CIRCOLARE N.13/2012
|
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
|
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
||
Agli |
Indirizzi in allegato |
Giurisprudenza Collegata: T.A.R. Lazio 8765/2015;
Oggetto: nozione organismi paritetici nel settore edile - soggetti legittimati all’attività formativa.
Continuano a pervenire a questa Direzione generale numerose richieste di chiarimento, in particolare da parte del personale ispettivo, in ordine alle problematiche della formazione dei lavoratori nel settore edile e specificatamente in relazione al coinvolgimento nell'attività formativa degli “organismi paritetici” di cui all'art. 2, lett. ee) del D.Lgs. n. 81/2008.
Si chiede in particolare di conoscere quali organismi paritetici del settore siano da ritenersi costituiti da “una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale”.
Tale circostanza è essenziale in quanto possono definirsi tali solo gli enti bilaterali emanazione delle parti sociali dotate del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi e non tutti gli organismi genericamente frutto di qualsivoglia contrattazione collettiva in ambito edile.
In proposito, si ritiene opportuno ricordare che, al momento, nel settore dell’edilizia i contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sempre a livello nazionale sono i seguenti:
INDUSTRIA
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini
parti sottoscriventi
ance - associazione nazionale costruttori edili
feneal - uil federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno
filca - cisl federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini
fillea - cgil federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive
ARTIGIANATO
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e p.i.
parti sottoscriventi
anaepa - confartigianato associazione nazionale artigiani dell'edilizia dei decoratori e pittori ed attività' affini
cna - costruzioni confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa
fiae - casartigiani federazione italiana artigiani edili
claai confederazione delle libere associazioni artigiane italiane
feneal - uil federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno
filca - cisl federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini
fillea - cgil federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive
COOPERAZIONE
contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini
parti sottoscriventi
ancpl - legacoop associazione nazionale cooperative produzione e lavoro
federlavoro e servizi - confcooperative federazione di rappresentanza delle cooperative di produzione e lavoro
pls agci - associazione generale cooperative italiane
feneal - uil federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno
filca - cisl federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini
fillea - cgil federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive
PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
contratto collettivo nazionale e di lavoro per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini
parti sottoscriventi
aniem - associazione nazionale delle piccole e medie imprese edili
feneal - uil federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno
filca - cisl federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini
fillea - cgil costruzioni e legno - federazione italiana lavoratori legno edilizia
industrie affini ed estrattive
Ne deriva che solo gli organismi bilaterali costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro firmatarie di tali contratti possano definirsi “organismi paritetici'’ ai sensi del citato art. 2 e quindi legittimati a svolgere l’attività di formazione, in collaborazione con i datori di lavoro, così come previsto dall’art. 37 del T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Pertanto, eventuali altri enti bilaterali costituiti da organizzazioni sindacali e datoriali non in possesso degli indicati requisiti normativi non possono definirsi organismi paritetici ai sensi della previsione normativa del T.U. e, conseguentemente, non possono svolgere l'attività di formazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze ai sensi della disposizione di cui al citato art. 37 del Testo Unico.
IL DIRETTORE GENERALE |
Oggetto: allegato
Alle | DRL e DTL Loro sedi |
Alla | Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro |
Al | Coordinamento tecnico delle Regioni |
All’ | INAIL Direzione Centrale Rischi |
A | Feneal Uil: Filca Cisl: Fillea Cgil: |
Anaepa Confartigianato: Cna Costruzioni: Fiae Casartigiani: Claai: |
|
Ancpl Legacoop: Federlavoro e Servizi Conlcooperative: Agci Pl: |
|
Aniem: |