Cassazione Penale, Sez. 4, 18 maggio 2012, n. 19165 - Lavori di intonacatura e ponteggio completamente inidoneo
Responsabilità di un datore di lavoro nonchè titolare di una società esecutrice in subappalto dei lavori di intonacatura di un immobile per aver consentito ad un dipendente di eseguire l'intonacatura facendo uso di un ponteggio completamente inidoneo e privo dei prescritti apparati di sicurezza con la conseguenza che mentre si spostava lungo un tavolato di collegamento dell'impalcatura ad un contiguo terrazzo, perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo riportando gravi lesioni alla colonna vertebrale.
Condannato, ricorre in Cassazione - Rigetto.
La Corte afferma, riprendendo il giudice del merito, che il ponteggio era inadeguato con assoluta evidenza, tanto che non cautelava una parte dell'edificio oggetto delle operazioni di intonacatura. Pur in tale conclamata situazione, il (Omissis) nulla ha fatto, nella sua veste di datore di lavoro, per arginare la situazione di pericolo incombente. Da tale ponderazione del caso la Corte di merito ha tratto la conseguenza che non vi fossero le condizioni per una pronunzia liberatoria nel merito quanto al reato contravvenzionale e che dovesse essere confermata la condanna al risarcimento del danno, pur ravvisandosi concorso colposa della vittima a causa dell'imprudente movimentazione su una tavola non correttamente assicurata.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere
Dott. BLAIOTTA Rocco Marc - rel. Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (Omissis) N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 4576/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del 29/11/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. RIELLO Luigi che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile), che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FattoDiritto
1. Il Tribunale di Civitavecchia ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in epigrafe in ordine al reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in danno del dipendente (Omissis); e lo ha altresì condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile. è stata invece emessa sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato contravvenzionale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articoli 23 e 77.
La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Roma che ha dichiarato l'estinzione del reato ed ha confermato le statuizione civili.
All'imputato, datore di lavoro della vittima e titolare di società esecutrice in subappalto dei lavori di intonacatura di un immobile, è stato mosso l'addebito di aver consentito al dipendente di eseguire l'intonacatura facendo uso di un ponteggio completamente inidoneo e privo dei prescritti apparati di sicurezza con la conseguenza che mentre si spostava lungo un tavolato di collegamento dell'impalcatura ad un contiguo terrazzo, perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo riportando gravi lesioni alla colonna vertebrale.
2. Ricorre per cassazione l'imputato.
Si assume che i lavori erano in pieno svolgimento e che essi non erano in atto nel punto in cui si è verificato l'incidente; sicchè non vi erano le condizioni per richiedere all'imputato l'adozione di misure afferenti a lavorazioni non ancora in esecuzione. Si assume altresì che in difetto di prova compiuta siano state ricostruite le coordinate fattuali del sinistro che, ad avviso del ricorrente, potrebbe trovare una diversa spiegazione. A tale riguardo vengono evocati alcuni frammenti dell'istruzione dibattimentale per concludere che l'irregolarità del punteggio era senz'altro frutto di pratiche estemporanee ed illegali cui l'imputato era del tutto estraneo. D'altra parte, si è trascurato di considerare che gli operai erano autorizzati a lavorare sul ponteggio e non, per effetto di iniziative estemporanee, su camminamenti e passerelle improvvisate ed estranee al ponteggio medesimo. La stesura di tale camminamento costituisce una iniziativa abnorme, estemporanea ed imprevedibile che determina interruzione del nesso causale.
D'altra parte, al di là della posizione di garanzia, nessun addebito colposo può essere mosso al datore di lavoro; posto che l'evento è in realtà frutto di comportamento colposo della vittima che si avventurò sulla tavola improvvisata; mentre l'obbligo di diligenza imposto al datore di lavoro non può dirsi connesso eziologicamente all'evento concretamente realizzatosi.
Si lamenta altresì che erroneamente è stata dichiarata l'estinzione del reato contravvenzionale invece di emettere pronunzia assolutoria; posto che la violazione riscontrata non si riferiva al ponteggio ma ad un pannello di collegamento tra ponteggio e terrazza che, per di più, non è stato neppure visto dall'ispettore del lavoro.
Si assume altresì che erroneamente è stata ritenuta l'inconferenza dell'eccezione di incostituzionalità dell'articolo 2087 c.c. per violazione del principio di determinatezza della norma penale e di quello di colpevolezza in considerazione della genericità e della ampiezza del precetto espresso da tale norma civilistica.
3. Il ricorso è infondato.
La Corte d'appello ha argomentato che l'imputato era ben consapevole della irregolarità del ponteggio, posto che, come dallo stesso riferito nell'esame dibattimentale, egli si recava almeno una volta al giorno al cantiere. Lo stesso ponteggio d'altra parte era inadeguato con assoluta evidenza, tanto che non cautelava una parte dell'edificio oggetto delle operazioni di intonacatura. Pur in tale conclamata situazione, il (Omissis) nulla ha fatto, nella sua veste di datore di lavoro, per arginare la situazione di pericolo incombente. Da tale ponderazione del caso la Corte di merito ha tratto la conseguenza che non vi fossero le condizioni per una pronunzia liberatoria nel merito quanto al reato contravvenzionale e che dovesse essere confermata la condanna al risarcimento del danno, pur ravvisandosi concorso colposa della vittima a causa dell'imprudente movimentazione su una tavola non correttamente assicurata.
Tale apprezzamento è con tutta evidenza ampiamente argomentato e basato su plurime e significative acquisizioni probatorie; nonchè immune da vizi logico-giuridici. D'altra parte, il ricorrente tenta impropriamente, in larga misura, di sollecitare questa Corte alla riconsiderazione del merito, prospettando ipotesi alternative quanto ai fatti. Nel suo nucleo la pronunzia si sottrae a qualunque censura: gli operai stavano eseguendo le lavorazioni sull'impalcatura di cui doveva essere assicurata la sicurezza in tutte le sue articolazioni e quindi anche per ciò che riguarda la discussa passerella; e ciò vale a fondare la responsabilità colposa per aver omesso le iniziative cautelari doverose.
L'evocazione dell'articolo 2087 c.c., d'altra parte, è talmente vaga da non richiedere alcuna valutazione.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese di parte civile che appare congruo liquidare come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi euro 2.090, oltre IVA e CPA.