Cassazione Civile, 11 giugno 2012, n. 9441 - Infortunio con un muletto in cattive condizioni e responsabilità nel contratto di appalto


 

 

 

Ruolo causale determinante svolto dalla società appaltante nella produzione dell'evento dannoso per aver fornito un attrezzo tecnico, il muletto, in cattive condizioni perché i freni non funzionavano a dovere e per non aver apprestato la necessaria vigilanza in occasione dell'esecuzione della manovra sfociata in infortunio.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di infortuni sul lavoro, l'art. 2087 cod. civ., espressione del principio del "neminem laedere" per l'imprenditore e l'art. 7 del d.lgs 19 settembre 1994 n. 626, che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, prevedono l'obbligo per il committente, nella cui disponibilità permane l'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dall'impresa appaltatrice, consistenti nell'informazione adeguata dei singoli lavoratori e non solo dell'appaltatrice, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo, nella cooperazione con l’appaltatrice per l'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall'uso di macchinari pericolosi.


 



Fatto




Con citazione ritualmente notificata S.L. esponeva che l’ 11 novembre 1997, in San Giuliano Milanese, via Po, l'autoarticolato tg., di proprietà della V., guidato dal G., era arrivato nell'area di proprietà della ET. che, poiché doveva caricare delle merci di società, veniva fatto accostare ad una delle ribalte, collocate nell'area industriale condotta in locazione dalla S.L.I., che curava la logistica dei prodotti della stessa E.T.; che, allontanatosi il G., egli, quale dipendente della Cooperativa M., procedeva al carico delle merci, dapprima utilizzando un attrezzo manuale, successivamente un muletto meccanico; che, nel momento in cui entrava, con le ruote anteriori del muletto da lui pilotato, all'interno dell'automezzo, questo si spostava improvvisamente in avanti per cui restava colpito sul braccio e gettato al suolo dal muletto in fase di caduta.

Ciò premesso, il L. evocava al giudizio del Tribunale di Milano la Cooperativa M. s.c.r.l., la E.T. s.p.a., la S.L. (S.L.I.) S.r.l., la P. s.r.l., _a V.S. s.r.l., F.G. e la U. s.p.a. perché fossero condannati, in via tra loro solidale o in subordine alternativa, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'infortunio occorsogli.

In esito al Giudizio, in cui interveniva volontariamente l'Inail chiedendo la rifusione delle somme erogate all'attore in seguito all'infortunio il Tribunale adito riteneva la corresponsabilità della V., del G. - della M., della P. e della TNT spa (già SLI) condannandoli in solido a risarcire all'attore i danni sofferti ed a rimborsare all'Inail la somma di euro 65.887,03 oltre interessi dalla domanda al saldo; dichiarava inammissibile la domanda proposta dall'Inail avverso la M. ed improponibile la domanda attorea avverse l’U.; rigettava la domanda attorea nei confronti di T.M. Spa e la domanda di garanzia spiegata da TNT nei confronti della terza chiamata R.

Avverso tale decisione preponevano appello, principale la P., incidentale la TNT L.I. Spa, il L., il G. e L' U. - In esito al giudizio, la Corte di Appello di Milano con sentenza depositata in data 30 marzo 2007, rigettava l'appello principale della P. nonché gli appelli incidentali della TNT L.I., del (G. e della U. dichiarava proponibile l'azione proposta dal L. avverso la U. e condannava quest'ultima - corresponsabile del sinistro occorso al L. - a risarcire, in solide con la P., la TNT L.I., il G., la V.S. e la M.,il danno subito dall'infortunato come liquidato dal primo giudice; provvedeva infine al governo delle spese. Avverso la detta sentenza la P. ha proposto ricorso per cassazione, in via principale, articolato in un unico motivo. L' U. e La C.L.I. (già TNT L.I.) hanno proposto ricorsi incidentali, affidati rispettivamente a due ed a un motivo.

Resistono con controricorsi il L., la P., e l'Inail.

 

Diritto




In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso principale e quelli incidentali sono stati riuniti, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Procedendo all'esame del ricorso principale, proposto dalla P., va rilevato che con l'unica doglianza, articolata sotto il profilo della motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, la ricorrente lamenta che dalla ricostruzione dei fatti non sarebbe emersa alcuna responsabilità causale nella determinazione dell'evento. La Corte di Appello infatti avrebbe "motivato la responsabilità dall'odierna ricorrente ex art.. 2043 c.c. sulla scorta della semplicistica e non provata argomentazione che il muletto in uso al L. fosse in cattive condizioni in quanto i freni non funzionavano a dovere (pag.24)" senza che tale argomento fosse stato supportato da elementi probatori e senza che fosse stata dimostrata alcuna incidenza causale dell'asserita inadeguatezza del muletto sull'incidente. D'altra parte, ai fini dell'individuazione di un profilo di responsabilità ex art. 2087 c.c., non era stata dimostrata alcuna pregnante ingerenza di essa ricorrente nelle attività svolte dalla subappaltatrice M., a cui la P. aveva appaltato le attività di carico, scarico e movimentazione merci.

La doglianza, ancor prima di essere infondata, è inammissibile per un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo, l'inammissibilità deriva dall'irrituale mescolanza e sovrapposizione di vizi eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende rimettere in discussione, inoltre, la doglianza è inammissibile nella parte in cui si fonda sull'asserita ritenuta ingerenza di essa ricorrente nelle attività svolte dalla subappaltatrice M.. E ciò, per difetto di correlazione con le ragioni della decisione, come sarà evidenziato in seguito. Ed invero, mette conto di sottolineare a riguardo che la Corte territoriale ha ritenuto di confermare la statuizione del Tribunale, partendo dalla premessa che il contratto 16 giugno 1997 tra la L. S.P.A. (già SLI) e la P., in base al quale quest'ultima si impegnava, tra l'altro, a gestire il servizio di ricezione, scarico, magazzinaggio del materiale ricevuto dai clienti della SLI, prevedeva nella clausola n. 4 che la P. si obbligasse "a tenere a disposizione risorse tecniche adeguate, comunque non inferiori a due muletti retrattili, due muletti frontali, 3 transpallet manuali, 2 transpallet elettrici".

Tanto premesso, la Corte ha quindi affermato che l'infortunio del L. dimostrava che la P., nella vicenda in esame, non aveva assolutamente assolto gli impegni contrattuali assunti, come risultava essenzialmente dalle seguenti circostanze: 1) al momento dell'incidente, nel magazzino non era presente un solo responsabile di P. tant'è che lo stesso ordine con la programmazione in uscita era stato trasmesso dalla via fax dalla P. (teste A.); 2) il muletto messo a disposizione ed adoperato dal L. era, come del resto la maggior parte dei muletti ivi in uso, in cattive condizioni "in quanto i freni non funzionavano a dovere" (teste L. ). Ciò,senza considerare che il responsabile o un dipendente della P. erano raramente presenti in magazzino, ad onta del fatto che spettasse appunto alla detta società il compito di occuparsi dell'attività operativa fino al caricamento del carico (teste S.) .

Ne discendeva quindi che le risorse tecniche che la P. si era obbligata a fornire nell'ambito del citato contratto erano assolutamente inadeguate e che tale negligenza nell'apprestamento degli strumenti idonei a consentire lo svolgimento del lavoro in condizioni di sicurezza per i lavoratori, oltre a concretare inadempienza contrattuale, aveva giocato - e questa era la considerazione decisiva al fine di ritenere la responsabilità della P. a norma dell’art. 2043 c.c. - un ruolo causale determinante nel prodursi del danno, (cfr. pagg. 23 e 24 della sentenza). Tutto ciò premesso e considerato, si deve ritenere che la motivazione della sentenza, così, come riportata nella sua essenzialità, consente di apprezzare in modo assai chiaro e lineare le ragioni poste dalla Corte di merito a base della decisione rendendo in primo luogo assolutamente palese la inammissibilità della doglianza nella parte in cui la ricorrente ha censurato la decisione deducendo che, ai fini dell'individuazione di un profilo di responsabilità ex art. 2087 c.c., non era stata dimostrata alcuna pregnante ingerenza di essa ricorrente nelle attività svolte dalla subappaltatrice M..

Ed invero, la Corte territoriale non ha assolutamente fondato le ragioni della propria decisione su tale asserita ingerenza, bensì sul ruolo causale determinante svolto dalla società appaltante nella produzione dell'evento dannoso per aver fornito un attrezzo tecnico, il muletto, in cattive condizioni perché i freni non funzionavano a dovere e per non aver apprestato la necessaria vigilanza in occasione dell'esecuzione della manovra.

Del resto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di infortuni sul lavoro, l'art. 2087 cod. civ., espressione del principio del "neminem laedere" per l'imprenditore e l'art. 7 del d.lgs 19 settembre 1994 n. 626, che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, prevedono l'obbligo per il committente, nella cui disponibilità permane l'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dall'impresa appaltatrice, consistenti nell'informazione adeguata dei singoli lavoratori e non solo dell'appaltatrice, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo, nella cooperazione con l’appaltatrice per l'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall'uso di macchinari pericolosi. (Cass.21694/2011, n.19494/2009, n.4129/02).

Ne deriva pertanto con tutta evidenza che la responsabilità della P.- ma analogo discorso va svolto anche per l'altra ricorrente incidentale, la C., di cui infra è stata affermata dalla Corte di merito indipendentemente da ogni considerazione riguardante l'asserita ingerenza di essa ricorrente nelle attività svolte dalla subappaltatrice M. Tutto ciò premesso, è appena il caso di osservare che, se le ragioni di gravame non si contrappongono in maniera specifica alle considerazioni svolte nella sentenza impugnata e non sono quindi idonee ad incrinarne il fondamento logico giuridico, la censura deve essere ritenuta inammissibile per difetto della necessaria specificità, attesa la non riferibilità alla sentenza d'appello impugnata.

Giova aggiungere che la motivazione della sentenza appare inoltre assolutamente ben articolata, coerente e non presenta né traccia del mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia né conflittualità tra le argomentazioni svolte a sostegno della decisione. Del resto, è appena il caso di sottolineare che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. (Cass. S. U. n. 05802 dell'11 giugno 1998). Ne deriva l’infondatezza della doglianza e del ricorso principale de quo.

Passando all'esame del ricorso incidentale proposto dalla C.L.I. s.r.l. (già TNT L.I. S.r.l. ed ancor prima Tnt T. s.p.a. e Sli servizi L.I. Srl), occorre introduttivamente portare l'attenzione sull'eccezione di inammissibilità per decorso del termine annuale, formulata dal L. sul rilievo che il ricorso incidentale de quo, a fronte di una sentenza depositata il 30.3.07, è stato notificato il 20 giugno 2003, ben oltre il termine di un anno e 45 giorni (rectius,un anno e 46 giorni) prescritto dalla legge. Ciò posto - cosi continua l'eccipiente - il ricorso sarebbe tardivo poiché la regola dell'art. 334 cod. proc. civ., che consente l’impugnazione incidentale tardiva (ammissibile nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata "ex adverso") trova applicazione solo per l'impugnazione incidentale tardiva in senso stretto, rivolta contro la stessa parte che ha proposto l'impugnazione, e non opera per ogni altra impugnazione spiegata a tutela di un interesse autonomo della parte, non derivante dalla impugnazione della controparte, così come è avvenuto nei caso di specie posto che l'impugnazione della C. è stata rivolta contro esso L. e non contro la parte - La P. - che aveva proposto l'impugnazione principale. Alla luce dell'indirizzo di questa Corte (cfr Cass.n.10291/2005) mancherebbero quindi - questa la conclusione - i presupposti di ammissibilità di un appello incidentale tardivo e quindi rileverebbe il mancato rispetto del termine annuale di impugnazione di cui all'art. 327.

L'eccezione non può essere accolta in quanto, come ha già avuto modo di statuire questa Corte anche di recente (cfr Cass. n. 9308/2011), il gravame incidentale tardivo è invece sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il litisconsorte abbia prestato acquiescenza. E ciò, anche se proposto centro una parte diversa da quella che ha introdotto l'impugnazione principale, (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 24372/2006; 6444/2009; 11333/2009; 12714/2010; 25005/2010; cfr altresì, anche con riferimento all'ipotesi di cause scindibili, ex plurimis, Sez.Un.24627/2007; Sez.Un.18049/2010; Cass., nn. 9264/2008; 10125/2009; 15050/2009).

Nel caso di specie, l’impugnazione rivolta dalla P. nei confronti del lavoratore infortunato, se accolta, avrebbe potuto comportare una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate, con riferimento ai rapporti interni tra i coobbligati solidali, sia nei confronti del L. sia nei confronti dell'Inail. Ciò posto, considerato che l'art. 534 c.p.c. è volto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, solo guance le altro parti abbiano analogo comportamento in quanto la ratio ispiratrice della disposizione mira a consentire alla parte parzialmente soccombente di accettare la sentenza solo se essa sia accettata anche dalle altre parti, in situazione di soccombenza reciproca, deve ritenersi l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva anche nei confronti di parti diverse dall’impugnante principale a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale, in relazione ai rapporti interni con gli altri coobbligati. Ed invero, l'accoglimento dell'impugnazione principale proposta da uno dei coobbligati solidali porrebbe inevitabilmente in discussione l'assetto di interessi risultante dalia sentenza ed accettato dal coobbligato rimasto inerte nella misura in cui resterebbe conseguentemente pregiudicato, in tutto o in parte, l'esercizio del suo diritto di regresso, che potrebbe restare escluso o determinato in misura inferiore.

Esaurito l'esame di tale questione preliminare, va rilevato che con l'unica censura formulata, la ricorrente, lamentando il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, deduce che il fatto controverso in relazione al quale la motivazione sarebbe omessa, incongruente e contraddittoria e le ragioni di insufficienza della motivazioni si rinverrebbero: a) "nella indimostrata ingerenza di SLI poi TNT ed oggi C. nello svolgimento delle attività di P. srl, subappaltate successivamente a M. Srl, datore di lavoro del sig. L., quale elemento primario ai fini dell’imputazione di responsabilità di SLI - poi TNT e oggi (C. -ai sensi dell'art.2087 c.c."; b) nell'insussistenza di alcuna circostanza imputabile a SLI nella determinazione del sinistro per cui è causa ai sensi dell'art. 2043 c.c. per culpa in eligendo ed in vigilando, stante l'assodata dinamica del sinistro prodotto dal mancato funzionamento del freno a mano dell'autoarticolato da parte del conducente del mezzo, con esclusione di qualsiasi fatto colposo o doloso a carico di SLI - poi TNT e oggi C. " (così nel momento di sintesi formulato).

Né il primo né il secondo profilo di doglianza merita di essere accolto. A riguardo, mette conto di rilevare che i giudici di seconde cure hanno motivato le ragioni del rigetto dell'appello incidentale della TNT sulla base della considerazione che, contrariamente all'assunto dell'impugnante, le risultanze processuali non consentivano affatto di ritenere che la P. si presentasse come soggetto affidabile così da escludere che incombesse a carico di essa appaltante l'obbligo di sorvegliare lo svolgimento delle attività date in appalto in virtù dei principi generali in materia. Ed invero, dopo aver evidenziato che la lusinghiera premessa programmatica con cui la P. in sede di stesura del contratto con la TNT si era presentata al proprio contraente era del tutto insufficiente per escludere in radice come avrebbe voluto la stessa TNT la sua culpa in eligendo ed in vigilando, i giudici di appello hanno sottolineato in via additiva che la valutazione dell'idoneità tecnica e specifica dell'appaltatore, nonché la sua serietà professionale, ad eseguire l'incarico a lui affidato, devono essere effettuate non astrattamente bensì in concreto, vagliando oculatamente le risorse tecnico/organizzative dell'appaltatore stesso. Né dall'incarto processuale si desume che la P. godesse sul mercato di una fama tale da giustificare tale cieco affidamento. Al contrario, nella istanza di inibitoria a suo tempo presentata, la stessa P. si dipingeva come "società di ridotte dimensioni" priva persino di copertura assicurativa (pag. 5 del ricorso).

La premessa torna utile innanzitutto nella misura in cui consente di desumere l'inammissibilità del primo profilo di doglianza, attinente alla indimostrata ingerenza della ricorrente incidentale nello svolgimento dell'attività di P., per l'evidente difetto di correlazione con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non è stata affatto fondata su tale asserita ingerenza, bensì sulla ritenuta culpa in eligendo e, successivamente, in vigilando riscontrata a carico della società appaltante.

Il secondo profilo di doglianza appare invece infondato, risultando con chiara evidenza che la Corte territoriale ha argomentato adeguatamente sul merito della controversia con una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. Giova aggiungere inoltre che il controllo di logicità del giudizio di fatto -consentito al Giudice di legittimità non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il Giudice del merito ad una determinata soluzione della questiono esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al Giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al Giudice di legittimità, (così Cass.n.8808/08 in motivazione) Ne deriva l'infondatezza del ricorso.

Passando all'esame del ricorso incidentale proposto da U. Spa, va osservato che con il primo motivo, rubricato come violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art.360 co. 1 n.5 cpc, la ricorrente denuncia la violazione del principio di diritto espresso dalla legge 990/1969, in precedenza applicato esattamente dal Tribunale, per aver la Corte ritenuto la proponibilità dell'azione diretta nei confronti dell'Assicuratore per la responsabilità civile nell'ipotesi in cui l'evento dannoso si verifichi in area privata non accessibile alla generalità degli utenti e non possa, comunque, essere ricondotta alla circolazione stradale del mezzo.

Inoltre, in tale rilievo si sostanzia la seconda doglianza, articolata sotto il profilo della motivazione insufficiente e contraddittoria, la Corte territoriale avrebbe trascurato le risultanze istruttorie le quali escludevano categoricamente che l'area in cui ebbe a verificarsi l'infortunio al L. fosse accessibile a tutti e comunque che l'accesso fosse indiscriminatamente consentito ad un numero indeterminato di soggetti. I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto, sia pure sotto profili diversi, concernono entrambi la questione relativa all'applicabilità della normativa sull'assicurazione obbligatoria, sono infondati e non meritano di essere accolti.

A riguardo, vale la pena di premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'applicazione della normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di cui alla legge 24 dicembre 1969 n. 990, è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada ad un numero indeterminato di persone, e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico (Cass.n.13254/06).

Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 18 legge n. 990/1969, l'azione diretta spettante al danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile è ammessa ogni volta in cui il sinistro avvenga su strade o aree ad uso pubblico oppure a queste equiparate, per tali Intendendosi quelle aree che, ancorché di proprietà privata, siano accessibili ad una molteplicità indifferenziata di persone. Invero, è rilevante che all'area sia data la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari dei diritti su di essa, non venendo meno l'indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilità pur quando essi appartengano tutti ad una e più categorie specifiche e quando l'accesso avvenga per peculiari finalità ed in particolari condizioni,come si verifica, ad esempio, in un cantiere, al quale hanno accesso tutti quelli che vi lavorano e coloro che hanno rapporti commerciali con l'impresa. (Cass.n. 20911/2005, 4603/2000, n.1062/96). Ciò premesso, si deve sottolineare che la Corte territoriale ha fondato la sua decisione sulla considerazione che "per aree di proprietà privata aperte alla circolazione del pubblico ai fini dell'obbligatorietà dell'assicurazione per responsabilità civile dei veicoli a motore devono intendersi quelle aree private in cui la circolazione sia consentita ad un numero indeterminato di persone, sia pure sotto specifiche condizioni o per particolari finalità" (cfr pag.17) e sul rilievo che il cantiere teatro dell'incidente in questione era per l'appunto aperto alla circolazione di un numero indeterminato ai persone senza necessità di una particolare specifica autorizzazione, essendo circostanza tutt'altro che pacifica quella secondo cui fosse necessario un controllo effettuato all'ingresso.

La motivazione della sentenza appare quindi assolutamente ben articolata, coerente e non presenta né traccia del mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia né conflittualità tra le argomentazioni svolte a sostegno cella decisione. Né d'altra parte il motivo del ricorso in esame è riuscito ad individuare effettivi vizi logici o giuridici nel percorso argomentativo dell'impugnata decisione, essendosi, la ricorrente limitata a dedurre il vizio motivazionale ex art. 360 co.1 n. 5 senza chiarire in alcun modo le ragioni della censura, come risulta evidente dalla lettura del momento di sintesi in cui la ricorrente scrive testualmente " a norma dell' art.366 bis si precisa che, nell'esposizione che precede, sono stati dettagliatamente indicati i fatti-controversi (uso pubblico dell'area privata) in relazione al quale abbiamo assunto che la motivazione della Corte milanese fosse in parte omessa e sicuramente contraddittoria". Ora, a parte la considerazione che nel momento di sintesi la ricorrente si è ben guardata dall'indicare le ragioni per le quali la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione, evidenziando i punti, che a suo avviso non sarebbero corredati di motivazione, e prospettando specificamente gli elementi di insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate dalla Corte, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, giova aggiungere che "costituisce oggetto di apprezzamento di fatto, come tale devoluto al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, l'accertamento in ordine alla concreta accessibilità dell'area al pubblico, come sopra intesa" (Cass.n.20911/2005).

E ciò, senza considerare che, secondo il consolidatissimo orientamento di questa Corte, la legge non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Ne deriva l’infondatezza delle doglianze e del ricorso incidentale in esame.

La complessità della vicenda processuale e l'obiettiva controvertibilità di alcune delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese tra le parti costituite.


P.Q.M.




Decidendo sui ricorsi riuniti li rigetta. Compensa le spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti costituite.