Tipologia: CCNL
Data firma: 3 febbraio 1962
Validità: 03.02.1962 - 31.07.1964
Parti: Associazione nazionale tra gli industriali degli oli da semi e Filcep-Cgil, Federchimici-Cisl, Uilchimici-Uil e Federazione nazionale lavoratori chimici-Cisnal e Federazione autonoma italiana lavoratori chimici e saponieri-Cisal
Settori: Agroindustriale, Oli semi, Industria

Sommario:

Parte prima - Regolamentazione per i lavoratori aventi qualifica operaia
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti, residenza e domicilio.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Classificazione dei lavoratori.
• Accordo di settore 27 luglio 1962,
Art. 5. - Cumulo di mansioni.
Art. 6. - Passaggio di mansioni.
Art. 7. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 8. - Istruzione professionale.
Art. 9. - Abiti da lavoro.
Art. 10. - Orario normale di lavoro.
Art. 11. - Disposizioni per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Art. 12. - Sospensione ed interruzione del lavoro.
Art. 13. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 14. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato.
Art. 15. - Riposo settimanale.
Art. 16. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 17. - Giorni festivi.
Art. 18. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni: maggiorazioni.
Art. 19. - Trattamento salariale minimo.
Art. 20. - Lavoro a cottimo - Premi di produzione.
Art. 21. - Trattamento economico in caso di festività infrasettimanali e nazionali - Festività della Pasqua.
Art. 22. - Gratifica natalizia.
Art. 23. - Premi di anzianità.
Art. 24. - Indennità per lavorazioni nocive pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Art. 25. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 26. - Reclami sulla paga.
Art. 27. - Ferie.
Art. 28. - Congedo matrimoniale.
Art. 29. - Servizio militare.
Art. 30. - Trasferta.
Art. 31. - Trasferimento.
Art. 32. - Igiene e sicurezza del lavoro - Prevenzioni degli infortuni e delle malattie professionali.
Art. 33. - Infortunio e malattie professionali.
Art. 34. - Trattamento in caso di malattia o di infortunio.
Art. 35. - Disciplina aziendale.
Art. 36. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 37. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 38. - Assenze.
Art. 39. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 40. - Visita di inventario e di controllo.
Art. 41. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 42. - Multe e sospensioni.
Art. 43. - Licenziamento per mancanze.
Art. 44. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 45. - Indennità di licenziamento.
Art. 46. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 47. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 48. - Richiamo a disposizioni varie contenute nella parte comune.
Allegato - Norme per la disciplina dell’apprendistato degli operai
Minimi contrattuali orari per le categorie operaie in vigore dal periodo di paga in corso al 3-2-1962
Parte seconda - Regolamentazione per i lavoratori aventi la qualifica speciale
Art. 1. - Criteri di appartenenza.
Art. 2. - Criteri per l’assegnazione ai gradi.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai.
Art. 5. - Passaggio dalla qualifica operaia a quella speciale.
Art. 6. - Cumulo di mansioni.
Art. 7. - Passaggio di mansioni.
Art. 8. - Lavoro delle donne e dei minori.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Pomeriggio del sabato.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Giorni festivi.
Art. 13. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
Art. 14. - Elementi della retribuzione.
Art. 15. - Trattamento economico minimo.
Art. 16. - Compenso speciale.
Art. 17. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 18. - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 19. - Tredicesima mensilità.
Art. 20. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 21. - Indennità per gli addetti alle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Art. 22. - Pagamento della retribuzione.
Art. 23. - Ferie.
Art. 24. Permessi.
Art. 25. - Congedo matrimoniale.
Art. 26. - Servizio militare.
Art. 27. - Trasferta.
Art. 28. - Trasferimento.
Art. 29. - Infortunio e malattie professionali.
Art. 30. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio.
Art. 31. - Aspettativa per malattia.
Art. 32. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 33. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 34. - Indennità di licenziamento.
Art. 35. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 36. - Richiamo a disposizioni varie contenute nella parte comune.
Minimi contrattuali mensili per gli appartenenti alle qualifiche speciali in vigore dal periodo di paga in corso al 3 febbraio 1962
Parte terza - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 1. - Assunzione - Documenti - Residenza e domicilio.
Art. 2. - Visita medica.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Classificazione degli impiegati.
Art. 5. - Cumulo di mansioni.
Art. 6. - Passaggio di mansioni.
Art. 7. - Passaggio dalla qualifica operaia o dalla qualifica speciale alla qualifica impiegatizia.
Art. 8. - Abiti da lavoro.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
Art. 13. - Elementi della retribuzione.
Art. 14. - Trattamento economico minimo.
Art. 15. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 16. - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 17. - Tredicesima mensilità.
Art. 18. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 19. - Indennità per gli addetti alle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Art. 20. - Indennità per disagiata sede.
Art. 21. - Indennità per maneggio di denaro e cauzione.
Art. 22. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 23. - Ferie.
Art. 24. - Permessi.
Art. 25. - Congedo matrimoniale.
Art. 26. - Aspettativa.
Art. 27. - Servizio militare.
Art. 28. - Trasferta.
Art. 29. - Trasferimento.
Art. 30. - Trattamento in caso di malattia ed infortunio.
Art. 31. - Disciplina aziendale.
Art. 32. - Doveri dell’impiegato.
Art. 33. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 34. - Sospensioni.
Art. 35. - Licenziamento per mancanze.
Art. 36. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 37. - Indennità di licenziamento.
Art. 38. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 39. - Previdenza.
Art. 40. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 41. - Richiamo a disposizioni varie contenute nella Parte Comune.
Minimi contrattuali di stipendio mensile per gli impiegati in vigore dal periodo di paga in corso al 3 febbraio 1962
Parte quarta - Disposizioni comuni alle tre regolamentazioni
A) Istituti inerenti al trattamento del singolo lavoratore

Art. 1. - Indennità di zona malarica.
Art. 2. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 3. - Indennità in caso di morte.
Art. 4. - Certificato di lavoro.
Art. 5. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 6. - Assenze.
Art. 7. - Lavoro effettuato in turni avvicendati.
Art. 8. - Compenso sostitutivo.
B) Norme per le lavorazioni nocive pericolose O svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
C) Istituti di carattere generale e sindacale.
Art. 19. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 20. - Regolamento interno.
Art. 21. - Reclami e controversie.
Art. 22. - Controversie sull’interpretazione delle norme contrattuali.
Art. 23. - Commissioni interne.
Art. 24. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 25. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 26. - Abrogazioni dei precedenti contratti - Opzione.
Art. 27. - Condizioni di miglior favore.
Art. 28. - Piccole aziende e attività stagionali.
Art. 29. - Decorrenza e durata.
Note esplicative al contratto collettivo nazionale di lavoro 3 febbraio 1962
Operai - Tabella dei minimi salariali in vigore per gli operai dal periodo di paga in corso al 3 febbraio 1962 sino al 30 giugno 1962
Appendice
Previdenza impiegati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937 - Art. 25
Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 31 luglio 1938
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941
Tabella assegni familiari per i lavoratori dell’industria
Tabelle dell’indennità di contingenza

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria degli olii da semi, 3 febbraio 1962

Addì 3 febbraio 1962, in Roma, tra l’Associazione nazionale tra gli industriali degli oli da semi [...] e la Federazione italiana lavoratori chimici e petrolieri (Filcep) [...] con la partecipazione di una Delegazione di lavoratori [...], con l'intervento della Confederazione generale italiana del lavoro [...], l’Organizzazione sindacale tra lavoratori chimici ed affini (Federchimici) [...], con la partecipazione di una Delegazione di lavoratori [...] e con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl) [...], l’Unione italiana lavoratori chimici (Uilchimici) [...], con la partecipazione di una Delegazione di lavoratori e con l’assistenza del Segretario Nazionale responsabile della Unione italiana lavoratori chimici [...] e dei Segretari Confederali dell’Uil [...]
Addì 3 febbraio 1962, in Roma, tra l’Associazione nazionale tra gli industriali degli oli da semi [...] e la Federazione nazionale lavoratori chimici (Cisnal) [...], con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (Cisnal) [...]
Addì 3 febbraio 1962, in Roma, tra l’Associazione nazionale tra gli industriali degli oli da semi [...] e la Federazione autonoma italiana lavoratori chimici e saponieri [...], con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (Cisal) [...]
si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i dipendenti delle Aziende rappresentate dalla anzidetta Associazione esercenti l’industria degli olii da semi.

Parte prima - Regolamentazione per i lavoratori aventi qualifica operaia
Art. 1. - Assunzione.

[...]
Nell’assunzione delle donne e dei minori l’azienda deve osservare le disposizioni stabilite dalla rispettiva legge.

Art. 6. - Passaggio di mansioni.
La categoria attribuita al lavoratore non lo esime dal dover prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito; la relativa disposizione deve tener conto, possibilmente, della di lui categoria, capacità ed attitudine.
[...]

Art. 7. - Disciplina dell’apprendistato.
L’apprendistato è disciplinato dalle speciali Norme che vengono allegate alla presente regolamentazione e che devono ritenersi parte integrante del presente Contratto, di cui seguiranno le sorti.

Art. 8. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni stipulanti riconoscono la necessità di dare impulso all’istruzione professionale quale mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze, onde migliorare ed aumentare il loro rendimento.
La regolamentazione e le facilitazioni per i lavoratori che frequentano i corsi professionali saranno determinate da apposito accordo integrativo, tenendo conto della organizzazione dei corsi professionali nelle aziende e dell’esistenza di scuole professionali locali.

Art. 9. - Abiti da lavoro.
A tutti i lavoratori assunti successivamente alla stipulazione della presente regolamentazione, eccezion fatta per quelli assunti a tempo determinato o per un periodo inferiore ai sei mesi, le aziende forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro all’atto della conferma in servizio.
L’azienda rinnoverà di anno in anno ai lavoratori gli abiti da lavoro, sostenendo in proprio la relativa spesa.
Il lavoratore, se richiestone, sarà tenuto a restituire gli abiti da lavoro sostituiti.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, devono essere forniti dalle aziende, gratuitamente in uso, gli abiti da lavoro nella misura di uno o più all’anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l’efficienza degli abiti agli effetti della
A titolo indicativo rientrarlo nel trattamento di cui sopra i lavoratori addetti alla manipolazione di sostanze corrosive o caustiche quali ad esempio acidi, alcali caustici, ecc. oppure i lavoratori il cui vestiario sia soggetto ad usura per contatto o per proiezione di sostanze ad elevata temperatura, come avviene, per esempio, per i saldatori, oppure i lavoratori che siano addetti al carico e scarico a spalla.
Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari, che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni suaccennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l’abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero di ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
Ai lavoratori che esplicano continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari od in esposizione alle intemperie dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle. specifiche condizioni di lavoro.
Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l’assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta a mezzo di dotazione di reparto.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l’azienda deve assicurare la possibilità del ricambio dell’abito durante il lavoro. Per casi eccezionali di operazioni, particolarmente imbrattanti
o deterioranti, effettuate saltuariamente, il ricambio dell’abito da lavoro in occasione di dette operazioni può esser fatto a mezzo di dotazione di reparto.
Qualora l’azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: uscieri, portieri, guardiani, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
Le modalità concernenti la distribuzione, l’uso e il rinnovo degli abiti e degli indumenti speciali da lavoro saranno oggetto di accordo fra i rappresentanti dei lavoratori e delle aziende.

Art. 10. - Orario normale di lavoro.
I. - Premesso che la durata massima dell’orario normale di lavoro è disciplinata dalle vigenti norme di legge (8 ore giornaliere o 48 ore settimanali), salve le deroghe ed eccezioni, e che nessuna variazione si è inteso di apportare a tale disciplina, è stato convenuto che la durata annuale dell’orario di lavoro venga ridotta di 60 (sessanta) ore, a fronte delle quali verrà tuttavia corrisposto un compenso pari ad altrettante quote orarie della paga di fatto e indennità di contingenza.
Stante le caratteristiche del settore, la riduzione dell’orario verrà effettuata dalle aziende mediante la concessione durante l’anno di corrispondenti periodi di riposo (riposi di conguaglio aventi ciascuno
durata non inferiore a mezza giornata, o mediante una riduzione dell’orario di lavoro settimanale, nel qual caso, oltre a retribuire le ore lavorate, le aziende corrisponderanno, per ogni gruppo di 8 ore di effettiva prestazione, un compenso ragguagliati alla corrispondente quota parte di 60 ore annuali.
Per stabilire le ore di effettiva prestazione non si tiene conto delle ore straordinarie e si conteggiano invece le giornate di ferie godute e di festività godute.
Nel caso in cui in relazione alle esigenze aziendali non si renda possibile la riduzione dell’orario di lavoro settimanale o la concessione dei corrispondenti riposi di conguaglio, sentita la Commissione Interna agli operai che ne abbiano diritto saranno corrisposte al termine dell'anno solare o della campagna stagionale, in sostituzione, tante quote orarie di paga di fatto e contingenza quante sono le correlative ore già maturate. I riposi di conguaglio verranno anche essi compensati con la paga di fatto e contingenza ed analogamente si procederà in caso di riduzione effettiva dell’orario di lavoro settimanale.
II. L’orario giornaliero di lavoro è fissato dall’azienda ed esposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge.
[...]
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall’effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall’azienda.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione dal lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite dall’art. 18 per il lavoro straordinario.

Art. 11. - Disposizioni per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Per gli addetti a lavori discontinui o alle mansioni di semplice attesa o custodia l’orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, salvo le eccezioni previste dai vigenti accordi interconfederali in materia.
Ai lavoratori addetti a lavori discontinui, di semplice attesa o custodia si applicano le norme ed i criteri indicati all’art. 10 circa la riduzione di 60 ore annuali e circa la possibilità di sostituire tale riduzione con riposi di conguaglio e con il pagamento delle relative quote orarie.
Gli operai anzidetti sono classificati nei sottoindicati gruppi:
Gruppo A (Categoria 1a) - Vi appartengono: autisti meccanici con patente di terzo grado e con mansioni relative, infermieri patentati, motoscafisti, conduttori patentati ed esercenti altre mansioni
- sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di specializzazione.
Gruppo B (Categoria 2a) - Vi appartengono: autisti non meccanici per servizio fuori stabilimento, guardiani notturni e diurni, addetti permanentemente ai servizi antincendi, portieri principali ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di qualificazione.
Gruppo C (Categoria 3a) - Vi appartengono: portieri in genere, addetti alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche, uscieri ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che non richiedano specifiche capacità ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con breve tirocinio.
Gruppo D (Categoria 6a) - Vi appartengono: cavallanti, carrettieri, stallieri, inservienti, custodi e addetti a servizi igienici, a spogliatoi, a refettori, a deposito biciclette, ecc.
Gruppo E (Categoria 7a) - Personale addetto a lavori leggeri nei servizi igienici, nelle mense e refettori, negli spogliatoi e dormitori.
[...]

Art. 13. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purché esso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta la interruzione.

Art. 14. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato.
Salve le esclusioni sottoindicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed è consentito che le ore per tal modo mancanti al compimento dell’orario settimanale di lavoro, siano recuperate nei precedenti giorni della settimana in aggiunta all’orario normale e senza dar luogo ad alcuna maggiorazione di salario.
Per i lavoratori che rientrano nelle esclusioni sotto indicate la azienda stabilirà dei turni che consentano loro la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato per 24 volte in ogni anno solare opportunamente ripartite nelle diverse stagioni.
A) Esclusioni dipendenti dalla natura dell’industria.
1) Lavoratori addetti ad attività a fuoco continuo o a processi tecnici continui o stagionali o ad attività a mansioni rispondenti ai bisogni collettivi che si manifestano continuamente per tutti i giorni della settimana per cui ricorre il riposo settimanale a turno; cioè:
a) attività di cui all’art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 e tabelle integrative I, II e III approvate con decreto ministeriale 22 giugno 1935;
b) attività relative ad opifici la cui prevalente forza motrice è prodotto direttamente dal vento o dall’acqua, ovvero è costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall’esercente dell’opificio ad esclusivo uso di questo;
c) mansioni che, pur non rientrando nelle attività sopraindicate, vi sono connesse in modo tale che la sospensione del pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro e cioè:
- mansioni inerenti alle operazioni di scarico, di carico e di spedizione, qualora la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato intralci il normale svolgimento dell’attività dell’azienda;
- mansioni svolte dal personale addetto a sedi, filiali ed agenzie delle aziende industriali, limitatamente a quelle inerenti alle operazioni di vendita al banco dei prodotti di fabbricazione delle aziende stesse;
- mansioni svolte da personale addetto a prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso;
- mansioni svolte da personale addetto a lavorazioni il cui processo produttivo non possa essere sospeso nel pomeriggio del sabato senza pregiudizio degli impianti o del prodotto.
2) Lavoratori addetti ad attività diverse;
а) attività soddisfacenti bisogni che ricorrano anche ed in modo particolare il sabato e la domenica mattina, come: manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti in quanto dette operazioni non possano compiersi in altri giorni senza danno per l’esercizio o pericolo per il personale;
b) vigilanza delle aziende e degli impianti;
g) attività rivolte alla raccolta o alla lavorazione di materie prime o di prodotti soggetti a facile deterioramento;
d) attività che non possono essere sospese, per ragioni tecniche, per più di un giorno alla settimana;
e) scarico, carico, trasporto e spedizione di merci nel pomeriggio del sabato, qualora la sospensione intralci il normale svolgimento dell’attività dell’azienda;
f) operazioni di vendita al banco presso le sedi, le filiali e le agenzie delle aziende industriali dei prodotti fabbricati dalle aziende stesse;
g) prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso.
B) Esclusioni dipendenti dal sistema delle lavorazioni.
Industrie in cui si effettuano lavorazioni non continuative a più squadre; personale addetto a stabilimenti che, per insufficienza di impianti o per mancanza di personale, lavorano a tre o a due squadre per tutti i sei giorni della settimana.
C) Esclusioni dipendenti da circostanze eccezionali.
In particolare le limitazioni stagionali di energia elettrica.
È infine ammesso il proseguimento del lavoro nel pomeriggio del sabato anche nei casi non rientranti nelle suddette esclusioni, sempreché si addivenga ad accordo tra le parti tramite le organizzazioni sindacali periferiche di categoria.

Art. 15. - Riposo settimanale.
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito resta fermo, che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 16. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rimando alle disposizioni delle relative leggi. In particolare si richiamano i seguenti divieti, per i quali la legge disciplina anche specificatamente le deroghe ed eccezioni:
1) è vietato adibire al lavoro i minori degli anni 15, salvo quanto previsto nella legge 29 novembre 1961, n. 1325;
2) è vietato adibire i minori di 16 anni a sollevamento di pesi su carriole o su carretti a braccia a due ruote, quando questi lavori si svolgano in condizioni di particolare disagio e pericolo;
3) è vietato adibire i minori degli anni 18 alla manovra e al traino dei vagonetti;
4) è vietato adibire gli uomini minori di 18 anni e le donne di qualsiasi età a lavoro notturno, considerato, ai fini della disposizione in esame, quello relativo ad un periodo di almeno 11 ore comprendente l’intervallo dalle 22 alle ore 6;
5) è vietato adibire gli uomini minori di 15 anni e le donne minori di anni 21 a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (che sono determinati da apposita tabella allegata alla sopracitata legge);
6) è vietato adibire le donne minorenni a lavori di pulizia, di manutenzione, di lubrificazione di motori e degli organi di trasmissione delle macchine in moto.
Sempre in particolare si richiamano le disposizioni per cui la azienda è tenuta ad esporre, nello stabilimento, una tabella indicante i limiti di trasporto e di sollevamento pesi a cui possono essere sottoposti i minori, nonché a concedere ai minori ed alle donne di qualsiasi età che devono osservare un orario di lavoro superiore a 6 ma non superiore a 8 ore, un riposo intermedio di almeno mezz’ora e di un’ora quando l’orario di lavoro superi le 8 ore.

Art. 18. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni: maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’art. 10 ossia oltre otto ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, e oltre le ore dieci giornaliere o le 60 ore settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall’art. 13 sul recupero delle ore perdute e dall’art. 14 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane.
[...]
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale dovrà essere preavvertito non più tardi del 4° giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo o straordinario festivo. Durante il periodo di attività stagionale detto preavviso sarà ridotto a due giorni.
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nel limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e festivo dovrà essere disposto e autorizzato. 
[...]
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz’ora di riposo prevista dalla legge n. 563 del 26 aprile 1984 (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli) dovrà essere retribuita, ma in tal caso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 4 del presente articolo.

Art. 20. - Lavoro a cottimo - Premi di produzione.
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate.
[...]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all’operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all’operaio dovrà essere corrisposta la percentuale minima di cottimo.
[...]
Sempre allo scopo di stimolare l’aumento della produzione nelle aziende nelle quali le possibilità tecniche lo consentano, possono essere istituiti premi di produzione o altre forme di retribuzione ad incentivo, secondo gli accordi che possono intervenire fra le parti direttamente interessate.

Art. 24. - Indennità per lavorazioni nocive pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose è quello previsto alla sezione B della Parte Comune del presente contratto.

Art. 27. - Ferie.
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza della retribuzione giornaliera di fatto percepita in servizio secondo i termini sottoindicati:
giorni 12 (pari a 96 ore) per gli aventi anzianità di servizio da 1 a 7 anni compiuti;
giorni 14 (pari a 112 ore) per gli aventi anzianità di servizio oltre i 7 e fino ai 15 anni compiuti;
giorni 16 (pari a 128 ore) per gli aventi anzianità di servizio oltre i 15 e fino ai 20 anni compiuti;
giorni 18 (pari a 144 ore) per aventi anzianità di servizio oltre i 20 anni compiuti.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolate nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione (indennità di contingenza compresa).
[...]
A norma del secondo comma dell’art. 12 dell’accordo interconfederale 27 ottobre 1946, perdurando la situazione prevista da detto accordo, è consentita la sostituzione del godimento delle ferie con il corrispondente indennizzo fino ad un massimo di sei giorni.
Il diritto alle ferie in proporzione ai mesi di anzianità maturata compete anche ai lavoratori stagionali.

Art. 32. - Igiene e sicurezza del lavoro - Prevenzioni degli infortuni e delle malattie professionali.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell’azienda e dei lavoratori.
In particolare l’azienda:
1) sottopone il lavoratore a visita medica al momento della assunzione, al fine di accertare preventivamente l’idoneità alla mansione che gli viene affidata o successivamente quando lo ritenga opportuno;
2) sottopone - ove lo ritenga opportuno o quando i singoli interessati lo richiedano - i lavoratori addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese tra quelle considerate stretta mente tali dalla legge) a periodiche visite mediche;
3) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l’azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi di uso personale, come, zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc., sono fomiti a cura e carico dell’azienda, sono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
4) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell’osservanza della legge, gli verranno impartite dall’azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall’azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L’azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione
Ove motivi d’igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.

Art. 33. - Infortunio e malattie professionali.
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano prestare le previste cure di pronto soccorso ed effettuare le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertirne i:l proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[...]
I lavoratori, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

Art. 35. - Disciplina aziendale.
Il lavoratore in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessità.

Art. 36. - Inizio e fine del lavoro.
[...]
La cessazione del lavoro è annunciata da un unico segnale: nessun lavoratore potrà cessare il lavoro prima dell'emissione del segnale stesso.

Art. 37. - Permessi di entrata e di uscita.
A meno Che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.
Durante le ore di lavoro nessun lavoratore può lasciare lo stabilimento se non abbia avuto apposita autorizzazione, che deve richiedere al suo capo immediato nella prima mezz'ora di lavoro. [...]
In via eccezionale il permesso di uscita può essere richiesto in qualsiasi momento dell’orario di lavoro [...]

Art. 39. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il lavoratore deve farne richiesta al suo superiore diretto.
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegua ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
Qualora non vi provvedesse può essergli addebitato, sulla liquidazione, l’importo relativo alle cose non consegnate.
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
D’altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la. Direzione dell’azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza; il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all’art. 2 della parte comune.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[...]

Art. 41. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione o alle altre norme speciali indicate nell’art. 6 parte comune potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) multa fino all'importo di 3 ore di paga o della eventuale contingenza;
3) ammonizione scritta;
4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
5) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione previsto al punto 4).
[...]

Art. 42. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto all’art. 38 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente segnalato con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto;
e) che costruisca entro le officine dell’azienda oggetti per proprio uso, con lieve danno dell’azienda stessa;
f) che per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
[...]
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme della presente regolamentazione dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all’igiene.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]

Art. 43. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto:
1) con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non delle ai tre indennità.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commette gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell’art. 42, sempreché la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
[...]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della azienda;
f) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell’art. 42, sempreché non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
h) costruzione entro le officine dell’azienda di oggetti per uso proprio con danno dell’azienda, stessa;
i) trascuratezza nell’adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 42.
2) Senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che compia atti che possano provocare all’azienda grave nocumento morale o materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
а) inosservanza del divieto dì fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale della azienda;
[...]
d) costruzione entro le officine dell’azienda di oggetti per uso proprio o per conto terzi con grave danno dell’azienda stessa;
e) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi;
f) recidiva nella colpa di cui al punto f) dell’art. 42 qualora vi sia dolo. 

Art. 48. - Richiamo a disposizioni varie contenute nella parte comune.
Per i seguenti istituti attinenti al singolo lavoratore, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune: indennità di zona malarica; trattenute per risarcimento danni: liquidazione delle indennità in caso di morte; certificato di lavoro, restituzione dei documenti di lavoro, lavoro effettuato in turni avvicendati, tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
Alla parte comune sono rinviate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale:
regolamento interno; reclami e controversie; commissioni interne; permessi per cariche sindacali; aspettativa per cariche pubbliche e sindacali; abrogazione dei precedenti contratti e opzioni; condizioni di miglior favore; decorrenza e durata.

Allegato - Norme per la disciplina dell’apprendistato degli operai
Per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alla legge 19 gennaio 1955, n. 25 nonché al relativo regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste per gli operai dal presente Contratto in quanto applicabili.
[...]
Il periodo di apprendistato avrà la durata massima di 4 anni, ma a seconda dell’età di assunzione e del titolo di istruzione in possesso degli apprendisti sarà convenientemente ridotto come risulta dalla tabella seguente:

Titolo di studio Età di assunzione
14-15 16 17 18

A) Licenza di Istituto professionale di Stato o di scuola tecnica industriale 1 o ammissione al 3° anno di istituto tecnico industriale o titolo equipollente, quando tali istituti o scuole
siano ad indirizzo corrispondente alle attività ed ai processi produttivi delle industrie cui è applicabile il presente contratto nazionale

- 1 anno e 6 mesi 1 anno 1 anno

B) Licenza di scuola tecnica o di scuola; professionale o di scuola d’arte o ammissione al 3° anno di Istituto tecnico industriale o titolo equipollente

3 anni 2 anni e 6 mesi 2 anni 1 anno e 6 mesi

C) Licenza di avviamento professionale o di scuola media inferiore o ammissione al 4° anno di scuola d'arte o titolo equipollente

3 anni e 6 mesi 3 anni 2 anni e 6 mesi 2 anni

D) Licenza elementare

4 anni 3 anni e 6 mesi 3 anni 2 anni e 6 mesi

Ai fini della durata dell’apprendistato i periodi di servizio prestati presso altri datori di lavoro vengono cumulati a tutti gli effetti purché essi non siano separati l'uno dall’altro da interruzioni superiori ad un anno e purché i precedenti periodi siano stati prestati presso altra azienda industriale svolgente attività nello stesso genere di produzione.
Nella prima metà del periodo di apprendistato l’apprendista non potrà essere sottoposto a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle ad incentivo.
Gli apprendisti, ad eccezione di quelli classificati al punto A) della tabella, dovranno seguire i corsi di istruzione complementare per tre ore per ciascuna settimana.
[...]
La durata delle ferie, di cui all’art. 27 della Regolamentazione operai, è elevata a 30 giorni di calendario per gli apprendisti di età inferiore a 16 anni e a 20 giorni di calendario per quelli che hanno superato i 16 anni di età.
[...]

Parte seconda - Regolamentazione per i lavoratori aventi la qualifica speciale
Art. 1. - Criteri di appartenenza.

Quando la natura del lavoro sia tale che pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l’esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle classificazioni operaie, si applicherà il trattamento speciale previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare agli effetti del comma precedente:
a) le mansioni di guida e controllo nel coordinamento ed indirizzo di un gruppo di operai, anche se esplicanti compiti di manovalanza, sempreché in questo caso dette mansioni rivestano carattere di particolare rilievo;
b) le mansioni che, non essendo di guida e controllo, rivestono un carattere di specifica e particolare importanza rispetto a quella insita nelle mansioni attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle relative classificazioni oppure le mansioni che comportano fiducia e responsabilità tali da farle ritenere, per analogia, equivalenti a quelle della prima parte del presente punto b);
restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, custodia e simili, regolate dalle classificazioni operaie.

Art. 4. - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai.
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella parte distinta della collegata regolamentazione per gli operai, ad eccezione delle norme relative agli articoli 7, 10, 20, 21, 23.

Art. 7. - Passaggio di mansioni.
La particolare qualifica attribuita al lavoratore non lo esime dalla osservanza di eventuali disposizioni di prestare temporanea mente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito; possibilmente la disposizione deve tenere conto della di lui qualifica, capacità ed attitudine e comunque non deve recare menomazione e pregiudizio grave alla posizione inerente alla sua qualifica.
[...]

Art. 8. - Lavoro delle donne e dei minori.
Per il lavoro delle donne e dei minori si rimanda alle disposizioni delle relative leggi, mentre in particolare si richiama il divieto di cui alla legge stessa di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque età, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.

Art. 9. - Orario di lavoro.
Premesso che la durata massima dell’orario normale di lavoro è disciplinata dalle vigenti norme di legge (8 ore giornaliere o 48 settimanali), salve le deroghe ed eccezioni e che nessuna variazione si è inteso di apportare a tale disciplina, si conviene che la durata media del lavoro degli appartenenti alle qualifiche speciali è ridotta, nel ciclo annuo, di 48 ore.
La detta riduzione potrà essere attuata dalle aziende con la riduzione dell’orario di lavoro settimanale ovvero mediante la concessione, durante l’anno, di periodi di riposò (riposi di conguaglio) aventi ciascuno durata non inferiore a mezza giornata. Nel caso in cui in relazione alle esigenze aziendali non si renda possibile la riduzione dell’orario di lavoro settimanale o la concessione di corrispondenti riposi di conguaglio, ai lavoratori che ne abbiano diritto saranno corrisposte, al termine dell’anno solare o della campagna stagionale, in sostituzione, tante quote orarie di retribuzione quante sono le correlative ore già maturate in relazione al servizio prestato.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dei sopra previsti riposi di conguaglio o indennizzo sostitutivo, per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

Art. 10. - Pomeriggio del sabato.
Salve le esclusioni sotto indicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed è consentito che le ove per tal modo mancanti al compimento dell’orario settimanale di lavoro siano recuperate nei precedenti giorni della settimana, in aggiunta all'orario normale e senza dar luogo ad alcun compenso, salvo quello speciale previsto dal successivo art. 16.
Per le esclusioni e deroghe si richiamano le disposizioni previste dall’art. 14 della collegata regolamentazione operai.

Art. 11. - Riposo settimanale.
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno stabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 13. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’art. 9, ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall’art. 10 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane.
[...]
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni alla legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del 4° giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo.
Durante il periodo di attività stagionale detto preavviso sarà ridotto a giorni due.
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti ed autorizzati.
[...]
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz’ora di riposo prevista dalla L. n. 653 del 26 aprile 1934 (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli) mentre non ,può dar luogo alla riduzione della retribuzione mensile, d'altra parte si deve intendere esclusa dal computo afferente alla maggiorazione prevista al punto 4° del presente articolo per i turni diurni.

Art. 21. - Indennità per gli addetti alle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose è quello previsto nella Sezione B della Parte Comune del presente contratto.

Art. 23. - Ferie.
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio, seconda i termini sotto indicati:
giorni 15 per gli aventi anzianità di servizio d ala 5 anni compiuti;
giorni 20 per gli aventi anzianità di servizio oltre i 5 e fino a 10 anni compiuti;
giorni 25 per gli aventi anzianità di servizio oltre i 10 e fino ai 20 anni compiuti;
giorni 30 per gli aventi anzianità di servizio oltre i 20 anni compiuti.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
[...]

Art. 29. - Infortunio e malattie professionali.
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
Ogni infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[...]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tal fine nello stabilimento.

Art. 36. - Richiamo a disposizioni varie contenute nella parte comune.
Per i seguenti istituti attinenti al singolo lavoratore, genericamente inteso, le relative nonne sono inserite nella parte comune:
- indennità di zona malarica;
- trattenute per risarcimento di danni;
- liquidazione delle indennità in caso di morte;
- certificato di lavoro;
- restituzione dei documenti di lavoro;
- lavoro effettuato in turni avvicendati;
- tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
Alla parte comune sono rinviate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale:
- regolamento interno;
- reclami e controversie;
- commissioni interne;
- permessi per cariche sindacali;
- aspettativa per cariche pubbliche e sindacali;
- abrogazione dei precedenti contratti - opzione:
- condizioni di miglior favore;
- decorrenza e durata.

Parte terza - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 2. - Visita medica.

L’impiegato di nuova assunzione può essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell’azienda.

Art. 6. - Passaggio di mansioni.
In relazione alle esigenze aziendali, l’impiegato può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell’azienda.
[...]

Art. 8. - Abiti da lavoro.
Agli impiegati tecnici di stabilimento o laboratorio verrà fornito gratuitamente ogni anno un abito da lavoro (tuta o vestaglia o camice, ecc.).

Art. 9. - Orario di lavoro.
Per la durata normale dell’orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni.
L’orario di lavoro del sabato non può superare le quattro ore e deve cessare non oltre le ore tredici, senza che ciò possa dar luogo a recupero delle ore effettuate in meno; in caso di protrazione di orario oltre i predetti limiti dovrà essere corrisposta la retribuzione oraria di cui all’art. 16 per le ore lavorate in più fino alle 48 settimanali.
Per l’impiegato la cui prestazione è connessa con il lavoro dello stabilimento, vale la distribuzione stabilita dal normale orario di fabbrica. Per le ore prestate in più oltre le 8 ore giornaliere nei primi cinque giorni della settimana ed oltre le 4 ore del sabato, fino alla concorrenza delle 48 ore settimanali, l’impiegato ha diritto alla corresponsione della normale retribuzione oraria di cui al predetto articolo.
All’impiegato per il quale è consentita, in deroga od eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell’orario di lavoro, la protrazione dell’orario stesso oltre i normali limiti, il lavoro prestato in più fino alla concorrenza delle ore 10 giornaliere o 60 settimanali, è compensato nella misura indicata dal precedente comma.
Restano ferme le condizioni di miglior favore, non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria.
Tuttavia, premesso che il regime legale consente di effettuare un orario normale di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, salvo le deroghe ed eccezioni previste dalle disposizioni in vigore, si conviene che la durata media del lavoro sia ridotta, nel ciclo annuo, di 48 ore. La detta riduzione potrà essere attuata dalle aziende con la riduzione dell’orario di lavoro settimanale ovvero mediante la concessione durante l’anno, di periodi di riposo (riposi di conguaglio) aventi ciascuno durata non inferiore a mezza giornata. Nel caso in cui in relazione alle esigenze aziendali non si renda possibile la riduzione dell’orario di lavoro settimanale o la concessione di corrispondenti riposi di conguaglio, ai lavoratori che ne abbiano diritto saranno corrisposte, al termine dell’anno solare o della campagna stagionale, in sostituzione, tante quote orarie di retribuzione quante sono le correlative ore già maturate in relazione al servizio prestato.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dei sopra previsti riposi di conguaglio o dell’indennizzo sostitutivo per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’azienda computando come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.
Chiarimento a verbale.
Per gli impiegati, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non si è inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell’orario gli impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto ed ai sensi dell’art. 3, n. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 (Regolamento per l’applicazione del R.D.L. sopracitato) si conferma che è da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro - «quello preposto alla Direzione tecnica od amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi», personale quindi da non identificare necessariamente con quello avente generiche funzioni direttive e con la qualifica di prima categoria.

Art. 10. - Riposo settimanale.
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla stessa legge.
Nei casi in cui, disposizione di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno prestabilito resta fermo che al personale compete il ripose compensativo.

Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’art. 9 o comunque oltre le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime di orario normale, ed oltre le 10 giornaliere o le 60 settimanali per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall’art. 9 per gli impiegati la cui prestazione è connessa con il lavoro di stabilimento.
È considerato lavoro notturno quello effettuato in un periodo di 9 ore da stabilirsi fra le ore 20 e le ore 8 del mattino.
[...]
Per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non oltre il quarto giorno precedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo o straordinario festivo.
Nessun impiegato può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali d’impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati.
[...]

Art. 19. - Indennità per gli addetti alle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose è quello previsto nella Sezione B della Parte Comune del presente contratto.

Art. 23. - Ferie.
Ne corso di ogni anno feriale l’impiegato ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensili percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati.
giorni 15 per gli aventi anzianità di servizio fino a 2 anni;
giorni 2(1 per gli avente anzianità di servizio fino a 10 anni;
giorni 25 per gli aventi anzianità di servizio fino a 18 anni;
giorni 30 per gli aventi anzianità di servizio oltre i 18 anni;
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta iter le giornate di ferie non godute, da calcolarsi nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
[...]

Art. 31. - Disciplina aziendale.
Nelle manifestazioni del rapporto di lavoro l’impiegato dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare i rapporti di educazione verso i colleghi ed i dipendenti, di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell’impiegato, i superiori impronteranno i rapporti con il rispettivo dipendente a sensi dì collaborazione e di urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere in grado gli impiegati di conoscere oltre ai propri superiori diretti, quelli con i quali possono avere rapporti nella esplicazione delle proprie mansioni.

Art. 32. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente a doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni della presente regolamentazione nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 33. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione e alle altre norme speciali indicate nell’art. 19 della parte comune possono essere punite a seconda della gravità della mancanza, con i provvedimenti seguenti
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta ,
3) sospensione dal lavoro fino a 5 giorni;
4) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il limite di durata della sospensione prevista dal punto terzo.
[...]

Art. 34. - Sospensioni.
Incorre nel provvedimento della sospensione l’impiegato:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall’art. 32, o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente segnalato con apposito cartello laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto. 

Art. 35. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione dei rapporto di lavoro può essere inflitto:
1) con la perdita dell’indennità di preavviso ma non delle altre indennità.
In tale provvedimento incorre l’impiegato che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell’art. 34 sempreché la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
[...]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azione che implichi gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della azienda;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto nel recinto dello stabilimento o che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva nella mancanza di cui al punto c) dell’art. 34 sempreché non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
h) trascuratezza nell’adempimento agli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando sia stato già comminato il provvedimento disciplinare di cui all’art. 34.
2) Senza preavvisa e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’impiegato che compia atti che possano provocare all’azienda grave nocumento morale e materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
а) inosservanza al divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
[...]
d) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi;
e) recidiva nella colpa di cui al punto c) dell’articolo precedente qualora vi sia dolo.

Art. 41. - Richiamo a disposizioni varie contenute nella Parte Comune.
Per i seguenti istituti attinenti al singolo impiegato, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune:
indennità di zona malarica;
trattenute per risarcimento di danni;
liquidazione delle indennità in caso di morte;
certificato di lavoro;
restituzione documenti di lavoro;
lavoro effettuato in turni avvicendati;
tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
Alla parte comune sono rinviate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale:
regolamento interno;
reclami e controversie;
commissioni interne;
permessi per cariche sindacali;
aspettativa per cariche pubbliche e sindacali;
abrogazione dei precedenti contratti - opzione;
condizioni di miglior favore;
decorrenza e durata.

Parte quarta - Disposizioni comuni alle tre regolamentazioni
A) Istituti inerenti al trattamento del singolo lavoratore
Art. 1. - Indennità di zona malarica.

Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengono destinati in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorità sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

B) Norme per le lavorazioni nocive pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Art. 9.

Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, per gli aventi diritto, le altre eventuali disposizioni vigenti in materia, mentre si riconferma la necessità che nulla sia omesso, sia da parte delle aziende sia da parte dei lavoratori, per eliminare o ridurre le cause che determinano condizioni di particolare pericolo o nocività. si conviene che agli operai normalmente addetti a lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose in relazione alle tipiche condizioni di lavoro proprie della industria olearia, dei grassi, margarina, saponi e prodotti della detergenza e affini, e agli impiegati ed agli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente e sovraintendano direttamente con carattere di continuità alle lavorazioni stesse, venga corrisposta una speciale indennità proporzionata alla nocività, pericolosità o particolare gravosità ambientale di lavoro.

Art. 10.
Ai fini di cui sopra i lavoratori interessati alle presenti norme vengono ripartiti nei seguenti gruppi:
1) lavoratori esposti all’azione di sostanze ad elevato grado di tossicità, allorché, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica (prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne gravi intossicazioni (acute, subacute e croniche);
2) lavoratori esposti all’azione di sostanze a tossicità di medio grado o di sostanze irritanti, allorché, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge possano ad essi derivarne intossicazioni o persistenti lesioni della pelle o delle mucose;
3) lavoratori esposti all’azione di sostanze a tossicità di grado minore o di sostanze meno irritanti, allorché, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi o delle mucose, nonché lavoratovi operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Casi eccezionali di concorso di più elementi sfavorevoli, sia di nocività e sia di nocività e pericolosità, possono essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura della indennità.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, l’assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l’assegnazione, effettuata agli stessi fini, degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensì sarà determinata dalle specifiche modalità e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
Le indennità da corrispondere ai lavoratori aventi diritto, a de correre dal 1° gennaio 1962 sono le seguenti:
1- Gruppo L. 25,75 orarie
2° Gruppo L- 14,95 orarie
3° Gruppo L. 10,65 orarie

Art. 11.
Allo scopo di indicare alle parti direttamente interessate criteri orientativi uniformi in relazione alla esistenza nelle aziende rappresentate dall’Associazione industriale stipulante di comuni caratteristiche di lavorazione, si conviene che:
Rientrano nel primo gruppo le seguenti lavorazioni:
personale addetto alla pulizia a mano delle vasche di deposito del solfuro di carbonio;
conduttore degli apparecchi di estrazione e distillazione con solfuro di carbonio (cosiddetto distillatore) e il relativo aiuto (calderista).
Rientrano nel secondo gruppo le seguenti lavorazioni: preparatori di essiccativi con processo di produzione in apparecchi aperti;
addetti ai laboratori chimici che adoperano il solfuro di carbonio quando le analisi relative non vengono effettuate sotto cappa con adeguata fuoriuscita di gas all’esterno.
Rientrano nel terzo gruppo le seguenti lavorazioni:
addetti alla formazione di miscele per mangimi particolarmente polverose o alla manifestazione delle stesse quando il lavoro si svolge in ambienti chiusi o non dotati di adeguati mezzi di eliminazione;
addetti ai filtri-presse nel processo di estrazione a benzina (sistema continuo) per le sanse di oliva;
conduttori di impianti di raffinazione che per il normale esercizio delle mansioni loro affidate ed in relazione alle particolari condizioni dell’impianto siano costretti a trattenersi continuamente in ambienti con temperatura media superiore ai 40°;
addetti al carico e scarico della sansa dagli estrattori con solfuro di carbonio (estrattorieri) quando le operazioni relative si svolgono prevalentemente all’aperto.

Art. 12.
Per gli operai addetti a lavorazioni molto sporchevoli o per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento, ferme restando le disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi, idonei e sufficienti

Art. 13.
Le indennità di cui all’art. 9 verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate ed opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo art. 18.
Le suddette indennità non sono cumulatoli, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Esse saranno aggiornate di sei mesi in sei mesi, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, nella misura percentuale in cui sarà variato nel semestre il minimo contrattuale nazionale per il manovale comune, aumentato della indennità di contingenza da calcolarsi nella media delle variazioni intervenute nello stesso periodo per le città di Torino, Milano, Terni, Foggia.

Art. 14.
Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti o per modifiche del processo produttivo non sussistessero più le condizioni per le quali la Indennità era stata concordata, si farà luogo, mediante accordo fra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione delle indennità.

Art. 15.
L’indennità di cui all’art. 9 deve essere corrisposta anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, ecc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che dà diritto alla indennità, purché questa si svolga durante la loro prestazione. Comunque l’indennità deve essere corrisposta solo per le ore di effettiva permanenza nel reparto.
Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sarà determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo dell’indennità.

Art. 16.
L’incasellamento dei lavoratori nei gruppi sopra considerati sarà fatto mediante accordo diretto tra le parti. In caso di controversia, sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di una speciale commissione paritetica, composta di tecnici e sanitari, nominati dalle parti. Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, le aziende hanno la facoltà di forfettizzare in misura giornaliera o mensile, d’intesa con gli interessati, le indennità ad essi spettanti a norma delle disposizioni sopra citate.

Art. 17.
Per i lavoratori delle aziende presso le quali, attraverso la fissazione dei trattamenti economici anche collettivi sia già stato tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro oggetto delle presenti norme, le parti e le organizzazioni interessate concorderanno l’adeguamento di detto trattamento con quello derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni delle presenti norme, effettuando, se del caso, il relativo conguaglio.
Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.

Art. 18.
In relazione ai precedenti articoli è stabilito quanto segue:
a) Ferie. - Per i lavoratori che al momento dell'invio in ferie siano stati addetti continuativamente da almeno tre mesi alle lavorazioni di cui all’art. 10, la competente indennità sarà computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale.
b) Festività infrasettimanali e nazionali. - In tali ricorrenze la competente indennità sarà corrisposta allorché il lavoratore ne abbia goduto da almeno una settimana.
o) Gratifica natalizia o tredicesima mensilità. - Agli effetti di tali istituti l'indennità competente a nonna dell’art. 10 sarà calcolata nella retribuzione, ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nell’anno o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi.
Per quanto concerne gli operai, le aziende hanno facoltà di liquidare la quota di gratifica afferente alle indennità in parola o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell’8 per cento sulla indennità corrisposta per il periodo stesso, o mensilmente, od a periodi più lunghi o a fine d’anno.
d) Indennità di licenziamento. - Per il lavoratore addetto normalmente alle lavorazioni di cui ai precedenti articoli, la relativa indennità sarà calcolata nella indennità di licenziamento ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nelle lavorazioni di cui si tratta negli ultimi dodici mesi o nel minor periodo di servizio prestato.
e) Per i lavoratori fruenti da almeno tre mesi della indennità del primo gruppo di cui all’art. 10, i quali siano trasferiti a reparti di lavorazione meno nocive o non nocive, l’indennità stessa sarà mantenuta nella misura prevista per il primo gruppo durante le prime quattro settimane di permanenza nella nuova destinazione.
Per i lavoratori ausiliari di cui all’art. 15 (operai operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennità da computarsi per ogni giorno di ferie o di festività infrasettimanali o nazionali, si intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai sensi del predetto articolo.

C) Istituti di carattere generale e sindacale.
Art. 19. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge in vigore.
Ogni altro richiamo a diverse norme contenute nel testo contrattuale si intende abrogato. 

Art. 20. - Regolamento interno.
L’eventuale regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dall’art. 2, n. 3 del vigente accordo interconfederale sulle Commissioni Interne, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile.

Art. 21. - Reclami e controversie.
Allo scopo di permettere la rapida soluzione delle controversie insorgenti nell’ambito aziendale si seguirà la seguente procedura che verrà adottata per tutte le controversie individuali e collettive da qualsiasi motivo causato.
La seguente procedura sarà anche adottata per le controversie relative a inquadramenti e classificazioni.
Restano invece escluse le controversie relative a licenziamenti individuali e collettivi per le quali si applica la procedura prevista dai particolari accordi interconfederali in vigore.
Restano altresì salve le procedure previste all’art. 14 dell’accordo interconfederale per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni interne.
La procedura si articola nei seguenti modi e gradi:
1° Grado. - Il lavoratore o i lavoratori che ritengano di dover ricorrere contro un provvedimento aziendale o che si ritengano lesi nei loro diritti, esporranno i motivi di tale ricorso, attraverso un apposito modulo, dagli stessi sottoscritto, che verrà consegnato alla Commissione interna o al Delegato di impresa.
La Commissione interna o il Delegato di impresa presenteranno entro i successivi 10 giorni il ricorso alla Direzione aziendale, che dovrà fornire motivata risposta scritta entro il termine di 20 giorni dal ricevimento del ricorso
Ove la Commissione interna o il Delegato di impresa lo ritengano opportuno, potranno chiedere un incontro con la Direzione aziendale ed entro i successivi 10 giorni la Direzione aziendale dovrà discutere la controversia con la Commissione interna o con il Delegato di impresa.
2° Grado. - A questo grado saranno deferite le controversie in sede di appello.
La richiesta di esame della controversia in 2° grado dovrà essere avanzata, entro il termine massimo di 10 giorni dalla risposta negativa al tentativo di conciliazione in 1° Grado, dal lavoratore o dai lavoratori interessati alle Organizzazioni Sindacali Provinciali dei lavoratoli, cui conferiscono il mandato, che dovranno trasmetterla entro i successivi cinque giorni al l’Organizzazione sindacale provinciale dei datori di lavoro.
L’esame della controversia sarà effettuato da una Commissione paritetica di volta in volta nominata a cura delle Organizzazioni provinciali sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e sarà composta da 3 membri per ciascuna parte.
La Commissione paritetica dovrà riunirsi entro 20 giorni dalla sua nomina e dovrà esprimere per iscritto il proprio motivato giudizio sulla controversia esaminata
Tale procedura ha intenti puramente conciliativi e non comporta, in caso di mancata conciliazione, alcuna limitazione dei diritti e delle facoltà delle parti.
Nel caso in cui non si possa raggiungere una conciliazione fra le parti, la controversia potrà essere, senza particolari forme e termini, sottoposta all’esame delle Associazioni nazionali di categoria.
La procedura di cui sopra si applicherà anche alle controversie promosse dalla Commissione interna.

Art. 22. - Controversie sull’interpretazione delle norme contrattuali.
Le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente Contratto saranno deferite per la loro definizione al l’esame di una Commissione permanente mista nazionale. La Commissione mista nazionale, che sarà composta da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle parti stipulanti il presente Contratto, dovrà esaminare il ricorso e decidere sulle controversie entro il termine di 2 mesi dal ricevimento del ricorso stesso.
Dell’esame e delle decisioni prese sarà redatto un motivato verbale.

Art. 23. - Commissioni interne.
Per i compiti delle Commissioni interne si richiama la disciplina interconfederale in materia.

Art. 26. - Abrogazioni dei precedenti contratti - Opzione.
Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, i contratti collettivi nazionali e provinciali integrativi preesistenti, per le categorie di lavoratori cui si riferiscono le regolamentazioni del contratto stesso.
Per quanto concerne gli accordi interconfederali, gli altri accordi provinciali e gli accordi aziendali, si intendono superate e sostituite (salvi facendo i casi di esplicito richiamo) le norme afferenti agli istituti disciplinati dalla corrispondente regolamentazione del presente contratto, le etti disposizioni - nell'ambito di ciascuno degli istituti stessi - sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulatoli con alcun altro trattamento.
Peraltro, per quanto concerne i predetti altri accordi provinciali ed accordi aziendali, le parti interessate si consulteranno per proporre poi alle rispettive competenti Organizzazioni sindacali periferiche l’accordo per la opzione - in relazione a singoli istituti - fra le norme di cui alla corrispondente regolamentazione del presente contratto e quelle degli accordi in questione regolanti i singoli stessi istituti.
L’opzione non potrà essere esercitata dopo il 60° giorno dalla data di stipulazione del presente contratto.

Art. 28. - Piccole aziende e attività stagionali.
Per le piccole aziende industriali che occupano non più di otto lavoratori e per gli stabilimenti oleari svolgenti prevalentemente attività stagionali, anche se occupano un numero superiore di lavoratori sì conviene che, attraverso accordi da stipularsi fra le competenti Organizzazioni Sindacali Provinciali, si potrà addivenire a temperamenti che valgano a limitare l’onere di qualche istituto contrattuale.
Per quanto riguarda particolarmente le aziende svolgenti attività stagionali, le organizzazioni predette dovranno effettuare il loro esame entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle richieste Trascorso tale termine o in caso di mancato accordo l’esame della questione sarà deferito alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria, le quali, entro un ugual termine di 30 giorni, concorderanno i temperamenti sopradetti.
Chiarimento a verbale.
Le parti danno atto che con la clausola di cui sopra non hanno inteso derogare nei confronti delle aziende e dei lavoratori rispettivi dal carattere vincolativo del contratto nazionale. Pertanto questo contratto conserverà la sua piena validità nel caso che neanche le Associazioni nazionali raggiungano un accordo in merito alla materia all’articolo di cui sopra.

Appendice
Previdenza impiegati
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941

[...]
Art. 10. Trattamento lavoratrici in caso di matrimonio e maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, e senza pregiudizio delle disposizioni sul trattamento in caso di malattia, l’operaia ha diritto di assentarsi dal lavoro dopo il parto, per un periodo di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità.
[...]