Cassazione Penale, Sez. 3, 23 maggio 2012, n. 19452 - Violazioni in materia di sicurezza e reati di omicidio e lesioni colpose


 


"Sussiste concorso materiale tra i reati previsti dalle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, atteso che la diversa natura dei reati medesimi (i primi di pericolo e di mera condotta, i secondi di danno e di evento), il diverso elemento soggettivo (la colpa generica nei primi, la colpa specifica nei secondi, nell'ipotesi aggravate di cui all'art 589, comma 2 e all'articolo 590, comma 3), i diversi interessi tutelati (la prevalente finalità di prevenzione dei primi, e lo specifico bene giuridico della vita e dell'incolumità individuale protetto dai secondi), impongono di ritenere non applicabile il principio di specialità di cui all'articolo 15 c.p."


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente

Dott. GENTILE Mario - Consigliere

Dott. GRILLO Renato - Consigliere

Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere

Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

(Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 2610/2010 GIP TRIBUNALE di MONZA, del 16/02/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità.

Fatto



1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato previa revoca di decreto penale opposto, ha riconosciuto (Omissis) responsabile dei reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 70, Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 21, articolo 22, comma 1, articolo 36-quater, comma 3, e articolo 35, comma 5 condannandolo alla pena dell'ammenda.

Avverso tale pronuncia il predetto ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione.

2. Con detto atto di impugnazione, lamentando la separata trattazione delle violazioni alle norme antinfortunistiche rispetto al procedimento concernente il delitto di lesioni colpose, osservava che i reati contravvenzionali dovevano ritenersi assorbiti nella trattazione del delitto, rispetto al quale il giudice del merito aveva comunque erroneamente escluso la sussistenza della continuazione, ipotizzabile in ogni caso con riferimento alle singole contravvenzioni tra loro.

Rileva, inoltre, che il G.I.P. avrebbe potuto concedere la sospensione condizionale della pena anche per i reati in esame.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento della proposta impugnazione.

Diritto


3. L'impugnazione è solo in parte fondata.

Occorre in primo luogo osservare, con riferimento alla questione concernente la separazione dei procedimenti, che non risulta peraltro sollevata innanzi al giudice del merito, che per la mancata osservanza degli articoli 17, 18 e 19 cod. proc. pen. non sono previsti nè sanzione di nullità, nè mezzi di impugnazione avverso il relativo provvedimento, attesa la sua natura meramente ordinatoria e discrezionale (Sez. 5 n. 26064, 14 luglio 2005; Sez. 6 n. 5548, 11 maggio 2000; Sez. 5 n. 225, 8 marzo 1999).

Ciò posto, deve rilevarsi che il giudice del merito ha correttamente escluso che le violazioni contravvenzionali potessero ritenersi assorbite dal delitto separatamente giudicato, richiamando opportunamente la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "sussiste concorso materiale tra i reati previsti dalle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, atteso che la diversa natura dei reati medesimi (i primi di pericolo e di mera condotta, i secondi di danno e di evento), il diverso elemento soggettivo (la colpa generica nei primi, la colpa specifica nei secondi, nell'ipotesi aggravate di cui all'art 589, comma 2 e all'articolo 590, comma 3), i diversi interessi tutelati (la prevalente finalità di prevenzione dei primi, e lo specifico bene giuridico della vita e dell'incolumità individuale protetto dai secondi), impongono di ritenere non applicabile il principio di specialità di cui all'articolo 15 c.p." (Sez. 4 n. 35773, 3 ottobre 2001).

4. Quanto al mancato riconoscimento della continuazione tra le contravvenzioni ed il delitto separatamente giudicato, nonchè tra le singole contravvenzioni, va osservato che, anche sul punto, la decisione impugnata si palesa giuridicamente corretta stante la natura colposa dei reati, che non consente di ritenere configurabile la necessaria unicità del disegno criminoso, la quale richiede una ideazione e programmazione delle azioni antigiuridiche chiaramente incompatibile con l'elemento soggettivo che li contraddistingue.

5. Fondato, al contrario, è il rilievo mosso alla mancata concessione dei benefici di legge.

Il giudice del merito ha infatti dato atto, in sentenza, della richiesta in tal senso da parte della difesa senza tuttavia indicare le ragioni per le quali i benefici non sono stati concessi ed incorrendo, così, in un evidente difetto di motivazione.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio affinchè il giudice del merito valuti la concedibilità o meno all'imputato dei benefici di legge.

Trattandosi di annullamento parziale della sentenza concernente statuizioni diverse da quelle riguardanti il già avvenuto accertamento del fatto reato e della responsabilità dell'imputato, la pronuncia sulla condanna diviene irrevocabile con la presente decisione con conseguenti effetti preclusivi per il giudice del rinvio di dichiarare l'eventuale sopravvenienza di cause di estinzione del reato.



P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Monza limitatamente alla concedibilità dei benefici di legge.