Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 7 maggio 2012
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2013
Parti: Ance Terni e Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Terni
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

Parte generale
Relazioni industriali e sistema degli enti bilaterali
Prestazioni Cassa edile, Scuola edile e CPT
Certificazione e regolarità contributiva
Borsa lavoro e formazione professionale
Iniziative per la salute e la sicurezza
Banche dati
RLST
Prevedi
Norma premiale per versamenti in cassa edile
Parte economica
Elemento economico territoriale
EVR
Malattia
Cig maltempo apprendisti
Contribuzioni Cassa edile/Sistema edilizia
Indennità di mensa
Decorrenza e durata
Fac-simile Autodichiarazione ex art. 38 commi 18 e 19

Verbale di accordo

Il giorno 7 Maggio 2012 in Terni presso la sede di Ance Terni tra Ance Terni [...] e la Filca-Cisl [...], la Fillea-Cgil [...], la Feneal-Uil [...], a conclusione degli incontri in precedenza tenutisi si è pervenuti alle seguenti intese per il rinnovo del contratto integrativo provinciale del settore delle costruzioni nella Provincia di Terni così come previsto dall’articolo 38 del CCNL 19 aprile 2010 sottoscritto tra le stesse parti firmatarie del presente accordo.

Parte generale
Relazioni industriali e sistema degli enti bilaterali

Le parti ribadiscono l’impegno a sviluppare un avanzato modello di relazioni industriali in una logica di confronto e costante dialogo al fine di favorire e sostenere le esigenze di sviluppo del settore nel territorio ciò anche al fine di affrontare meglio questioni che riguardano le politiche di settore.
Le dimensioni della crisi, con la conseguente drastica riduzione della massa salari e dei contributi versati, unita ai processi di innovazione e di cambiamento che hanno investito in generale tutta la Società e l’economia nazionale, gli stessi modelli sociali e culturali e in particolare il settore delle costruzioni, impongono alle parti sociali un’ampia riflessione sul sistema degli Enti bilaterali. E ciò soprattutto al fine di far diventare il sistema degli Enti uno strumento di politiche industriali coerenti con gli obiettivi di qualificazione complessiva del settore.
Le parti ribadendo l’importanza e la positività dell’esperienza della bilateralità, sottolineano la necessità di realizzare intese che consentano di lavorare alla ricerca di sinergie, di processi di armonizzazione e semplificazione in tutto il sistema a livello regionale, confermano altresì la necessità di procedere ad un miglioramento e rinnovamento qualificato e sostanziale, sia nei contenuti che nelle forme, delle assistenze e dei servizi a favore dei lavoratori e delle imprese; le parti, inoltre, ribadiscono l’intenzione di fare del sistema degli enti un fondamentale strumento di lotta al lavoro irregolare e di qualificazione del settore anche attraverso specifici accordi relativi a meccanismi premiali più avanti definiti nel presente documento.
Per ciò che riguarda la congruità della manodopera le parti si impegnano, nel rispetto alla normativa e ai contratti nazionali e regionali e delle disposizioni provenienti dagli Organismi nazionali, a sviluppare e a ricercare quelle sinergie necessarie affinché le Casse Edili operino con criteri analoghi.
Per il raggiungimento di questi obiettivi le parti sociali si faranno promotrici di tali iniziative anche con il supporto tecnico della Cassa Edile la quale potrà operare, se lo ritiene opportuno, all’interno della CNCE per sperimentare eventuali novità provenienti dall’Organismo nazionale.
Le parti sociali, tenendo anche conto dell’evoluzione contrattuale prevista dal CCNL Nazionale, si impegnano sulla base di specifiche intese a favorire un processo di innovazione, razionalizzazione e integrazione del sistema degli Enti bilaterali.
L’obiettivo è quello di arrivare, entro la vigenza del contratto ad una riorganizzazione del sistema bilaterale.
Allo scopo entro 30 giorni dalla firma del presente contratto, le parti sociali nominano un’apposita Commissione la quale formulerà tassativamente entro la vigenza del presente contratto, ipotesi riorganizzative, con relativi tempi di attuazione, che verranno sottoposte alle parti sociali per una valutazione complessiva e definitiva.
La Commissione di cui al precedente capoverso è impegnata a realizzare un protocollo secondo i criteri previsti dal CCNL, nel rispetto degli statuti e dell’autonomia dei singoli Enti, per le assunzioni e la mobilità del personale negli Enti bilaterali. 

Prestazioni Cassa edile, Scuola edile e CPT
Le prestazioni della Cassa Edile, Scuola Edile e CPT sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali (Ance, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil) e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate o demandate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Terni aderenti alle richiamate Associazioni nazionali.
[...]

Certificazione e regolarità contributiva
Dopo 12 anni, l’esperienza Umbra della Congruità ha dimostrato i suoi molteplici punti di forza, ma anche qualche debolezza.
In particolare la difficoltà di censire tutti i cantieri privati ed individuare il loro reale valore (o importo lavori) ha evidenziato l’importanza di sollecitare e concordare forme di maggiore collaborazione e scambio di dati con i Comuni (DIA, SCIA, permessi di costruire, ecc.), le l’opportunità di controlli diretti delle Casse Edili sui cantieri e sulle imprese irregolari. Tali iniziative hanno lo scopo di agevolare il controllo sui cantieri e nelle imprese irregolari e quindi di agevolare il recupero dei crediti per l’ente.
A tutto ciò si aggiunge il controllo tramite MUT del rispetto dell’orario contrattuale (ore sanzionabili e contatore), dei minimi retributivi e l’inserimento nello stesso MUT dei cantieri con la relativa suddivisione delle ore.
Su tali aspetti le parti sociali s’impegnano ad intervenire attivamente rinnovando il reciproco impegno nella lotta al lavoro irregolare per una tutela più efficace delle imprese regolari.

Borsa lavoro e formazione professionale
Nel settore delle costruzioni il fattore umano riveste certamente un’importanza centrale e strategica. In particolare rappresenta per l’impresa un patrimonio qualitativo e un fattore competitivo. L’ingresso nel mercato del lavoro del settore delle costruzioni di quote crescenti di manodopera straniera (ormai oltre il 50% di presenze nelle Casse Edili) richiede risposte articolate ed efficaci al fine di accelerare i processi di crescita e di integrazione professionale. Diviene necessario ed urgente, all’atto dell’ingresso in cantiere, trasferire le “maestrie di base”, intese come un alfabeto professionale in grado di favorire l’apprendimento del lavoro e di promuovere comportamenti operativi corretti e razionali, e pertanto sicuri. Ciò potrebbe rappresentare un importante fattore di stabilizzazione e motivazione a progredire (per chi è già nel settore) e di attrattività e richiamo (per chi non è ancora nel settore), oltre che un prezioso elemento di contrasto dei fenomeni degenerativi sul versante della trasparenza del mercato del lavoro.
Le parti sociali firmatarie del presente contratto, in linea con quanto previsto dall’articolo 114 del CCNL 19 aprile 2010, concordano di dare impulso alla Borsa lavoro Blen.it proposta dal Formedil nazionale, in modo da:
• poter disporre sul proprio territorio di un servizio di segnalazione di opportunità lavorative, orientamento e counseling individualizzati;
• garantire che prima dell’ingresso al lavoro ogni lavoratore sia formato in merito alle operazioni-base dei mestieri dell’edilizia e alle connesse competenze di prevenzione e sicurezza;
• assicurare ad ogni lavoratore la possibilità di avere uno specifico Piano di Sviluppo Professionale finalizzato al raggiungimento di condivisi obiettivi di progressione professionale, garantendogli altresì l’assistenza e le risorse formative necessarie;
• assicurare al lavoratore, in caso di perdita del lavoro, che la Scuola edile si attiverà al fine di favorirne la riacquisizione attraverso una strategia di miglioramento dell’occupabilità del lavoratore e di ricerca attiva del lavoro;
• mettere in pratica tutto quanto previsto dal progetto presentato dal Formedil sotto l’impulso delle Parti Sociali Nazionali.
Al fine di attuare completamente la Borsa lavoro, le parti si impegnano a mettere in campo tutte le risorse e gli strumenti necessari all’avvio. In particolare:
- attivazione dello sportello per la certificazione delle competenze formali e non formali del lavoratore;
- attivazione del Libretto formativo edile;
- attivazione della Banca dati integrata degli Enti bilaterali del settore;
- realizzazione delle necessarie convenzioni con il Centro provinciale dell’impiego, secondo le istruzioni operative predisposte dalle parti sociali nazionali e attuate dallo stesso Formedil.

Iniziative per la salute e la sicurezza
Nel ribadire l’importanza che il CPT riveste ai fini del miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parti concordano che l’azione di supporto alle imprese sul versante della sicurezza debba essere rilanciata e consolidata sia introducendo nuovi servizi sia migliorando strumenti e procedure già utilizzate attraverso una migliore programmazione dei sopralluoghi tecnici in cantiere utilizzando i nuovi strumenti a disposizione del CPT come le notifiche preliminari ed un maggior controllo dell’efficacia degli stessi sopralluoghi, utilizzando la check list di controllo definita a livello nazionale, lasciando in cantiere il resoconto della visita, effettuando sempre la seconda visita di controllo e realizzando un monitoraggio telefonico a campione per verificare il gradimento delle imprese. In particolare le parti concordano di avviare quanto prima (non appena saranno definite dalla CNCPT e validate dalle Parti sociali nazionali le istruzioni e le procedure necessarie), il servizio di “Asseverazione” previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., secondo le istruzioni e usando le modalità che saranno definite dalle Parti Sociali nazionali.

Banche dati
Al fine di adeguare, innovare e facilitare lo scambio di dati e informazioni all’interno di tutto il Sistema Bilaterale e anche al fine di migliorare la qualità e i tempi di erogazione dei servizi alle imprese e ai lavoratori, le Parti si impegnano a creare un unico sistema informativo regionale.

RLST
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il soggetto che rappresenta direttamente i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro.
Nell’ambito del progetto generale della sicurezza sul lavoro, è obiettivo prioritario del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza verificare la corretta applicazione della normativa e l’effettiva prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, in relazione alle attribuzioni di cui all’art. 50 del Decreto legislativo n. 81/2008.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale (RLST) opera con riferimento alle imprese edili nelle quali non sia stato nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Nella provincia di Terni tale figura è prevista in una unità per tutto il suo territorio.
Ulteriori specifiche saranno oggetto dell’apposito regolamento territoriale, concordato dalle parti sociali, per il funzionamento del RLST.
Resta fermo che, così come previsto dall’articolo 48 comma 8 del decreto legislativo n. 81/2008, qualora non si proceda all’elezione diretta, le funzioni del RLS sono esercitate dal RLST a prescindere dal numero di dipendenti in forza all’impresa.
L’RLST esercita le attribuzioni previste dal CCNL e dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 81/2008, con le garanzie e le facoltà di cui allo stesso. Ai sensi dello stesso articolo e degli articoli dei contratti nazionali delle diverse associazioni datoriali e dei rispettivi allegati, lo RLST non può svolgere attività sindacale.
Tra l'altro, non può compiere attività di proselitismo o di propaganda, così come non può promuovere assemblee o proporre rivendicazioni. Può invece partecipare, su richiesta dei lavoratori, ad assemblee riguardanti argomenti strettamente inerenti la salute, la sicurezza e l'ambiente di lavoro.
L’attività dell’RLST potrà essere esercitata esclusivamente nelle realtà produttive in cui non vi sia stata elezione diretta del RLS in ambito aziendale.
Agli oneri per la realizzazione del presente accordo si provvede mediante un sistema di contribuzione aggiuntiva a carico delle imprese iscritte o comunque tenute ad iscriversi alla Cassa Edile di Terni nelle quali non vi sia stata elezione diretta del RLS in ambito aziendale; le stesse devono contribuire, a partire dall’entrata in vigore del presente Accordo, con un’aliquota pari a 0,10% della retribuzione imponibile per la Cassa Edile.
Sono esonerate dal versamento del contributo aggiuntivo di cui sopra le imprese nelle quali i lavoratori dipendenti abbiano proceduto all’elezione diretta del RLS secondo le modalità previste dall’articolo 47 del decreto legislativo n. 81/2008. Laddove l’elezione avvenga successivamente all’entrata in vigore del presente accordo, la data dell’elezione del RLS aziendale deve essere preventivamente concordata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo.
Per tutti gli RLS eletti precedentemente e successivamente al presente accordo, e al fine di ottenere l’esonero dal versamento del contributo, le imprese dovranno comunicare al CPT di Terni, il nominativo dell’RLS. Il CPT provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento dei suddetti documenti, a comunicare formalmente alla Cassa Edile la regolarità della documentazione e il diritto all’esonero dal pagamento del contributo aggiuntivo.
Gli importi calcolati dalle imprese sono riscossi tramite la Cassa Edile di Terni mediante la modulistica in uso e conferiti nell’apposito fondo “Fondo RLST della provincia di Terni”, le cui entrate ed uscite appariranno come partite di una gestione separata.
I Fondi verranno messi a disposizione di una costituenda Commissione, formata da 1 rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni sindacali e 1 rappresentante delle Associazioni dei datori di lavoro; ai lavori della commissione parteciperà il direttore della C.E. o suo delegato. Nell’ambito della stessa Commissione verranno stabilite le modalità di gestione del fondo secondo il regolamento che sarà varato dalle parti sociali territoriali.
Per la salvaguardia degli accordi in essere, a seguito di verifica dell’andamento del fondo RLST, le parti si impegnano sin da ora, se fosse necessario, a rivedere l’aliquota sopra stabilita.
Il soggetto nominato RLST deve avere un’effettiva esperienza nel settore edile e/o in materia di sicurezza, di almeno 24 mesi.
Le modalità di costituzione e funzionamento verranno stabilite con Regolamento attuativo da redigersi entro tre mesi dalla stipula del presente accordo.
Prima dell’inizio della propria attività, l’RLST deve ricevere la formazione obbligatoria prevista dall’articolo 48 comma 7 del decreto legislativo n. 81/2008 e dal CCNL 2010, per un minimo di n. 120 ore. Successivamente l’RLST deve ricevere un aggiornamento della formazione di almeno 8 ore annue.
La formazione, nei limiti sopra indicati, è impartita dalla Scuola Edile di Terni, in collaborazione con il CPT.
Lo svolgimento dell'attività dell’RLST è disciplinato dal presente accordo, dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle associazioni firmatarie e dai rispettivi allegati, nonché dalla legislazione e dal regolamento territoriale. 

Norma premiale per versamenti in cassa edile
Premesso che il regolamento di attuazione del meccanismo premiale previsto, a norma di legge, dall’art. 108 del CCNL deve al momento essere ancora predisposto dalle parti firmatarie del CCNL e che al fine di contrastare il lavoro sommerso ed irregolare si ritiene necessario agire anche sul fronte della premialità per le aziende, si conviene di istituire un riconoscimento premiale a favore delle imprese che dimostrino il rispetto delle regole e il dovuto impegno nella formazione professionale e nell’attuazione di corrette misure di sicurezza e prevenzione.
Il dispositivo premiale consiste nella riduzione delle aliquote indicate nella successiva tabella, dovute alla Cassa Edile, Scuola Edile e CPT, nei confronti delle imprese che soddisfano i requisiti che verranno definiti con apposito Accordo tra le Parti entro tre mesi dalla firma del presente Contratto, fermo restando quanto previsto al punto denominato “contribuzioni cassa edile/sistema edilizia”.
Con lo stesso Accordo verranno definite le modalità di accesso alla premialità e la percentuale di riduzione delle diverse aliquote.