Tipologia: CCNL
Data firma: 24 novembre 1933
Validità: 01.01.1934 - 30.06.1935
Parti: Confederazione Generale Fascista dell’industria Italiana e Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti dell’industria
Settori: Tessili, Lavorazione trecce, giunco ecc.
Fonte: G.U. 29 gennaio 1934, n. 23, p. II

Sommario:

Lavoro in fabbrica
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Interruzione del lavoro e recupero.
Art. 8. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 9. - Passaggio di mansioni.
Art. 10. - Malattie.
Art. 11. - Casse mutue malattia.
Art. 12. - Cottimi.
Art. 13. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 14. - Conteggio paghe.
Art. 15. - Servizio militare e nella M.V.S.N.
Art. 16. - Entrata ed uscita.
Art. 17. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 18. - Inventario e visita personale.
Art. 19. - Utensili e materiali.
Art. 20. - Obblighi del personale.
Art. 21. - Assenze.
Art. 22. - Ferie.
Art. 23. - Preavviso.
Art. 24. - Indennità di licenziamento in caso di morte.
Art. 25. - Trapasso di azienda.
Art. 26. - Punizioni.
Art. 27. - Multe.
Art. 28. - Sospensioni per mancanze.
Art. 29. - Licenziamento per mancanze.
Art. 30. - Paghe.
Art. 31. - Apprendistato.
Art. 32. - Lavorazione a cottimo.
Lavoro a domicilio
Art. 33.
Art. 34.
Art. 35.
Art. 36.
Art. 37. - Tariffe per il lavoro a domicilio.
Norme comuni
Art. 38. - Reclami e controversie.
Art. 39. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo di lavoro nazionale per gli addetti alle ditte industriali e artigiane che esercitano la lavorazione delle trecce e dei cappelli di materie da intreccio (paglia, truciolo, ecc.) e materie affini, 24 novembre 1933

Il 24 novembre 1933-XII, in Roma, tra la Confederazione Generale Fascista dell’industria Italiana [...], assistiti dal [...] Gruppo Nazionale Fascista Industria della paglia, [...] Industriali del Cappello, dell’Unione Industriale Fascista della provincia di Firenze, [...] Industriali Cappello [...], Unione Industriale Fascista della provincia di Modena [...], Unione Industriale Fascista della provincia di Vicenza [...],Unione Industriale Fascista della provincia di Ascoli Piceno [...], Unione Industriale Fascista della provincia di Pesaro e la Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti dell’industria [....],assistito [...] dalla Federazione Nazionale Sindacati Fascisti Industria Abbigliamento, [...], Unione di Firenze [...], Unione di Modena [...], Unione di Vicenza[...], Unione di Ascoli Piceno, nonché da una Commissione di operai, si è stipulato il contratto collettivo di lavoro da valere nel territorio del Regno per gli operai addetti alle ditte industriali ed artigiane che esercitano la lavorazione delle trecce e dei cappelli di materie da intreccio (paglia, truciolo, ecc.) e materie affini.

Lavoro in fabbrica
Art. 1. - Assunzione.

Per l’assunzione della mano d’opera valgono le disposizioni della legge e del regolamento sulla disciplina nazionale della domanda e dell’offerta del lavoro con le preferenze Ivi stabilite per gli iscritti al Pnf, ai sindacati fascisti ed agli ex combattenti.

Art. 3. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l’ammissione al lavoro e per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.

Art. 4. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia del datore di lavoro.

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro sarà di 48 ore settimanali, ripartite in otto ore giornaliere, salvo le deroghe e le eccezioni stabilite dalla legge.
Peraltro nelle aziende ove si effettua il cosiddetto sabato inglese, la durata del lavoro sarà di ore nove negli altri cinque giorni della settimana e di tre ore nella mattinata dì sabato. A norma del n. 21 della tabella approvata col R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, la durata normale del lavoro, per il personale in essa indicato, potrà essere elevata, per tre mesi dell’anno, a 10 ore giornaliere e 60 ore settimanali.
L’operaio deve prestare la sua opera nelle ore stabilite dall’orario di lavoro ed in qualunque dei turni fissati dalla direzione in apposito orario da affiggersi all’entrata dello stabilimento e contate mediante l’orologio dello stabilimento stesso.

Art. 7. - Interruzione del lavoro e recupero.
Per il recupero valgono le norme di legge (art. 5 R.D. 10 settembre 1923, n. 1955).
Il recupero a regime normale dovrà essere effettuato entro due settimane da quella in cui si è verificata là sosta.
[...]

Art. 8. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
L'operaio ha diritto al riposo settimanale, a norma di legge.

Art. 13. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nessun operaio potrà rifiutarsi di compiere il lavoro straordinario, notturno e festivo ordinato dalla ditta, nei limiti di legge, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Si intende lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di cui all’art. 6. Il lavoro straordinario - che non potrà superare due ore al giorno e 12 ore settimanali - nonché il lavoro notturno e quello festivo, saranno compensati con le seguenti percentuali di aumento sulla paga normale:
a) lavoro straordinario 15 %;
b) lavoro festivo 20 %;
c) lavoro notturno 25 %
Si intendono notturne le ore che vanno dalle 22 alle 6 del mattino.
Nelle lavorazioni a turni avvicendati il lavoro notturno sarà compensato con una maggiorazione sulla paga normale del 5 %.

Art. 17. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro l’operaio non potrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo ne potrà lasciare lo stabilimento se non quando sia stato debitamente autorizzato.
[...]

Art. 19. - Utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente l’operaio deve farne richiesta al suo capo.
In caso di licenziamento, prima di lasciare la ditta, l’operaio deve consegnare al magazzino tutto quello che ha ricevuto in consegna: la direzione ha facoltà di trattenere sulla liquidazione spettante all’operaio l’importo corrispondente agli oggetti non riconsegnati.

Art. 20. - Obblighi del personale.
L’operaio è tenuto:
a) ad eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato attenendosi scrupolosamente alle istruzioni ricevute;
b) a conservare in buon stato, per quanto è di sua competenza, le macchine, arnesi e attrezzi, e tutto quanto è a sua disposizione senza apportarvi modifiche se non dopo averne chiesta autorizzazione ai superiori diretti. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro darà diritto al datore di lavoro di rivalersi sulle sue competenze per il danno di tempo e di materiale subito.
L’operaio dovrà essere messo in condizioni di provvedere alla conservazione del materiale avuto in consegna.
[...]

Art. 22. - Ferie.
Saranno concessi ogni anno sei giornate di ferie (48 ore) pagate. Avranno diritto alle ferie gli operai che abbiano una anzianità di 12 mesi consecutivi presso la ditta in cui sono occupati.
[...]
Non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con retribuzione, né la rinunzia ad esse.
[...]

Art. 25. - Trapasso di azienda.
Il trapasso dell’azienda a qualsiasi causa dovuto non risolve il contratto di lavoro, ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.
In caso di cessazione dell’azienda a qualsiasi causa dovuta restano integri i diritti dell’operaio derivanti dal presente contratto per la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 26. - Punizioni.
Le mancanze disciplinari potranno essere punite mediante le seguenti sanzioni:
а) multa non superiore a tre ore di salario;
b) sospensione dal lavoro fino al massimo di tre giorni;
c) licenziamento senza preavviso né indennità.
L’importo delle multe, escluse le trattenute che costituiscono risarcimento di danni, sarà versato alla cassa mutua malattia di cui all’art. 11.

Art. 27. - Multe.
La punizione di cui alla lett. a) dell’articolo precedente potrà essere inflitta all’operaio:
a) che abbandoni il proprio posto senza giustificato motivo;
b) che non eseguisca il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) che per disattenzione guasti il materiale di lavorazione oppure non avverta subito il capo degli eventuali guasti agli apparecchi o della eventuale irregolarità nell’andamento degli stessi;
d) che fumi o introduca bevande alcooliche nel luogo di lavoro ove ciò sia vietato dalla direzione;
e) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza;
[...]
g) che ritardi l'inizio del lavoro o che lo sospenda o ne anticipi la cessazione, senza il permesso o senza giustificato motivo;
h) che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale ed alla sicurezza del luogo di lavoro;
i) che in qualunque modo trasgredisca all’osservanza del presente contratto.

Art. 28. - Sospensioni per mancanze.
Nei casi di maggiore gravità delle mancanze previste dall’art. 27, all'operaio potrà essere inflitta la sospensione.

Art. 29. - Licenziamento per mancanze.
Potranno essere licenziati senza preavviso né indennità gli operai per:
а) atti di insubordinazione;
b) furti o danneggiamenti volontari al materiale dello stabilimento e al materiale di lavorazione;
c) risse nel luogo di lavoro;
[...]
e) lavori arbitrari a vantaggio proprio o di terzi;
[...]
g) alla applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti oppure quando si tratti di recidiva nell’identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;
h) mancanze dalle quali derivi grave pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene e alla sicurezza dello stabilimento:

Art. 31. - Apprendistato.
La durata massima dell’apprendistato è di sei mesi tranne che per le cucitrici per le quali l’apprendistato potrà avere la durata di dodici mesi, con un massimo di due stagioni consecutive.
Inoltre per le lavorazioni comprese nella terza categoria la durata dell’apprendistato è di un mese.
[...]
Agli apprendisti che siano messi a lavorare a cottimo saranno applicate le tariffe praticate per la lavorazione alla quale sono adibiti.

Lavoro a domicilio
Art. 35.

Viene istituito uno speciale libretto personale a madre e figlia per la registrazione delle operazioni di consegna e riconsegna del lavoro, secondo le seguenti norme:
a) il libretto stampato e numerato sarà consegnato al datore di lavoro dall’Unione Industriale la quale vi apporrà un proprio contrassegno all’atto della consegna;
b) il libretto sarà formato a madre e figlia e numerato progressivamente;
c) la madre sarà conservata dal datore di lavoro mentre la figlia sarà consegnata al lavorante all’atto dell’ordinazione.
Tanto la madre quanto la figlia non possono portare alcuna correzione.
In caso di errore la bolletta deve essere, annullata e quindi sostituita.
d) tanto la madre quanto la figlia devono portare le seguenti indicazioni:
Consegna del lavoro da eseguire.
1) data dell’ordinazione;
2) quantità della materia da lavorare consegnata;
3) specie e quantità del lavoro da eseguire e misura;
4) retribuzione unitaria fissata per ogni tipo;
5) data di riconsegna del lavoro.
Riconsegna del lavoro eseguito.
1) quantità del lavoro eseguito per ogni tipo;
2) retribuzione corrisposta al lavorante;
3) quantità della materia prima eventualmente restituita;
4) indicazione delle eventuali ritenute, previdenze sociali ecc.;
e) in sede di esame di eventuali controversie le associazioni sindacali hanno il diritto di esaminare il libretto personale (madre e figlia).
Il datore di lavoro, in sostituzione del libretto personale potrà adottare un bollettario, a madre e figlia, numerato e contenente le stesse indicazioni del libretto.

Norme comuni
Art. 38. - Reclami e controversie.

Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari delle aziende e verranno risolti tra i prestatori l’opera interessati e i loro superiori con trattative dirette.
Qualora la controversia riguardi l’applicazione del presente contratto essa deve, prima dell’azione giudiziaria, venire denunciata all’Associazione professionale che legalmente rappresenta il denunciante per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
A tal fine l’associazione che riceve la denuncia della controversia a termine dell’art. 4 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 471, dovrà darne immediata comunicazione all’altra associazione competente.
Nel caso che entro quindici giorni dalla data di spedizione della denuncia non si raggiunga in tale sede l’accordo, l’interessato ha facoltà di adire l’Autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto verranno composte amichevolmente dalle competenti associazioni professionali di primo grado, e in mancanza di accordo da quelle di grado superiore.