Cassazione Civile, Sez. 6, 18 maggio 2012, n. 7962 - Esposizione alle fibre di amianto


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

Dott. TRIA Lucia - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA



sul ricorso 1758-2011 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Omissis) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(Omissis) (Omissis) (Omissis), (Omissis), elettivamente domiciliati in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 790/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 25.1.2010, depositata il 07/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2012 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA TRIA;

udito per il ricorrente l'Avvocato (Omissis) che si riporta agli scritti.

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO APICE che si riporta alla relazione scritta.

FattoDiritto



Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 13 gennaio 2012 la proposta di definizione, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ., dal seguente tenore:

"1.- La sentenza attualmente impugnata respinge l'appello dell'INPS avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14484 del 2001, di accoglimento delle domande dei lavoratori volte al riconoscimento del proprio diritto alla rivalutazione contributiva per gli anni di rispettiva esposizione alle fibre di amianto.

2.- La Corte d'appello di Roma precisa che: 1) è vero, come sostenuto dall'INPS, che l'espletata c.t.u. non ha potuto accertare la presenza di amianto in percentuale superiore ai limiti previsti dal Decreto Legislativo n. 277 del 1991, ma deve evidenziarsi che tale dimostrazione non poteva essere fornita perchè all'epoca della consulenza erano già intervenuti i lavori di bonifica; 2) il consulente, comunque, ha confermato che l'intero edificio ove si svolgeva l'attività lavorativa era coibentato con materiale contenente amianto e non ha escluso che possa esservi stata una dispersione di fibre di amianto sopra soglia; 3) le dettagliate relazioni della USL RM, dell'Istituto superiore della Sanità e del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni hanno evidenziato una grande diffusione di fibre di amianto nel corso dei lavori di bonifica, eseguiti senza sgombrare completamente i piani, di volta in volta interessati; 4) la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso dell'attribuibilità dei benefici in oggetto anche nel caso di elevata probabilità del superamento della soglia legale, tenuto conto dello stato dei luoghi e delle risultanze disponibili.

3.- Il ricorso dell'INPS domanda la cassazione della sentenza per un motivo; resistono, con controricorso, (Omissis), (Omissis) e (Omissis).

4.- Con il motivo di ricorso si denuncia violazione della Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8, (in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3).

Si contesta la decisione della Corte d'appello di attribuire ai lavoratori la rivalutazione contributiva in oggetto, pur essendo stato accertato che la rispettiva esposizione all'amianto non ha avuto durata superiore a dieci anni.

Si precisa che, in base alla Legge n. 350 del 2003, articolo 3, comma 132, nel presente giudizio, introdotto con ricorso depositato il 27 aprile 2001, si deve fare riferimento alla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, e non al Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 47.

La consolidata giurisprudenza di questa Corte interpreta il suddetto articolo 13, comma 8, nel senso che l'attribuzione della rivalutazione contributiva presuppone il superamento della "doppia soglia" di esposizione all'amianto, cioè: a) durata superiore a dieci anni; b) intensità superiore al limite individuato dal Decreto Legislativo n. 277 del 1991, articolo 24.

Nella specie, essendo stata accertata la dispersione negli ambienti di lavoro di amianto in percentuale superiore alla suddetta soglia solo nel periodo compreso tra luglio 1986 e ottobre 1999, è altrettanto certo che nessuno dei tre lavoratori di cui si tratta abbia avuto un'esposizione pari o superiore a dieci anni.

Pertanto, la sentenza impugnata ha violato la normativa richiamata.

4.- Il ricorso appare manifestamente inammissibile.

Nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge, contenuto nell'intestazione del motivo, tutte le censure si risolvono, in realtà, nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti.

Al riguardo va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicchè le censure concernenti i vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. 18 ottobre 2011, n. 21486; Cass. 20 aprile 2011, n. 9043; Cass. 13 gennaio 2011, n. 313; Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n. 18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718).

Nella specie le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal Giudice di appello sono congruamente motivate e l'iter logico-argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione.

Peraltro, la decisione stessa risulta, nel merito, conforme al consolidato e condiviso orientamento di questa Corte (cui la Corte d'appello fa espresso riferimento) secondo cui l'attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui alla Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 271 del 1993, articolo 1, comma 1), presuppone l'assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno, a causa della presenza nel luogo di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori limite indicati nel Decreto Legislativo n. 277 del 1991; al fine del riconoscimento di tale beneficio, non è necessario che il lavoratore fornisca la prova atta a quantificare con esattezza la frequenza e la durata dell'esposizione, potendo ritenersi sufficiente, qualora ciò non sia possibile, avuto riguardo al tempo trascorso e al mutamento delle condizioni di lavoro, che si accerti, anche a mezzo di consulenza tecnica, la rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell'ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia massima di tollerabilità (vedi, per tutte: Cass. 1 agosto 2005, n. 16119; Cass. 20 settembre 2007, n. 19456; Cass. 24 settembre 2007, n. 19692)

La giurisprudenza di questa Corte ha altresì affermato il principio secondo cui in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, anche in mancanza di certificazione dell' INAIL spetta al giudice di merito accertare l'esposizione del lavoratore al rischio qualificato ultradecennale, valutando gli elementi probatori in suo possesso, ivi compresi gli atti di indirizzo del Ministero del lavoro, con apprezzamento di situazioni di fatto non suscettibile di riesame, in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass. 13 febbraio 2007, n. 3095).

Il ricorso appare, pertanto, manifestamente inammissibile.

che, quindi, il relatore ha proposto la trattazione del ricorso in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 376, 380-bis e 375 cod. proc. civ..

Letta la memoria dell'Istituto ricorrente.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex articolo 380-bis cod. proc. civ.;

che le osservazioni critiche contenute nella memoria del ricorrente non contrastano in modo efficace le argomentazioni della relazione in quanto non contengono elementi nuovi e diversi rispetto a quelli prospettati nel ricorso;

che, in particolare, l'Istituto non contesta in modo pertinente e conforme al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione l'eccezione dei lavoratori secondo cui la questione della prospettata durata inferiore al decennio dell'esposizione all'amianto subita dagli stessi - che nella sentenza impugnata non è trattata e che non può certamente considerarsi una mera argomentazione difensiva, visto che comporta l'allegazione di un fatto impeditivo della pretesa dedotta in giudizio e non solo la contestazione della fondatezza in diritto della richiesta di controparte (arg. ex Cass. SU 29 gennaio 2001, n. 35) - sia stata posta dall'INPS per la prima volta nel giudizio di cassazione, anzichè ritualmente nel giudizio di merito;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.



La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna l'Istituto ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 30,00 (trenta/00) per esborsi, euro 2000,00 (duemila/00) per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.