Cassazione Penale, Sez. 3, 23 gennaio 2012, n. 2709 - D.Lgs. 494/96 ed esonero dalla elaborazione del PSC nei lavori da eseguire in "somma urgenza"



Responsabilità di un legale rappresentante di una S.r.l. (I.) e del dirigente responsabile dell'area tecnica del Primo Municipio di Roma (D.P.) a seguito dello scollegamento e del ribaltamento di un ponteggio installato in aderenza alla facciata di una scuola media.

Al primo erano state contestate plurime contravvenzioni ex D.P.R. n. 164 del 1956, D.P.R. n. 547 del 1955 e D.Lgs. n. 626 del 1994 (capi da A ad E); al secondo, la contravvenzione prevista dal D.Lgs. n. 494 del 1996, artt. 6 e 5 (capo H).

Il Tribunale ha ritenuto provato che la S.r.l., quale ditta subappaltatrice, aveva realizzato il ponteggio destinato a consentire con procedura "di somma urgenza" i lavori, che il Comune aveva appaltati ad altra società, per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico dal quale nei giorni precedenti erano caduti calcinacci e altro materiale. Ha ritenuto provato che la struttura realizzata dalla S.r.l. era costituita da più ponteggi sovrapposti e protetti da grandi teli di nylon e che nel corso di una giornata di forte vento i ponteggi avevano vinto la resistenza degli ancoraggi e si erano sganciati fino a collassare in strada, travolgendo vetture e motorini e ferendo leggermente un pedone in transito.

Condannati, ricorrono entrambi in Cassazione - La Corte dichiara inammissibile il ricorso del legale rappresentante della S.r.l. mentre annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del dirigente responsabile dell'area tecnica del Comune per essere il reato a lui ascritto estinto per prescrizione.

Quanto al primo ricorso, la Corte ritiene che i motivi proposti dal Sig. I. siano viziati da assoluta genericità e da manifesta infondatezza. A fronte della puntuale e articolata motivazione con la quale il Tribunale ha evidenziato le difformità dei ponteggi come realizzati rispetto alle previsioni di progetto e le specifiche violazioni di cautele previste dalla legge, il ricorrente si limita a prospettare una congrua installazione del ponteggio compatibile con la situazione di urgenza e una assenza di responsabilità per quanto accaduto dopo che i ponteggi erano stati consegnati alla ditta appaltatrice. Si tratta di motivazioni che non affrontano i punti essenziali della motivazione impugnata e che omettono di rispondere agli specifici profili di colpa che il Tribunale ha ravvisato e sui quali ha puntualmente e logicamente motivato.

Per quanto concerne il ricorso proposto dal Sig. D.P., la Corte ritiene che si sia in presenza di censura in parte infondata. La disciplina, richiamata dal ricorrente, che sovrintende le procedure abbreviate e semplificate previste per i casi di "somma urgenza" trova fondamento tanto nella necessità di abbreviare, anche "ad horas" l'avvio dei lavori, quanto nella limitatezza temporale degli interventi emergenziali.

Dunque, il ragionamento del Tribunale che, valutata la distanza temporale tra l'avvio dell'installazione del ponteggio e il suo crollo, esclude l'esistenza dell'urgenza sarebbe certamente errato se si intendesse dedurne l'assenza di "somma urgenza", ma potrebbe trovare una propria logicità qualora si riferisca alla circostanza che la permanenza in sede di un ponteggio per alcuni mesi esclude il carattere emergenziale e temporaneo della installazione e introduce il tema se sia necessaria l'adozione piena delle cautele e delle garanzie che sarebbero state non necessarie ove, effettuati con urgenza i lavori, i ponteggi fossero stati rapidamente smontati.


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE




Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. FIALE Aldo - Consigliere

Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere



ha pronunciato la seguente:

sentenza



sul ricorso proposto da:

I.F., nato a ***;

D.P.D., nato a ***;

Avverso la sentenza emessa in data 27 Settembre 2010 dal Tribunale di Roma, che, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha condannato il primo alla pena di 500,00 Euro di ammenda per ciascuna delle contravvenzioni contestate e il secondo alla pena di 300,00 Euro di ammenda, pena condizionalmente sospesa e non menzione della condanna.



Fatti accertati il ***.



Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dr. Luigi Marini;

Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per entrambi i ricorrenti e, in subordine, per la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale proposta;

Udito il Difensore, Avv. Carla Maria Gentili, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.




Fatto



Con sentenza emessa in data 27 Settembre 2010, il Tribunale di Roma, ha condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, il Sig. I. alla pena di 500,00 Euro di ammenda per ciascuna delle contravvenzioni contestate e il Sig. D.P. alla pena di 300,00 Euro di ammenda, pena condizionalmente sospesa e non menzione della condanna.

Al Sig. I., quale legale rappresentante della "A. P. S.r.l.", erano state contestate plurime contravvenzioni ex D.P.R. n. 164 del 1956, D.P.R. n. 547 del 1955 e D.Lgs. n. 626 del 1994 (capi da A ad E) accertate a seguito dello scollegamento e del ribaltamento di un ponteggio installato in aderenza alla facciata della scuola media " ***; al Sig. D.P., quale dirigente responsabile dell'area tecnica del Primo Municipio di Roma, la contravvenzione prevista dal D.Lgs. n. 494 del 1996, artt. 6 e 5 (capo H). Fatti accertati il ***. Il Tribunale ha ritenuto provato, come esposto nell'ampia motivazione della sentenza, che la "A. P." quale ditta subappaltatrice aveva realizzato il ponteggio destinato a consentire con procedura "di somma urgenza" i lavori, appaltati dal Primo Municipio alla "F. T. S.r.l.", per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico dal quale nei giorni precedenti erano caduti calcinacci e altro materiale. Ha ritenuto provato che la struttura realizzata dalla "A. P." era costituita da più ponteggi sovrapposti e protetti da grandi teli di nylon e che nel corso di una giornata di forte vento i ponteggi avevano vinto la resistenza degli ancoraggi e si erano sganciati fino a collassare in strada, travolgendo vetture e motorini e ferendo leggermente un pedone in transito. Ha ritenuto, altresì, provato anche sulla base delle risultanze della consulenza d'ufficio che, contrariamente al progetto redatto dal tecnico della "A. P.", ing. D. S., il materiale utilizzato risultava di tipo misto, con elementi aventi resistenze diverse e in alcuni casi usurati; che i punti di cerniera erano stati realizzati senza collegamenti; che l'altezza complessiva era maggiore del previsto, superando l'altezza del cornicione con una struttura non dotata di ancoraggi; che l'apposizione dei teloni di facciata non era prevista dal progetto; che difettava la cautela della messa a terra.

Sulla base degli elementi acquisiti il Tribunale ha assolto il progettista, ing. D.S., dalle contestazioni mossegli ai capi F e G della rubrica, e ha ritenuto sussistere la responsabilità degli odierni ricorrenti.

Avverso tale decisione i Sigg. I. e D.P. hanno proposto ricorso tramite i rispettivi legali.

Il Sig. I. in sintesi lamenta:

1. Mancata assoluzione "per non avere commesso il fatto", posto che il ponteggio fu posizionato nel novembre 2005 per fronteggiare una situazione di assoluta urgenza e quindi consegnato alla ditta appaltatrice, che ne divenne unica responsabile, al fine di eseguire immediati interventi che, invece, non furono eseguiti per mesi, fino a che la tromba d'aria che colpì la città di Roma dette causa al crollo del ponteggio;

2. Mancata assoluzione per mancanza o contraddittorietà della prova di responsabilità, avendo il Tribunale attribuito la penale responsabilità dei fatti al ricorrente "in maniera sbrigativa" e in contrasto con gli elementi di prova in atti.

Il Sig. D.P. in sintesi lamenta:

1. Errata applicazione del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 12, comma 6, e art. 192 c.p. e vizio di motivazione in relazione all'incompleto esame della testimonianza R. (ud. 7 giugno 2010). Premesso che l'art. 12, comma 6, citato esclude l'obbligo di adottare il Piano di sicurezza e coordinamento dei lavori in caso di opere di immediata effettuazione, erroneamente il Tribunale ha operato una valutazione ex post e non ex ante della situazione di urgenza, mentre avrebbe dovuto considerare che l'urgenza di intervenire sull'edificio e di avviare le relative procedure sussisteva indipendentemente dall'iter successivo della procedura, condizionata dall'assenza dei fondi necessari per avviare i lavori, fondi che erano stati richiesti; a ciò si aggiunga che il teste R. ha evidenziato come il posizionamento del ponteggio fosse misura necessaria per evitare la caduta in strada di altre parti del cornicione e delle tegole.

2. Vizio di motivazione in relazione alla scelta della pena alternativamente prevista per la contravvenzione ed esistenza di un difetto di legittimità costituzionale della previsione del terzo comma dell'art. 593 c.p.p. anche in relazione agli effetti che l'affermazione di responsabilità penale comporta in sede disciplinare ai sensi dell'art. 653 c.p.p.; in altri termini, attraverso la scelta della specie di pena irroganda il giudice si trova a decidere anche in ordine alla possibilità per le parti di proporre appello, scelta che dovrebbe competere al solo legislatore e che va rapportata alla più limitata sfera di intervento del giudice di legittimità, cui è precluso l'esame del merito della contestazione. Alla Corte si chiede, dunque, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., comma 3, in relazione agli artt.3, 24 e 111 Cost., con sospensione del presente processo. In subordine, il ricorrente ritiene che in questo contesto, la mancanza di motivazione del giudice in ordine all'applicazione della sola pena pecuniaria al ricorrente costituisca un vizio particolarmente rilevante, che deve essere sanzionato con l'annullamento della sentenza.



Diritto



1. La Corte ritiene che i motivi di ricorso proposti dal Sig. I. siano viziati da assoluta genericità nei termini fissati dagli artt. 581, lett. c) e art. 591 c.p.p., lett. c) e da manifesta infondatezza. A fronte della puntuale e articolata motivazione con la quale il Tribunale ha evidenziato le difformità dei ponteggi come realizzati rispetto alle previsioni di progetto e le specifiche violazioni di cautele previste dalla legge, il ricorrente si limita a prospettare una congrua installazione del ponteggio compatibile con la situazione di urgenza e una assenza di responsabilità per quanto accaduto dopo che i ponteggi erano stati consegnati alla ditta appaltatrice. Si tratta di motivazioni che non affrontano i punti essenziali della motivazione impugnata e che omettono di rispondere agli specifici profili di colpa che il Tribunale ha ravvisato e sui quali ha puntualmente e logicamente motivato.

Alla inammissibilità originaria del ricorso consegue la non rilevanza in questa sede dell'avvenuta maturazione dei termini massimi di prescrizione del reato in epoca successiva alla sentenza impugnata, nonchè in epoca anteriore alla sentenza di appello nei casi in cui la prescrizione stessa non sia stata dedotta in quella sede e non sia stata rilevata (Cass., Sezioni Unite Penali, sentenza n.32 del 22 novembre-22 dicembre 2000, rv. 217266; sentenza n.33542 del 27 giugno-11 settembre 2001, rv 219531; sentenza n.23428 del 22 marzo-22 giugno 2005, rv 231164). Consegue, altresì, che non operano i favore del ricorrente le considerazioni che conducono a diversa decisione nei confronti del coimputato.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

2. Per quanto concerne il primo motivo di ricorso proposto dal Sig. D.P., la Corte ritiene che si sia in presenza di censura in parte infondata. La disciplina, richiamata dal ricorrente, che sovrintende le procedure abbreviate e semplificate previste per i casi di "somma urgenza" trova fondamento tanto nella necessità di abbreviare, anche "ad horas" l'avvio dei lavori, quanto nella limitatezza temporale degli interventi emergenziali. Dunque, il ragionamento del Tribunale che, valutata la distanza temporale tra l'avvio dell'installazione del ponteggio e il suo crollo, esclude l'esistenza dell'urgenza sarebbe certamente errato se si intendesse dedurne l'assenza di "somma urgenza", ma potrebbe trovare una propria logicità qualora si riferisca alla circostanza che la permanenza in sede di un ponteggio per alcuni mesi esclude il carattere emergenziale e temporaneo della installazione e introduce il tema se sia necessaria l'adozione piena delle cautele e delle garanzie che sarebbero state non necessarie ove, effettuati con urgenza i lavori, i ponteggi fossero stati rapidamente smontati.

Sul punto la motivazione si rivela effettivamente carente e la sentenza dovrebbe essere annullata con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame della questione. Non può a questo punto che rilevarsi l'avvenuto decorso dei termini massimi di prescrizione del reato contestato e pronunciarne l'estinzione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza sul punto.

Tale conclusione rende priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale proposta in relazione all'art. 593 c.p.p., comma 3; qualora venisse sollevata da questa Corte e quindi accolta dalla Corte costituzionale, la questione potrebbe condurre esclusivamente alla legittimazione dell'odierno ricorrente a proporre dichiarazione di appello per un reato già oggi prescritto e soggetto a pronuncia ex art. 129 c.p.p..


P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso dello I., che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 Euro alla Cassa delle ammende; annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di D.P. per essere il reato a lui ascritto estinto per prescrizione.