Cassazione Penale, Sez. 4, 24 maggio 2012, n. 19602 - Guasto di una gru e mancato coordinamento tra il personale addetto alla manutenzione di pronto intervento e quello addetto al reparto zincatura
Responsabilità di un datore di lavoro e di un responsabile di reparto per infortunio ad un lavoratore.
Secondo l'accusa, poco dopo le 6 del (Omissis), nel reparto zincatura dello stabilimento di (Omissis) della (Omissis) S.p.A., si era guastata una gru, cosiddetta Savigliano. (Omissis), che era addetto alla manutenzione elettrica di pronto intervento, si era subito portato sul terrazzino superiore della Savigliano e lì si trovava quando un'altra gru, detta "25", che si sposta in modo perpendicolare alla Savigliano, si era messa in movimento; la gru 25 stava passando oltre la Savigliano quando la struttura della gabbia del suo trolley, a causa del ristretto spazio a disposizione, aveva travolto e traumatizzato (Omissis), che occupava quello spazio per effettuare la sua attività di riparazione. La colpa contestata agli imputati consisteva nel non aver assicurato l'adeguato coordinamento tra il personale addetto alla manutenzione di pronto intervento e quello addetto al reparto zincatura; in particolare nel non aver valutato la possibilità che parti della gru 25 interferissero con personale presente sul ponte dell'altra gru; nel non aver previsto che le gru dovessero essere riparate solo agli impianti fermi.
Condannati in primo e secondo grado, ricorrono in Cassazione - La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinto il reato per prescrizione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (Omissis) N. IL (Omissis);
2) (Omissis) N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 2671/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 16/06/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
udito il P.G. in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito il difensore avv. (Omissis) del foro di (Omissis) per i ricorrenti che insiste per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
(Omissis) e (Omissis) sono stati giudicati dal tribunale di Arezzo in ordine al reato di cui all'articolo 590 c.p. con riferimento al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4 e 35 e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 375, per avere, in cooperazione colposa tra loro e nelle rispettive qualità di datore di lavoro e di responsabile di reparto, cagionato al lavoratore (Omissis) lesioni personali che gli avevano impedito di attendere alle ordinarie occupazioni per 337 giorni.
Secondo l'accusa, poco dopo le 6 del (Omissis), nel reparto zincatura dello stabilimento di (Omissis) della (Omissis) S.p.A., si era guastata una gru, cosiddetta Savigliano. (Omissis), che era addetto alla manutenzione elettrica di pronto intervento, si era subito portato sul terrazzino superiore della Savigliano e lì si trovava quando un'altra gru, detta "25", che si sposta in modo perpendicolare alla Savigliano, si era messa in movimento; la gru 25 stava passando oltre la Savigliano quando la struttura della gabbia del suo trolley, a causa del ristretto spazio a disposizione, aveva travolto e traumatizzato (Omissis), che occupava quello spazio per effettuare la sua attività di riparazione. La colpa contestata agli imputati consisteva nel non aver assicurato l'adeguato coordinamento tra il personale addetto alla manutenzione di pronto intervento e quello addetto al reparto zincatura; in particolare nel non aver valutato la possibilità che parti della gru 25 interferissero con personale presente sul ponte dell'altra gru; nel non aver previsto che le gru dovessero essere riparate solo agli impianti fermi. Il tribunale dichiarava gli imputati responsabili del delitto loro ascritto e, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, li condannava a pagare Euro 400 di multa ciascuno ed alle spese processuali. La corte di appello confermava la sentenza ritenendo che non si potesse ritenere imprevedibile il sinistro così come dedotto dagli imputati i quali avevano sottolineato la straordinaria coincidenza di circostanze insolite nei determinare l'evento, non essendo normalmente possibile una interferenza tra le due gru in questione, ma essendosi verificata l'interferenza solo per la particolare posizione assunta nella concreta fattispecie.
2. Avverso la sentenza resa dalla corte di appello di Firenze ha presentato ricorso per cassazione il difensore di entrambi gli imputati. Con un primo motivo il difensore deduce violazione di legge e difetto di motivazione laddove è stata ritenuta la responsabilità; sottolinea che il rischio di interferenza tra le due gru non era prevedibile e si è verificato soltanto per la particolare posizione in cui si è venuta a trovare la gru Savigliano a causa del guasto verificatosi, che non ha consentito il suo spostamento. Le procedure seguite erano assolutamente precise e corrette tanto è vero che neppure l'ispettore della ASL, nei ripetuti controlli effettuati in azienda, l'ultimo in data 8 aprile 2003, aveva mai imposto l'adozione di misure atte ad evitare una tale situazione. Il ricorrente sottolinea la perfetta osservanza degli obblighi cautelari da parte della società (Omissis) e mette in evidenza che in realtà vi era stata una inosservanza di cautele doverose da parte degli stessi lavoratori addetti, i quali avrebbero dovuto avvisare il capoturno della necessità di effettuare la manutenzione; l'impianto sarebbe allora stato fermato così come previsto. Questa era la corretta procedura da seguire e pertanto non poteva addebitarsi agli imputati la responsabilità dell'incidente che si è verificato soltanto perchè la procedura corretta, quella appunto che prevedeva di avvisare il capoturno, non è stata seguita. Con un secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per il mancato accoglimento da parte della corte d'appello di Firenze dell'istanza di rinvio dell'udienza dibattimentale per legittimo impedimento presentato dalle medesimo difensore quale unico difensore degli imputati, nonostante che il medesimo avesse dimostrato l'impedimento a comparire rappresentato da altro impegno professionale.
Diritto
1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato ascritto agli imputati estinto per intervenuta prescrizione, in assenza di una situazione di evidenza della prova della innocenza degli imputati ed essendo non manifestamente infondati i motivi di ricorso. Trattasi infatti di reato di lesioni colpose commesso in data (Omissis), per il quale dunque è ampiamente decorso il termine massimo di prescrizione del reato da individuarsi in sette anni e mezzo sia in base alla vigente disciplina della prescrizione sia in base a quella precedente la novella intervenuta con la cd. legge ex Cirielli; termine decorso alla data del 16 settembre 2011, in assenza di sospensioni del processo imputabili all'imputato o alla sua difesa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.