Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Circolare 24 maggio 2012, n. 8
Sicurezza nell'uso delle ceste autoprodotte portate dai trattori utilizzate in ambito agricolo e forestale.

Sia nell'ambito delle pratiche di sorveglianza del mercato che attraverso i numerosi quesiti giunti alla scrivente inerenti l'oggetto, sono state segnalate alcune situazioni inerenti attrezzature di lavoro fabbricate ad hoc, che richiedono di essere esplicate più nel dettaglio al fine di sottolineare le responsabilità delle varie ligure coinvolte che vanno dalla fabbricazione sino alla messa in servizio e utilizzo delle attrezzature.
Premesso che il capovolgimento dei trattori rappresenta uno degli eventi che si verificano con preoccupante intensità nelle lavorazioni agricole e forestali e che la presenza di attrezzature portate, non compatibili con il tipo di trattore al quale sono collegale, spesse volte rappresenta una circostanza determinante ai fini del verificarsi dell'evento, si richiama la necessità che gli utilizzatori nell'uso delle attrezzature di lavoro:
- si attengano a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in modo particolare alle previsioni contenute nel titolo I e nel titolo III;
- effettuino le valutazioni mirando alla ricerca della soluzione ottimale tenuto conto che l'attrezzatura di lavoro dovrà risultate adeguata allo scopo per cui viene utilizzata ed idonea ai fini della sicurezza e della salute;
- verifichino che l'attrezzatura sia utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante.
Fermo restando quanto sopra e al fine di garantire la tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo e forestale e valorizzare la disciplina dell'uso sicuro delle attrezzature di lavoro oggetto della presente circolare, si rappresenta quanto segue.
Le segnalazioni riguardano il settore della movimentazione dei materiali dove il mercato propone varie soluzioni "non sempre idonee" al fine di soddisfare le esigenza operative, degli utilizzatori. Si possono citare a tal fine le cosiddette ceste per l'esbosco e le ceste utilizzate per contenere prodotti agricoli, in genere portate dal trattore.
Si tratta di attrezzature costituite da un cassone, in genere in lamiera e dotate di sistemi di aggancio per il collegamento, anteriore o posteriore, ad un trattore agricolo o forestale. In taluni casi esse sono provviste di dispositivi di sollevamento del cassone indipendenti dai bracci del sollevatore del trattore e costituiti da pistoni idraulici o da sistemi di trasmissione a catena.
Tali attrezzature di lavoro possono essere montate sul trattore utilizzando il dispositivo di attacco a tre punti normalmente presente sul trattore ovvero attraverso sistemi di attacco costituiti da staffaggi specifici per il modello di trattore. Nel caso di montaggio sul dispositivo di attacco a tre punti, è possibile che il terzo punto (tecnicamente chiamato puntone) sia allungabile mediante martinetti idraulici o mediante sistemi a vite regolabili manualmente.
Ferme restando le caratteristiche costruttive sopra richiamate, tali attrezzature di lavoro si configurano come attrezzature intercambiabili, così come definite all'articolo 2, lettera b del decreto legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010.
Difatti, queste attrezzature sono progettate e costruite per essere montate su un trattore, o su una macchina-base, dopo la loro messa in servizio, e apportano la nuova funzione di sollevamento e di trasporto della legna (nel caso delle ceste per esbosco) o altro prodotto agricolo.
In questo caso, ai fini dell'immissione sul mercato, è necessario che siano rispettate le prescrizioni indicate all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 17/2010.
Risulta possibile considerare applicabile il concetto di quasi macchina di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g del decreto legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010, solo se tali attrezzature mancano di taluni elementi necessari all'assolvimento della applicazione per la quale sono stati progettati e costruiti, quali ad esempio i sistemi di collegamento fisico meccanico al trattore o alla macchina di base. Pertanto, per diventare attrezzature intercambiabili devono essere sottoposte a una ulteriore fase di costruzione. In questo caso, ai fini dell'immissione sul mercato, è necessario che siano rispettate le prescrizioni indicate all'articolo 10 del citato decreto n. 17/2010.
Il soggetto che poi completerà l'attrezzatura intercambiabile, realizzando ad esempio i sistemi di collegamento fisico meccanico al trattore o alla macchina di base, deve assolvere gli obblighi relativi all'immissione sul mercato o messa in servizio della macchina (attrezzatura intercambiabile), previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010.
Infine, qualora un soggetto costruisca in proprio tale tipo di attrezzatura e la metta in servizio a disposizione di altri soggetti (dipendenti, soci o altri), e tenuto a seguire le procedure previste all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 17/2010.