Cassazione Penale, Sez. 4, 16 maggio 2012, n. 18811 - Responsabilità di un gruista per infortunio mortale a seguito della caduta di un carico di tubi: totale mancanza di verifiche sulle modalità di aggancio del carico stesso



 

Responsabilità di un dipendente con mansioni di gruista di una srl committente di lavori per la realizzazione di 19 alloggi, per colpa consistita in imprudenza e imperizia e, in particolare, nell'aver eseguito una manovra di sollevamento di carico di tubi di pvc del peso complessivo di Kg 1.035, non adeguatamente imbracato, e agganciato alla gru unicamente da catene collegate alle reggette di contenimento del carico: in questo modo cagionava la morte del socio di una snc che doveva servirsi del predetto materiale per la realizzazione di una rete fognante e restava colpito alla testa da un tubo di quel carico caduto per cedimento di una delle reggette.

L'imputato e l'appaltatore dei lavori e responsabile civile, ricorrono per cassazione - Inammissibili.

"La Sentenza motiva compiutamente e nella piena osservanza dei principi di non contraddizione circa la dinamica dell'infortunio e la causa materiale del fatto."

La causa materiale della morte è dunque individuata nelle conseguenze della caduta di uno dei quattro pacchi di tubi costituenti l'intero carico e malamente tenuto da una serie di reggette alle quali erano state agganciate catene di collegamento. La caduta del pacco, anche subito dopo un minimo sollevamento con conseguente trazione delle reggette (o, peggio, di una sola reggetta), era stata determinata dalla rottura di una o di entrambe le reggette alle quali la stessa vittima aveva agganciato il pacco più alto dei tubi collocato sulla parte sinistra del camion trasportatore, mentre l'imputato manovrava la gru e la morte del (Omissis) era stata determinata non dalla semplice caduta al suolo dei tubi dal pianale del camion prima dell'intervento della gru ma da una precipitazione (con rotazione dei tubi) dopo l'aggancio alla medesima gru, aggancio avvenuto rispetto alle sole reggette visto che le catene e le fasce di tessuto ritrovate sul luogo (le catene sul terreno, le fasce in tessuto all'interno della vettura del (Omissis)) dopo l'infortunio mortale, non avevano lunghezza sufficiente ad abbracciare il pacco di tubi caduto.

La causalità della colpa era individuata nell'avere il gruista azionato la gru di cui era operatore senza minimamente verificare le modalità di aggancio del carico.


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo G. Presidente

Dott. ZECCA Gaetanino rel. Consigliere

Dott. D'ISA Claudio Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco M. Consigliere
Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

2) (Omissis);

avverso la sentenza n. 1482/2002 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 09/02/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANINO ZECCA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Luigi Riello il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

Udito l'Avvocato (Omissis) che ha depositato conclusioni scritte delle quali ha chiesto raccoglimento, e nota spese per le parti civili (Omissis) in proprio e quale madre del minore (Omissis), Responsabile civile (Omissis);

Udito per gli imputati ricorrenti l'Avvocato (Omissis) che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi depositando sentenza 15/6/2007 della Corte di Cassazione 1.

Fatto



La Corte di Appello di Bologna, con sua sentenza, ha riformato la sentenza del Tribunale di Ferrara che aveva assolto (Omissis) dal reato di omicidio colposo a lui addebitato con la formula "perchè il fatto non sussiste".

La Corte di Appello pronunziando su impugnazione del Procuratore Generale e delle parti civili, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante di cui all'articolo 589 c.p.p., comma 2, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (Omissis) in ordine al reato ascrittogli (commesso il giorno (Omissis)) perchè estinto per prescrizione. La Sentenza di appello ha inoltre dichiarato un concorso di colpa della persona offesa (Omissis) nella misura del 50% ed ha condannato l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno (50%) cagionato dal reato, oltre spese del procedimento e ha compensato per la metà le spese tra le parti private, ponendo la residua metà a carico dell'imputato e del responsabile civile.

L' (Omissis) era stato chiamato a rispondere del delitto di cui all'articolo 589 c.p., perchè nella sua qualità di dipendente con mansioni di gruista della srl (Omissis), committente di lavori per la realizzazione di 19 alloggi, per colpa consistita in imprudenza e imperizia e, in particolare, nell'aver eseguito una manovra di sollevamento di carico di tubi di pvc del peso complessivo di Kg 1.035, non adeguatamente imbracato, e agganciato alla gru unicamente da catene collegate alle reggette di contenimento del carico, cagionava la morte di (Omissis), (socio della snc (Omissis) di (Omissis) e (Omissis)), che doveva servirsi del predetto materiale per la realizzazione di una rete fognante, e restava colpito alla testa da un tubo di quel carico caduto per cedimento di una delle reggette.

(Omissis), imputato, e (Omissis) appaltatore dei lavori e responsabile civile, ricorrono per cassazione e depositano motivi di ricorso e motivi nuovi per ottenere l'annullamento della sentenza impugnata.

I ricorrenti denunziano:

A) Contraddittorietà / manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità; erroneità della assunzione in sentenza, e in termini di certezza, della ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal perito; nullità della sentenza nella prospettiva dell'articolo 606 c.p.p., comma 1 lettera e);

B) Manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità ed erroneità della attribuzione di valenza confermativa del sollevamento al calcolo peritale delle forze applicate al fascio dei tubi; erroneità, ancora nullità della sentenza nella prospettiva dell'articolo 606 c.p.p., comma 1 lettera e);

C) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità per contrasto tra le conclusioni della Corte e quelle del perito in punto di integrità delle reggette fino al momento del sinistro; ancora nullità della sentenza nella prospettiva dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e);

D) Mancanza di motivazione in punto di contrasto tra le conclusioni della Corte e quelle del perito sull'integrità delle reggette fino al momento del sinistro, omessa valutazione delle conclusioni del CT della difesa dell'imputato; ancora nullità della sentenza nella prospettiva dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e);

E) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine ai punti di rottura delle reggette - compatibilità del sollevamento del fascio di tubi attraverso l'aggancio alle stesse - incongruenza; ancora nullità della sentenza nella prospettiva dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e);

F) Mancanza di motivazione nella parte in cui l'accertamento ha individuato nella posizione dei tubi dopo la caduta una prova del loro sollevamento per mezzo della gru; omessa valutazione delle osservazioni del CT della difesa dell'imputato, ing. (Omissis); ancora nullità della sentenza nella prospettiva dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e);

G) Manifesta illogicità della motivazione in merito alla deformazione del tetto del veicolo del (Omissis), ritenuta incompatibile con un semplice rotolamento dei tubi stessi; incongruenza; ancora nullità della sentenza nella prospettiva dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e);

H) Manifesta illogicità della motivazione - valenza attribuita al rinvenimento di catene metalliche a terra come prova dell'avvenuto agganciamento del cavo della gru alle reggette di contenimento dei tubi ; incongruenza; ancora nullità della sentenza nella prospettiva dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e);

I) Carenza di motivazione in punto di responsabilità; valenza attribuita al rinvenimento di catene metalliche a terra come prova dell'avvenuto agganciamento del cavo della gru alle reggette di contenimento dei tubi; mancata considerazione del dato relativo alla posizione del braccio della gru rispetto al punto di presunto agganciamento; ancora nullità della sentenza nella prospettiva dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e);

J) Contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta inattendibilità del conducente del camion (Omissis) che aveva dichiarato di non aver visto catene che penzolavano dall'alto e che la gru era ferma; ancora nullità della sentenza nella prospettiva dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e);

K) Contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese in sede di esame dibattimentale dalle persone intervenute; insussistenza della motivazione quanto alla deposizione degli altri operai; ancora nullità della sentenza nella prospettiva dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e);

Con i motivi nuovi che recano in allegato le trascrizioni dell'esame dibattimentale dei testi (Omissis), (Omissis) e (Omissis) i ricorrenti denunziano A) a integrazione del primo motivo di ricorso i ricorrenti denunziano anche travisamento della prova per avere il giudice di appello fondato il suo convincimento su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale ravvisabile nella parte in cui la sentenza ritiene inconfutabili le "risultanze peritali";

B) contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese in sede di esame dibattimentale da (Omissis); nullità della sentenza nella prospettiva dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e); il vizio consisterebbe nel contrasto tra ragionamento decisorio della Corte e il contenuto informativo dei documenti processuali a contenuto probatorio a sua disposizione;

C) riferito al motivo del ricorso sopra indicato come K nonchè H ed I mancanza /contraddittorietà/ manifesta illogicità della motivazione in punto di inattendibilità delle dichiarazioni rese in sede dibattimentale dalle persone intervenute; insussistenza di motivazione quanto alle deposizioni degli operai (Omissis) e (Omissis) che descrivono una situazione coincidente con quella descritta da (Omissis) con particolare riguardo alla assenza di catene appese alla gru;

All'udienza pubblica del 2 Novembre 2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Diritto



La sentenza impugnata individua la causa immediata della morte di (Omissis), nella azione di schiacciamento di costui, azione prodotta dai tubi trasportati a mezzo di un camion condotto da tale (Omissis). La Sentenza motiva compiutamente e nella piena osservanza dei principi di non contraddizione circa la dinamica dell'infortunio e la causa materiale del fatto.

La sentenza fa perno sugli accertamenti svolti dal perito nominato, porta a coerente valorizzazione la deposizione del teste (Omissis) appartenente al servizio di prevenzione Asl., che intervenne sul posto per i primi accertamenti, mentre limita la rilevanza delle deposizioni dei testi che non assistettero direttamente all'infortunio e si arrestarono alla descrizione del cantiere all'atto dell'arrivo del camion con i tubi e qualifica come inattendibile e generica la deposizione del Teste (Omissis) autista del camion e coindagato.

La causa materiale della morte del (Omissis) è dunque individuata nelle conseguenze della caduta di uno dei quattro pacchi di tubi costituenti l'intero carico e malamente tenuto da una serie di reggette alle quali erano state agganciate catene di collegamento. La caduta del pacco, anche subito dopo un minimo sollevamento con conseguente trazione delle reggette (o, peggio, di una sola reggetta), era stata determinata dalla rottura di una o di entrambe le reggette alle quali la stessa vittima (Omissis) aveva agganciato il pacco più alto dei tubi collocato sulla parte sinistra del camion trasportatore, mentre (Omissis) manovrava la gru e la morte del (Omissis) era stata determinata non dalla semplice caduta al suolo dei tubi dal pianale del camion prima dell'intervento della gru ma da una precipitazione (con rotazione dei tubi) dopo l'aggancio alla medesima gru, aggancio avvenuto rispetto alle sole reggette visto che le catene e le fasce di tessuto ritrovate sul luogo (le catene sul terreno, le fasce in tessuto all'interno della vettura del (Omissis)) dopo l'infortunio mortale, non avevano lunghezza sufficiente ad abbracciare il pacco di tubi caduto.

La causalità della colpa era individuata nell'avere il gruista azionato la gru di cui era operatore senza minimamente verificare le modalità di aggancio del carico.

Le censure di ricorso denunziando vizi di motivazione richiedono in realtà una nuova valutazione delle prove esaminate e un ulteriore giudizio di merito inibito al giudice di legittimità. Peraltro le censure sono rivolte a testi motivazionali diversi da quello realmente scritto dalla Corte nel caso della vicenda della inesistenza di catene pendenti dalla gru, circostanza mai affermata dalla sentenza che ha accertato in fatto il ritrovamento a terra di catene insufficienti ad abbracciare il carico, dunque non utilizzate per lo scopo, e tali da far ritenere un diverso agganciamento operato direttamente sulle reggette di contenimento. Anche il riferimento ad una condizione di fermo della gru al momento del fatto è affidata in ricorso e nei motivi nuovi ad una deposizione che viceversa ricorda come il gruista tenesse in mano la pulsantiera di manovra della gru. Tutte le singole circostanze atomisticamente individuate attraverso separati motivi di censura appartengono ad una ipotesi di ricostruzione alternativa della dinamica dei fatti che la sentenza impugnata ha già esaminato e motivatamente qualificato come ipotesi meramente congetturale (sentenza pg 3). Non può essere richiesta al giudice di legittimità una nuova valutazione del fatto accertato - peraltro con estrema cura e coerenza logica come risulta in particolare da pg. 5 della sentenza impugnata- nè una replicazione del giudizio valutativo degli elementi di prova al fine di ritenerli decisivi secondo una ipotesi piuttosto che un'altra. L'elaborato peritale, le dichiarazioni testimoniali sono scandagliate e valutate con sintesi logica e compiuta sicchè è inibito al giudice di legittimità di sostituire le ipotesi ricostruttive di sentenza con altre solo indicate come altrettanto o maggiormente plausibili. La denunzia di travisamento dei fatti e della prova si affida solo al dissenso dei ricorrenti circa le complesse valutazioni ricostruttive delle quali si è detto, ma il dissenso di una parte ricorrente non è suscettibile di dare corpo alle diverse forme di travisamento più che altro solo enunziate.

La statuizione censurata risulta per conseguenza corretta anche nella prospettiva delle domande civili fatte valere nel giudizio di merito.

La prescrizione del reato addebitato, dichiarata con la sentenza di appello , impedisce peraltro ogni ulteriore esame (ai fini penali) dei vizi denunziati, ove si consideri che nel procedimento non emergono evidenti ragioni che determinerebbero l'immediata assoluzione dell'imputato. I ricorsi dei due imputati devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile liquidate in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.

P.Q.M.


Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.