli operai si trovassero a terra ovvero sui tubi; B) era stata proprio la condotta tenuta dal (Omissis) - il quale aveva messo in movimento il camion con i tubi sganciati - la causa diretta che aveva provocato la tragedia; quest'ultima con tutta probabilità si sarebbe verificata anche se la vittima si fosse trovata a terra in prossimità del camion, dopo avere sganciato i tubi, sicchè anche l'eventuale rifiuto del (Omissis) a scendere dal mezzo appariva ininfluente ai fini della determinazione dell'evento mortale: tale valutazione rendeva evidentemente altrettanto irrilevante accertare se il (Omissis) era stato istruito dal datore di lavoro in ordine alla pericolosità della condotta quel giorno tenuta, poichè se era vero che il dipendente non aveva ricevuto nessuna istruzione in materia di prevenzione degli infortuni e tanto meno in ordine alla pericolosità di quella condotta, comunque il rischio era intuibile per qualunque persona dotata di normale prudenza, sicchè era il (Omissis), in primis, a dover valutare se lo spostamento del mezzo, in quelle condizioni, poteva essere foriero di conseguenze disastrose, quali in concreto poi verificatesi; nè la condotta tenuta dal (Omissis) poteva considerarsi, come sostenuto nell'atto di gravame, frutto di un contegno eccezionale od abnorme del lavoratore medesimo, esorbitante cioè rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute e come tale, dunque, del tutto imprevedibile, poichè, come ovvio e imposto a qualsiasi utente della strada, ogniqualvolta un autista si appresta a muovere il mezzo da lui condotto deve preventivamente assicurarsi che detto movimento non possa incontrare ostacoli o, ancor più, possa costituire un pericolo per eventuali persone che si trovino nel raggio d'azione del veicolo medesimo; C) al (Omissis) potevano concedersi le circostanze attenuanti generiche (negate dal primo giudice in considerazione del precedente a suo carico per truffa), per cui nei suoi confronti la pena andava ridotta ad anni due di reclusione (pena interamente condonata), previo un giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con l'aggravante contestata; D) quanto al (Omissis), andava innanzi tutto evidenziato che in base alla dinamica dei fatti, per come accertata e ricostruita, doveva escludersi che l'incidente si fosse verificato nella fase di trasporto dei tubi, segmento di attività che invece si era completamente concluso, passando alla fase di scarico dei tubi che, infatti, era appena iniziata quando era avvenuto l'evento mortale: la condotta tenuta dall'autista atteneva non ad una fase di trasporto, ma di semplice spostamento del mezzo, per meglio posizionarlo in vista dell'attività lavorativa da esercitarsi nella successiva immediatezza; il teste (Omissis), responsabile anch'egli del servizio di prevenzione e protezione della ditta (Omissis), aveva riferito che il POS prevedeva l'utilizzo, in fase di scarico dei tubi, del sistema dell'autogrù e non del sideboom, perchè solo il primo non obbligava il lavoratore a salire sui tubi, con evidente minore rischio per il prestatore d'opera: dunque, non poteva non concordarsi con il giudice di primo grado, laddove era stato addebitato al (Omissis) uno specifico profilo di colpa per non avere convenientemente vigilato sulla scelta del sistema di scarico adottato la cui opzione, quantunque operata da soggetto specificamente delegato o, eventualmente in assenza del (Omissis), non esimeva certamente costui, in virtù della sua posizione apicale, dall'interessati dell'andamento del cantiere, con specifico riguardo alla posizione della sicurezza, concretamente coinvolta dalla scelta circa l'utilizzo di un sistema di scarico piuttosto che dell'altro; nè poteva considerarsi anomalo ed eccezionale il comportamento del (Omissis) per non essere io stesso sceso dal mezzo, nonostante l'invito rivoltogli in tal senso, posto che detta condotta, pur se provata, non poteva considerarsi atipica, in quanto nell'uso del sideboom era previsto proprio che il lavoratore salisse sul mezzo per imbracare i tubi, sicchè la presenza della vittima sul veicolo doveva ritenersi anzi circostanza assolutamente prevedibile; la condotta dell'autista del mezzo non era stata unica ed esclusiva causa determinante dell'evento dannoso, avendo concorso al verificarsi del sinistro anche l'omissione di controllo da parte del (Omissis) sul sistema di scarico da utilizzarsi da parte del lavoratore: l'uso dell'autogrù avrebbe esposto quest'ultimo quanto meno ad un minor rischio per la propria incolumità, posto che gli avrebbe consentito di effettuare le operazioni richieste, da terra e non dovendo obbligatoriamente salire sul mezzo; nè poteva infine sottacersi che certamente anche l'aspetto relativo alla mancata o insufficiente formazione o informazione dei dipendenti poteva rivestire un rilievo non trascurabile, non essendo state trasmesse ai lavoratori le dovute regole da osservarsi nell'espletamento della loro attività e, sul punto, poteva ritenersi acquisita la prova per come ritenuto nella sentenza impugnata, alla luce delle dichiarazioni rese dal teste (Omissis), impiegato della ditta (Omissis), che avevano trovato conferma nella documentazione in atti e nelle indagini degli Ispettori del Lavoro, da cui non risultavano effettuate specifiche riunioni di formazione in merito all'utilizzazione del sideboom o dei rischi e delle precauzioni da adottarsi nel suo maneggio, sicchè anche l'eventuale imprudenza del (Omissis), che era rimasto sul mezzo nonostante i tubi fossero stati disancorati, non poteva che ricadere in termini di responsabilità sul datore di lavoro che aveva omesso di formare adeguatamente il dipendente sul punto; nessuna smentita era desumibile dagli atti in ordine alla posizione di vertice della società rivestita dall'imputato (Omissis) che non risultava avere negato tale qualità nel corso del giudizio di primo grado, anzi, per come riportato nella sentenza appellata, l'imputato aveva riferito in dibattimento di avere egli, con nota del 5.1.2004, provveduto a delegare il (Omissis) nel settore della sicurezza, così riconoscendo la sua legittimazione attiva sul punto; E) la pena per il (Omissis) poteva essere rideterminata (per come si legge testualmente nella sentenza) "nella misura di cui in dispositivo" (cioè, anni uno e mesi sei di reclusione); F) quanto, poi, alla condizione apposta alla sospensione condizionale della pena, la stessa, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di gravame, si appalesava assolutamente legittima, essendo pienamente aderente al dato normativo (articolo 165 c.p., comma 1); F) per (Omissis), alle considerazioni generali svolte in relazione alla posizione del (Omissis), occorreva aggiungere che: egli era stato delegato dal (Omissis) a rivestire la qualifica, accettata, di addetto al servizio di prevenzione e protezione e lo stesso atto di gravame riconosceva che trattavasi di soggetto dotato delle necessarie competenze tecniche, sicchè, in qualità di diretto e immediato responsabile dell'attività sul cantiere in quel settore, era sicuramente a conoscenza della mancata formazione dei lavoratori specificamente in ordine all'utilizzo del sideboom e ciò nonostante aveva autorizzato il giorno dei fatti l'uso di tale sistema di scarico al posto della gru; nè sussisteva contraddizione concettuale tra la delega conferita al (Omissis) e la posizione apicale rivestita dal datore di lavoro, atteso che, condivisibilmente, era stata configurata una responsabilità concorrente di entrambi gli imputati i quali, ognuno per la loro parte ed in relazione alla specifica posizione rivestita, avevano contribuito, con le azioni ed omissioni loro rispettivamente addebitate, alla causazione dell'evento mortale; anche per (Omissis) appariva equo rideterminare la pena nella medesima misura inflitta al (Omissis), ritenuta congrua ed aderente ai fatti, oltrechè rispettosa dei criteri di cui all'articolo 133 c.p..

Come prima già ricordato, la Corte d'appello nel dispositivo, per come desumibile dalla sua formulazione, esprimeva esplicitamente, per tutti e tre gli imputati, un giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante.

Ricorrono per cassazione gli imputati con censure che possono sintetizzarsi come segue: (Omissis) - 1) Sarebbe mancata la prova della consapevolezza nel (Omissis) che i tubi erano stati disancorati, e sul punto, oggetto di specifica doglianza con i motivi di appello, non vi sarebbe stato alcun vaglio da parte dei giudici di seconda istanza; tra l'altro il disancoraggio sarebbe avvenuto prima del completamento delle operazioni di stazionamento dell'automezzo; 2) dovrebbe considerarsi abnorme ed imprevedibile la condotta della vittima che prima stava a terra e poi improvvisamente, ed in un punto non visibile per l'imputato, era salito sul pianale del mezzo dove erano i tubi; nè rileverebbe quanto osservato dalla Corte d'Appello e cioè che il (Omissis) sarebbe morto ugualmente; 3) la condotta di aver disancorato i tubi non poteva essere addebitata all'imputato in quanto il disancoraggio dei tubi era avvenuto ad opera di (Omissis) (classe (Omissis)) e della stessa vittima.

(Omissis) e (Omissis) (con unico atto di impugnazione) - 1) Asserita insussistenza di profili di colpa avendo la Corte territoriale, nel valutare la posizione dell'autista (Omissis), ritenuto irrilevante accertare se gli operai avessero ricevuto o meno adeguata informazione dovendo ricercarsi il profilo di colpa dell'imputato (Omissis) non all'interno del Piano Operativo di Sicurezza ma nelle normali regole del codice della strada; 2) la Corte non avrebbe valutato che sarebbero stati organizzati dalla ditta corsi di formazione e sarebbe stata fornita ai dipendenti adeguata informazione (in proposito sono stati allegati al ricorso alcuni documenti); 3) in forza della condotta del (Omissis) l'incidente si sarebbe verificato comunque, anche se il (Omissis) si fosse trovato a terra; 4) la Corte di merito avrebbe ricollegato esclusivamente alla condotta colposa del (Omissis) l'evento; 5) sarebbe illogico il ragionamento dei giudici di seconda istanza nella parte in cui sono stati riconosciuti profili di colpa a carico del (Omissis), pur avendo dato atto che: a) in cantiere si usavano sia la gru che il sideboom; b) il giorno del fatto era stato il (Omissis) ad autorizzare l'uso del sideboom; c) le condizioni del luogo - si trattava di un tratto di soli 100 metri e si operava in occupazione di urgenza - non avevano consentito l'allestimento della apposita piazzola in prossimità della pista di lavoro; 6) vengono richiamati documenti e testimonianze a sostegno della tesi secondo cui l'incidente non si sarebbe verificato nella fase di "scarico" bensì in quella del trasporto ancora in atto, per cui sarebbe stato irrilevante accertare la differenza tra l'uso del sideboom e quello della gru: nel rifiuto del (Omissis) di scendere a terra sarebbe ravvisabile una condotta abnorme, da considerarsi causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento; 7) non sarebbe individuabile in capo al (Omissis) una posizione di garanzia nei confronti dell'operaio deceduto, posto che: a) non sarebbe stato il (Omissis), Presidente del Consiglio di amministrazione, a rilasciare la delega al (Omissis), bensì l'Amministratore delegato (Omissis) (al riguardo risulta allegato al ricorso il doc. 20) nominato tale dal Consiglio di Amministrazione come da verbale del 14 giugno 2002; 8) il giorno dell'incidente il (Omissis) era fuori sede già da alcuni giorni; 9) non sarebbero state contestate circostanze aggravanti; 10) la Corte d'Appello avrebbe errato nel riconoscere al (Omissis) ed al (Omissis) le attenuanti generiche in quanto già concesse dal primo giudice; 11) la Corte non avrebbe effettuato gli opportuni calcoli ai fini della determinazione della pena così non consentendo alcun controllo; 12) i giudici del merito sarebbero incorsi in violazione di legge nel subordinare la sospensione condizionale della pena all'integrale risarcimento del danno entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza, non essendo stata indicata l'entità della somma per il risarcimento e nemmeno concessa una somma a titolo di provvisionale (al riguardo vengono ricordati taluni precedenti della giurisprudenza di legittimità).

Diritto



Per ragioni di ordine sistematico - ed avuto riguardo ai profili di colpa ritenuti ravvisabili dai giudici del merito nella condotta di ciascuno degli imputati, appare opportuno esaminare i ricorsi in relazione alle singole posizioni degli imputati stessi.

Ricorso del (Omissis) -.

Il ricorso del (Omissis) - limitato alla sola ritenuta colpevolezza - è inammissibile.

Il ricorrente ha sostanzialmente riproposto le tesi difensive già sostenute in sede di merito e disattese dal Tribunale prima e dalla Corte d'appello poi. Al riguardo giova ricordare che nella giurisprudenza di questa Corte è stato enunciato, e più volte ribadito, il condivisibile principio di diritto secondo cui "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni dei giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'articolo 591, comma 1, lettera c), all'inammissibilità" (in termini, Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000 Ud. - dep. 03/05/2000 - Rv. 216473; CONF: Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, dep. 25/03/2005, Rv. 231708).

E va altresì evidenziato che già il primo giudice aveva affrontato e risolto le questioni sollevate dal (Omissis) seguendo un percorso motivazionale che si distingue per la completezza argomentativa e la puntualità dei riferimenti normativi rilevanti ai fini dell'esame della posizione dello stesso; di tal che, trattandosi di conferma della sentenza di primo grado, i giudici di seconda istanza legittimamente hanno richiamato la diffusa ed articolata motivazione addotta dal Tribunale a fondamento del convincimento espresso, senza peraltro limitarsi ad un semplice richiamo meramente ricettizio a detta motivazione, non avendo mancato di fornire autonome valutazioni ed indicare specifiche risultanze processuali a fronte delle deduzioni dell'appellante: è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (in termini, "ex pturimis", Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994 Ud. - dep. 23/04/1994 - Rv. 197497; conf. Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 Ud. - dep. 05/12/1997 - Rv. 209145).

Per completezza argomentativa, appare opportuno svolgere solo alcune considerazioni per evidenziare la manifesta infondatezza della tesi prospettata dal ricorrente secondo cui l'infortunio "de quo" sarebbe riconducibile ad una abnorme ed imprevedibile condotta del (Omissis) per essere costui salito sui tubi che erano posizionati sul cassone dell'automezzo "governato" dal (Omissis). "In primis" mette conto sottolineare che i giudici del merito, con percorso argomentativo immune da censure perchè saldamente ancorato alle risultanze probatorie specificamente indicate, hanno ritenuto accertato in punto di fatto che il (Omissis) era già sull'automezzo allorquando il (Omissis) risalì a bordo dello stesso avviandone la marcia anche in modo brusco: dunque il (Omissis) ebbe modo di constatare la presenza del (Omissis) in piedi sui tubi sul pianale del rimorchio del veicolo, e, dunque, già tale comportamento si pone all'evidenza in stridente contrasto con le più elementari regole di prudenza, essendo ampiamente prevedibile - addirittura certo - che la condizione di precario equilibrio del (Omissis) ne avrebbe provocato la caduta ad un minimo movimento del mezzo. La condotta del (Omissis) risulta inoltre inosservante delle generali regole di comportamento dettate dalla normativa sulla circolazione stradale secondo cui qualsiasi manovra di guida di un veicolo - ivi compresa quindi quella dell'avvio della marcia dello stesso - deve essere compiuta in condizioni di assoluta sicurezza, poichè non si può porre a repentaglio l'incolumità di coloro che, per qualsiasi motivo - anche con condotte imprudenti o negligenti - possano venire a trovarsi in una qualsiasi situazione di contiguità con il veicolo in movimento: condizioni di sicurezza che il guidatore ha l'obbligo assoluto di verificare, e che, nella concreta fattispecie, erano "ictu oculi" insussistenti avuto riguardo alla presenza di una persona sull'automezzo di cui il (Omissis) era addirittura consapevole. Nè la responsabilità del (Omissis) sarebbe venuta meno nel caso in cui il (Omissis) fosse stato investito mentre era a terra: è stato invero ripetutamente affermato in giurisprudenza - e trattasi di principio assolutamente consolidato - che "in tema di circolazione stradale, il conducente di veicolo deve continuamente ispezionare la strada che sta per impegnare, mantenendo un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada stessa e del traffico e prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada" (Sez. 4, n. 4854 del 30/01/1991 Ud. - dep. 02/05/1991 - Rv. 187055), con l'ulteriore precisazione che alcune delle norme della circolazione stradale, e certamente quelle che si ispirano a criteri di elementare prudenza e diligenza, devono ritenersi applicabili anche in relazione alla circolazione dei veicoli in area privata (cfr. Sez. 4 n. 4705 del 08/01/1991 Ud. - dep. 27/04/1991 - Rv. 187540) e dunque, a maggior ragione, anche nei cantieri di lavoro.

Donde la configurabilità nei confronti del (Omissis), oltre all'aggravante della violazione della normativa antinfortunistica (con particolare riferimento alla Legge n. 626 del 1994 che prevede gli obblighi per il lavoratori), anche dell'aggravante della violazione delle norme sulla circolazione stradale (contestata in fatto); mette conto sottolineare, comunque, che con il capo di imputazione erano stati contestati anche profili di colpa generica: per cui, per consolidata giurisprudenza, ove con la contestazione si faccia riferimento alla colpa generica, è consentito al giudice aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa, a tutela del quale è dettata la normativa sulla correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza ("ex plurimis": Sez. 4, n. 4968/96, imp. Bonetti, RV. 205266; Sez. 4, n. 7704/97, ud. 27/6/1997, RV. 208556).

Per mera completezza di esposizione, si ritiene opportuno svolgere un'ultima considerazione, relativa al trattamento sanzionatorio, anche se al riguardo nulla ha argomentato il ricorrente il quale, come detto, ha limitato le sue doglianze alla ritenuta colpevolezza. Al (Omissis) era stata contestata la recidiva (semplice). Con l'entrata in vigore della Legge n. 251 del 2005, l'articolo 99 c.p. è stato modificato, tra l'altro, anche con la previsione della impossibilità di contestare la recidiva per reati colposi: con la conseguenza che, trattandosi di norma sostanziale più favorevole per l'imputato, successiva al fatto addebitato al (Omissis), la recidiva non poteva essere presa in considerazione. Ed in effetti, la Corte territoriale, pur non avendo esplicitato formalmente l'esclusione della recidiva, in concreto l'ha di fatto esclusa, posto che: a) in motivazione, nel concedere al (Omissis) le attenuanti generiche, negate dal primo giudice anche per il precedente a carico dell'imputato, ha posto in rilievo il non eccessivo allarme sociale di quel precedente; b) ha formulato (nel dispositivo) un giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante per tutti e tre gli imputati (sul punto incorrendo in errore per il (Omissis) ed il (Omissis) avendo operato in proposito, per costoro, una "reformatio in pejus" come di seguito si avrà modo di chiarire esaminando la posizione degli stessi), di tal che, non essendo stata contestata al (Omissis) ed al (Omissis) alcuna recidiva, è di tutta evidenza che (anche) per il (Omissis) il giudizio di comparazione è stato effettuato senza tener conto della recidiva, e quindi solo con l'aggravante relativa alla condotta contestata); c) ha diminuito di sei mesi di reclusione la pena per il (Omissis) ed il (Omissis) (i quali erano stati condannati dal primo giudice a due anni di reclusione, ciascuno, previa diminuzione di un terzo sulla pena base determinata in tre anni di reclusione), mentre ha operato una diminuzione ancor più consistente per il (Omissis), riducendo a due anni di reclusione la pena inflitta dal primo giudice di anni tre e mesi sei di reclusione (di cui sei mesi proprio per la recidiva), eliminando quindi evidentemente anche l'aumento di sei mesi di reclusione che il Tribunale aveva calcolato per la sola recidiva, così calibrando la pena finale per il (Omissis), con un leggero aumento rispetto a quella finale che aveva inteso rideterminare per gli altri due imputati avuto riguardo alla condotta del (Omissis) medesimo, ritenuta dalla Corte territoriale (cfr. pag. 5 della sentenza della Corte stessa) quale causa diretta (ovviamente pur se non esclusiva) che aveva provocato la tragedia.

Ricorso del (Omissis) -.

Le censure in punto di responsabilità non si appalesano idonee a scalfire l'apparato motivazionale dell'impugnata sentenza.

Giova evidenziare, preliminarmente, che, come si rileva agevolmente dal testo della gravata decisione, il primo giudice aveva affrontato e risolto le questioni sollevate dalla difesa del (Omissis) seguendo un percorso motivazionale caratterizzato da completezza argomentativa e dalla puntualità dei riferimenti agli elementi probatori acquisiti e rilevanti ai fini dell'esame della posizione dell'imputato; di tal che, trattandosi di conferma della sentenza di primo grado, i giudici di seconda istanza legittimamente hanno richiamato anche la motivazione addotta dal Tribunale a fondamento del convincimento espresso, senza peraltro limitarsi ad un semplice richiamo meramente ricettizio a detta motivazione, non avendo mancato di fornire autonome valutazioni a fronte delle deduzioni dell'appellante: è principio pacifico in giurisprudenza, come già prima ricordato nell'esaminare il ricorso del (Omissis), quello secondo cui, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione ("ex plurimis", Sez. 3, n. 4700 de 14/02/1994 Ud. - dep. 23/04/1994 - Rv. 197497).

Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali - quali sopra riportati (nella parte narrativa) e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l'infortunio oggetto del processo: la Corte distrettuale, dopo aver analizzato tutti gli aspetti della vicenda (dinamica dell'infortunio e posizione di garanzia del (Omissis)) ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la penale responsabilità dello stesso.

Non sono pertanto ravvisabili i profili di violazione di legge e vizio di motivazione prospettati dal ricorrente. Deve sottolinearsi che, per quel che riguarda l'individuazione dei profili di colpa nella condotta del (Omissis), con il gravame - attraverso la denunzia di asseriti vizi di violazione di legge e di motivazione - sono state in parte riproposte questioni, anche di fatto, già ampiamente dibattute in sede di merito. Orbene i vizi denunciati non sono riscontrabili nella sentenza impugnata, con fa quale la Corte di merito ha dimostrato, come detto, di aver analizzato ogni aspetto essenziale della vicenda, pervenendo, all'esito di un approfondito vaglio di tutta la materia del giudizio, a conclusioni sorrette da argomentazioni adeguate e logicamente concatenate. La Corte territoriale ha puntualmente ragguagliato il giudizio di fondatezza dell'accusa al compendio probatorio acquisito, a fronte del quale non possono trovare spazio le deduzioni difensive, per lo più finalizzate a sollecitare una lettura del materiale probatorio diversa da quella operata dalla Corte distrettuale, ed in quanto tale non proponibile in questa sede. Per completezza argomentativa si impongono solo talune ulteriori precisazioni in relazione alle tesi difensive prospettate dal ricorrente.

Nel ricorso, al fine di ridimensionare l'utilizzo di un mezzo ritenuto inadeguato per lo scarico dei tubi quale il sideboom, sono state svolte ampie ed articolate argomentazioni finalizzate a dimostrare che al momento dell'evento non era iniziata la fase dello "scarico" ma si era ancora in quella del "trasporto". La Corte territoriale ha ritenuto che la fase di trasporto si fosse esaurita e che avesse avuto inizio quella di scarico; orbene tale ricostruzione fattuale non presenta alcuna connotazione di illogicità posto che: l'automezzo guidato dal (Omissis) era stato da costui fermato perchè giunto a destinazione; sul posto era giunto il sideboom, appunto per lo scarico dei tubi; il (Omissis) era stato invitato a posizionare diversamente l'automezzo da lui guidato onde consentire all'operatore del sideboom di effettuare lo "scarico" nella pista di pertinenza. Dunque non è da ravvisare alcuna illogicità nell'affermazione della Corte secondo cui, nel contesto così descritto, lo spostamento del mezzo, dopo che lo stesso era stato fermato, era da considerarsi quale mero posizionamento da ricomprendersi nella fase dello "scarico";
peraltro, già l'arrivo e la presenza sul posto del sideboom corrobora l'assunto che ci si trovava ormai nella fase operativa dello "scarico" dei tubi. A ciò aggiungasi "ad abundantiam" che, per come affermato nello stesso ricorso (e per come di seguito si avrà ancora modo di dire nell'esaminare la posizione del (Omissis)), le contingenti circostanze fattuali comportavano l'uso del sideboom non essendovi spazio sufficiente per la predisposizione di una "piazzola" indispensabile per l'utilizzo dell'autogrù. Quanto alla posizione di garanzia del (Omissis), non sussistono dubbi di sorta al riguardo, posto che risulta documentalmente provato, e non contestato dal (Omissis), che quest'ultimo era stato specificamente delegato quale addetto al servizio di prevenzione e protezione e lo stesso atto di appello aveva riconosciuto che trattavasi di soggetto dotato delle necessarie competenze tecniche. Il (Omissis) era dunque l'immediato responsabile dell'attività sul cantiere, direttamente portatore di un proprio livello di gestione e responsabilità che, per quel che qui interessa, riguardava anche l'organizzazione generale della sicurezza del cantiere. Perfettamente a conoscenza della contingente situazione fattuale determinatasi nel cantiere, ben consapevole dei rischi che comportava l'uso del sideboom invece dell'autogrù, ed avendo egli autorizzato l'utilizzo di quel mezzo - di regola adoperato per il posizionamento a terra dei tubi e non per lo scarico degli stessi dal pianale dell'autotreno - il (Omissis), conscio che lo scarico dei tubi sarebbe avvenuto con modalità diverse da quelle solite, e tali da non garantire condizioni di assoluta sicurezza per i lavoratori impegnati in quella specifica attività, avrebbe dovuto personalmente verificare che lo scarico dei tubi avvenisse in condizioni di assoluta sicurezza. Nel momento in cui autorizzò l'uso del sideboom, il (Omissis) si assunse dunque la piena responsabilità - che comunque già gli derivava dalla posizione di garanzia - delle modalità di espletamento di quella fase di lavoro; ed in presenza di qualsiasi dubbio o perplessità circa le condizioni di assoluta sicurezza per i lavoratori impegnati in quella specifica attività, avrebbe dovuto sospendere quella fase lavorativa ed informare il datore di lavoro della situazione venuta a crearsi, posto che il suo ruolo di garante, non solo per la delega ricevuta ma ancor più per la sua presenza in tale veste su quel cantiere, comportava una concreta e puntuale azione di controllo delle condizioni di sicurezza.

Il soggetto designato responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, ancorchè sia privo di poteri decisionali e di spesa, deve essere ritenuto anch'egli responsabile del verificarsi di un infortunio, ogniqualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione. In sostanza, nella fattispecie il (Omissis) aveva assunto un ruolo equiparabile anche al coordinatore per l'esecuzione dei lavori posto che l'attività lavorativa in cantiere coinvolgeva più ditte (l'autista dell'automezzo sul quale erano i tubi da scaricare, (Omissis), classe (Omissis) - il cui ricorso è stato innanzi esaminato - era infatti dipendente della ditta subappaltatrice " (Omissis) S.a.s di (Omissis)"): orbene è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5 "ha i compiti: (a) di verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza; (b) di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), piano complementare di dettaglio del PSC, che deve essere redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere; (c) di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, di vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni" (cfr.7 in termini, Sez. 4, n. 18472 del 04/03/2008 Ud. - dep. 08/05/2008 - Rv. 240393). Siffatti profili di colpa ravvisabili nella condotta posta in essere dal (Omissis) sul cantiere al momento del fatto, così individuati ed accertati, ed avuto riguardo alla loro rilevanza nell'eziologia dell'infortunio, rendono anche del tutto irrilevante e superflua, quanto alla specifica posizione del (Omissis) stesso, la questione concernente la formazione e l'informazione dei lavoratori, avendo egli in prima persona impartito, il giorno dei mortale infortunio, le disposizioni circa le modalità dell'espletamento delle operazioni di scarico dei tubi.

Non trova poi riscontro nell'impugnata sentenza l'affermazione difensiva secondo cui la Corte di merito avrebbe ricollegato esclusivamente alla condotta colposa del (Omissis) l'evento: la Corte distrettuale ha solo vagliato singolarmente le tre posizioni, sottolineando anzi specificamente la ritenuta riconducibilità dell'evento alle condotte anche del (Omissis) e del (Omissis) (pag. 8 della sentenza), pur evidenziando i macroscopici profili di colpa ravvisati nella condotta del (Omissis) (come prima ricordato esaminando il ricorso di quest'ultimo). Parimenti non condivisibile è l'affermazione difensiva secondo cui il (Omissis) sarebbe rimasto comunque vittima dell'infortunio anche se si fosse trovato a terra e non sull'automezzo condotto dal (Omissis); mette conto sottolineare che la Corte di merito non si è espressa in proposito in termini di certezza ma di "probabilità", e, chiaramente, muovendo pur sempre dal presupposto dell'uso del sideboom e delle condizioni fattuali che si erano determinate: la Corte stessa non ha di certo affermato che l'evento si sarebbe comunque verificato se il (Omissis) si fosse trovato a terra e con l'utilizzo dell'autogrù invece del sideboom.

Nè giova al ricorrente evocare un'asserita condotta abnorme del (Omissis) per essere costui rimasto insensibile alla richiesta rivoltagli dal conducente del sideboom di scendere dal pianale dell'automezzo alla cui guida era il (Omissis). Ed invero non può certo definirsi del tutto abnorme - al punto da essere idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta del (Omissis) e l'evento - il rifiuto del (Omissis) di scendere a terra, posto che era stato autorizzato (proprio dal (Omissis)) l'uso del sideboom che, a differenza della gru, comportava proprio la presenza dell'operaio sul pianale del mezzo dove erano i tubi da scaricare. E, pur a voler ipotizzare che possa esservi stata - oltre alla condotta, pacificamente colposa, del (Omissis), tanto da essere stato imputato e legittimamente condannato - una imprudenza anche del lavoratore (Omissis) per essere rimasto sull'automezzo sul cui pianale erano collocati i tubi da scaricare, resta il fatto oggettivo del particolare rischio che quella fase di "scarico" avrebbe comportato in relazione all'utilizzo del sideboom autorizzato dal (Omissis): e ciò è sufficiente ad integrare il nesso di causalità essendo ben nota e assolutamente pacifica la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la eventuale imprudenza del lavoratore non elide il nesso di causalità allorchè l'incidente si verifichi a causa del lavoro svolto e per l'inadeguatezza delle misure di prevenzione. è evidente, infatti, che la prospettazione di una causa di esenzione da colpa che si richiami alla condotta imprudente del lavoratore, non rileva allorchè chi la invoca versa in re illicita, per non avere negligentemente impedito l'evento lesivo, che è conseguito, nella specie, dall'avere la vittima operato in condizioni di rischio a lui certo non imputabili. Tanto meno la causa esimente è invocabile, se la si pone, come nel caso di specie, alla base del proprio errore di valutazione, assumendo che il sinistro si è verificato non perchè si sia tenuto un comportamento antigiuridico, ma sol perchè vi sarebbe stato, da parte della vittima, il rifiuto di scendere dall'automezzo sul quale peraltro avrebbe dovuto comunque salire per agganciare i tubi al sideboom. Il rilievo difensivo, dunque, non serve a scagionare l'imputato, in quanto chi è responsabile della sicurezza del lavoro deve avere sensibilità tale da rendersi interprete, in via di prevedibilità, del comportamento altrui. In altri termini, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte dei lavoratori non è invocabile, non solo per la illiceità della propria condotta omissiva, ma anche per la mancata attività diretta ad evitare l'evento, imputabile a colpa altrui, quando si è nella possibilità di impedirlo. è il cosiddetto "doppio aspetto della colpa", secondo cui si risponde sia per colpa diretta sia per colpa indiretta, una volta che l'incidente dipende dal comportamento dell'agente, che invoca a sua discriminante la responsabilità altrui. è da osservare, peraltro, che la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non solo dai rischi derivanti da incidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire dalla sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze alle istruzioni o prassi raccomandate, purchè connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa. è stato affermato dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte il condivisibile principio giuridico che, in caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale esclusiva può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi anche alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio di siffatto comportamento. Alla stregua di tale principio, la doglianza difensiva in esame non ha ragion d'essere, non potendo considerarsi l'eventuale imprudenza della vittima (prospettata dal ricorrente) imprevedibile ed abnorme, tale da interrompere il rapporto di causalità con l'evento infortunistico, essendo questo nella specie riconducibile, soprattutto, alla condotta del (Omissis) quale sopra descritta.



Ciò posto in punto di responsabilità, va invece rilevata la fondatezza delle doglianze del (Omissis) (nonchè del (Omissis) la cui posizione sarà peraltro di seguito esaminata) relativamente al trattamento sanzionatorio, sia pure sotto un profilo non compiutamente esplicitato con il ricorso ma che ben deve essere rilevato essendo stato con il ricorso censurata la statuizione della Corte d'Appello concernente le attenuanti generiche ed il calcolo per la determinazione della pena.

Il primo giudice aveva concesso al (Omissis) ed al (Omissis) le attenuanti generiche (negandole al (Omissis)) e, pur non avendo esplicitato il giudizio di comparazione con l'aggravante (della violazione della normativa antinfortunistica), aveva condannato i predetti alla pena di due anni di reclusione applicando sulla pena base, quale determinata in tre anni di reclusione, la diminuzione di un terzo: dunque, il Tribunale aveva di fatto ritenuto prevalenti le concesse attenuanti sull'aggravante. Orbene, la Corte d'appello ha riconosciuto anche al (Omissis) le attenuanti generiche, e nel dispositivo della sentenza (sia quello letto in udienza, sia quello della sentenza-documento) ha tuttavia formulato un giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante per tutti e tre gli imputati (e non solo per il (Omissis)); vero è che la Corte territoriale ha diminuito la pena inflitta agli imputati dal primo giudice, ma è altresì vero che i giudici di seconda istanza hanno operato detta diminuzione muovendo, per il (Omissis) ed il (Omissis), da un errato giudizio di equivalenza, formulato nel dispositivo letto in udienza (e quale trascritto nella sentenza-documento). Per pacifica giurisprudenza, il "decisum" della sentenza è quello che si rileva dal dispositivo letto in pubblica udienza in quanto rappresenta l'espressione della volontà del giudice; di tal che, in presenza di detta statuizione, non può in assoluto escludersi che la diminuzione della pena, per il (Omissis) ed il (Omissis), avrebbe potuto essere anche più rilevante ove fosse stato tenuto presente quel giudizio di prevalenza già sostanzialmente formulato dal Tribunale e che non poteva essere modificato "in pejus" in mancanza di impugnazione del P.M.; nè può sottacersi che il giudizio di comparazione di sola equivalenza (piuttosto che di prevalenza) - quale affermato nel dispositivo (e quindi nel "decisum") dell'impugnata sentenza - inciderebbe in maniera rilevante anche sul termine di prescrizione (dovendo trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 157 c.p. nella formulazione antecedente alla riforma di cui alla Legge n. 251 del 2005 - tenuto conto della data del reato e delle disposizioni transitorie della legge citata - in quanto più favorevoli): mette conto precisare al riguardo che alla odierna udienza, pur a voler tener conto di una valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche, non sarebbe ancora maturato il termine massimo di prescrizione avuto riguardo alla sospensione del decorso del termine prescrizionale quale risulta dagli atti). Sul punto l'impugnata sentenza deve essere quindi annullata con rinvio per nuova valutazione.

Per completezza espositiva, è bene sottolineare che - contrariamente a quanto sostenuto con il ricorso - agli imputati è stata formalmente e ritualmente contestata l'aggravante della violazione della normativa antinfortunistica come si rileva dal capo di imputazione; ed è priva di qualsiasi giuridico fondamento la tesi sostenuta dal comune difensore del (Omissis) e del (Omissis) nel corso della discussione all'odierna udienza, secondo cui l'aggravante stessa sarebbe venuta meno in conseguenza della declaratoria di prescrizione delle contravvenzioni relative alle violazioni antinfortunistiche specificamente contestate al (Omissis), pronunciata già dal primo giudice. Vale comunque in proposito, "ad abundantiam", quanto già prima osservato, esaminando la posizione del (Omissis), circa la contestazione in fatto di profili di colpa specifica e la riconducibilità, nell'ambito della contestata colpa generica, anche di profili di colpa specifica ove non esplicitati con il capo di imputazione (si veda la giurisprudenza in materia sopra richiamata).

Hanno altresì errato i giudici del merito nel subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento dei danni, posto che non è stato fissato alcun quantum risarcitorio; nella giurisprudenza di questa Corte è stato condivisibilmente precisato, e più volte ribadito, che "in tema di sospensione condizionale della pena subordinata ad obblighi del condannato, l'articolo 165 cod. pen. si ispira ai principi di legalità e tassatività e pertanto la subordinazione può essere disposta solo con riferimento a prestazioni certe e determinate in modo da assicurare l'esatta corrispondenza tra obbligo imposto e suo corretto adempimento, di talchè non si può ancorare la sospensione condizionale della pena ad una condanna generica al risarcimento del danno, che sarebbe di impossibile adempimento senza una ulteriore pronuncia" (in termini, "ex plurimis", Sez. 2, n. 6957 del 13/05/1998 Ud. - dep. 10/06/1998 - Rv. 211105). Detta statuizione deve essere pertanto eliminata previo annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza sul punto.

Ricorso del (Omissis) -.

Certamente più complessa è la posizione del (Omissis) le cui doglianze di vizio motivazionale risultano fondate anche in ordine alla ritenuta colpevolezza, nei termini di seguito indicati.

Prima di procedere al vaglio delle tesi difensive prospettate dal ricorrente, appare opportuno ricordare quelli che sono i principi basilari affermati nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità nel caso di infortunio sul lavoro, con particolare riferimento alla ipotesi di plurime posizioni di garanzia assunte da diversi soggetti nell'ambito dell'azienda alle cui dipendenze lavorava l'infortunato al momento dell'evento; principi che si ritiene di dover ribadire anche in relazione alla vicenda che ne occupa.

Il compito del datore di lavoro è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori - e dalla conseguente necessità di adottare certe misure di sicurezza - alla predisposizione di queste misure (con obbligo, quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, di mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore), e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alla misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle. Il datore di lavoro deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore, e non deve perciò limitarsi ad informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro (cfr., Sez 4, 3 marzo 1995, Grassi). Sul punto ebbero modo di intervenire anche le Sezioni Unite di questa Corte enunciando il principio secondo cui "al fine di escludere la responsabilità per reati colposi dei soggetti obbligati Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ex articolo 4 a garantire la sicurezza dello svolgimento del lavoro, non è sufficiente che tali soggetti impartiscano le direttive da seguire a tale scopo, ma è necessario che ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza" (conf, Sez. 4, 25.9.1995, Morganti, secondo cui le norme antinfortunistiche impongono al datore di lavoro una continua sorveglianza dei lavoratori allo scopo di prevenire gli infortuni e di evitare che si verifichino imprudenze da parte dei lavoratori dipendenti). "Se più sono i titolari della posizione di garanzia od obbligo di impedire l'evento, ciascuno è, per intero, destinatario di quell'obbligo, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente e adeguatamente intervenuto. Se uno dei garanti è intervenuto e l'altro o gli altri, resi edotti dell'intervento e del tipo di intervento, hanno le capacità tecniche per rendersi conto dei limiti, delle insufficienze di quell'intervento, gli stessi non hanno il diritto di confidare nell'efficacia di quel precedente intervento, anche se effettuato da chi aveva specifiche capacità tecniche, sicchè versano in colpa se confidano nello stesso" (in termini, "ex plurimis", Sez. 4, n. 4793 del 06/12/1990 Ud. - dep. 29/04/1991 - Rv. 191802: conf: Sez. 4, n. 8593 del 22/01/2008 Ud. - dep. 27/02/2008 - Rv. 238936; Sez. 4, n. 46515 dei 19/05/200 Ud. -dep. 01/12/2004 - Rv. 230398).

Ciò premesso, occorre ora rapportare i suddetti principi - ai quali i giudici hanno correttamente ancorato la ritenuta responsabilità del (Omissis) - alla posizione del (Omissis).

Innanzi tutto devono intendersi qui integralmente richiamate tutte le argomentazioni già precedentemente svolte esaminando il ricorso del (Omissis) in ordine alle tesi comuni ai due ricorrenti, con particolare riferimento alle prospettazioni difensive relative alle condotte del (Omissis) (cl. (Omissis)) e del (Omissis), nonchè alla individuazione della fase lavorativa in atto allorchè si verificò l'evento.

Il (Omissis) è stato ritenuto dai giudici del merito titolare di una posizione di garanzia e, in relazione a tale veste, allo stesso erano stati sostanzialmente contestati, come si rileva dal capo di imputazione, tre profili di colpa specifica che possono così sintetizzarsi: a) non aver formato in maniera sufficiente ed adeguata i propri dipendenti (Omissis), (Omissis) (cl. (Omissis)), (Omissis) e (Omissis) e non aver informato gli stessi dei rischi specifici cui erano esposti in relazione all'attività svolta; b) avere nominato come addetto al servizio di prevenzione e protezione (Omissis) senza che lo stesso avesse specifiche competenze in materia; c) non aver adottato le necessarie misure precauzionali in relazione alla specifica attività dello scarico dei tubi, in particolare in relazione all'utilizzo del sideboom.

Per quel che riguarda l'individuazione di una posizione di garanzia in capo al (Omissis), la Corte distrettuale, in applicazione dei principi generali sopra ricordati - e condividendo quanto sostenuto dal Tribunale - ha ritenuto che il (Omissis), nonostante la presenza del (Omissis) quale responsabile per la prevenzione e protezione, fosse anch'egli garante della sicurezza dei lavoratori per la sua posizione apicale come Presidente del Consiglio di Amministrazione della società e per aver egli rilasciato la delega al .

Orbene, al riguardo il ricorrente ha opposto che la Corte di merito avrebbe disatteso specifiche risultanze documentali acquisite agli atti, ed in particolare la nomina di (Omissis) quale amministratore delegato ed il rilascio della delega al (Omissis) ad opera proprio del (Omissis) e non da parte di esso ricorrente: trattasi di documenti allegati anche al ricorso. Tali prospettazioni difensive non risultano essere state specificamente vagliate dalla Corte distrettuale che, quanto al secondo punto in particolare, ha evocato la sentenza di primo grado nella quale si affermava che lo stesso (Omissis) avrebbe ammesso di aver rilasciato la delega al (Omissis): a maggior ragione sarebbe stato dunque doveroso per i giudici di secondo grado esaminare il documento "de quo" (che presenta peraltro una sigla e non una firma per esteso) per le opportune considerazioni. Per quel che riguarda il profilo di colpa contestato con il capo di imputazione, circa il rilascio di delega a persona non idonea, in proposito la Corte d'appello non si è soffermata, e non ha contrastato l'affermazione dell'appellante (ricordata in sentenza dalla stessa Corte) secondo cui il (Omissis) era persona dotata di adeguate capacità in relazione al contenuto della delega conferitagli. Quanto alla nomina del (Omissis) come amministratore delegato, trattasi di documento che appare in verità di significato neutro perchè dal suo esame non si rileva il conferimento di poteri ed incombenze concernenti il settore della sicurezza sul lavoro.

Ma, a prescindere da quanto appena argomentato, la veste di garante per (Omissis) deve ritenersi certamente riconducibile al suo ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, trattandosi di società di capitali (era infatti una s.p.a.). Nella giurisprudenza di legittimità è stato invero condivisibilmente precisato che "nel caso di imprese gestite da società di capitali, gli obblighi concernenti l'igiene e la sicurezza del lavoro gravano su tutti i componenti del consiglio di amministrazione. La delega di gestione in proposito conferita ad uno o più amministratori, se specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del consiglio, ma non escluderla interamente, poichè non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega" (in termini, Sez. 4, n. 988 del 11/07/2002 Ud. - dep. 14/01/2003 - Rv. 226999). Certo, nella valutazione globale della rilevanza dei profili di colpa, non è di poco momento accertare se la delega fu materialmente conferita al (Omissis) dal ricorrente (Omissis) o da (Omissis); trattandosi di circostanza comunque rivelatrice di specifica ingerenza nella gestione della sicurezza dell'ambiente di lavoro.

Ciò detto in ordine alla posizione di garanzia del (Omissis), bisogna ora esaminare i motivi di ricorso relativi ai profili di colpa.

In proposito, i rilievi di vizio motivazionale mossi dal ricorrente all'impugnata sentenza colgono certamente nel segno.

L'addebito di omessa adeguata formazione ed informazione dei lavoratori è stato dalla Corte territoriale ritenuto provato con formulazioni che tuttavia non danno conto delle specifiche deduzioni ed allegazioni sottoposte al vaglio della Corte stessa e riproposte in questa sede con il richiamo alla documentazione di riferimento allegata al ricorso nel rispetto del principio dell'autosufficienza dell'atto di impugnazione; documentazione che, secondo la prospettazione difensiva, darebbe prova di riunioni, svolte per formare ed informare i dipendenti anche sull'uso del sideboom: con tale documentazione la Corte d'Appello si sarebbe dovuta confrontare, eventualmente anche solo per disattenderla ove ritenuta inidonea a scalfire l'impianto accusatorio. Al riguardo, la Corte d'Appello di Reggio Calabria si è limitata ad affermare che l'assunto difensivo era risultato privo di riscontro probatorio in base ai documenti acquisiti ed alle indagini degli Ispettori del Lavoro, senza peraltro fornire alcuna specifica indicazione circa i documenti esaminati. Giova in proposito ricordare che deve ritenersi viziata per carenza di motivazione la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado, ove non dia conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, ed ometta quindi di argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi (cfr. in tal senso, "ex plurimis": Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005 Ud.- dep. 16/02/2006 - Rv. 233082; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008 Ud. -dep. 15/09/2008 - Rv. 241188).

Al (Omissis) era stato poi addebitato di aver rilasciato la delega per la responsabilità del servizio di prevenzione e protezione al (Omissis), soggetto non idoneo, per le sue capacità tecniche, a ricoprire tale ruolo. Su tale profilo di colpa, come prima accennato, la Corte d'Appello non si è espressa essendosi limitata in sentenza ad evidenziare che gli appellanti avevano dato atto dell'affidabilità del (Omissis) a svolgere il ruolo affidatogli in quanto soggetto dotato delle necessarie capacità tecniche.

La lacuna motivazionale più vistosa, e certamente rilevante per la posizione del (Omissis), è riscontrabile certamente nella parte in cui la Corte distrettuale, nel ravvisare nella condotta del (Omissis) profili di colpa concernenti la mancata predisposizione di adeguate misure precauzionali in relazione all'utilizzo del sideboom, ha evidentemente ritenuto di coinvolgere anche il (Omissis) - sia pure muovendo dalla posizione di garanzia dello stesso - nella scelta dell'uso del sideboom il giorno in cui si verificò il tragico incidente.

La stessa Corte, invero, ha ritenuto non contestabili le seguenti circostanze evidenziate dalla difesa: a) il giorno del fatto il (Omissis) era in altra sede, dove pare si trovasse già da alcuni giorni; b) l'uso del sideboom fu autorizzato dal (Omissis), peraltro anche specificamente delegato quale responsabile per la prevenzione e protezione; c) in cantiere vi era la disponibilità sia di gru che di sideboom. Mette poi conto sottolineare che secondo la tesi difensiva, corroborata dai documenti prodotti, si sarebbero verificate situazioni fattuali contingenti tali da indurre a privilegiare l'uso del sideboom, rispetto alla gru, anche per la mancanza di spazio sufficiente per predisporre una piazzola per l'uso della gru.

Orbene, su tale punto la Corte distrettuale non si è in alcun modo soffermata, omettendo qualsiasi valutazione al riguardo che - se assolutamente ininfluente per la posizione del (Omissis) tenuto conto della sua posizione di garanzia e della sua presenza sul posto, e della conseguente possibilità per il medesimo, come si è avuto modo di dire in precedenza, di adottare tutte le cautele del caso ed eventualmente anche di sospendere l'attività lavorativa per avere ragguagli dai vertici aziendali - era invece di decisiva importanza per la posizione del (Omissis). Ed invero, essendo il (Omissis) a conoscenza della disponibilità in cantiere di autogrù e sideboom, e non trovandosi egli sul posto dove invece vi era un soggetto specificamente delegato alla sicurezza (il (Omissis)), i giudici del merito avrebbero legittimamente potuto ritenere configurabile il coinvolgimento anche del (Omissis) nella responsabilità dell'evento solo ove fosse risultato accertato che egli era stato informato compiutamente della situazione del momento ed aveva avallato l'uso del sideboom senza altresì assicurarsi che tali modalità per lo scarico dei tubi non avrebbero determinato condizioni di pericolo per i lavoratori. Tale indispensabile accertamento, come detto, è invece mancato, e quindi la sentenza impugnata deve essere annullata per il (Omissis) anche in punto di responsabilità, in ordine agli aspetti così precisati, con rinvio per nuova valutazione in proposito.

Quanto alle doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio e la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'effettivo risarcimento in favore della parte civile, trattasi di censure che restano evidentemente assorbite dall'accoglimento del motivo relativo all'affermazione di colpevolezza, ma ovviamente vale in proposito, in via di diritto, quanto innanzi precisato per il (Omissis).

Conclusivamente: il ricorso del (Omissis) va dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge di cui in dispositivo; nei confronti del (Omissis), l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, e senza rinvio in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimenti dei danni, con conseguente eliminazione di tale statuizione, e rigetto nel resto del ricorso; l'impugnata sentenza deve essere annullata nei confronti del (Omissis), con rinvio per nuova valutazione della sua posizione, in punto di responsabilità (con assorbimento delle altre censure, ma fermo restando comunque anche per il (Omissis) quanto già detto per il (Omissis) in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla illegittimità della statuizione della subordinazione della sospensione condizionale della pena all'avvenuto risarcimento dei danni); sul fronte delle statuizioni civili, il (Omissis) ed il (Omissis) vanno condannati in solido a rifondere alle parti civili (Omissis), (Omissis), (Omissis) e (Omissis), le spese relative a questo giudizio che si liquidano in euro 3.800,00, oltre I.V.A. e C.P.A. a favore dei primi tre ed in euro 2.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A. in favore del quarto; mentre, quanto al rapporto tra il (Omissis) e le parti civili, il giudice del rinvio provvederà alle relative spese anche per questo giudizio.

P.Q.M.



Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (Omissis) con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio; annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti di (Omissis) limitatamente al giudizio di comparazione fra le circostanze del reato ed al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della medesima Corte d'Appello; annulla, altresì, senza rinvio la sentenza stessa nei confronti del (Omissis) in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento dei danni, statuizione che elimina; rigetta il ricorso del (Omissis) nel resto; dichiara inammissibile il ricorso di (Omissis) e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende; condanna i predetti (Omissis) e (Omissis) alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili (Omissis), (Omissis), (Omissis) e (Omissis), le spese relative a questo giudizio e liquida ai primi tre la somma di euro 3.800,00, oltre I.V.A. e C.P.A. e al quarto la somma di euro 2.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A..