Tipologia: Accordo Regionale
Data firma: 12 aprile 2012
Parti: Confartigianato - Cna - Casartigiani - Claai e Cgil - Cisl - Uil
Settori: Artigianato, Sicilia
Fonte: CGIL Sicilia

Sommario:

Premessa
1. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)
2. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
3. Organismo Paritetico Regionale Artigianato (OPRA)
4. Organismo Paritetico Territoriale Artigianato (OPTA)
5. Risorse
Allegati
Allegato 1 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale Cigl-Cisl-Uil
Allegato 2 - Informazione obbligatoria da affiggere in bacheca o consegnare ai lavoratori

Allegato 3 -Procedura di consultazione ed informazione del RLST
Rappresentante territoriale (RLST)
Accesso ai luoghi di lavoro
Consultazione del RLST
Allegato 3A
Allegato 4 - Procedura di composizione delle controversie
Procedura per le controversie
Problematiche di interesse generale
Allegato 4A
Allegato 4B
Allegato 5
Allegato 6
Allegato 7
Allegato 8 - Compiti e attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS - RLST)

Accordo Regionale Sicilia Protocollo di attuazione dell'Accordo applicativo del D.lgs 81/2008 del 13/09/2011 tra Confartigianato - Cna - Casartigiani - Claai e Cgil - Cisl - Uil

Premesso che
• Il D.lgs. 81/2008 e smi prevede l'individuazione della rappresentanza dei lavoratori affidando alla contrattazione collettiva le modalità di elezione o designazione nonché le modalità di esercizio delle attribuzioni (Art. 47, 48, 50 del D.Lgs. 81/2008 e smi);
• Il D.lgs. 81/2008 e smi prevede la costituzione e le funzioni degli Organismi Paritetici rinviando ad Accordi tra le Parti l'individuazione delle regole per il loro funzionamento e le modalità di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori (Art. 51 del D.Lgs. 81/2008 e smi);
• Nella Regione Sicilia sono stati sottoscritti dalle Associazioni Artigiane Regionali Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e dalle Organizzazioni Sindacali Regionali Cgil, Cisl e Uil, specifici Accordi in materia di Salute e Sicurezza in data 12/05/1977 e 09/11/2004.
• L'A.I. sottoscritto il 13/09/2011 dalle Associazioni Artigiane Nazionali Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e delle Organizzazioni Sindacali Nazionali Cgil, Cisl e Uil, costituisce un sistema nazionale teso a dare applicazione al disegno di Legge [dlgs] 81/2008 affidando alle proprie articolazioni regionali di definire le successive necessarie intese applicative regionali.
Convengono quanto segue
Il presente Accordo si applica alle Imprese aderenti alle associazioni artigiane Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai che ai propri dipendenti applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle Associazioni e Organizzazioni aderenti alle Parti firmatarie dell'A.I.13/09/2011.

1. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)
1.1. Le Parti valutano concordemente che il sistema del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) sia la forma di rappresentanza più adeguata alla realtà delle micro e piccole Imprese. 
1.2. Le Parti convengono che, nell'ambito delle nove province Siciliane siano designati da parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), per un numero massimo di 27 rappresentanti dei Lavoratori sull’intero territorio Siciliano (vedi allegato n. 1)
1.3. Al finanziamento dell'attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale per l'espletamento dei compiti previsti dalla normativa di Legge, come determinato dall'Accordo Nazionale 13 settembre 2011, si provvede con le risorse derivanti dal punto B della delibera del Comitato Esecutivo EBNA del 12/05/2010.
1.4. Il mandato di ogni RLST ha durata triennale ed è rinnovabile.
1.5. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale possono essere sostituiti in qualsiasi momento dalle Organizzazioni Sindacali che hanno proceduto alla loro designazione, purché con soggetti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento di tale funzione.
1.6. Le OO.SS. si impegnano a garantire la continuità dell'attività di rappresentanza dei RLST.
1.7. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale devono acquisire attraverso la formazione le competenze necessarie all'espletamento del proprio ruolo.
1.8. La formazione dei RLST sarà fornita secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 art. 48 comma 7 e secondo le indicazioni attuative eventualmente predisposte dall'OPRA.
1.9.1 RLST esercitano il loro mandato in via continuativa ed esclusiva.
1.10. La figura del RLST è incompatibile, ai sensi del comma 8 art. 48 del D.Lgs. 81/2008 e smi, sull'intero territorio regionale, con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative nonché con l'appartenenza come componente agli Organismi Paritetici previsti dal presente Accordo.
1.11. L'E.B.A.S. invierà entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo copia dell'informativa (vedi allegato n. 2) alle imprese che ne daranno comunicazione ai lavoratori.
1.12. Le aziende potranno in ogni caso reperire la documentazione necessaria per ottemperare agli adempimenti previsti dal presente Accordo sul sito internet Ebas www.ebassicilia.org
1.13. Entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo le OO.SS. Regionali provvederanno a comunicare congiuntamente i nominativi dei RLST, il loro recapito, i rispettivi territori (bacino) di competenza, all'OPRA, all'OPTA territoriale competente e, per il loro tramite, alle Associazioni Datoriali.
1.14. L'OPRA provvederà a comunicare a ciascuna impresa come da allegato n. 2, all’Inail Regionale e agli organi di vigilanza territoriali competenti, i nominativi dei RLST.
1.15. Le comunicazioni agli Enti, di competenza dell'OPRA, saranno definite mediante specifica procedura informatica.
1.16. I RLST predisporranno un programma annuale di lavoro e di attività periodico che sarà trasmesso agli OPTA entro il mese di dicembre di ciascun anno.
1.17. I RLST relazioneranno all'OPTA almeno una volta l'anno sull’attività svolta.
1.18. Il programma annuale che le relazioni predisposte saranno trasmesse all'OPRA a cura dell'OPTA mediante specifica procedura informatica .
1.19. L'accesso in azienda dei RLST è regolamentato dalle procedure di cui all'allegato n. 3.
1.20. Le imprese comunicano ai RLST c/o OPTA secondo il fac-simile allegato n. 3A.
1.21. Per quanto riguarda la procedura di gestione delle controversie si fa riferimento agli allegati n. 4, 4A, e 4B

2. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
2.1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è di norma eletto dai lavoratori o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
2 2 I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza non possono subire pregiudizio a causa dello svolgimento della propria funzione e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali.
2.3. Il datore di lavoro provvederà ad informare i lavoratori, anche mediante affissione in bacheca, del comunicato di cui all'allegato n. 5 che verrà inviato a tutte le aziende risultanti con dipendenti, da parte dell'E.B.A.S. entro 60 giorni dalla data di ricevimento. 
2.3. Le aziende potranno comunque reperire la documentazione necessaria per ottemperare agli adempimenti previsti dal presente Accordo sul sito internet Ebas www.ebassicilia.org.
2.4. Nell'ambito dell'esercizio dei diritti dei lavoratori, in merito all'individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di cui all'Art. 47 e 48, le Parti firmatarie concordano che la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale sia istituita in tutte le Imprese che occupano fino a 15 lavoratori.
2.5. In tali Imprese qualora siano stati istituiti e regolamentate formati ai sensi dell'art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/2008 e smi, entro la data di stipula del presente Accordo, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendali operano fino al termine del mandato e sono rieleggibili.
2.6. Nelle Imprese in cui i Lavoratori non abbiano eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza al loro interno, secondo le modalità previste dall'allegato n. 6, la funzione viene attribuita al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.
2.7. Nelle Imprese che occupano oltre i 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale opera qualora non sia stato eletto un Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza interno.
2.8. Non sono eleggibili come Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza, ne sono elettori i Soci di Società, gli Associati in Partecipazione ed i Collaboratori familiari.
2.9. Nel caso di elezione dell'RLS, le imprese comunicheranno il nominativo all'OPRA utilizzando l'allegato n. 7.
2.10. Le aziende inoltre dovranno comunicare telematicamente all'Inail il nominativo del RLS secondo i termini e le modalità previste dall'istituto.
2.11. Il mandato dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ha durata triennale e può essere riconfermato alla scadenza mediante specifica elezione e comunque secondo quanto previsto dai CCNL.
2.12. I compiti dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono previsti all'art. 50 dal D.Lgs. 81/2008 e smi, e riportati nell'allegato n. 8.
2.13. Per l'espletamento dei ruoli previsti all'Art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e smi, all'RLS saranno riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore annue. 

3. Organismo Paritetico Regionale Artigianato (OPRA)
3.1. Il Comitato Paritetico Regionale per l'Artigianato (CPRA) costituito sulla base degli Accordi Regionali del 12/05/1997 e 09/11/2004 viene ridefinito in base all'Accordo Nazionale del 13/09/2011 in Organismo Paritetico Regionale dell'Artigianato (OPRA).
3.2. Fermo restando che le Parti Sociali a livello regionale con successive intese potranno concordare forme giuridiche diverse allo stato, restano ferme le modalità utilizzate dal CPRA.
definiranno tramite Accordo Regionale la forma giuridica idonea attraverso la costituzione dell'Organismo come associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36, 37 e 38 del capo III, Titolo II, Libro primo del Codice Civile.
3.3. L'OPRA ha sede presso l'Ente Bilaterale dell'Artigianato Siciliano, il quale ne gestisce la segreteria.
3.4. L'OPRA è costituito da 8 componenti di cui 4 in rappresentanza delle OO.AA. e 4 in rappresentanza delle OO.SS.
3.5. La durata in carica dei componenti dell'OPRA è a tempo indeterminato ed è facoltà di ogni singola organizzazione provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti in qualsiasi momento.
3.6. Nell'ambito di tale Organismo sono nominati due coordinatori di cui uno in rappresentanza delle OO.AA. e uno in rappresentanza delle OO.SS.
3.7. Le Parti Datoriali e Sindacali nominano rispettivamente all'interno della propria rappresentanza esperti tecnici per ciascuna delle OO.AA. e delle OO.SS.
3.8. L'OPRA potrà anche, su specifici progetti, avvalersi di consulenze tecniche sia interne che esterne alle Organizzazioni firmatarie del presente Accordo.
3.9. L'OPRA costituisce istanza di riferimento in merito alle controversie sull’applicazione dei diritti di formazione, informazione e rappresentanza, così come specificato dall'art. 51 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, che non hanno trovato composizione a livello dell’OPTA.
3.10. L'OPRA è prima istanza di riferimento in caso di mancata costituzione degli OPTA in caso di eventuali controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione. 
3.11. L'OPRA riceve altresì, da parte delle aziende, comunicazione del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale, qualora eletto dai lavoratori, redatto secondo il fac-simile allegato n. 3A
3.12. Le decisioni dell'OPRA sono assunte all'unanimità.
3.13. L'OPRA predispone all'inizio di ogni anno un piano di attività e svolge funzioni di:
• Promozione, orientamento e coordinamento delle attività di prevenzione di programmazione delle attività formative di raccolta di buone prassi a fine prevenzionistici e d, sviluppo d, azioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro;
• Promozione, attraverso la collaborazione con le Istituzioni e gli Enti locali, della realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro, anche individuando forme di sinergie professionali ed economiche per le attività di prevenzione;
• Monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa che riguarda Salute e Sicurezza su lavoro in ambito regionale;
• Promozione, monitoraggio e coordinamento della rete regionale degli organismi paritetici territoriali e di supporto all'attività dei RLST.
3.14. L'OPRA provvede inoltre alla comunicazione del nominativi del RLST ed eventuali variazioni, nei confronti delle aziende, dell’Inail, dell'Organo di vigilanza, e dell'OPNA.
3.15. Le modalità operative di trasmissione dei nominativi dei RLST saranno definite all'interno dell'OPRA.
3.16. L'OPRA predisporrà un programma annuale di lavoro e di attività a supporto delle Imprese e dei Lavoratori incentrato sui rischi generali e specifici inerenti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche mediante la realizzazione e l'aggiornamento di un manuale informativo generale di specifici manuali di settore.
3.17. L'OPRA riceve, da parte delle Aziende, comunicazione del nominativo del dei Lavoratori per la Sicurezza, qualora eletto dai lavoratori, redatta secondo il fac-simile allegato n. 7.
3.18. L'OPRA elabora e trasmette all'OPNA e al Comitato di coordinamento Regionale in seno all’Assessorato Regionale alla Sanità, la relazione annuale di cui al comma 7 dell’art. 51 del D.Lgs. 81/2008 e smi, sull’attività svolta a livello regionale.
3.19. L'OPRA per coadiuvare l'attività dei RLST predispone di concerto con l'EBAS una specifica procedura informatica fornendo anche un supporto hardware fisso per una più coordinata e migliore gestione degli interventi dei RLST.
3.20. L'E.BAS. in relazione alla quota del punto B, della delibera del Comitato Esecutivo EBNA del 12/05/2010 terrà una specifica contabilità e fornirà all'OPRA i dati inerenti all’andamento dei versamenti delle Imprese aderenti al sistema della bilateralità, e, il numero dei lavoratori aderenti al sistema secondo l'articolazione territoriale, in merito alla Sicurezza.
3.21. L'E.B.A.S. fornirà all'OPRA la situazione economica inerente alla quota del punto B, della delibera del Comitato Esecutivo EBNA del 12/05/2010, secondo quanto previsto dal verbale di Intesa Regionale del ....
3.22. Tutte le informazioni fornite dall'OPRA sono utilizzabili ai fini di quanto previsto dagli Accordi tra le Parti e dal D.Lgs. 81/2008 e smi.

4. Organismo Paritetico Territoriale Artigianato (OPTA)
4.1. Gli Organismi Paritetici Territoriali dell'Artigianato, costituiti sulla base degli Accordi Regionali del 12/05/1997 e 09/11/2004, sono così ridefiniti.
4.2. Nell'ambito Territoriale delle nove province: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, operano l'OPTA e la CBT (Commissione Bilaterale Territoriale) che svolgono le attività presso la stessa sede.
4.3. L'OPTA è costituita da 8 componenti, 4 in rappresentanza delle OO.AA., e di 4 in rappresentanza delle OO.SS..
4.4. È facoltà di ogni singola Organizzazione provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti in qualsiasi momento.
4.5. Nell'ambito dell'OPTA sono nominati due coordinatori di cui, uno in rappresentanza delle OO.AA. e uno in rappresentanza delle OO.SS.; essi durano in carica 3 anni e sono riconfermabili.
4.6. I pronunciamenti dell'OPTA vengono assunti all'unanimità.
4.7. l'OPTA svolge da parte delle Aziende gli obblighi di informazione e consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.
4.8. Presso la stessa sede, si svolgono le riunioni periodiche convocate ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 81/2008.
4.9. L'OPTA riceve e trasmette al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale la comunicazione delle Aziende, redatta secondo il fac-simile allegato n. 3A, i nominativi dei Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione degli addetti al servizio di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso.
4.10. Le Organizzazioni Sindacali comunicano tramite l'EBAS, all'OPTA i nominativi dei rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale. 
4.11. L'OPTA è prima istanza di riferimento in merito ad eventuali controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti ai sensi del D.lgs. 81/2008 e smi, purché dispongano di figure con specifiche competenze.
4.12. Gli OPTA sono altresì prima istanza per risolvere eventuali controversie sugli interventi programmati per l'accesso in azienda da parte dei RLST.
4.13. Tutte le informazioni fornite all'OPTA sono utilizzabili ai fini di quanto previsto dagli Accordi tra le Parti e dal D.lgs. 81/2008 e smi.

5. Risorse
5.1. Sulla base di quanto previsto dall'atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010, e della delibera del Comitato Esecutivo dell'EBNA del 12 maggio 2010, le risorse di cui al punto b di detta delibera pari ad euro 18,75 annui per lavoratore, sono versate dalle imprese all'EBNA. Tali risorse vengono trasferite in materia automatica con cadenza mensile, nel conto corrente Ebas Sicilia.
5.2. Le risorse Regionali relative al punto b di detta delibera saranno così suddivise;
• Una quota annua per lavoratore di euro 12,75 sarà destinata alle OO.SS. Regionali a seguito della nomina dei RLST per il sostegno ed il finanziamento delle attività dei RLST;
• Si confermano, in ogni caso, i vincoli di cui alle ripartizioni percentuali previste nell'accordo nazionale del 13/09/2011.
5.3. Decorrenza e durata
5.3.1 Il presente Accordo decorre dalla data odierna ed avrà validità fino al .... e si intende tacitamente rinnovato qualora una delle Associazioni artigiane o una delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Protocollo non comunichi formale disdetta almeno tre mesi prima della scadenza. Per quanto altro aspetto non richiamato nel presente Protocollo si fa riferimento all'Accordo Nazionale del 13/09/2011 e altre disposizioni di Legge.

Palermo lì, 12 aprile 2012


Allegati
Allegato 1 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale Cigl-Cisl-Uil

Bacino di Agrigento
Bacino di Caltanissetta
Bacino di Catania
Bacino di Enna
Bacino di Messina
Bacino di Palermo
Bacino di Ragusa
Bacino di Siracusa
Bacino di Trapani
3 nominativi
3 nominativi
3 nominativi
3 nominativi
3 nominativi
3 nominativi
3 nominativi
3 nominativi
3 nominativi
Totale 27 nominativi

Lo schema prevede una presenza di 27 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, per tutto il territorio Siciliano:
• i tre nominativi per ogni bacino rispondono all'esigenza di garantire una presenza delle tre OO.SS. Cgil, Cisl e Uil;
• gli RLST potranno operare in relazione alle risorse disponibili;
• ciascun RLST disporrà di un mandato unitario Cgil, Cisl e Uil.
• ciascun RLST disporrà di un tesserino di riconoscimento riportanti i seguenti dati:
loghi OPRA+EBAS;
OPTA di riferimento;
Dicitura: RLST;
Nome e cognome;
Fotografia.

Allegato 3 -Procedura di consultazione ed informazione del RLST
Rappresentante territoriale (RLST)

Gli obblighi dì consultazione ed informazione dei Rappresentanti dei Lavoratori par la Sicurezza Territoriale, previsti dal D.Lgs. 81/2008 e smi, vengono assolti da parte delle imprese, così come previsto dagli Accordi vigenti secondo le procedure di seguito definite:

Accesso ai luoghi di lavoro
L’esercizio di tale attribuzione avviene alla presenza dell’Associazione cui l'impresa è iscritta. Le imprese non iscritte potranno essere assistite dai tecnici delle Associazioni.
Il RLST deve comunicare di volta in volta per iscritto tramite l'OPTA alla componente datoriale le aziende che intende visitare.
Il Rappresentante dell'Associazione dovrà confermare la propria disponibilità entro 6 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra; trascorso detto termine, in caso di mancata comunicazione da parte del rappresentante delle Associazione Datoriale il RLST procederà alla visita anche in sua assenza.
Tuttavia il termine suddetto non opera nei casi previsti dall’art. 48 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e smi, “il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi /accesso avviene previa segnalazione all'Organismo Paritetico”.
Le procedure sopra indicate avvengono attraverso specifico programma informatico.

Consultazione del RLST
Gli obblighi di informazione e di consultazione degli RLST previsti dall’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e smi, a carico del datore di lavoro sono assolti presso l'OPTA, e comunque entro i termini di Legge.

Allegato 4 - Procedura di composizione delle controversie
Procedura per le controversie

1. In caso di controversie in mento all'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, il Datore di lavoro e/o suoi delegati; il Rappresentante dei Lavoratori par la Sicurezza o l’RLST, sono impegnati ad espletare un primo tentativo di composizione del contenzioso presso l'OPTA laddove in sede aziendale non sia stato possibile trovare una soluzione.
La parte ricorrente dovrà Inviare specifica comunicazione (allegato 4A) all'OPTA e alla controparte.
2. L'OPTA espleterà gli incontri tesi a definire la risoluzione delle controversie, entro 15 giorni dai ricevimento richiesta.
3. Le Parti interessate dovranno confermare la disponibilità all'incontro entro 10 giorni dal ricevimento detta comunicazione; qualora una delle Parti non aderisca entro i termini previsti, il tentativo di composizione decadrà.
4. L'incontro potrà originare una soluzione "concordata tra te Parti” verbalizzata da parte dell'OPTA(allegato 4B).
5. In caso di mancata composizione del contenzioso, l’OPTA ne invierà una comunicazione all’OPRA che rappresenta il secondo livello di conciliazione.
6. Nel caso la controversia origini un dissidio nell'ambito dello stesso OPTA, una delle Parti (datoriale o sindacale) in seno all' organismo potrà coinvolgere l’OPRA per ricercare una mediazione da espletarsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Problematiche di interesse generale
L'OPTA potrà avvalersi dell’OPRA per la definizione di problematiche di interesse generale caratterizzale da incertezze tecnico-interpretative.

Allegato 8 - Compiti e attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS - RLST)
Art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e smi
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui sì svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla vantazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o sito produttivo;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione dì cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure dì prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli Impianti, alla organizzazione e agli ambienti dì lavoro agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35:
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede dì contrattazione collettiva nazionale.
4. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'art.17, comma 1, lettera a).
5. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento dì valutatone dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
6. Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza è tento al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all' articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L’esercizio delle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.