Tipologia: CCNL
Data firma: 24 luglio 1939
Validità: 31.01.1940 - 30.01.1941
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali del Cemento, Calce, Gesso, Manufatti in Cemento e Laterizi e Federazione Nazionale Fascista Lavoratori dell’Edilizia
Settori: Edilizia, Calce e gesso, Industria
Fonte: G.U. 29 gennaio 1940, n. 28, p. II
Sommario:
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria della calce e del gesso, 24 luglio 1939
Il giorno 24 luglio 1939-XVII in Roma; tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali del Cemento, Calce, Gesso, Manufatti in Cemento e Laterizi [...] e la Federazione Nazionale Fascista Lavoratori dell’Edilizia [...], sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro [...], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, da valere per le ditte industriali e cooperative esercenti le industrie della calce e gesso in tutto il territorio del Regno e per tutti gli operai dipendenti.
Premessa
Pattuizioni locali.
I contratti integrativi del presente contratto nazionale saranno stipulati entro un anno dalla sua entrata in vigore, salvo eventuali accordi per la proroga di detto termine da concordarsi fra le parti. Essi dovranno contenere:
а) la determinazione dei minimi di paga oraria per ciascuna delle categorie contrattuali;
b) la determinazione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro a cottimo;
c) la precisazione di eventuali condizioni di carattere esclusivamente locale, purché non siano in contrasto con le clausole del presente contratto;
d) la determinazione delle indennità di trasferta di cui all’articolo 20.
Art. 2. - Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l’ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono le norme di legge.
Nei lavori interni delle miniere e cave non sono ammessi, per alcun motivo, le donne e i giovani fino al 16° anno.
Gli stabilimenti dove lavorano le donne saranno muniti, a termine di legge, di camere di allattamento. Particolari provvedimenti saranno presi a tutela dell’igiene, della sicurezza, della moralità.
Dai turni di notte sono escluse le donne ed i fanciulli.
Per il lavoro notturno valgono le norme di legge.
Art. 4. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto, prima dell’assunzione, a visita medica da parte del medico di fiducia del datore di lavoro.
Per i mutilati e invalidi di guerra restano ferme le disposizioni di legge in vigore.
Restano ferme egualmente le disposizioni di legge concernenti le visite mediche obbligatorie.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Ferme restando le disposizioni sul sabato fascista e sul riposo settimanale, la durata normale del lavoro è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali e in riferimento alle disposizioni di legge, con le eccezioni seguenti:
a) Reparto a lavorazione continua.
Per gli addetti all’esercizio e alla manutenzione dei forni, alla macinazione del crudo, cotto e carbone, alla idratazione, nonché per gli addetti alle gru, l’orario di lavoro potrà essere stabilito in modo da non superare le ore otto giornaliere e la media di 42 settimanali in un ciclo di 4 settimane.
b) Reparto cave.
Tenuto conto delle facoltà ammesse dalla legge di superare l’orario normale di lavoro fino ad un massimo di 60 ore settimanali e10 ore giornaliere, nei contratti integrativi, sarà determinato il periodo semestrale o trimestrale a termine di legge, in cui è ammesso tale superamento e verrà stabilito l’orario di lavoro nei diversi periodi dell’anno, in modo che la media settimanale non superi le 40 ore.
c) Lavori discontinui, di semplice attesa e custodia.
Per i lavoratori compresi nella tabella relativa alle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (articolo 3 R.D. 29 maggio 1937, n. 1768, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 203) l’orario normale di lavoro non potrà superare le 10 ore giornaliere ad eccezione delle lavorazioni contemplate nei paragrafi A) e B) del presente articolo e delle categorie 1, 2, 3, 25 e 28 della tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, per le quali ultime l’orario normale giornaliero può raggiungere le dodici ore.
d) Lavori preparatorii e complementari.
È ammesso, con riferimento all’art. 5 del R.D. L. 29 maggio 1987, n. 1768, il superamento dell’orario normale di lavoro a regime di salario normale oltre i limiti sopra indicati e fino a un massimo di un’ora al giorno per i lavori preparatori e complementari, come la messa a punto delle macchine e loro pulizia.
Il datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile e in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di lavoro, con la indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché l’orario e la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
L’orario di lavoro, firmato dal datore di lavoro o da un suo legale rappresentante, deve essere trasmesso al competente Circolo dell’ispettorato Corporativo, al quale saranno anche comunicate tutte le successive modificazioni.
Ove le esigenze produttive lo richiedano, potranno essere istituiti due o più turni giornalieri.
Nella effettuazione di tali eventuali turni, i lavoratori dovranno essere avvicendati, in modo da evitare che gli stessi lavoratori siano adibiti con maggior frequenza di altri ai turni di notte.
Sono esclusivi i turni a scacchi.
Art. 8. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Le ore di lavoro eccedenti i limiti di orario previsti dall’articolo precedente, sono considerate straordinarie.
In caso di effettuazione di lavoro straordinario, quando le ore di lavoro straordinario si aggiungano agli orari normali di lavoro previsti dall’articolo precedente e la durata complessiva del lavoro non ecceda le 48 ore settimanali o le 8 ore giornaliere, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere il salario normale, maggiorato del 10 % per il lavoro straordinario compiuto, in conformità al contratto interconfederale 10 novembre 1938-XVII.
Quando invece con le ore di lavoro straordinario in aggiunta agli orari normali di cui all’articolo precedente, la durata complessiva di lavoro ecceda le 48 ore settimanali o le 8 ore giornaliere, le ore di lavoro straordinario in più di tali limiti, saranno retribuite con la maggiorazione del 25 %.
Parimenti sarà retribuito con la stessa maggiorazione il lavoro straordinario compiuto in aggiunta ai limiti di durata previsti dalle eccezioni di cui al precedente articolo.
[...]
Resta fermo l’obbligo, da parte del datore di lavoro di concedere il riposo settimanale allorquando il lavoratore venga fatto lavorare di domenica o nel giorno per esso stabilito come riposo settimanale, in sostituzione della domenica.
[...]
Le ore di lavoro notturno (dalle 22 alle 6) verranno compensate con una maggiorazione sulla paga normale, non inferiore al 40 %.
[...]
Art. 12. - Recupero.
È ammesso il recupero a regime normale dei periodi di sospensione di lavoro, dovuti a causa di forza maggiore, nonché quelli dovuti a soste, nel limite massimo di un’ora al giorno, a termini del 1° comma dell’art. 7 del R. D. L. 29 maggio 1937, n. 1768, convertito nella legge 13 gennaio 1938 n. 203, sempre che si effettui entro il termine di due settimane immediatamente successive all’avvenuta interruzione.
Art. 16. - Apprendistato.
1) Sono considerati apprendisti coloro i quali compiono sotto la guida dell’operaio qualificato lavori tendenti ad acquistare la capacità necessaria per divenire operaio qualificato.
2) L’apprendista, per essere considerato tale, dovrà avere superato il 14° anno e non il 20° anno di età.
3) L’apprendista cesserà in tale qualifica quando abbia compiuto i 3 anni di apprendistato ,anche se non avesse compiuto il 20° anno di età. Analogamente l’apprendista cesserà da tale qualifica qualora la ditta gli affidi l’esecuzione di lavori attinenti alla categoria per la quale ha compiuto l’apprendistato e l’operaio dimostri di saperli eseguire da solo.
4) Dopo il periodo non superiore ai sei mesi, constatate le attitudini dell’apprendista assunto, la ditta gli comunicherà la qualifica alla quale sarà assegnato dopo superato il periodo di apprendistato e ne farà annotazione sul libretto di lavoro.
5) Agli effetti del compimento del periodo di apprendistato saranno computati anche i periodi compiuti precedentemente nelle stesse mansioni, sia presso la stessa azienda, sia presso altre, purché tra la data dell’assunzione e quella della cessazione dell’ultima occupazione, non siano trascorsi più di otto mesi.
6) Gli apprendisti sono esclusi dal lavoro notturno, anche se compiuto in turni regolari periodici e dal lavoro straordinario.
7) L’apprendista dovrà lavorare a giornata; nel caso venga passato a lavoro a cottimo, egli sarà considerato operaio e retribuito come tale.
8) Il periodo di apprendistato, come sopra stabilito, verrà, ridotto:
a) di un anno e mezzo per i licenziati dalle scuole tecniche industriali ad indirizzo della categoria;
b) di un anno per coloro che abbiano superato i corsi biennali per i lavoratori corrispondenti alla mansione esercitata e per i licenziati dalle scuole di avviamento professionale ad indirizzo della categoria;
c) di sei mesi per i licenziati dalle scuole di avviamento professionale ad indirizzo della categoria e per coloro che abbiano superato corsi per lavoratori, sempre ad indirizzo della categoria, inferiori a due anni, istituiti in base all’apposita legge.
[...]
Art. 18. - Cottimi.
A) Tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti o ad economia od a cottimo, intuendosi per cottimo i tipi tradizionali di tale sistema di lavoro, uniformati ai principi corporativi delle presenti disposizioni.
[...]
C) Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. Dovrà poi essere comunicato agli operai per ogni singolo cottimo, la quantità del lavoro eseguito e il tempo impiegato.
[...]
Q) Ogni qualvolta in conseguenza dell’organizzazione di lavoro nell’azienda, l’operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[...]
H) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente fra i lavoratore e l’azienda e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
I) Qualunque contestazione in materia di cottimi, riguardante la precisazione di elementi tecnici o accertamenti di fatto determinanti le tariffe di cottimo, è rimessa all’esame di un organo tecnico composto di un rappresentante di ognuna delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un Ispettore corporativo.
Tale organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Le decisioni dell’organo stesso saranno prese a maggioranza.
Contro le decisioni dell’organo tecnico di cui sopra è ammesso appello al Ministero delle Corporazioni soltanto da parte delle Con-federazioni, entro il termine di quindici giorni dalla decisione.
Le decisioni non appellate e quelle adottate dal ministero in sede di appello diventano obbligatorie per le parti.
Art. 19. - Lavori speciali.
Presentandosi nei lavori di miniera casi o circostanze di eccezionale disagio, quali presenza di gas tossici o soggezione eccezionale di acqua, ai lavoratori interessati verrà corrisposta sulla paga oraria e sulle tariffe di cottimo, una maggiorazione del dieci per cento.
I lavoratori debbono essere forniti gratuitamente dei materiali e degli indumenti di protezione.
Art. 22. - Ferie.
Agli operai che abbiano una anzianità ininterrotta di dodici mesi presso la ditta in cui sono occupati, saranno concessi, ogni anno, compreso il primo, sei giornate (48 ore) di ferie retribuiti a paga normale.
Quando l’anzianità del lavoratore superi nell’azienda i 15 anni di anzianità, saranno concesse otto giornate di ferie retribuite (ore 64).
[...]
Considerato lo scopo igienico e sociale delle ferie, di regola il relativo periodo non potrà essere frazionato.
Non è ammessa la rinuncia espressa o tacita alle ferie né la sostituzione di essa con compenso alcuno. [...]
Art. 23. - Malattie ed infortunio.
[...]
Ove gli operai siano trattenuti per prestare la loro opera di assistenza o soccorso, saranno retribuiti per tutto il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento o cantiere.
In caso di infortunio grave, ove non si ritenga necessaria la continuazione del lavoro sul posto e non sia necessaria la presenza degli operai per la sicurezza degli altri lavoratori o dei macchinari stessi, gli operai del reparto in cui è avvenuto l’infortunio potranno abbandonare il lavoro; in tal caso avranno diritto alla retribuzione per tutto il tempo trascorso sul posto di lavoro.
Art. 24. - Casse mutue malattie. Scuole professionali.
[...]
Le organizzazioni stipulanti riconoscono inoltre la necessità di favorire la creazione e lo sviluppo delle Scuole professionali per i lavoratori.
Art. 28. - Gerarchia.
L’operaio, nella esecuzione del lavoro, deve attenersi alle istruzioni ricevute.
Tutti gli operai, senza eccezione, tanto nei rapporti diretti attinenti al servizio, quanto in qualsiasi altra circostanza che vi abbia relazione anche indiretta, dipendono dai rispettivi capi immediati, secondo l’ordine gerarchico.
Ciascuno deve mantenere rapporti di subordinazione e di deferenza verso i superiori; di urbanità verso i colleghi e i dipendenti.
Art. 29. - Disciplina sul lavoro.
Il lavoratore deve:
a) osservare l’orario stabilito dalla Direzione per la sua categoria o turno di servizio;
b) eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendone la responsabilità ed attenendosi scrupolosamente alle istruzioni avute;
c) conservare in buono stato macchine, forni, attrezzi, mobili, ed in genere quanto viene messo a sua disposizione.
Il lavoratore, sempre che sia messo in grado di custodire il materiale a lui affidato, risponderà delle perdite, danni eventuali, rotture imputabili alla sua negligenza ed il loro ammontare gli verrà trattenuto sulla paga.
È proibito ai lavoratori manovrare, adoperare, mettere in moto macchine che non siano state loro espressamente assegnate.
Art. 30. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro nessun operaio potrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo.
Parimenti non potrà uscire dallo stabilimento se non regolarmente autorizzato dal suo capo diretto.
Art. 32. - Utensili e materiali.
Tutti gli utensili e le relative manutenzioni e i materiali occorrenti per le diverse lavorazioni, sono a carico della ditta e l’operaio deve farne richiesta al suo capo.
[...]
Art. 34. - Divieti e provvedimenti disciplinari.
Nell’interno degli stabilimenti è fatto divieto:
а) di fumare sul lavoro;
b) di introdurre bevande alcooliche senza permesso della ditta;
c) di bestemmiare;
d) di lordare pareti, scale, latrine, ecc.;
e) di fermarsi nello stabilimento nelle ore di riposo, salvo che nei luoghi adibiti a refettorio od a sale di convegno;
f) di introdurre estranei, fermarsi in crocchio, discutere e leggere durante il lavoro;
[...]
L’inosservanza, da parte dell’operaio, delle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo ai seguenti provvedimenti:
а) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino all’importo di tre ore lavorative;
c) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
d) licenziamento senza preavviso né indennità.
[...]
Art. 35. - Multe e sospensioni.
La ditta ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:
а) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) ritardato inizio o sospensione del lavoro o anticipo della cessazione qualora siano ingiustificati;
d) introduzione di bevande alcooliche senza averne preventiva autorizzazione;
d) stato di ubriachezza sul lavoro;
e) mancanze che pregiudichino la morale, l’igiene, la disciplina dello stabilimento;
f) gravi offese ai compagni di lavoro;
g) assenza ingiustificata.
In caso di maggiore gravità o recidiva, la ditta potrà procedere alla applicazione della sospensione.
Art. 36. - Licenziamento per mancanze.
La ditta potrà procedere al licenziamento senza preavviso né indennità nei seguenti casi:
[...]
b) insubordinazione verso i superiori;
[...]
d) risse nell’interno dello stabilimento, furti e danneggiamenti volontari;
e) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nel periodo di un anno;
f) atti colposi che possano compromettere la stabilità, la sicurezza dello stabilimento e l’incolumità del personale e del pubblico o che portino grave pregiudizio al normale andamento del lavoro;
[...]
Art. 37. - Disposizioni particolari.
Oltre a quelle del presente contratto collettivo di lavoro, gli operai debbono uniformarsi anche a tutte le norme che potranno essere stabilite dalla Direzione, purché non modifichino le disposizioni del presente contratto collettivo.
Tali norme speciali, ove abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in tabella all’ingresso o nell’interno dello stabilimento o nel luogo dove si effettua la paga.
Art. 38. - Reclami e controversie.
Tutti 1 reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari di stabilimento e saranno risoluti con trattative dirette fra i lavoratori interessati ed i loro superiori.
Qualora nella applicazione del presente contratto o nello svolgi-mento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Associazioni professionali degli industriali e dei lavoratori per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. A tale fine la Associazione che riceverà la denuncia della controversia, a termine dell’art. 5 del R.D. 21 maggio 1934, n. 1073, dovrà darne immediata comunicazione all’altra associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
Le controversie collettive, per l’applicazione del presente contratto, saranno esaminate dalle competenti Associazioni ed, in caso di mancato accordo, prima di adire la Magistratura del Lavoro, saranno sottoposte al Collegio di Conciliazione della competente Corporazione, ai sensi dell’articolo 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163.
Art. 39. - Durata del contratto.
[...]
Norma transitoria.
I contratti stipulati ad integrazione o a riferimento del precedente contratto nazionale 21 agosto 1930-VIII, si intendono riferiti al presente contratto, fino al loro rinnovo e per tutte le clausole non in contrasto con quelle contenute nel presente contratto.